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ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di una unita' di personale con
profilo professionale di ricercatore in prova - terzo livello.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/2001
Ente:ICRAM - ISTITUTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
Località:-
Codice atto:01E11823
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/1/2002
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445;
Vista la legge 23 novembre1998, n. 407 recante "Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata";
Visto il CCNL del comparto istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione;
Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381;
Accertata la disponibilita' di un posto nel profilo professionale
di ricercatore - terzo livello dell'ICRAM;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione
n. 9/102/2001 del 31 ottobre 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di terzo livello professionale, profilo di
ricercatore in prova, presso l'ICRAM, con laurea in scienze politiche
o laurea in giurisprudenza da reclutare tra le esperienze riferite
nell'ambito scientifico - tematico riguardante gli istituti e prassi
dei processi di formazione delle regole internazionali per la
protezione dell'ambiente marino, con particolare riguardo alla
normazione tecnica.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Possono partecipare al concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea.
2. Per l'ammissione al concorso sono richiesti:
a) il possesso del diploma di laurea indicato nell'art. 1. Sono
altresi' ammessi i candidati che abbiano conseguito presso
un'Universita' straniera una laurea dichiarata "equipollente" da
un'Universita' italiana o dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica secondo la normativa vigente. E'
cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione
del provvedimento che la riconosca, pena l'esclusione;
b) il possesso di documentata, di almeno 2 anni post-laurea,
attivita' di studio e ricerca, individuale o collettiva, nel settore
del diritto ambientale, con particolare riguardo alla normazione
tecnica ambientale e partecipazione effettiva ad attivita' di
negoziazione internazionale, di preparazione di posizioni nazionali e
di rappresentazione di interessi settoriali. Tale esperienza puo'
essere acquisita presso Universita' o Enti di Ricerca pubblici e
privati, italiani e stranieri, attraverso borse di studio, dottorati
di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione; tale
esperienza, nel determinare autonomamente avanzamenti di conoscenze
nel settore sopra indicato e dovra' essere comprovata da elementi
oggettivi;
c) la conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1;
d) la buona conoscenza della lingua inglese da valutarsi ai
sensi dell'art. 7, comma 1;
e) la conoscenza di elementi di informatica di base da
valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1.
3. Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano
superato il sessantacinquesimo anno di eta'.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda pena
l'esclusione dal concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal presente bando;
b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti
all'art. 4, comma 2, lettere e), l);
d) che non abbiano i requisiti di ammissione indicati
all'art. 2 del presente bando;
e) che siano gia' dipendenti dell'ICRAM con contratto a tempo
indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito
dal presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
Presidente dell'ICRAM puo' disporre in qualunque momento l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso il Presidente dell'ICRAM dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara'
ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non
veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di
partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di
autocertificazione.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere inoltrate direttamente all'ICRAM, via di
Casalotti n. 300 - 00166 Roma, esclusivamente tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Si considerano prodotte in tempo utile le
domande spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il
termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non si terra' conto, comunque, delle domande che
perverranno in data successiva all'inizio dei lavori della
commissione giudicatrice, anche se inoltrate in tempo utile.
2. Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema
allegato (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilita':
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) la propria cittadinanza;
e) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di godere
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
f) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico oppure indicare le
eventuali condanne penali riportate nonche' i procedimenti penali
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di
condanna o di applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o
del perdono giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va
resa in ogni caso anche se negativa;
g) di possedere il titolo di studio specifico richiesto
dall'art. 1, ed i requisiti richiesti dall'art. 2;
h) di avere effettivamente una buona conoscenza della lingua
inglese;
i) di conoscere l'informatica di base;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per
gli uomini);
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente
rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita'
insanabile, nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici
uffici in base a sentenza passata in giudicato;
m) l'eventuale posizione di dipendente dell'ICRAM con contratto
a tempo indeterminato con l'indicazione del profilo professionale,
del livello di inquadramento e sede di lavoro;
n) gli eventuali titoli di preferenza posseduti, previsti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 693/1996, da far eventualmente valere a parita' di
valutazione. L'espressa menzione di tali titoli nella domanda e'
condizione per la loro valutazione;
o) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
p) l'esatto e completo indirizzo dove si desidera che vengano
inviate le comunicazioni inerenti il concorso;
q) per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
4. La firma in calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
5. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum datato e firmato nel quale il candidato
indichera' distintamente: gli studi compiuti; i titoli conseguiti; le
pubblicazioni; i rapporti tecnici e/o gli elaborati di servizio; i
servizi prestati; le funzioni svolte; gli incarichi ricoperti; ogni
altra attivita' scientifica, didattica o di altro genere
eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile ai fini della
valutazione.
