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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantuno
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, di cinque Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali
dell'Esercito, di cinque Sottotenenti in servizio permanente del
ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato
dell'Esercito e di due Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo
sanitario dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.37 del 11/5/2010
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:0E004004
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/6/2010

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, i
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito, modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo esuccessive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4 del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in
applicazione dell'art. 3, comma 2 del piu' volte citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
VIsto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n.
380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al sevizio militare, con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro e in relazione alle esigenze di impiego, la
possibilita' di richiedere nei bandi di concorso specifici requisiti
psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4
aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare,
integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007;
Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il
reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del
personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della
sanita' militare dell'11 gennaio 2008 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, serie prima, n. 15, del 18 gennaio 2008;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
la trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre
2000, n. 331 ed in particolare l'art. 20, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2010 - 2012;
Vista la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1,
concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di
stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del
Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della
difesa;
Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo
di amministrazione e di commissariato dell'Esercito e nel ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2010;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 51 (cinquantuno)
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con riserva di 8 (otto) posti a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con riserva di 36 (trentasei) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di 5 (cinque) Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque) Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e
di commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
d) concorso per il reclutamento di 2 (due) Sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti a favore delle altre
categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, comma 1,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e
degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c), i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso
applicativo di cui al successivo art. 15 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare o annullare il presente bando, modificare il numero dei
posti, annullare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi
o l'ammissione dei vincitori al relativo corso applicativo, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

                               Art. 2 


Requisiti di partecipazione


1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono
partecipare:
a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito -
appartenenti ad una delle Armi o Corpi che consentono la
partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'allegato A
(costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37
della legge 20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono aver
riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel
successivo art. 3, hanno almeno completato un anno di servizio in
tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle
forze di completamento, per essere stati richiamati in data
posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per addestramento finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del
presente decreto).
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, ovvero aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno 1 anno di
comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza,
riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver
riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti
dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno tre anni
di permanenza in detto ruolo;
f) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare
dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno del previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno
riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 del precedente art. 1.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cuial successivo art.
3, comma 2, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato:
1) il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere b) e c);
2) il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
3) il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', ovvero di un
titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta.
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero
prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato
dello Stato.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art.
14;
b) al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
c) per il personale appartenente alla categoria dei
marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero almeno 3
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutati ai sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
5. I requisiti di cui al precedente comma 2, ad eccezione di
quelli di cui alle lettere b) e c), e quelli di cui al precedente
comma 4 devono essere mantenuti sia sino alla data di nomina ad
ufficiale in servizio permanente sia durante la frequenza del corso
applicativo.

                               Art. 3 


Domande di partecipazione


1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C che costituisce
parte integrante del presente decreto.
2. I concorrenti dovranno inviare le domande, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione - Casella postale 15317 (Ufficio postale Roma
Laurentina) - 00143 Roma, a pena di decadenza, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
Detti concorrenti dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta domanda di partecipazione al Comando del reparto/ente di
appartenenza, se in servizio, ovvero, se in congedo, al Centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) ovvero ai
Dipartimenti militari marittimi/Comandi autonomi di ascrizione ovvero
alle Direzioni territoriali del personale della Regione aerea
competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di Roma,
in relazione alla Forza armata di appartenenza ed alla propria
residenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle Autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo aver attestato in calce alla
stessa la data di presentazione, ne cureranno l'immediato inoltro
all'indirizzo sopraindicato.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) grado, cognome e nome;
b) data, luogo di nascita, codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza;
d) il recapito al quale desidera ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ed un
indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma o messaggio di posta elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax (06/517052774) al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale
dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, ogni variazione che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore;
e) reparto o ente di appartenenza (se in congedo il centro
documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare marittimo di
iscrizione/Comando autonomo, la Direzione territoriale del personale
della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma);
f) se in servizio, la propria posizione militare, con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
g) possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
h) stato civile;
i) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il concorrente dovra'
indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le
condanne, le applicazioni di pena e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale pende un eventuale procedimento penale per aver assunto la
qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che interverra' successivamente alla
suddetta dichiarazione fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra'
tener conto che la Direzione generale, al fine di controllare la
veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313;
k) il titolo di studio posseduto, il relativo voto, l'Istituto
ove e' stato conseguito, comprensivo di indirizzo, e la data di
conseguimento;
l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero
prosciolto d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o dei Corpi
armati dello Stato;
m) eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
n) l'eventuale possesso di titoli di merito - non risultanti
dalla documentazione matricolare che verra' acquisita d'ufficio -
ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo art.
9;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;
p) l'eventuale possesso del titolo alla riserva di posti di cui
all'art. 9 della legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1,
indicandone il motivo;
q) la lingua straniera (una sola a scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale desidera sostenere
la prova orale facoltativa;
r) di essere a conoscenza dell'obbligo, se vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 15;
s) di accettare, se vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma/Corpo di appartenenza;
t) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
u) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' e per le
finalita' indicate nel successivo art. 19;
v) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive,
allegate alla domanda stessa.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare
alla domanda di partecipazione anche copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'. Inoltre il concorrente dovra'
apporre in calce alla domanda la propria firma. La mancanza di
sottoscrizione comportera' il rigetto della domanda.
4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' chiedere, anche in via telematica,
la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei
termini, risulteranno formalmente irregolari per vizi sanabili,
inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nel gia'
citato allegato C al presente decreto.

