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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 4 (quattro)
sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo
normale del Corpo del genio navale e di 4 (quattro) sottotenenti di
vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo
delle capitanerie di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 29/1/2008
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:08E00740
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/2/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
VISTA la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e
successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
Guardia di Pubblica Sicurezza;
VISTA la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
VISTA la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
VISTA la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
VISTA la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
VISTA la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario
relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
VISTO il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli
atenei e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
VISTA la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della Sanita' militare per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
VISTA la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il
reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del
personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
Sanita' militare in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, serie prima, n. 15 del 18 gennaio 2008;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008);
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
RAVVISATA l'esigenza di indire per il 2008 due concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti di vascello in
servizio permanente nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo del
genio navale e del Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:
Articolo 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti, per l'anno 2008, i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare:
a. concorso per la nomina di 4 (quattro) sottotenenti di
vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio
navale;
b. concorso per la nomina di 4 (quattro) sottotenenti di
vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, di cui:
1) 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: laurea specialistica in ingegneria delle
telecomunicazioni; laurea specialistica in ingegneria elettronica;
laurea specialistica in ingegneria informatica;
2) 1 (uno) posto per i concorrenti in possesso del seguente
titolo di studio: laurea specialistica in ingegneria gestionale;
3) 2 (due) posti per i concorrenti in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio: laurea specialistica in ingegneria civile;
laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e il territorio.
2. I concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 3, presentando distinte domande, potranno chiedere di
partecipare ad entrambi i concorsi di cui al precedente comma 1.
3. In caso di mancata copertura dei posti in una o piu' delle
categorie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), per
mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il
personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di portare
i posti non ricoperti in aumento ad una o piu' delle rimanenti
categorie di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), secondo
la relativa graduatoria di merito.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso
applicativo in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni
di personale per l'anno 2008. In tal caso l'Amministrazione della
difesa provvede a dare formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Articolo 2.
Riserva di posti
1. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a, 3 (tre) sono riservati agli ufficiali ausiliari della Marina che
abbiano prestato servizio senza demerito, sempreche' in possesso dei
requisiti prescritti dal successivo art. 3 del presente decreto,
ossia: agli ufficiali di complemento che abbiano completato senza
demerito il servizio di prima nomina nella Marina, a quelli in
costanza di ferma biennale non rinnovabile nella Marina, a quelli in
congedo per aver prestato senza demerito servizio, in tutto o in
parte, in detta ferma, agli ufficiali piloti di complemento della
Marina, nonche' agli ufficiali ausiliari in ferma prefissata della
Marina e agli ufficiali inferiori delle forze di completamento della
Marina che abbiano prestato servizio senza demerito.
2. Dei posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b, 3 (tre) sono riservati agli ufficiali ausiliari della Marina che
abbiano prestato servizio senza demerito, sempreche' in possesso dei
requisiti prescritti dal successivo art. 3 del presente decreto,
ossia, alle categorie di ufficiali indicate nel precedente comma 1.
3. In ciascuno dei concorsi di cui ai precedenti commi 1 e 2, i
posti riservati agli ufficiali ausiliari della Marina eventualmente
non ricoperti per mancanza di riservatari idonei saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa
graduatoria di merito.
Articolo 3.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Detti concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1, devono:
a. non aver superato il 32° anno di eta' (il 40° se ufficiali
inferiori appartenenti alle Forze di completamento di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 o se
ufficiali in ferma prefissata, in servizio o in congedo, purche'
abbiano completato un anno di servizio alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande);
b. essere cittadini italiani;
c. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il concorso a sottotenente di vascello nel ruolo
normale del Corpo del genio navale:
laurea specialistica in ingegneria edile o in ingegneria
civile o in ingegneria per l'ambiente ed il territorio;
2) per il concorso a sottotenente di vascello nel ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto:
laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni,
ingegneria elettronica, ingegneria informatica, ingegneria
gestionale, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente e il
territorio.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalle lauree
specialistiche suindicate. Saranno inoltre ritenute valide le lauree
specialistiche che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso
al pubblico impiego, siano dichiarate equipollenti a quelle
suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo
scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di
partecipazione la relativa attestazione di equipollenza.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'universita' e della
ricerca, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli
precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di
equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
d. godere dei diritti civili e politici;
e. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica;
f. non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (per i soli concorrenti di sesso maschile).
