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AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente del
servizio infermieristico

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.44 del 13/6/2006
Ente:AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA DELLA MISERICORDIA" DI UDINE
Località:-
Codice atto:06E04052
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/7/2006
Tags:Infermieri

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    In  esecuzione  al  decreto  n. 529-24130, del 26 maggio 2006, e'
indetto, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251
avente ad oggetto: «Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonche' della professione ostetrica», avviso pubblico di selezione,
in base ad un colloquio ed alla valutazione del curriculum formativo
e professionale, per il conferimento di incarico di:
Dirigente del servizio infermieristico - Ruolo sanitario.
L'incarico e' attribuito con contratto a tempo determinato di
durata triennale rinnovabile, da stipulare con le modalita' ed alle
condizioni previste dall'art. 15-septies, commi 2, 3, 4 e 5 del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni.
Lo stesso prevede il rapporto di lavoro esclusivo ed a tempo
unico.
L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento di lavoro
(art. 7 - primo comma - decreto legislativo n. 165/2001).
Art. 1.
 
Tutela della privacy
 
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati
dati anagrafici e di stato personale, nonche' quelli relativi al
curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare
l'idoneita' all'incarico proposto, per poter dar corso al successivo
colloquio finalizzato alla valutazione delle capacita' professionali
del candidato nella specifica attivita', con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate come meglio e piu'
specificatamente precisato negli articoli di pertinenza.
I dati personali dei candidati nell'ambito delle finalita'
selettive sopra esposte, saranno trasmessi alla commissione di
valutazione, al direttore generale dell'azienda e alla struttura
della gestione delle risorse umane, coinvolti nel procedimento di
selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l'ausilio di
mezzi elettronici ed automatizzati e comunque mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
L'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al
trattamento dei dati personali.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali richiesti per l'ammissione
 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti
specifici di ammissione elencati nel presente articolo e nel
successivo art. 3:
1) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell'Unione europea e fatte salve le eccezioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) idoneita' fisica al regolare svolgimento del servizio.
L'accertamento dell'idoneita' fisica al servizio, con l'osservanza
delle norme in tema di categorie protette, e' effettuato a cura
dell'azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale
dipendente di pubbliche amministrazioni e di istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e' dispensato
dalla visita medica;
3) godimento dei diritti civili e politici. Non possono
accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato
politico attivo. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
4) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione. Non possono accedere agli impieghi
coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

                               Art. 3.
 
Requisiti specifici di ammissione
 
a) Laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche
 
ovvero
 
b) diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica
rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o corso di
formazione manageriale conseguito in corsi di perfezionamento o
similari, rilasciato da universita' o da altre istituzioni pubbliche
o equiparate, attestante un percorso formativo che, per contenuti e
durata, sia ritenuto idoneo come requisito dall'azienda;
 
e
 
esperienza professionale, non inferiore a cinque anni di
servizio a tempo indeterminato, maturata nella categoria D, ivi
compreso il livello economico Ds, dello specifico profilo
professionale.
L'anzianita' di servizio per l'ammissione all'avviso deve essere
esperita presso gli enti del Servizio sanitario nazionale o altre
pubbliche amministrazioni.
c) iscrizione all'albo professionale, ove esistente.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea, consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
d) curriculum formativo e professionale, formalmente documentato,
anche sotto forma di autocertificazione, concernente le specifiche
attivita' professionali, di studio, formative e
direzionali-organizzative.

                               Art. 4.
 
Modalita' e termini di presentazione della domanda (Ai sensi della
legge n. 370/1988, la domanda di partecipazione, la documentazione e
le certificazioni sono esentate, ai fini dell'ammissione, dal bollo)
 