                               Art. 4 


Titoli di merito


1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate sui
titoli posseduti, compresi tra quelli indicati nel successivo art. 9
del presente decreto e non risultanti dalla documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo i concorrenti
potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al
concorso eventuale documentazione probatoria, ovvero una o piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e
caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel
successivo art. 5.
2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i quali - se non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica - sono state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.
3. L'esito della valutazione dei titoli sara' reso noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere le prove e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.

                               Art. 5 


Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio


1. I Comandi di cui al precedente art. 3, comma 2 dovranno
provvedere a:
a) redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito
documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'Esercito»;
b) trasmettere non oltre il ventesimo giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, la seguente
documentazione:
1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;
2) attestazione e dichiarazione di completezza;
3) copia del libretto personale o della cartella personale.
2. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in
servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati il
documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi di cui al
precedente art. 1, le pratiche personali riservate verranno rese
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla
Direzione generale per il personale militare.

                               Art. 6 


Svolgimento dei concorsi


1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede:
a) prova scritta di cultura generale;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
c) valutazione dei titoli;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari;
f) accertamento attitudinale;
g) prova orale;
h) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.
2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che
si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del
citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito (presumibilmente entro
il 30 novembre 2010) con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 14, comma 2 dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove ed
accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle di
efficienza fisica per le quali e' prevista la tenuta ginnica) in
uniforme di servizio; i concorrenti provenienti dal congedo sono
altresi' invitati a presentarsi alla suddette prove indossando un
abbigliamento consono alla sede d'esame.
4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti hanno
lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il
periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e
degli accertamenti stessi.

                               Art. 7 


Commissioni


1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
presidente;
2) cinque Tenenti colonnelli (uno per ciascuna delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in servizio
permanente, membri;
3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto al voto;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale o
grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, presidente;
2) tre Tenenti colonnelli dell'Arma dei trasporti e dei
materiali in servizio permanente, membri;
3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto;
c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale o
grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non
oltre 3 anni, presidente;
2) tre Tenenti colonnelli del Corpo di amministrazione e di
commissariato in servizio permanente, membri;
3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto;
d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d):
1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale
in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
presidente;
2) tre ufficiali superiori del Corpo sanitario in servizio
permanente, membri;
3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto.
2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti
sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte:
a) per le prove di efficienza fisica:
1) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori in servizio permanente qualificati
istruttori militari di educazione fisica, membri;
3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Capitano, segretario.
La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico;
b) per gli accertamenti sanitari:
1) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non
inferiore a Colonnello, presidente;
2) due ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti esterni;
c) per l'accertamento attitudinale:
1) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
2) un ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo
sanitario;
3) un ufficiale in servizio permanente qualificato perito
selettore attitudinale;
4) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Tenente, segretario.
Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico -
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente
laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi
civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito;
d) per gli ulteriori accertamenti sanitari:
1) un ufficiale generale medico in servizio permanente,
presidente;
2) due ufficiali superiori medici in servizio permanente,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per
gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del
presente comma.