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi
applicativi sono subordinati:
a. al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei
ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 9 e 10;
b. all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1,
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicata
nel successivo art. 4, comma 1, lettera c. Gli stessi, ad eccezione
di quello di cui al comma 1, lettera a,devono essere mantenuti fino
alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il
successivo iter formativo.
Articolo 4.
Domande di partecipazione
1. I concorrenti dovranno:
a. redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato «A», che
costituisce parte integrante del presente decreto;
b. firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima;
c. spedire la domanda a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione Casella Postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il concorrente avra' cura di conservare copia della domanda e la
ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite
all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come
indicato nel successivo art. 7, comma 1.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal Reparto/Ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita'
diplomatiche o consolari.
I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non
vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda sempre
entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che
provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto indirizzo, dopo
avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.
In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita/Comando
ricevente.
2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai
sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci,
dovra' dichiarare nella domanda:
a. il concorso al quale chiede di essere ammesso. I
concorrenti, qualora in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 3, presentando distinte domande, potranno chiedere di
partecipare ad entrambi i concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1;
b. la/e lingua/e straniera/e (massimo due) in cui intenda
eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra
inglese, francese, tedesco e spagnolo;
c. i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
d. la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completi di codice di
avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o fax (n. 06/517052774), al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito
186 - 00143 Roma - ogni variazione del recapito indicato nella
domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e. la laurea specialistica posseduta, la durata legale del
corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e'
stata conseguita, la data di conseguimento e la votazione riportata;
f. il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei
diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra'
indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la
seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se
di sesso maschile, agli obblighi militari;
g. lo stato civile;
h. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
aver in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. La
dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso
contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla
domanda le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a
carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
presso la quale pende un eventuale procedimento penale per avere
assunto la qualifica di imputato.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale
dell'Esercito 186 - 00143 Roma - qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
l. gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da
precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per
perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica. Tale
dichiarazione va resa anche se negativa;
m. solo se concorrente di sesso maschile:
1) il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza;
2) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza»
ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n. solo se militare in servizio o in congedo:
1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;
2) grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale
corso (A.U.C./A.U.F.P.) di provenienza e Corpo di appartenenza;
3) data di inizio della ferma volontaria o del richiamo e di
eventuale previsto congedo (se ufficiale delle Forze di completamento
dovra' indicare il/i periodo/i di richiamo e l'esigenza per la quale
e' stato richiamato);
4) denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;
o. solo se cittadino italiano residente all'estero, l'ultima
residenza in Italia della famiglia, la data di espatrio e di essere a
conoscenza che dovra' sostenere le prove nelle sedi previste per gli
altri concorrenti;
p. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del
presente decreto.
E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della Commissione esaminatrice. A tal fine potra' essere
prodotta, a corredo della domanda di partecipazione al concorso,
eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere
necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale
valutazione;
q. l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
tra quelli indicati nell'Allegato «E», che costituisce parte
integrante del presente decreto. Tali titoli potranno essere anche
analiticamente indicati in apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla domanda
di partecipazione;
r. di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14, comma 6;
s. di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
t. di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
v. se alla domanda di partecipazione alleghi, elencandoli in
caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, purche' sottoscritte e spedite nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non
conformi al modello di domanda di cui al gia' citato Allegato «A» al
presente decreto.
Articolo 5.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
a. due prove scritte;
b. valutazione dei titoli di merito;
c. accertamenti psico-fisici;
d. accertamenti attitudinali;
e. prove di efficienza fisica;
f. prova orale;
g. prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui
al precedente comma 1. dovranno presentarsi muniti di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di
validita'.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio 2008 )
dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Articolo 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a. la Commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
i due concorsi;
b. la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per i due concorsi;
c. la Commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
i due concorsi;
d. la Commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
i due concorsi;
e. la Commissione per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte - pratiche, per la prova orale, per la prova orale
facoltativa di lingua straniera e per la formazione della
graduatoria, distinta per ciascun concorso.
2. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a, sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
- un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
3. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera b, sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare
marittimo, membri;
- un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di
cui al precedente comma 2.
4. La Commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c, sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
- due ufficiali specialisti della Marina militare, membri;
- un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto a voto.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
5. La Commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d, sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
- due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolgera'
le mansioni di segretario.
Detta Commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
6. La Commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1,
lettera e, sara' composta da:
- un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
- almeno due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di
Fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni
del Corpo per cui e' indetto il concorso, membri;
- un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che
potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro
aggiunto;
- un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
- un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di
Vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale «C», segretario senza
diritto al voto.
