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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di novantatre
guardiamarina in servizio permanente dei ruoli speciali dei Corpi di
stato maggiore, genio navale, armi navali, sanitario militare
marittimo, commissariato militare marittimo e delle capitanerie di
porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 18/8/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E05670
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:18/9/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
 
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina militare, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2,
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 5, della precitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1, delle legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 20, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
Vista la legge 2 dicembre 2004, n. 299, concernente modifiche
alla normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006 - 2008;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2005, emanato in
applicazione dell'articolo 1, comma 6, della sopraccitata legge
20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% la
percentuale di concorrenti di sesso femminile che possono conseguire
la nomina a guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali
della marina;
Tenuto conto che nell'anno 2005 ha avuto termine il regime
transitorio previsto dall'articolo 58 del citato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e che, pertanto, i requisiti di
partecipazione ai concorsi per gli ufficiali dei ruoli speciali della
marina sono quelli fissati dall'articolo 5 del medesimo decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e dall'articolo 20 del decreto
ministeriale 21 dicembre 1998;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2007 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi novantadue
guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari
Corpi della Marina;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente struttura ordinativa e competenze della Direzione
generale per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
vice direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile, sostituisce il direttore generale in caso di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2007 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
dei ruoli speciali della Marina:
a) concorso a 36 (trentasei) posti nel Corpo di stato maggiore,
di cui 18 (diciotto) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
b) concorso a 20 (venti) posti nel Corpo del genio navale, di
cui 10 (dieci) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
c) concorso a 12 (dodici) posti nel Corpo delle armi navali, di
cui 6 (sei) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
d) concorso a 2 (due) posti nel Corpo sanitario militare
marittimo, di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
e) concorso a 12 (dodici) posti nel Corpo di commissariato
militare marittimo, di cui 6 (sei) riservati ai sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli;
f) concorso a 10 (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di
porto, di cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione della graduatoria di merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per l'anno 2007.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti di sesso maschile e femminile appartenenti alle
sottonotate categorie:
a) per il Corpo di appartenenza gli ufficiali di complemento
della Marina che siano in congedo dopo aver completato senza demerito
la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre
1980, n. 574, ovvero che, alla data di scadenza del termine per la
partecipazione delle domande, abbiano svolto almeno un anno di
servizio in detta ferma, riportando qualifiche non inferiori a «nella
media». Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali di complemento collocati
in congedo al termine del servizio di prima nomina;
b) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali in ferma
prefissata della marina che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3 abbiano
completato un anno di servizio in tale posizione (compreso il periodo
di formazione);
c) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali inferiori di
complemento della Marina facenti parte delle forze di completamento,
per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore
del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni
della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
d) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla
specialita' di appartenenza, come indicato nell'Allegato «A» che
costituisce parte integrante del presente decreto i sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli della Marina. Detto personale se
reclutati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, deve possedere almeno cinque anni
di anzianita' nel ruolo di provenienza ovvero se reclutati ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza,
inquadrati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un
giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore
nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti
della marina che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
f) per il Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il
personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
g) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare.
2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
- il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
- il 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g);
- il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere b) e c). Eventuali aumenti dei limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta'
sopraindicati;
c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di
loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento
volontario in accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o delle Forze di polizia dello Stato.
3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9, 10
e 11.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il
requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I
requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma
2, la lettera b), nonche' quelli di cui ai commi 4 e 5 dovranno
essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale
in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione Doveri dei Comandi/Enti di appartenenza
 