                               Art. 8 


Prove scritte


1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione al concorso - a sostenere le
seguenti prove scritte:
a) prova scritta di cultura generale consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il
grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano
ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di
attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di
matematica e di logica matematica. Le modalita' di svolgimento della
prova sono indicati nell'allegato D che costituisce parte integrante
del presente decreto. Inoltre, sui siti
http://www.persomil.difesa.it/ e http://www.esercito.difesa.it/,
sara
' resa disponibile la banca dati dalla quale saranno tratti i
predetti quesiti;
b) prova scritta di cultura tecnico - professionale, di durata
massima di 6 ore, consistente nello svolgimento di un elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel citato allegato D al
presente decreto.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, con inizio non
prima delle ore 0930 presso il Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma «Gonzaga del Vodice»,
viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:
a) 21 giugno 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera d) del bando;
b) 22 giugno 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del bando;
c) 23 giugno 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) del bando;
d) 12 luglio 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) del bando.
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle
suddette prove scritte saranno rese note nella Gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale del 15 giugno 2010. Detto avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 15 giugno
2010 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
I concorrenti ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di
carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello
Stato, nonche' di copia della domanda e della ricevuta della
raccomandata di spedizione della medesima.
Essi dovranno avere con se' una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara'
loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
3. La correzione della prova scritta di cultura generale sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo
svolgimento della prova medesima.
Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in
trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere
ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico -
professionale, di cui al successivo comma 5, essi dovranno aver
risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande. In tal
caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30.
L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno
stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle
rispettive commissioni esaminatrici. Alla sede d'esame verranno
affissi in bacheca appositi elenchi, uno degli idonei, uno degli
inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la
comunicazione scritta riportante il voto conseguito nella prova,
rilasciandone ricevuta.
Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituira'
notifica dell'esito della prova.
4. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di
cultura generale potranno chiedere informazioni sull'esito di detta
prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data di svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma, tel. 06/517051012, ovvero
consultare il sito www.persomil.difesa.it.
5. La prova scritta di cultura tecnico - professionale avra'
luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, con inizio non prima delle ore 09,30 presso il Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, caserma «Gonzaga
del Vodice», viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario:
a) 22 giugno 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera d) del bando;
b) 23 giugno 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del bando;
c) 24 giugno 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c) del bando;
d) 13 luglio 2010, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) del bando.
Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento delle
suddette prove scritte saranno rese note nella Gazzetta ufficiale -
4ª serie speciale del 15 giugno 2010. Detto avviso avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del 15 giugno
2010 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
Anche per questa prova i concorrenti dovranno avere con se' una
penna a sfera con inchiostro indelebile nero, mentre l'occorrente per
lo svolgimento della prova sara' loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
6. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore
a 18/30.
I concorrenti che non avranno superato la predetta prova scritta
non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno chiedere
informazioni sull'esito di detta prova, a partire dal 90° giorno
successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma,
tel. 06/517051012, ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it.

                               Art. 9 


Valutazione dei titoli di merito


1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma
1, procederanno a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti
che si saranno presentati alla prova scritta di cultura tecnico -
professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli, posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano
stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4,
ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti:
a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un
massimo di punti 6;
b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad
un massimo di punti 3;
c) partecipazione ad operazioni fuori dal territorio nazionale,
anche se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un
massimo di punti 5, attribuendo 0,30 punti per ogni mese di servizio
(o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in tali
operazioni;
d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di
punti 4. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ciascun diploma universitario con corso di durata
biennale: fino a punti 0,50;
2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di
durata triennale: fino a punti 2;
3) per ciascuna laurea specialistica - magistrale: fino a
punti 4 (con assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento);
e) ricompense: fino ad un massimo di punti 5. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 2;
2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 1,50;
3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile o al valore dell'Esercito o croce al valor militare: punti 1;
4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito: punti 0,90;
5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito: punti
0,85;
6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito: punti
0,80;
7) per ogni encomio solenne: punti 0,75;
8) per ogni encomio semplice: punti 0,50;
9) per ogni elogio: punti 0,25;
f) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3,
attribuendo punti 0,10 per ogni mese (o frazione superiore a 15
giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza;
g) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi:
1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1;
2) per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal
C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50;
3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,50.

