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UNIVERSITA' "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
in scienze farmaceutiche

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.32 del 22/4/2003
Ente:UNIVERSITA' "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO
Località:-
Codice atto:03E02444
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/5/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi "Magna Græcia" di Catanzaro in atto
vigente;
Visto il decreto rettorale n. 032 del 1 febbraio 2000 con il
quale e' stato determinato l'ammontare delle tasse e dei contributi
per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e per la relativa
frequenza;
Tenuto conto delle deliberazioni assunte dal senato accademico in
merito alla programmazione dei corsi di dottorato di ricerca da
attivare presso l'ateneo "Magna Græcia" di Catanzaro nell'anno
accademico 2002/2003;
Acquisita la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno;
Decreta:
Art. 1.
Nell'anno accademico 2002-2003 e' attivato presso l'Universita'
degli studi "Magna Græcia" di Catanzaro il corso di dottorato di
ricerca in scienze farmaceutiche.

                               Art. 2.
E' indetto presso l'Universita' degli studi "Magna Græcia" di
Catanzaro concorso pubblico per l'ammissione al sopra indicato corso
di dottorato di ricerca.
Si indicano, di seguito, i posti messi a concorso, il numero
delle borse di studio e la durata del corso:
Scienze farmaceutiche
Posti: tre.
Borse di studio: due.
Durata del corso: tre anni.

                               Art. 3.
Possono accedere al corso di dottorato di ricerca in scienze
farmaceutiche, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che
sono in possesso di diploma di laurea specialistica, ovvero di
diploma di laurea conseguita con il vecchio ordinamento, in farmacia,
chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche,
medicina e chirurgia, o di altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; il riconoscimento
dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli
fini dell'ammissione ai corsi, qualora il titolo non sia gia' stato
riconosciuto, e' deliberata dal senato accademico, su proposta del
consiglio di facolta', nel rispetto degli accordi internazionali
vigenti.
In caso di titolo accademico conseguito all'estero, il candidato
dovra' allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a
consentirne il riconoscimento, tradotti e legalizzati dalle
competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita' italiane.
La domanda di ammissione, indirizzata al magnifico rettore
dell'Universita' degli studi "Magna Græcia" di Catanzaro e redatta
secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' pervenire
all'ufficio protocollo, via Sensales n. 20 - 88100 Catanzaro, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle seguenti
modalita':
consegna all'ufficio protocollo;
spedizione tramite servizio postale a mezzo raccomandata a.r.
Per le domande spedite tramite servizio postale fara' fede il
timbro postale.

                               Art. 4.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con precisione sotto
la propria responsabilita':
1) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;
2) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
3) la propria cittadinanza;
4) il titolo di studio posseduto con la votazione ottenuta, la
data e l'Universita' presso cui e' stata conseguito, ovvero il titolo
accademico conseguito presso una Universita' straniera;
5) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
6) le lingue straniere conosciute;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
8) di essere/non essere dipendente di pubbliche
amministrazioni;
9) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104
del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione
al proprio handicap, riguardo all'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove di concorso.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
L'esame per l'ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare una buona conoscenza di
una lingua straniera.
Le prove sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica.
I candidati saranno convocati per la prova scritta mediante
raccomandata a.r.
La comunicazione della data del colloquio (che si potra' svolgere
anche nello stesso giorno della prova scritta) potra' avvenire in
sede concorsuale da parte della commissione giudicatrice o mediante
raccomandata a.r.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento
di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
coordinatore del dottorato. Essa sara' composta da tre professori o
ricercatori di ruolo, cui possono essere aggiunti fino a due esperti,
anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture
pubbliche e private di ricerca nonche' delle organizzazioni culturali
e scientifiche o appartenenti al mondo economico e produttivo.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'ufficio dottorato di ricerca dell'Universita' degli
studi "Magna Græcia" di Catanzaro, via Sensales n. 20 - 88100
Catanzaro, entro il termine perentorio di giorni quindici che
decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il
relativo invito, la sottoelencata documentazione in carta libera:
richiesta di ammissione al primo anno di corso del dottorato;
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria
superiore posseduto ovvero, per i cittadini non italiani, diploma
(documento originale) che ha consentito la loro ammissione
all'Universita';
autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto;
dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non avere gia' usufruito in precedenza di
altra borsa di studio per un corso di dottorato;
fotocopia del documento di identita' debitamente firmata.

                               Art. 9.
L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento.
Ai primi posizionati in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero delle borse disponibili. I
rimanenti idonei possono partecipare al corso di dottorato, fino al
numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei
contributi.
Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare
annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza e' graduato secondo le seguenti fasce di reddito
determinato sulla base del reddito familiare:
 
=====================================================================
Fascia | Scaglione di reddito | Importo
=====================================================================
prima fascia | 0-16.526,62 | -
seconda fascia | 16.526,62-20.658,28 | Euro 154,94
terza fascia | 20.658,28-24.273,47 | Euro 216,91
quarta fascia | 24.273,47-30.470,96 | Euro 294,38
quinta fascia | 30.470,96-38.734,27 | Euro 371,85
sesta fascia | 38.734,27-45.964,66 | Euro 449,32
settima fascia | 45.964,66 e oltre | Euro 516,46
 
Il contributo dovra' essere versato in un'unica soluzione al
momento dell'iscrizione.
Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo, di pari o superiore importo.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai
fondi ripartiti dai Decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti
dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
all'emanazione del bando.

                              Art. 10.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
E' prevista l'esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione
motivata del collegio dei docenti, in caso di:
a) giudizio negativo del collegio dei docenti alla fine
dell'anno di frequenza;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e
dell'erogazione della borsa ai dottorandi nei casi di maternita' o
prestazione del servizio militare o grave documentata malattia.
Gli assegnisti di ricerca possono essere ammessi ai corsi di
dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinatari di assegni.
Ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata nell'Ateneo,
secondo quanto proposto dal collegio dei docenti, una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni
caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.

                              Art. 11.
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale
gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                              Art. 12.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca, nonche' le norme sulle modalita' di svolgimento dei
concorsi.
Catanzaro, 13 febbraio 2003
Il rettore: Venuta

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