b) non piu' di cinque pubblicazioni e/o rapporti tecnici scelte
tra quelle indicate nel curriculum ai fini di una specifica
valutazione. Di tali dieci pubblicazioni dovra' essere allegata una
copia originale o una fotocopia autenticata ovvero una fotocopia
unita ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con
la quale il candidato attesti la conformita' della copia
all'originale, unitamente alla fotocopia del documento di identita'
del candidato sottoscrittore. Tale dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' puo' essere unica per tutti i lavori;
c) tutti i documenti e titoli di cui al curriculum, escluse le
pubblicazioni di cui alla lettera b), devono essere presentati in
originale, o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 secondo lo schema di cui all'allegato B) che
forma parte integrante e sostanziale del presente bando, corredata di
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del
candidato sottoscrittore. E' possibile altresi' produrre, in luogo
del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale
certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto o una
dichiarazione sostitutiva dell'atto ai notorieta' di sensi
dell'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da
rendersi secondo lo schema allegato (all. B). Le dichiarazioni sopra
indicate dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti
gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione,
affinche' la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i
titoli ai quali si riferiscono. Le autocertificazioni previste per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea
(art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I
cittadini stranieri residenti in Italia possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'ICRAM
potra' procedere in qualunque momento ad idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive;
d) elenco dettagliato, numerato, datato e firmato di tutte le
pubblicazioni di cui alla precedente lettera b), e di tutti i
documenti e titoli di cui alla precedente lettera c), per la
valutazione da parte della commissione esaminatrice.
6. Ai documenti e ai titoli, redatti in lingua straniera, e alle
pubblicazioni, se in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve
essere certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
7. Non e' consentito il riferimento a titoli, documenti o
pubblicazioni gia' presentati all'ICRAM o ad altre amministrazioni
ne' documentazione allegata ad altre procedure concorsuali. Non e'
consentito altresi' produrre documenti diversi da quelli cartacei.
8. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata all'ICRAM dal candidato. Comunque l'ICRAM non assume
responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
9. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova concorsuale.
Tutte le notizie riportate nella domanda e nel curriculum devono
contenere le indicazioni necessarie per effettuare gli eventuali
controlli.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
1. Il presidente dell'ICRAM, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione delle domande, nomina la Commissione
esaminatrice. La commissione e' costituita da un presidente, due
membri effettivi e un supplente, oltre al segretario. La commissione
puo' essere eventualmente integrata da altri membri aggiunti per la
valutazione della lingua straniera e dell'informatica. I nominativi
dei componenti le commissioni sono tempestivamente pubblicati sul
sito Internet dell'ICRAM: www.icram.org. Di tale pubblicazione sara'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
2. Il presidente ed i membri effettivi della commissione devono
sempre presenziare ai lavori.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra
automaticamente il supplente. Ove l'indisponibilita' riguardi il
presidente ne assume la funzione il primo tra i membri effettivi
secondo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina.
4. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione esaminatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al presidente dell'ICRAM nel termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui
al precedente comma 1.
5. La commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi giorni dalla data della prima riunione di cui al
successivo art. 6, comma 1. Il presidente dell'ICRAM puo' prorogare
il predetto termine per una sola volta e per non piu' di sessanta
giorni; decorso inutilmente quest'ultimo termine, il presidente
dell'ICRAM procede allo scioglimento della commissione ed alla
contestuale ricostituzione.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Dopo il trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 5, la commissione tiene la sua prima
riunione, nel corso della quale provvede a predeterminare i criteri
di massima per la valutazione dei titoli dei candidati, tenendo conto
dei seguenti criteri: originalita' ed innovativita' della produzione
scientifica e rigore metodologico; congruenza dell'attivita' del
candidato con l'area scientifico-tematica per la quale e' bandito il
concorso; continuita' temporale ed effettivita' degli incarichi
svolti.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice
dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo
di 30 punti.
3. Ai fini della valutazione dei titoli la commissione,
utilizzando il curriculum per l'inquadramento delle figure
professionali del candidato, valutera' partitamente:
a) le pubblicazioni e/o rapporti tecnici di cui all'art. 4,
comma 5, lettera b). Fino a punti 10,00. Punteggio massimo
attribuibile a ciascuna pubblicazione, 2,00 punti. A tal fine la
commissione valutera' soltanto le pubblicazioni che abbiano effettivo
carattere scientifico. I lavori in corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di
tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale il lavoro stesso sara' pubblicato. I rapporti tecnici saranno
presi in considerazione qualora accompagnati da speciale incarico o
dichiarazione di accettazione da parte di istituzione pubbliche,
universita', enti di ricerca pubblici e privati e che vertano su
problemi di particolare rilievo attinenti all'ambito
scientifico-tematico per il quale si concorre.
b) i documenti e titoli di cui al curriculum ed all'art. 4,
comma 5, lettera c), diversi dalle pubblicazioni, massimo punti
20,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun documento o titolo
punti 2,00.
4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
di massima determinati dalla commissione esaminatrice, e' effettuata
dopo la prova scritta e prima che si procede alla correzione dei
relativi elaborati.
5. Ciascuna commissione, conclusa la valutazione dei titoli,
redige un processo verbale con le valutazioni effettuate.
6. Del punteggio attribuito nei titoli verra' data comunicazione
ai singoli candidati, a cura della commissione esaminatrice, nella
raccomandata che fissa la data del colloquio.