                               Art. 10 


Prove di efficienza fisica


1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno
ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo
art. 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di cui
al successivo articolo 12.
Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo,
presumibilmente nel mese di ottobre 2010, presso il Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, nei
giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera
raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e
l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra'
essere inviata per via telematica.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro,
potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialita' dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti
di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita' non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle
prove di efficienza fisica rilasciato da medici della Federazione
medico - sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercita in tali
ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello
sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso.
I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non
anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti
sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata attestante la recente
effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio
diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti sanitari
l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di
selezione);
c) referto attestante l'esito dell'analisi di accertamento
strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo), eseguito presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dei
decreti dirigenziali emanati dal Direttore generale della sanita'
militare il 30 agosto 2007 e il 20 settembre 2007, nonche' della
relativa direttiva tecnica di attuazione emanata dalla Direzione
generale della sanita' militare l'11 gennaio 2008, i soggetti che
presenteranno alterazioni dell'enzima G6PD, consapevoli delle
sanzioni civili e penali cui potranno andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche' far sottoscrivere
dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 il modello di certificato medico di cui
all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Per
tale certificato e' richiesta una validita' di sei mesi dalla data di
convocazione agli accertamenti sanitari. Tale modello sara'
presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti
sanitari.La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. Inoltre i soggetti in
questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione per
gli accertamenti sanitari, se giudicati idonei, dovranno
sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione di cui all'allegato F, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche
militare, o privata convenzionata, attestante l'esito del test per
l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV, determinato con
test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al
precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno
presentare i seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante
l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi
precedenti la data di presentazione.La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime,
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma
2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto
stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato G, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al
fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le
cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno
effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi, al fine di
conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato
allegato G.
Il medesimo allegato G contiene disposizioni circa le modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i
concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di
precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in
volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito
verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli
accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di
gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o
entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente
indicato nel gia' citato allegato G. Tale punteggio, che in ogni caso
non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato
seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.

                               Art. 11 


Accertamenti sanitari


1. I concorrenti che avranno conseguito giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art.
7, comma 2, lettera b) ad accertamenti sanitari volti al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.
2. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti volti a
verificare il possesso da parte degli stessi di una statura non
inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso
femminile.
3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica del Dirigente del servizio sanitario attestante il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato H. Tale certificazione dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal
concorso. Il personale dichiarato inidoneo permanentemente al
servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza operativa, prevista dalla direttiva n.
100/162.200 ITER del 17 aprile 2000 dello Stato maggiore
dell'Esercito e successive aggiunte e varianti, non riunisce i
requisiti sanitari necessari alla partecipazione al concorso.
4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata:
a) funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore a 16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile
con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo
occhio, senso cromatico accertato mediante visita oculistica;
b) perdita uditiva:
1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%;
3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000
Hz;
c) normale sviluppo somatico con presenza fisica ed attitudini
dinamiche buone.
5. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio seguenti:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica;
d) visita psicologica/psichiatrica;
e) valutazione ginecologica (per le concorrenti di sesso
femminile);
f) analisi completa delle urine con analisi del sedimento: in
particolare sara' effettuata la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamina,
cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone,
benzodiazepine ed altri. In caso di positivita', disporra' sul
medesimo campione test di conferma (gascromatografia con
spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) glicemia;
3) creatinemia;
4) transaminasemia (GOT - GPT);
5) bilirubinemia totale e frazionata;
6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo);
7) VES;
8) trigliceridemia;
9) colesterolemia;
10) gamma GT;
h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool
mediante ricerca della CDT e, in caso di positivita', effettuazione
sul medesimo campione del test di conferma mediante HPLC.
La commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di
ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
6. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3, lettera b) la commissione non potra'
procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
7. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sia stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