1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'Allegato «B» che
costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti dovranno, inoltre, compilare il modello GC 002 in
originale, di cui all'Allegato «C» al presente decreto, reperibile,
tra l'altro, presso i distretti militari e le capitanerie di porto,
che verra' utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico,
dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione
della banca dati automatizzata di cui al successivo art. 18 del
presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto
modello tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte
del gia' citato allegato C al presente decreto. Essi adopereranno
esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero,
scrivendo in carattere stampatello e curando che il modello non sia
piegato o sgualcito.
Le domande e i modelli GC 002 dovranno essere spediti con unica
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 353 -
00187 Roma centro, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o
procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite all'atto della presentazione alla prima prova scritta
d'esame, come indicato nel successivo art. 7, comma 3.
2. Il personale in servizio puo', in alternativa alla spedizione
della domanda e del modello GC 002 a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (come indicato al precedente comma 1), presentare gli
stessi nel termine sopraindicato al Comando del Reparto/Ente di
appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla domanda il visto e
la data di presentazione della medesima e dovra' provvedere a
trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente entro il terzo
giorno dalla data di presentazione. In tal caso per la data di
presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della
domanda da parte del Comando ricevente. Per il personale militare
impiegato all'estero la domanda di partecipazione dovra' essere
trasmessa dal Reparto/Ente di appartenenza al medesimo indirizzo.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
(ed il modello GC002, se reperito), entro il termine sopraindicato,
anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari, che, dopo aver
attestato in calce alla stessa la data di presentazione, ne cureranno
l'immediato inoltro all'indirizzo sopraindicato.
Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta
d'esame, come indicato nel successivo art. 7, comma 3.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, Corpo/categoria/specialita/corso di appartenenza,
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, di indicare
anche un recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati dovra' essere segnalata nel
modo piu' celere al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali 2ª Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro,
ovvero via fax al numero 06/4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana e stato civile;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non
avere in corso procedimenti penali e procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso
contrario dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale per
aver acquisito la qualifica di imputato. Il concorrente dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 353 -
00187 Roma centro, qualsiasi variazione della sua posizione
giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui
sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente;
f) titolo di studio conseguito, con relativo voto;
g) reparto, ente o capitaneria di porto di appartenenza;
h) eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
i) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 8;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'Allegato «E» che costituisce parte integrante del presente
decreto;
k) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
l) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
m) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
n) se in servizio, la propria posizione militare, con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, la data
di inizio e fine del servizio, e quelle di eventuale inizio e fine
trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
o) la lingua straniera ( non piu' di due scelte tra inglese,
francese, spagnolo e tedesco) nella quale desidera sostenere la prova
orale facoltativa;
p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
q) se alla stessa alleghi, elencadoli in caso affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno
allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di
ricoscimento in corso di validita'.
5. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente comma 3, lettere f), g) ed h), anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
7. Il personale in servizio, qualora intenda spedire la domanda
di partecipazione al concorso con raccomandata con avviso di
ricevimento dovra' in ogni caso fare apporre sulla medesima il visto
del Comando del Reparto/Ente di appartenenza.
8. Detto Comando, preso atto della domanda di partecipazione al
concorso del dipendente, dovra' compilare apposito documento
caratteristico chiuso alla data di scadenza dei termini di
presentazione della domanda di partecipazione, redatta per
«Partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina - anno 2007».
Tale documento valutativo (in calce al quale l'interessato dovra'
apporre la sua firma per presa visione) compilato alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande dovra'
pervenire, a cura del predetto Comando, al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª
Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno
successivo alla data di cui sopra.
La mancata ricezione di detta documentazione nei termini
sopraindicati potra' determinare l'esclusione del concorrente dal
concorso.
9. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda riportato nel gia' citato allegato «B» al presente
decreto.

                               Art. 4.
 
Titoli di merito
 
1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo art. 7 del presente decreto, non risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal
fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel comma 8 dell'articolo 3.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.

                               Art. 5.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prove di efficienza fisica;
e) prova orale;
f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso
cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui
al successivo art. 13, comma 2 (presumibilmente entro la fine
di luglio 2007), dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