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata, devono essere inoltrate al seguente indirizzo:
direttore generale dell'azienda ospedaliera «S. Maria della
Misericordia», piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100
Udine, mediante il servizio pubblico postale, ovvero devono essere
presentate direttamente all'ufficio protocollo generale dell'azienda
stessa - di Udine, nei giorni feriali (sabato escluso), nelle
sottoindicate fasce orarie:
lunedi', martedi', mercoledi' e giovedi' h. 8,45-12,30
14,15-16;
venerdi' h. 8,45-13.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all'avviso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale. Qualora il termine di scadenza coincida con
giorno festivo, lo stesso e' prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile, purche'
spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine di scadenza. A tale fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Non saranno imputabili
all'Amministrazione eventuali disguidi postali.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora essi dipendano da
inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte
dell'aspirante, ovvero pr la mancata o tardiva informazione circa
eventuali mutamenti di indirizzo del partecipante.
Nella domanda di ammissione gIi aspiranti devono dichiarare,
sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii:
1) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, codice
fiscale e la residenza attuale;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente,
ovvero i requisiti sostitutivi di cui alla vigente normativa in
materia (rif. art. 2);
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (rif. schema domanda);
4) le eventuali condanne penali riportate (rif. schema
domanda);
5) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
6) il possesso, con dettagliata descrizione, dei reguisiti
specifici di ammissione (rif. art. 3);
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
8) il domicilio presso il quale deve essergli fatta, ad ogni
effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso e il recapito
telefonico. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui al punto 1;
9) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto
legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale
indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.
Si rende noto che, nell'eventualita' di non espresso consenso
all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene
l'istanza quale silenzio-assenso, ai fini di cui al punto 9.
Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno
considerate come il non avere riportato condanne penali e il non
avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione.
La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito
generale o specifico richiesto per l'ammissione, determina
l'esclusione dall'avviso, a meno che lo stesso non risulti esplicito
da un documento probatorio allegato.
La domanda dovra' essere datata e firmata in forma autografa dal
candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non
firmate dal candidato.
Alla domanda devono essere, obbligatoriamente, allegati:
un curriculum formativo e professionale, redatto in carta
semplice, datato e firmato per esteso in forma leggibile, concernente
le attivita' professionali, di studio, formative,
direzionali-organizzative, con particolare riferimento all'incarico
da ricoprire.
Si precisa che il curriculum formativo e professionale (redatto
come da schema allegato n. 2) deve essere formalmente documentato,
anche sotto forma di autocertificazione (rif. art. 5).
In particolare vanno presi in considerazione:
incarichi, formalmente conferiti, di responsabile di servizio
infermieristico, di posizione organizzativa e/o di coordinamento,
esperiti nell'ambito del servizio infermieristico;
attestati di formazione manageriale;
pubblicazioni e percorsi formativi rilevanti ed attinenti la
professione infermieristica nell'area organizzativa/dirigenziale.
Si precisa, inoltre, che nel valutare il curriculum formativo e
professionale, per quanto afferisce la partecipazione a corsi,
convegni, congressi ed attivita' similari, nonche' i titoli
scientifici (abstacts, pubblicazioni e similari) si prendera' in
esame solo l'attivita' formativa degli ultimi cinque anni, dalla data
di scadenza dell'avviso.
Qualora lo stesso non sia formalmente documentato ha unicamente
uno scopo informativo e non puo' essere inserito per la parte non
formalmente documentata anche sottoforma di autocertificazione, nella
valutazione da parte dell'apposita commissione.
La presentazione della domanda non corredata dal curriculum
formativo e professionale, formalmente documentato, comporta
l'esclusione dall'avviso;
una fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un
documento di identita' personale valido;
un elenco, redatto in triplice copia ed in carta semplice,
datato e firmato.

                               Art. 5.
 
Forma di presentazione della documentazione
 
Tutti i titoli devono essere documentati con certificazione
originale o in copia autenticata nei modi di legge.
Il candidato puo' comprovare il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione all'avviso con dichiarazioni sostitutive da produrre
contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni,
per le quali non e' richiesta autentica di firma, possono essere rese
per stati, qualita' personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', possono
essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e cio' ai sensi
dell'art. 47 del cennato decreto del Presidente della Repubblica.
Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle
pubblicazioni, che devono essere edite a stampa. La sottoscrizione
delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla
domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali
dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un
documento di riconoscimento.
Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno
applicate purche' correttamente espresse e redatte in forma esaustiva
in tutte le componenti.
Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (ari. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la
non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni
non veritiere (art. 75).
Fatte salve le eccezioni di cui sopra, non saranno presi in
considerazione titoli non documentati formalmente o presentati oltre
il termine di scadenza dell'avviso.
Nella certificazione, o nella dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta', relativa ai servizi prestati, devono essere indicati;
l'azienda presso cui si e' prestato o si presta servizio, le
qualifiche o i profili professionali ricoperti, le figure
professionali, le date iniziali e finali dei relativi periodi di
attivita' e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo
determinato/indeterminato, a tempo pieno/parziale, etc.). Non saranno
valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
In caso di produzione di certificati originali saranno valutati
esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal
legale rappresentante dell'ente presso cui gli stessi sono prestati,
o dal funzionario delegato.
Per la valutazione di attivita' prestate in base a rapporti
convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare
oltre che l'indicazione dell'attivita' svolta e della durata, anche
il monte ore settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo
presso le case di cura convenzionate accreditate (art. 21 decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220) anche quest'ultima
caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
Le attivita' esperite con incarichi di collaborazione coordinata
continuativa (co.co.co.), il lavoro per obiettivi, le attivita'
libero professionali o similari devono essere formalmente
documentate, con tutti gli estremi indispensabili per la loro
eventuale valutazione (tipo di contratto, eventuale monte ore
globale, etc.).
I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di
richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati
presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia
autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini
della valutazione dello stesso ai sensi delta legge 24 dicembre 1986,
n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla selezione
 
L'esclusione dalla selezione e' decretata, con provvedimento
motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutivita' della
relativa decisione.