 
Parte di provvedimento in formato grafico
 

e che se affetti da deficit di glucosio - fosfato - deidrogenasi
(G6PD) non hanno avuto comprovate manifestazioni emolitiche.
8. Non saranno giudicati idonei dalla predetta commissione i
concorrenti:
a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve
(dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali sono
previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei
requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo indicato
nel successivo art. 15;
d) affetti da imperfezioni ed infermita' che, seppur non
contemplate nei precedenti alinea, risultino comunque incompatibili
con l'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio
permanente.
9. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunichera' al concorrente l'esito della visita medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito in
servizio permanente»;
b) «inidoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito
in servizio permanente», con indicazione della causa della
inidoneita'.
I concorrenti che, all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere
l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita'
saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati.
10. La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre,
aver cura di informare i concorrenti giudicati idonei che presentano
alterazioni dell'enzima G6PD (tali in ogni caso da comportare
l'attribuzione del coefficiente 2 nella caratteristica somato -
funzionale AV) circa gli effetti di tale alterazione nonche' delle
eventuali limitazioni all'impiego previste per taluni scenari
operativi. A tal fine la commissione medesima dovra' far
sottoscrivere la dichiarazione di ricevuta informazione e
responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato F al presente
decreto.
11. In sede di visita medica generale potranno essere posti a
base di giudizi di inidoneita', adeguatamente motivati, da parte
della commissione, la presenza di tatuaggi se, per loro sede e
natura, risultano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o
sono possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da
accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici).
12. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far
pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella
Postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione o pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 7, comma 2, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario,
sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo.
13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno, sempre dalla Direzione generale per il personale
militare, formale comunicazione.
14. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 12, o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 12 


Accertamento attitudinale


1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 9
saranno sottoposti ad accertamento attitudinale.
2. L'accertamento attitudinale sara' eseguito da parte della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c) che,
attraverso una serie di prove (batteria testologica, questionario
informativo ed un'intervista di selezione individuale) valutera'
oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali
indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il
quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione vertera' sulle
seguenti aree di indagine:
a) area dell'adattabilita' al contesto militare;
b) area relazionale (dimensione interpersonale);
c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
d) area emozionale (dimensione intrapersonale).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non
comportera' attribuzione di alcun punteggio.
4. I verbali dell'accertamento attitudinale, insieme a quelli
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari,
dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª
Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.

                               Art. 13 


Prova orale


1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per
ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i
concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di
efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello
attitudinale.
La prova orale, che avra' luogo nella sede e nel giorno
comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma o,
se possibile, messaggio di posta elettronica, vertera' su argomenti
tratti dal gruppo di tesi estratto a sorte da ciascun concorrente tra
i quattro gruppi riportati nel citato allegato D al presente decreto.
Tale prova avra' durata non superiore a 30 minuti primi.
2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali
che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore.
3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo hanno
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel
gia' citato allegato D.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara'
assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della
graduatoria:
a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1;
c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2;
d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3;
e) da 27/30 a 30/30: punti 4.

                               Art. 14 


Graduatorie di merito


1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1,
comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei
titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua
straniera.
La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art.
1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale.
Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso
si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto
in servizio e per causa di servizio di cui alla legge n. 30/2010 e
della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in
entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui alla
legge n. 30/2010 prevale su quella prevista a favore della categoria
dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli
appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno
essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge
191/1998.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1
saranno dichiarati vincitori - sempreche' non saranno sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente
decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria
di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre
pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito
http://www.persomil.difesa.it.

                               Art. 15 


Nomina


1. I vincitori dei concorsi saranno nominati ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettere c) e b), Sottotenenti in servizio
permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo
per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali inferiori in ferma prefissata, invece, saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione
delle domande.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso del requisito della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente
decreto.
Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto.
3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.
Inoltre, la mancata presentazione al corso applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non potra' frequentare il
corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 14,
entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso.
6. I frequentatori che non supereranno o non completeranno il
corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria di provenienza per completare la ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
7. Per gli ufficiali, che supereranno il corso applicativo,
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria di merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado
dello stesso ruolo.

                               Art. 16 


Accertamento dei requisiti


1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e
nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre,
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emerge la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione mendace.

                               Art. 17 


Esclusioni


1. La Direzione generale per il personale militare potra', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla
nomina ad ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.

                               Art. 18 


Spese di viaggio e licenza


1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto sono a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 19 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale del personale militare ,
viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma - Cecchignola, titolare
del trattamento. Responsabile del trattamento e' il Direttore pro
tempore della 1ª Divisione reclutamento ufficiali della Direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2010

Il Generale di Corpo d'armata: Mario Roggio

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