                               Art. 6.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria
generale di merito, una per ciascun Corpo;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a)
saranno composte da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre
anni, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno
appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il
concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto di
voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti
parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a
sottotenente di vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le
manzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 le prove
scritte consisteranno in:
a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell'Allegato «D» che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo, a cura della commissione di
cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), presso il Centro di
selezione volontari della Marina militare di Ancona - via della
Marina nr. 1, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario
ufficiale, secondo il seguente calendario:
a) concorso a 36 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore: 17 e 18 ottobre 2006;
b) concorso a 20 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo del genio navale: 24 e 25 ottobre 2006;
c) concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo delle armi navali: 26 e 27 ottobre 2006;
d) concorso a 2 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo: 17 e
18 ottobre 2006;
e) concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo: 19
e 20 ottobre 2006;
f) concorso a 10 posti di guardiamarina in servizio permanente
del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, nei giorni:
30 e 31 ottobre 2006.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del giorno 13 ottobre 2006. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale del 13 ottobre 2006 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di
esclusione dal concorso - ammessi a sostenere dette prove con riserva
di accertamento dei requisiti di partecipazione - sono tenuti a
presentarsi, presso la suddetta sede, entro le ore 07,30 dei giorni
suindicati, muniti di carta di identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato. Essi, all'atto dell'identificazione,
dovranno esibire copia della domanda di partecipazione al concorso e
ricevuta della raccomandata di spedizione della domanda medesima.
4. Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu, mentre la carta sara' loro fornita sul posto.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice
formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le
chiudera' in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei
concorrenti sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la
traccia da svolgere. Per la prova di cultura tecnico-professionale
ciascuna traccia dovra' contenere almeno tre domande per ogni materia
d'esame.
7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30i.
9. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via
XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941, 06/4735.4548,
06/4986.4613, oppure al Ministero della difesa - Stato Maggiore della
Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n. 4 -
00196 Roma - Tel. 06/3680.4442, ovvero potranno consultare il sito
web «www.difesa.it/concorsi/».

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 
1. Le commissioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera
a), dopo le prove procederanno a valutare i titoli dei soli
concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte
sempreche' detti titoli siano stati dichiarati con le modalita'
indicate nel precedente art. 4 ovvero risultino dalle documentazioni
matricolare e caratteristica. Il risultato della valutazione dei
titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della
prova orale.
2. Le commissioni esaminatrici provvederanno ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
a) Qualita' del servizio prestato risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio: massimo punti 4 (quattro).
La commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite
nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti informativi, le une e gli altri relativi al periodo di
servizio prestato, non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il
valore delle singole valutazioni sara':
(1) nella media: punti 0,00;
(2) superiore alla media: punti 2,00;
(3) eccellente: punti 4,00.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da
considerare (massimo tre anni).
b) Titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4
(quattro).
(1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
- fino a 42/60i |ovvero fino a 70/100 | punti 0,00;
- da 43/60i a 48/60i |ovvero da 71/100i a 80/100i | 0,50;
- da 49/60i a 54/60i |ovvero da 81/100i a 90/100i | 1,00;
- da 55/60i a 60/60i |ovvero da 91/100i a 100/100i | 1,35.
 
(2) Diploma universitario o laurea:
- fino a 91/110i | punti 1,50;
- da 92/110i a 105/110i | 2,00;
- da 106/110i a 110/110i | 2,50.
 
(3) Laurea specialistica - magistrale:
- fino a 91/110i | punti 3,00;
- da 92/110i a 105/110i | 3,50;
- da 106/110i a 110/110i | 4.
 
Non formeranno oggetto di valutazione:
per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al
presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 2,
lettera b), paragrafo (2) (Diploma universitario o laurea) il cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al
medesimo presente articolo, comma 2, lettera b) (3) (Laurea
specialistica con assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera f) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a
sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della
Marina - la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro
la partecipazione a tale concorso;
per i soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo
sanitario militare marittimo di cui al precedente art. 1, comma l,
lettera d):
i diplomi universitari o le lauree di cui al presente
articolo, comma 2, lettera b) (2);
i titoli di studio indispensabili per l'accesso al
ruolo/Corpo o al ruolo/categoria/specialita' di appartenenza,
rispettivamente se ufficiali o sottufficiali.
c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due).
 
Ordine militare d'Italia |
Cavalieri di Gran Croce | punti 2,00;
Grandi ufficiali | " 1,75;
Commendatori | " 1,50;
Ufficiali | " 1,25;
Cavalieri | " 1,00.
Valor Militare |
medaglia d'oro | punti 2,00;
medaglia d'argento | " 1,50;
medaglia di bronzo | " 1,00;
croce al valor militare | " 0,50.
Valor di Marina |
medaglia d'oro | punti 2,00;
medaglia d'argento | " 1,50;
medaglia di bronzo | " 1,00;
encomio | " 0,25;
Merito di Marina |
medaglia d'oro | punti 2,00;
medaglia d'argento | " 1,50;
medaglia di bronzo | " 1,00.
Ricompense |
encomio solenne | punti 1,00;
encomio semplice | " 0,25.
 