I membri aggiunti avranno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.
Articolo 7.
Prove scritte-pratiche
1. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno
dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno sostenere le prove
scritte-pratiche, con inizio non prima delle ore 08,30, presso
l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72 nei giorni appresso
indicati:
a. concorso per la nomina di 4 sottotenenti di vascello nel
ruolo normale del Corpo del genio navale: 26 e 27 marzo 2008;
b. concorso per la nomina di 4 sottotenenti di vascello nel
ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto: 1 e 2 aprile
2008.
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del giorno 11 marzo 2008,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del giorno
11 marzo 2008 la pubblicazione di tale avviso potra' essere rinviata
ad una data successiva.
I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun
avviso, nella sede e nei giorni sopra indicati, entro le ore 07,30.
Essi dovranno essere muniti di copia della domanda di
partecipazione al concorso, della ricevuta della spedizione della
medesima a mezzo raccomandata e dovranno portare al seguito soltanto
una penna ad inchiostro indelebile nero o blu. La carta e quant'altro
occorrente sara' loro fornito sul posto dall'Amministrazione.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di
ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti,
dovranno sostenere le seguenti prove scritte-pratiche:
a. per il concorso per la nomina di 4 sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo del genio navale:
1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del programma
della prova orale della materia «Fisica tecnica»;
2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del programma
della prova orale della materia «Tecnica delle costruzioni»;
b. per il concorso per la nomina di 4 sottotenenti di vascello
nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto:
1ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato pertinente la materia: «Diritto amministrativo»;
2ª prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un
elaborato pertinente la materia: «Diritto della navigazione» - parte
marittima - o, in alternativa, «Matematica».
I programmi delle prove scritte e le modalita' di svolgimento
delle prove pratiche sono riportati, rispettivamente, negli Allegati
«B» e «C», che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. Per ciascuna prova scritta la Commissione di cui al precedente
art. 6, comma 1, lettera e, formulera' preventivamente, in adunanza
segreta, tre tracce concernenti la prova da svolgere e le chiudera'
in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove,
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le prove scritte e le prove pratiche si intenderanno superate se
il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non
inferiore a 21/30i.
Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.
4. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari, alle prove attitudinali ed
alle prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 9, 10 e
11. L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte-pratiche sara'
inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito web
«www.persomil.sgd.difesa.it».
5. I concorrenti che non avranno superato le prove
scritte-pratiche non riceveranno comunicazione del mancato
superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni
sull'esito delle stesse, a partire dal 30 giorno successivo alla data
di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - Ufficio Relazioni con il
Pubblico - Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012,
ovvero consultando la casella di posta elettronica
«urp@persomil.difesa.it».
6. I verbali relativi allo svolgimento delle prove
scritte-pratiche di ciascun concorso dovranno pervenire alla
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali entro il terzo giorno lavorativo
dalla data di effettuazione della seconda prova.
Articolo 8.
Valutazione dei titoli
1. Le Commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al
precedente art. 6, comma 1, lettera e, dopo le prove scritte-pratiche
di cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procederanno
alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano
sostenuto entrambe le prove. L'esito della valutazione sara' reso
noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. I titoli
valutabili sono indicati nel gia' citato Allegato «D» al presente
decreto.
2. Le Commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato Allegato
«D».
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
4. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 4,
comma 1, lettera c, e per i quali i concorrenti abbiano fornito
analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in
apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni
di carattere tecnico-scientifico potranno formare oggetto di
valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente comma 2, solo
se allegate alle domande.
5. Entro il terzo giorno lavorativo dalla conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli, degli elaborati e di
identificazione degli autori degli stessi, la Commissione provvedera'
a trasmettere, a mezzo corriere, i relativi verbali al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare I Reparto
- 1ª Divisione reclutamento ufficiali.
Articolo 9.
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' in
ciascuna delle prove scritte-pratiche saranno invitati dalla
Direzione generale per il personale militare, con lettera
raccomandata o telegramma, a presentarsi presso il Centro di
Selezione Volontari della Marina Militare, via delle Palombare n. 3 -
Ancona, per essere sottoposti - presumibilmente nel mese di
aprile/maggio 2008 - ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
2. I concorrenti medesimi - che durante il periodo di permanenza
presso il Centro (durata presunta giorni tre - quattro) fruiranno di
vitto ed alloggio a proprio carico - dovranno presentarsi muniti dei
documenti indicati nel successivo comma 3. Coloro che non si
presenteranno nel giorno indicato nella lettera o telegramma di
convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal
concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno
stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 4ª Sezione (n. 06/517052774), sara' valutato ai fini dell'eventuale
riconvocazione. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta
solo se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione
della graduatoria finale del concorso cui partecipano di cui al
successivo art. 13.
