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UNIVERSITA' DI CATANIA

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 21/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI CATANIA
Località:Catania  (CT)
Codice atto:099E7512
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, emanato
con decreto rettorale del 6 maggio 1996;
Visto il regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto
rettorale del 24 ottobre 1996;
Vista la nota esplicativa del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 18 febbraio 1999, prot. n.
026/segr./99, sulle procedure elettorali per la formazione delle
commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di ruolo di professore
universitario ordinario, associato e di ricercatore;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione, nelle rispettive adunanze del 5 marzo
1999 e del 12 marzo 1999, in ordine alle quote di spendibilita'
attribuite alle facolta' dell'ateneo;
Vista la deliberazione del 27 luglio 1999, con la quale il
consiglio della facolta' di scienze della formazione, sulla base
delle risorse disponibili, richiede la copertura per valutazione
comparativa di un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare M08A Storia
della filosofia;
Viste le relative deliberazioni assunte dal senato accademico dal
consiglio di amministrazione, rispettivamente, nelle adunanze del 13
e 14 settembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Indizione di valutazione comparativa
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia,
presso la facolta' di scienze della formazione di questo ateneo, per
il settore scientifico-disciplinare M08A storia della filosofia al
quale afferiscono le seguenti discipline:
Storia della filosofia;
Storia della filosofia contemporanea;
Storia della filosofia del rinascimento;
Storia della filosofia ebraica;
Storia della filosofia italiana;
Storia della filosofia moderna;
Storia della filosofia politica (settore M08A);
Storia della storiografia filosofica;
Teoria e storia della storiografia.

                               Art. 2.
Domande di ammissione dei candidati
Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato dovra'
compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello di
cui all'allegato A (professore seconda fascia) fornito per via
telematica (http://www.unict.it/web-ateneo/valcomp). Tale domanda,
debitamente firmata, dovra' essere consegnata o fatta pervenire a
mezzo raccomandata a.r. a questa Universita', Ufficio del personale,
via Santa Maria del Rosario, 9, 95131 Catania, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Republica
italiana, a pena di esclusione. A tal fine, per la spedizione per via
postale, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1998, ogni candidato puo' partecipare
complessivamente, ed a pena di esclusione, ad un numero di
valutazioni non superiore a cinque presso le varie sedi
universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
prima valutazione comparativa prescelta.
E' fatto divieto ai professori ordinari ed associati dello stesso
settore scientifico-disciplinare di partecipare, in qualita' di
candidati, alla presente valutazione comparativa.
Nella domanda il candidato dovra' fare espresso riferimento agli
estremi del bando, alla facolta' ed alla sigla e titolo del settore
scientifico-disciplinare; dovra', altresi', chiaramente indicare il
proprio cognome e nome, data e luogo di nascita nonche' il codice di
identificazione personale (codice fiscale). Dovra', inoltre,
dichiarare sotto la sua personale responsabilita', pena l'esclusione
dal concorso:
1) la cittadinanza posseduta;
2) l'iscrizione nelle liste elettorali del paese di appartenenza,
indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle medesime;
3) le eventuali condanne penali riportate;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi
militari previsti nello Stato di appartenenza;
6) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
Nella domanda dovra' essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'amministrazione non assume responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il candidato dovra' allegare alla domanda duplice copia dei
seguenti documenti:
1) qualsiasi titolo che sia ritenuto utile ai fini del concorso con
relativo elenco;
2) curriculum sottoscritto della propria attivita' scientifica e
didattica;
3) elenco sottoscritto delle pubblicazioni corredato da
documentazione comprovante gli avvenuti adempimenti di cui al
successivo art. 3, comma 3;
4) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
La sottoscrizione dell'autocertificazione dei titoli posseduti o
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato B)
non e' soggetta ad autentificazione qualora venga corredata da una
fotocopia di un documento di riconoscimento.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