                               Art. 7.
 
Commissione di valutazione
 
La commissione e' cosi' composta:
il direttore sanitario o un dirigente medico - direttore di
struttura complessa, suo delegato: componente con funzioni di
presidente;
due responsabili di servizio infermieristico, di cui uno
designato dal collegio di direzione e l'altro scelto dal direttore
generale tra il personale del Servizio sanitario nazionale:
componenti;
un funzionario amministrativo dell'azienda ospedaliera
appartenente ad un livello non inferiore alla categoria D:
segretario.

                               Art. 8.
 
Convocazione candidati, modalita' di selezione e conferimento
dell'incarico
 
Gli aspiranti, in possesso dei requisiti di partecipazione,
saranno avvisati del luogo e della data fissata per lo svolgimento
del colloquio, mediante nota raccomandata con avviso di ricevimento.
Il colloguio e' diretto alla valutazione delle attitudini
professionali del candidato per lo specifico incarico dirigenziale,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e
di direzione del candidato stesso in relazione all'incarico da
svolgere.
La commissione di cui all'art. 7 predisporra' l'elenco, in
stretto ordine alfabetico, dei candidati ritenuti idonei, sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum formativo e
professionale.
Dall'elenco degli idonei il direttore generale operera' la scelta
del soggetto cui affidare l'incarico, di durata triennale, con
provvedimento motivato.
La decorrenza dell'incarico e le modalita' e le condizioni che
regoleranno il rapporto di lavoro sono stabilite nel contratto
individuale di lavoro, nonche' disciplinate dai vigenti contratti
individuali di lavoro dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
Ai sensi dell'art. 15-septies del decreto legislativo n. 502/1992
e ss.mm.ii. e dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e
successive modificazioni, per il periodo di durata del contratto, il
dipendente da pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa,
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
L'incarico comporta, per l'assegnatario, l'obbligo di un rapporto
esclusivo ed a tempo unico con l'azienda. Lo stesso, pertanto, e'
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in
convenzione, con altre strutture pubbliche o private.
Alla scadenza del triennio, l'eventuale rinnovo e' disposto con
provvedimento del direttore generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi
affidati.

                               Art. 9.
 
Trattamento economico
 
Relativamente al trattamento economico trovera' applicazione
quanto puntualmente previsto dall'art. 43 C.C.N.L. dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del
Servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005, ed eventualmente
quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del C.C.N.L. della medesima
area dirigenziale dell'8 giugno 2000 in merito alla retribuzione di
posizione eccedente il minimo contrattuale attribuibile sulla base
della graduazione delle funzioni, anche in considerazione della
qualificazione e della specializzazione della professionalita' da
acquisire.

                              Art. 10.
 
Norme di rinvio
 
Per quanto non previsto nel presente avviso, per quanto
compatibile con la particolarita' dell'incarico, valgono le leggi e
le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro previsti dal
vigente contratto collettivo di lavoro dell'area della dirigenza dei
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del
servizio sanitario nazionale.
L'azienda ospedaliera «S. Maria della Misericordia» si riserva, a
suo insindacabile giudizio, la facolta' di sospendere, modificare o
revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge, senza che per gli aspiranti
insorga alcuna pretesa o diritto. La presentazione della domanda
implica la totale conoscenza del presente avviso e ne comporta la
piena ed incondizionata accettazione.
Per eventuali informazioni e per ricevere copia dell'avviso,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli
interessati potranno rivolgersi nei giorni di lunedi' e mercoledi'
dalle ore 8,45 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16 e
martedi', giovedi' e venerdi' dalle ore 8,45 alle ore 13,15 alla
S.O.S. acquisizione risorse umane dell'azienda ospedaliera «S. Maria
della Misericordia» - 1° piano - Piazzale «S. Maria della
Misericordia», n. 11 - Udine. (Tel. 0432/554351 - 554352, Udine -
e-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della
Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet:
www.ospedaleudine.it>

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