3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre,
pena la non ammissione agli accertamenti psico - fisici e la
conseguente esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
a. certificato, in originale o in copia conforme, di idoneita'
ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto,
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private convenzionate che esercitano, in tali ambiti, in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
b. certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
c. esame radiografico del torace in due proiezioni, corredato
di referto in originale o copia conforme, eseguito entro i sei mesi
antecedenti la data di presentazione presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il S.S.N.;
d. ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso
femminile) corredata di referto in originale o copia conforme,
eseguita entro i tre mesi antecedenti la data di presentazione presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il S.S.N.;
e. referto in originale o copia conforme di test di gravidanza,
eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate con il S.S.N., entro i dieci giorni antecedenti
la data di presentazione;
f. referto in originale o copia conforme relativo alle seguenti
analisi, effettuate entro i tre mesi antecedenti la data di
presentazione:
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
* emocromo completo;
* VES;
* glicemia;
* azotemia;
* creatininemia;
* trigliceridemia;
* colesterolemia;
* bilirubinemia totale e frazionata;
* Gamma GT;
* transaminasemia (GOT e GPT);
* markers dell'epatite B e C;
* G6PD (metodo quantitativo).
I soggetti affetti da deficit di G6PD dovranno consegnare, in
sede di selezione, un certificato medico, in originale o in copia
conforme, attestante lo stato di buona salute, nonche' la presenza di
deficit di «G6PD» e di manifestazioni emolitiche o meno, rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e controfirmato dall'interessato, conforme al modello in
Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto.
Tale certificato medico avra' validita' di sei mesi.
4. La Commissione medica accertera' inoltre direttamente il
possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a. dati somatici:
statura non inferiore a m. 1,65, ne' superiore a m. 1,95, per
i concorrenti di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61, ne'
superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile;
b. apparato visivo:
visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo
aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non
dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miotico
composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato
alle lane. L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo'
essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il
metodo dell'annebbiamento;
c. apparato uditivo:
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35db fino alla
frequenza di 4000 Hz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T.
compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo
specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive
tecniche;
d. dentatura:
dentatura in buone condizioni; sara' consentita la mancanza
di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a
paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che
assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti
cariati devono essere opportunamente curati.
5. La medesima Commissione disporra' inoltre per tutti i
concorrenti le seguenti visite specialistiche e accertamenti:
- cardiologica con E.C.G;
- oculistica;
- otorinolaringoiatrica;
- odontoiatrica;
- psichiatrica;
- esame di screening delle urine per ricerca di eventuali
cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamine e test di
conferma (spettrometria con gascromatografia di massa) in caso di
positivita' all'esame di screening.
La Commissione medica potra' inoltre procedere ad ulteriori
accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di
approfondimento diagnostico.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'Allegato «H», che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso
informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa
vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in
servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato «H» al presente decreto.
7. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici
suindicati.
8. La Commissione medica giudichera' «idonei» i concorrenti se:
- non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita'
previste dall'«Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di non idoneita' al servizio militare», annesso al decreto
ministeriale n. 114 del 4 aprile 2000, e dalla correlata «direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare»,
emanata dalla Direzione generale della Sanita' militare in data
5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato -
funzionale minimo pari a «2» in tutti gli apparati in base alla
«direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare», emanata dalla Direzione
generale della Sanita' militare in data 5 dicembre 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni.
I concorrenti affetti da deficit di «G6PD», giudicati idonei a
seguito dell'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica
somato funzionale AV, nel corso della visita medica effettuata dalla
Commissione per gli accertamenti psico-fisici dovranno sottoscrivere
la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione
di cui all'Allegato «G» al presente decreto.
Gli originali delle dichiarazioni dovranno essere conservati
nella documentazione personale degli interessati.
Le copie delle dichiarazioni, unitamente alle copie dei
certificati di stato di buona salute, dovranno essere conservate
negli archivi della struttura sanitaria ed annotate nel libretto
sanitario individuale o documento elettronico equivalente.