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
esclusivamente i titoli di merito compresi nel precedente comma 2
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state
fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.

                               Art. 9.
 
Accertamenti psico-fisici
 
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
volontari della Marina militare di Ancona - presumibilmente nel mese
di maggio 2007 (durata presunta giorni 4). A tal fine i concorrenti
riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 07,30 dell'orario ufficiale
del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da
una amministrazione dello Stato.
I concorrenti che non si presentino per essere sottoposti a detti
accertamenti saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi
dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il
giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª sezione (n. 06/4827347), sara' valutato ai fini
dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data
diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo
di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.
2. I concorrenti convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre,
pena l'esclusione dal concorso:
a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validita' rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana
ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che
esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in
medicina dello sport;
b) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;
d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con
relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai
sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private convenzionate col S.S.N. In quest'ultimo
caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante
che trattasi di struttura sanitaria convenzionale con il S.S.N. Sara'
altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del
referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali
di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una
struttura sanitaria militare;
e) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' altresi'
essere prodotto certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N.;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
emocromo completo;
VES;
glicemia;
azotemia;
creatininemia;
trigliceridi;
colesterolo;
bilirubinemia totale e frazionata;
gammaGT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers dell'epatite B e C;
G6PDH (metodo quantitativo).
Sara' altresi' ritenuta valida in alternativa, copia autenticata
del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare;
f) il personale di sesso femminile dovra' presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
ecografia pelvica con relativo referto in originale,
eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere
prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di
struttura sanitaria convenzionata col S.S.N.
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata
del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare.
Referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non
anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il
S.S.N. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato
in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria
convenzionata.
3. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e
delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione generale
della sanita' militare, la commissione di cui al precedente art. 6,
comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti
specifici requisiti:
1) dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 ne' superiore
a m 1,95 per i concorrenti di sesso maschile;
2) apparato visivo: Corpo di stato maggiore (SM): visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato alle tavole di Ishihara. Altri
Corpi (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di unita' navale
(successivamente la fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti
previsti per il Corpo di stato maggiore;
3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle
predette direttive tecniche della Direzione generale della sanita'
militare;
4) dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non
contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile, non
tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un
incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere
conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere
sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
4. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale:
acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici ed attitudinali;
(per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positivita'
del test di gravidanza non procedera' agli accertamenti psico fisici
e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3,
comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui
ricorra il caso del precedente alinea, i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
visita cardiologia con ECG;
visita oculistica;
visita otorinolaringoiatrica;
visita odontoiatrica;
visita psichiatrica;
visita ortopedica;
ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei,
cocaina, cannabinoidi e anfetamine. In caso di positivita' ,
disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno
rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato
all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto
riportato nell'Allegato «F», che costituisce parte integrante del
presente decreto, nonche' ulteriore dichiarazione di consenso
informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa
vigente, sara' loro praticato all'atto della presentazione in
servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati,
per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato
nel medesimo Allegato «F» al presente decreto.
5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati.
a) Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artromuscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati;
b) saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati
affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando gli specifici
requisiti prescritti dal presente decreto);
abuso di alcool, uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' l'utilizzo di sostanze psicotrope a
scopo non terapeutico;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di
cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in
presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale della Marina;
c) la commissione medica, seduta stante, comunichera' per
iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli
per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione del profilo sanitario;
«non idoneo quale ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina», con indicazione della causa di non idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati «non
idonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati;
d) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni;
e) i concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, anticipandola
via fax al numero 06.4827347, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della visita medica, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, la quale, solo
qualora lo ritenga necessario, potra' sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo;
f) non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati;
g) in caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di non idoneita' riportato
al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato;
h) in caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare;
i) i concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera e) o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
6. I verbali degli accertamenti psico-fisici dovranno essere
inviati dalla commissione, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX Settembre
123/A - Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.

                              Art. 10.
 