                               Art. 3.
Pubblicazioni dei candidati
Le pubblicazioni, con un elenco delle stesse firmato ed identico a
quello trasmesso all'ufficio, vanno inviate con apposito plico
raccomandato, o consegnate a mano all'ufficio del personale, via
Santa Maria del Rosario, 9 - 95131 Catania, entro il termine
perentorio di quindici giorni successivo alla pubblicazione del
decreto rettorale di nomina delle commissioni nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: valutazione comparativa al posto di
professore universitario di seconda fascia - settore
scientifico-disciplinare M08A storia della filosofia" ed il candidato
deve indicare il proprio cognome, nome ed indirizzo.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. L'assolvimento di tali
obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla
domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da
autocertificazione del candidato sotto la propria la responsabilita',
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998.
Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine previsto dal
precedente primo comma del presente articolo non potranno essere
prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il candidato straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
I candidati stranieri, oltre alle disposizioni precedenti, dovranno
produrre le pubblicazioni nella lingua di origine e nella traduzione
in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese,
tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in
copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua
originale.

                               Art. 4.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite ai sensi della legge 3
luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1998, n. 390. Esse sono nominate con decreto rettorale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con lo
stesso decreto e' nominato un responsabile del procedimento della
valutazione comparativa indetta con il presente bando, incaricato di
adempiere ai compiti di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 390/1998. In mancanza, il responsabile del procedimento
e' individuato nel dirigente dell'ufficio del personale
dell'Universita' degli studi di Catania.
In caso di motivata rinuncia di un componente elettivo, subentra il
docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.

                               Art. 5.
Ricusazione
Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, eventuali istanze di
ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice
da parte dei candidati devono essere proposte al rettore nel termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di nomina delle
commissioni. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere
dedotto come causa di successiva ricusazione.

                               Art. 6.
Adempimenti della commissione giudicatrice e prove di esame
La commissione, per procedere alla valutazione comparativa dei
candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al
responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita'
presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il
bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
La commissione giudicatrice procede alla valutazione comparativa
secondo le norme indicate all'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
I candidati dovranno sostenere le seguenti prove di esame:
1) una discussione sui titoli scientifici esibiti;
2) una prova didattica, su un tema da assegnarsi con 24 ore di
anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i
cinque temi proposti dalla commissione scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
Al termine di ogni singola prova la commissione formula la propria
valutazione che deve essere immediatamente verbalizzata.
Le prove di esame sono pubbliche.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti
dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte
integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al
termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa,
con deliberazione assunta a maggioranza, indica inequivocabilmente i
nominativi di tre idonei.
La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del decreto rettorale di nomina.

                               Art. 7.
Sede di svolgimento dei concorsi
La sede di svolgimento delle prove concorsuali e' la facolta' di
scienze della formazione.

                               Art. 8.
Nomina dei vincitori e presentazione dei documenti
Con proprio decreto, da adottarsi entro venti giorni dalla data di
consegna della relazione finale da parte della commissione
giudicatrice, il rettore accerta la regolarita' formale degli atti,
dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto il rettore
trasmette gli atti della valutazione comparativa ai competenti organi
accademici per i successivi adempimenti.
Il consiglio della facolta' di scienze della formazione, entro
sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della
regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla
commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze
didattico-scientifiche, con motivata deliberazione, puo' proporre la
nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere ad
alcuna proposta di nomina.
La nomina del professore e' disposta con decreto rettorale.
Nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
decreto rettorale di nomina, il professore deve far pervenire le
attestazioni e le certificazioni richieste dalla disciplina vigente
per l'assunzione nei pubblici uffici.
Ai professori nominati dall'Universita' degli studi di Catania
spetta il trattamento giuridico ed economico previsto dalla
disciplina vigente per i professori universitari di ruolo di seconda
fascia.

                               Art. 9.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici della presidenza della facolta' di scienze della
formazione, le pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.

                              Art. 10.
Trattamento dati personali
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali
forniti dai candidati saranno trattati per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale
procedimento di nomina.
Catania, 15 settembre 1999
Il rettore: Rizzarelli
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