9. La Commissione medica giudichera' comunque «non idonei» i
concorrenti per i quali siano comprovati:
- stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
- malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
- malformazioni ed infermita' comunque incompatibili con la
frequenza del corso e con successivo impiego quale ufficiale in
servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare.
10. La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- «Idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo (del
genio navale o delle capitanerie di porto) in servizio permanente,
con l'indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma
7»;
- «Non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo (del
genio navale o delle capitanerie di porto) in servizio permanente,
con l'indicazione della causa di non idoneita».
11. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le
quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera'
giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine
- che non potra' superare la data prevista per il completamento della
prova orale da parte di tutti i concorrenti - entro il quale
sottoporra' detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
12. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
13. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione - viale dell'Esercito
186 - 00143 Roma - improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
successivo alla data degli accertamenti psico-fisici, specifica
istanza di riesame del giudizio di non idoneita'. L'istanza dovra'
essere corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, ovvero privata convenzionata, relativamente alle
cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. L'istanza
dovra' essere anticipata alla predetta Direzione generale a mezzo fax
(n. 06.517052774).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla Direzione generale per il Personale Militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti psico-fisici deve intendersi
confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica dei concorrenti di cui
al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla Commissione medica di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b, a seguito di valutazione della documentazione allegata
all'istanza, ovvero, solo qualora detta Commissione lo ritenesse
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari. Il giudizio
espresso da detta Commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» anche a seguito
degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che
abbiano rinunciato ai medesimi, verranno esclusi dal concorso.
14. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.
Articolo 10.
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente art. 9, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c),
agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
Armata. Tale valutazione che sara' svolta con le modalita' indicate
nelle «Norme del concorso per ufficiali in servizio permanente
effettivo nel ruolo normale (N.D.)», ed in riferimento alla direttiva
tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina Militare»,
si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine:
1) Area del pensiero
a) Capacita' di critica e di giudizio
b) Elasticita' del pensiero
c) Apprendimento
2) Area affettiva/relazionale
a) Maturita' ed autonomia
b) Autocontrollo
c) Autostima
d) Socializzazione
e) Lavoro di gruppo
f) Rapporto con l'autorita'
3) Area della produttivita' e delle competenze gestionali
a) Livelli di attivita'
b) Costanza nel rendimento
c) Tolleranza alla frustrazione ed allo stress
d) Approccio gestionale al lavoro
e) Autoefficacia
f) Iniziativa
g) Ambizione
4) Area motivazionale
a) Bisogni ed aspettative connesse con l'attivita'
professionale
b) Plasticita' adattativa
2. A ciascuna delle sopradescritte caratteristiche attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori:
> Punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame
(livello molto scarso);
> Punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
> Punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
> Punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
> Punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
E' consentita altresi' l'attribuzione di punteggi intermedi.
3. La Commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati in sede di intervista attitudinale e sara' diretta
espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).
Al termine delle procedure e della valutazione svolte in
conformita' alle normative richiamate, la Commissione per gli
accertamenti attitudinali provvedera' alla definizione del proprio
giudizio; il giudizio di «non idoneita» verra' espresso qualora il
concorrente dovesse riportare un punteggio di livello attitudinale
globale inferiore a 21/72i, oppure laddove si dovesse verificare una
delle seguenti condizioni:
* il punteggio dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia
inferiore o uguale a 4/12i);
* il punteggio delle altre tre aree (area
affettiva/relazionale, area della produttivita' e delle competenze
gestionali, area motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o
uguale a 16/60i).
Il giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati
seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non
idonei» saranno esclusi dal concorso.
4. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 11, e quelli di cui al
precedente art. 9, comma 13, in caso di accoglimento dell'istanza.
Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine degli
accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli
ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti di cui al gia'
citato art. 9.
5. La Commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto 1ª Divisione reclutamento ufficiali i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.
Articolo 11.
Prove di efficienza fisica
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al
precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d,
alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di Selezione Volontari della Marina Militare di Ancona e/o presso
idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
Detta Commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza Armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove consisteranno:
a. nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
- nuoto 25 m. (qualunque stile);
- piegamenti sulle braccia;
b. nell'esecuzione facoltativa di uno dei seguenti esercizi:
- addominali;
- corsa piana 1000 m.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di
esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi
durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'Allegato
«I», che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la Commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d, redigera' il relativo verbale.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che
sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della
Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d, e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni.
Articolo 12.