                               Art. 7.
 
E s a m i
 
1. Gli esami, ai quali i candidati dovranno presentarsi muniti di
un valido documento di riconoscimento, si articolano in:
a) una prova scritta, diretta ad accertare il possesso, da
parte del candidato, delle competenze previste negli articoli 1 e 2
del bando di concorso;
b) in un colloquio che consiste nella discussione, in lingua
italiana, su aspetti scientifici nell'ambito scientifico-tematico
indicato negli articoli 1 e 2, nonche' sul curriculum e sulle
pubblicazioni scientifiche. Il colloquio e' diretto anche ad
accertare la conoscenza della lingua inglese, dell'informatica di
base nonche' la conoscenza della lingua italiana per i candidati
stranieri.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la
prova scritta e di 30 punti per il colloquio.
3. Il giorno e il luogo della prova scritta sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta
prova.
4. Per lo svolgimento della prova scritta non puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
5 Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione del punteggio riportato nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli nonche' della data, ora e sede di svolgimento
del colloquio.
7. Il colloquio avra' luogo in Roma presso l'ICRAM, via di
Casalotti, 300 nel giorno che sara' comunicato ai candidati mediante
lettera raccomandata con almeno venti giorni di preavviso rispetto
alla data in cui devono sostenere la predetta prova.
8. Il colloquio s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 e un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese e
dell'informatica nonche' della lingua italiana per i candidati
stranieri.
9. Al termine della seduta relativa al colloquio la commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
10. L'ICRAM non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute
dai candidati per la partecipazione al concorso.
11. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito in base al piu' elevato punteggio finale, dato dalla somma dei
punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle singole
prove d'esame.

                               Art. 8.
 
Titoli di preferenza
 
1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano
far valere i titoli preferenza a parita' di merito, gia' dichiarati
nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM, entro il termine
perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il suddetto colloquio, i documenti
attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno
attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
4. A parita' di merito hanno la preferenza le categorie di cui
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo di cui al punto n. 18 della legge 9 maggio 1994, n. 487,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio
con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
c) dalla minore eta'.
6. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
10. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.

                               Art. 9.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 13, entro
trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione,
accerta con proprio provvedimento la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al presidente dell'ICRAM il quale,
con propria delibera, tenuti presenti gli eventuali titoli di
preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 8, approva
le graduatorie di merito del concorso e nomina il relativo vincitore.
2. Il nominativo del vincitore sara' pubblicato sul sito Internet
dell'ICRAM e di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante
avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale
data decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendo un termine.
4. Il vincitore sara' assunto con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al terzo livello, profilo professionale di ricercatore,
previo superamento di un periodo di prova della durata di sei mesi.
Detto periodo avra' durata dimezzata nel caso in cui il vincitore
provenga da altro profilo dell'ICRAM.
5. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al terzo livello professionale del profilo di
ricercatore, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991 e dal CCNL del personale del comparto istituzioni e enti
di ricerca e sperimentazione vigente, oltre che gli assegni spettanti
ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
7. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza
obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
8. Il vincitore nominato che nel termine stabilito non avra'
preso servizio, senza giustificato motivo, sara' dichiarato decaduto
dall'impiego.
9. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. Non prima di quattro mesi e non oltre dodici mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'avviso di cui all'art. 9, comma 2, i candidati possono chiedere
all'ICRAM la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
presentate. La restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data
della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Trascorso il suddetto termine, l'ICRAM non e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1 Il vincitore dovra' presentare entro il primo mese di servizio,
a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari;
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica, in bollo,
rilasciato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza o da un
medico militare;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per l'ICRAM;
d) fotocopia del tesserino di codice fiscale.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli art. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le
finalita' di gestione del presente bando e per la successiva
eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell'ICRAM.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
Il Responsabile del procedimento relativo al concorso di cui al
presente bando e' il dott. Attilio Rinaldi via di Casalotti, 300 -
00166 Roma (tel. 06/61570410 fax 06/61550581).

                              Art. 14.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Il bando puo' essere consultato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito Internet dell'ICRAM www.icram.org>

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 3 dicembre 2001
Il presidente: Notarbartolo di Sciara

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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