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MINISTERO DELLA SALUTE

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica
dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio de Bellis» di Castellana
Grotte.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.31 del 21/4/2026
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:26E02219
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/5/2026

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, concernente
la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4 e l'art. 5, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 288 del 2003, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, i quali
prevedono che il direttore scientifico, in possesso di comprovate
capacita' scientifiche e manageriali, e' nominato dal Ministro della
salute sentito il Presidente della regione interessata, per un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto altresi' l'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 288 del 2003, come modificato e integrato, che prevede che
l'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta
l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o
privato, fatta salva l'attivita' di ricerca preclinica, clinica,
traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo
dell'istituto, senza ulteriore compenso;
Visto l'art. 3, comma 5, dell'atto di intesa, recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione»,
sancito il 1° luglio 2004 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante «Disposizioni in materia
di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico - IRCCS», il quale stabilisce che la nomina del
direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e' effettuata dal Ministro della salute nel rispetto dei
criteri generali fissati dall'atto di intesa tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenze
statutarie, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288;
Visto, altresi', il comma 2, del predetto art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 42 del 2007, il quale prevede la
pubblicazione di un apposito bando, con indicazione delle modalita' e
dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei
direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
Visto l'art. 1, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 42 del 2007, che disciplina la composizione della
commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina
dei direttori scientifici degli IRCCS;
Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
e successive modificazioni e integrazioni, che, tra l'altro, prevede
il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni,
di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10
novembre 2015, interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni destinatarie
a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla
pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase
successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante
«Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190» e, in particolare, l'art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2025,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il
quale e' stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
nell'area tematica di afferenza di «gastroenterologia», dell'IRCCS di
diritto pubblico «Saverio de Bellis» di Castellana Grotte, ente
ospedaliero specializzato in gastroenterologia, per la sede di
Castellana Grotte (BA) - via Turi n. 27 - 70013;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 ottobre 2023 con il
quale e' stata individuata quale area tematica di afferenza
dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio de Bellis» di Castellana
Grotte, l'area di «gastroenterologia»;
Visto il decreto del Ministro della salute 7 settembre 2021 con
il quale il prof. Gianluigi Giannelli e' stato nominato, per un
periodo di cinque anni, direttore scientifico dell'IRCCS di diritto
pubblico «Saverio de Bellis» di Castellana Grotte (BA);
Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del
direttore scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio de
Bellis» di Castellana Grotte;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande

1. E' indetto il bando per la selezione dei candidati alla
direzione scientifica dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio de
Bellis» di Castellana Grotte, riconosciuto per l'area tematica di
afferenza di «gastroenterologia», rivolta ai candidati in possesso di
documentata produzione scientifica internazionale di alto profilo,
esperienza e capacita' manageriali, specifica capacita' di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati vengono inviate solo per via
telematica, autenticandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori
con
SPID/CIE/CNS/eIDAS oppure registrandosi al sito
http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo, con
firma digitale, il modulo disponibile sul sito medesimo, entro le ore
24,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
3. Al termine delle attivita' di compilazione e invio della
domanda per via telematica, il candidato riceve un messaggio di posta
elettronica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda.
4. La modifica della domanda puo' essere effettuata fino alla
scadenza del termine di presentazione di cui al comma 2.
L'applicativo informatico consente di modificare i dati gia'
inseriti. Allo scadere del termine predetto l'applicativo non
permette piu' alcun accesso al modulo elettronico di compilazione e
invio delle domande.
5. Non sono accettate domande pervenute per posta o recapitate a
mano e non sono altresi' accettate le domande redatte, presentate o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di selezione.

                               Art. 2 

Requisiti generali di ammissione

1. Possono partecipare alla presente selezione coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti all'accordo CE 2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia;
c) comprovate capacita' scientifiche e manageriali.
2. I candidati che abbiano ottenuto la qualificazione
professionale in uno Stato estero sono tenuti a indicare nella
domanda di partecipazione alla procedura selettiva gli estremi del
relativo provvedimento di riconoscimento, a pena di esclusione dalla
medesima.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti
o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.

                               Art. 3 

Documentazione da presentare

1. Il candidato presenta la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum vitae formativo e professionale, con indicazione,
in particolare, della laurea, o altri titoli accademici,
dell'attivita' specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi
di laurea e/o presso istituzioni pubbliche;
b) produzione scientifica, con indicazione dell'impact factor
in posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle venti
pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con
particolare riferimento all'area di «gastroenterologia»;
c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi dieci
anni, comprensiva dell'impact factor e citation index;
d) capacita' manageriale, con indicazione:
dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli
ultimi dieci anni;
della posizione di coordinamento/responsabilita' di strutture
di ricerca/assistenza negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno
annuali di direzione di istituti di ricerca, di unita' complesse di
assistenza o ricerca nazionali o internazionali);
della gestione, come responsabile, di laboratori e/o banche
di materiale biologico (ad esempio, cellule staminali emopoietiche,
osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti
patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di
facilities complesse;
dei periodi di permanenza di almeno un anno per
qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali;
di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate
dall'istituzione diretta;
di un programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS
comprensivo di obiettivi, modalita' di raggiungimento, investimenti e
fonti di finanziamento;
e) all'attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca
nazionali ed esteri e, in particolare: il coordinamento di progetti
di ricerca; la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da
laboratori esteri o nazionali; le partecipazioni a reti di ricerca
nazionali o estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con le
ricadute sulla ricerca clinica.

                               Art. 4 

Nomina della commissione

1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 e' costituita con decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti della commissione di cui al comma
1 sono resi pubblici attraverso pubblicazione del decreto di nomina
sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione puo' accedere alla
documentazione inviata dai candidati attraverso il sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di username
e password.

                               Art. 5 

Criteri e modalita' di valutazione della commissione

1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua, in ordine alfabetico, una terna di candidati. La
commissione deve, altresi', esprimere un puntuale e motivato giudizio
circa l'inclusione o l'esclusione di ciascun soggetto dalla predetta
terna. La terna cosi' definita e', in seguito, sottoposta alle
valutazioni del Ministro della salute per l'adozione del
provvedimento di nomina del soggetto prescelto, sentito il Presidente
della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei
candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al
presente bando, quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, puo'
effettuare riunioni da remoto.

                               Art. 6 

Conferimento dell'incarico

1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del
candidato prescelto nell'ambito della terna individuata dalla
commissione di valutazione.
2. L'incarico di direttore scientifico comporta, ai sensi
dell'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003
e successive modificazioni e integrazioni, l'incompatibilita' con
qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva
l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di
formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto, senza
ulteriore compenso.
3. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

                               Art. 7 

Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilita' e incompatibilita'

1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento
dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause
di inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

                               Art. 8 

Oneri

1. Ai componenti della commissione di cui all'art. 4, non
residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I
predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai
dirigenti di prima fascia, ai sensi dell'art. 28 della legge 28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti
della commissione graveranno sul capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il
funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai
componenti e le indennita' di missione ed il rimborso spese di
trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute - di
consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica»,
nell'ambito della Missione «Ricerca e innovazione» - Programma
«Ricerca per il settore della sanita' pubblica» - «Funzionamento» -
C.D.R. «Direzione della ricerca e dell'innovazione in sanita'»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute per l'esercizio 2026 e corrispondenti esercizi degli anni
successivi.

                               Art. 9 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di
partecipazione alla selezione saranno raccolti dall'Ufficio 2 della
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' e
trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 concernente l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 31 marzo 2026

Il Ministro: Schillaci

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