Accertamenti attitudinali
 
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente art. 9, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),
agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una
serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio
individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza
armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d'indagine:
a) Area del pensiero: capacita' critica e di giudizio autonomo,
tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticita' del
pensiero, capacita' di attenzione/concentrazione, progettazione,
apprendimento;
b) Area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di
modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di
autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di
rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il
ruolo istituzionale;
c) Area della produttivita' e delle competenze gestionali:
livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione,
tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di
gestire le risorse, senso di autoefficacia;
d) Area motivazionale: aspettative professionali, livello di
partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa,
disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello
specifico processo di formazione.
Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato,
sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo; Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
2. I verbali dell'accertamento attitudinale dovranno essere
inviati dalla commissione, a mezzo corriere, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - via XX Settembre
123/A - Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.

                              Art. 11.
 
Prova di efficienza fisica
 
1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al
precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e),
alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di Selezione volontari della Marina militare di Ancona e/o presso
idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove, consisteranno:
a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
nuoto 25 m (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia;
b) nell'esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi:
addominali;
corsa piana 1000 m.
Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di
esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi
durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'Allegato
«G», che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per
ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), redigera' il relativo verbale.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che
saranno comunicati per iscritto ai concorrenti interessati a cura
della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono
definitivi. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

                              Art. 12.
 
Prova orale
 
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi a sostenere la prova orale di cultura generale e
tecnico-professionale i concorrenti risultati idonei agli
accertamenti psico-fisici, a quelli attitudinali ed alle prove di
efficienza fisica. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi
riportati nel gia' citato Allegato «D» al presente decreto ed avra'
luogo presso l'Accademia navale di Livorno - Viale Italia n. 72,
presumibilmente nel mese di giugno 2007. A tal fine i concorrenti
riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o
telegramma.
2. I concorrenti che non dovessero presentarsi nel giorno
stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal
concorso. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di
tutti i concorrenti e nel rispetto della data indicata nel precedente
art. 5, comma 3, la facolta' di riconvocare ad altra data i
concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non
potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione a
mezzo lettera raccomandata, anticipandola via fax (n. 06/4827347), al
massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti
modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
fino a 20/30i: 0 punti;
21/30i: 0,05 punti;
22/30i: 0,10 punti;
23/30i: 0,15 punti;
24/30i: 0,20 punti;
25/30i: 0,25 punti;
26/30i: 0,30 punti;
27/30i: 0,35 punti;
28/30i: 0,40 punti;
29/30i: 0,45 punti;
30/30i: 0,50 punti.

                              Art. 13.
 
Graduatorie
 
1. La graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui
al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio riportato in ciascuna prova orale
facoltativa di lingua straniera.
2. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali. I decreti di
approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno
inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito web «www.difesa.it/concorsi/».
3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente art. 1, comma 2.
4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato «E» al presente decreto, eventualmente dichiarati dai
concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.

                              Art. 14.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 13
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e -- acquisito l'atto autorizzativo eventualmente
prescritto -- nominati, con riserva, ad eccezione degli appartenenti
alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera b), guardiamarina in servizio
permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita'
assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno
immediatamente esecutivi.
2. Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori
delle forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria
degli ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande.
3. I vincitori -- sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 3 -- saranno invitati
ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle scuole
della Marina militare.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 13, entro 1/12° della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
corso.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo/i:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/corpo/ruolo di provenienza.
Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.

                              Art. 15.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive
eventualmente rese dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo. Il certificato del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                              Art. 16.
 
Esclusioni
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
guardiamarina in servizio permanente, qualora il difetto dei
requisiti venisse accertato dopo la nomina.

                              Art. 17.
 
Spese di viaggio - Licenza
 
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente art. 5 del presente decreto
(compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi
concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le
relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove
previste dal precedente art. 5 del presente decreto, nonche' quelli
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette
prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza,
cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa
nell'intera misura prevista di norma per la preparazione alla prova
orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non
sostenga le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta' la
licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno
in corso.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 8 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore pro-tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali
della Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2006
 
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Dassatti
 
p. Il direttore generale t.a.
il vice direttore generale
Generale di Divisione
Santroni

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