Prove orali
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici,
a quelli attitudinali ed alle prove di efficienza fisica, saranno
ammessi alle prove orali che avranno luogo - presumibilmente nel mese
di giugno 2008 - presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia
n. 72.
A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
Essi sono tenuti a presentarsi alle predette prove orali muniti
di idoneo documento di riconoscimento che la Commissione provvedera'
a fotocopiare, per inviarne copia alla Direzione generale per il
personale militare.
2. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per
documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel
giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire
richiesta di riconvocazione a mezzo lettera raccomandata,
anticipandola via fax (n. 06.517052774) al massimo entro il giorno di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo
dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta solo
se la stessa risulti compatibile con la data di approvazione della
graduatoria finale del concorso cui partecipano di cui al successivo
art. 13.
3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali
sono riportati nei gia' citati Allegati «B« e «C» al presente
decreto.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione
non inferiore a 21/30i, utile per la formazione della graduatoria di
merito di cui al successivo art. 13. Il punteggio della prova
risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
a. breve colloquio a carattere generale;
b. lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c. conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera
sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito in
ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
- 20/30i o voto inferiore: 0,00 punti;
- 21/30i: 0,05 punti;
- 22/30i: 0,10 punti;
- 23/30i: 0,15 punti;
- 24/30i: 0,20 punti;
- 25/30i: 0,25 punti;
- 26/30i: 0,30 punti;
- 27/30i: 0,35 punti;
- 28/30i: 0,40 punti;
- 29/30i: 0,45 punti;
- 30/30i: 0,50 punti.
6. La Commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali entro il terzo giorno lavorativo dalla data di
completamento delle prove orali i verbali delle prove medesime.
Articolo 13.
Graduatorie
1. I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove e gli
accertamenti previsti dal presente decreto saranno iscritti, a cura
della rispettiva Commissione esaminatrice, in graduatorie generali di
merito distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, ed in particolare per il Corpo delle capitanerie di
porto anche secondo la ripartizione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b).
2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
a. la media dei punteggi conseguiti nelle prove
scritte-pratiche;
b. il punteggio conseguito nella prova orale;
c. l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito;
d. l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna
prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali nei quali si
terra' conto della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali
ausiliari della Marina di cui al precedente art. 2 del presente
decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei
compresi nella rispettiva graduatoria di merito del concorso secondo
l'ordine della graduatoria medesima.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nei
decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita'
di merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'articolo 1, comma 3,
del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei
commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive
graduatorie di merito.
6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. I decreti saranno inoltre pubblicati nel Foglio
d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito
web «www.persomil.sgd.difesa.it».
Articolo 14.
Nomina
1. I concorrenti che nelle graduatorie di cui al precedente
art. 13, comma 5., risulteranno compresi nel numero dei posti a
concorso, saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto
autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, rispettivamente,
sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del
Corpo del genio navale e del Corpo delle capitanerie di porto, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei rispettivi decreti
Presidenziali di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina medesima, del possesso del requisito
della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente art. 3
del presente decreto.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 3. - saranno invitati
ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto
dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare.
5. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari
Marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo
all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di
sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina.
7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente di
vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni
dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa frequentare il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il
personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 13, entro la data corrispondente
ad 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti
idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.
9. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al
superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 7,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. Per gli ufficiali
appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le
disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
10. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo verranno disposti la revoca della
nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa, ed il
proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno
collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.
Articolo 15.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente rese.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emergesse la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente
conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito
d'ufficio.
Articolo 16.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Articolo 17.
Spese di viaggio - Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 5 del presente decreto
(compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente art. 5 del presente decreto,
nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato
di viaggio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista di
norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove
scritte-pratiche.
Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Articolo 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1., del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. I diritti di cui al precedente comma 3 potranno essere fatti
valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del
trattamento - fino al definitivo conferimento della nomina ad
ufficiale in servizio permanente - e' il Direttore della 1ª Divisione
reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.
Articolo 19.
Profilo di carriera
1. Gli ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali del
Corpo del genio navale e del Corpo delle capitanerie di porto possono
raggiungere, nel rispettivo ruolo, il grado vertice di Ammiraglio
Ispettore Capo nel numero, con le modalita' e nei tempi previsti
dalla normativa vigente in materia di avanzamento degli ufficiali.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 23 gennaio 2008
Il Generale di Corpo d'Armata: Panunzi
L'Ammiraglio Ispettore Capo (CP): Pollastrini

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