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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio
permanente effettivo nei ruoli normali della Marina - anno 2000.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.19 del 7/3/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E2119
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/4/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 

di concerto con
 

IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895, concernente
l'approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di
commissariato militare marittimo e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le
norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie
di porto e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme
concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della
guardia di pubblica sicurezza;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e
dell'Aeronautica;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1987, concernente le
materie che formano oggetto delle due prove scritte negli esami di
concorso per la nomina a sottotenente di vascello in servizio
permanente effettivo del ruolo normale del Corpo di commissariato
militare marittimo;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali della Marina, emanato
in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, concernente la
definizione dei Corpi della Marina militare nei quali avverra'
nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile e delle
rispettive aliquote percentuali massime di detto personale che potra'
essere immesso nei ruoli normali di ciascun Corpo;
Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni
della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che
partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale possa presentare domanda di partecipazione con riserva ai
concorsi indetti con il presente decreto nei medesimi termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
Considerato, inoltre, che il calendario delle varie fasi delle
procedure concorsuali di cui al presente decreto e' fissato per
assicurare che i corsi applicativi dei ruoli normali della Marina che
i vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare abbiano inizio,
per esigenze didattiche ed addestrative, nel mese di settembre del
corrente anno, per cui l'emanazione del succitato decreto
ministeriale non potra' determinare in nessun caso un rinvio delle
date di svolgimento delle predette fasi;
Ravvisata, pertanto, l'esigenza di emanare successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto domanda di partecipazione ai concorsi, per gli aspetti che
verranno disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con
riserva di disporre la revoca del presente decreto, nella parte
relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data
di emanazione del medesimo risultasse incompatibile con quelle di
svolgimento delle fasi delle procedure concorsuali;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 11 del
sopracitato decreto interministeriale 30 marzo 1999, una prova di
preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre
che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle
domande presentate in uno o piu' dei concorsi indetti con il presente
decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione
della Forza armata;
Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a
sette volte quello dei posti previsti in ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezione;
Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di
concorrenti di sesso femminile da immettere nei ruoli normali dei
Corpi della Marina militare, definita per l'anno 2000 nel succitato
decreto ministeriale 9 febbraio 2000, e' opportuno prevedere che,
qualora abbia luogo la prova di preselezione, tra i concorrenti da
ammettere alle prove scritte di ciascun concorso nel numero
sopraindicato quelli di sesso femminile non superino detta aliquota
massima;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, concernente
struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il
personale militare, in particolare l'art. 2, comma 3;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2000 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente
effettivo del ruolo normale della Marina militare:
a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo di commissariato
della Marina, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di
complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui
all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle
premesse;
b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventisette
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto, con riserva di cinque posti a favore degli
ufficiali di complemento della Marina vincolati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
citata nelle premesse;
c) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci
sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario della
Marina, con riserva di due posti a favore degli ufficiali di
complemento della Marina vincolati, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, alla ferma biennale di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle
premesse;
d) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre
sottotenenti di vascello nel ruolo normale dei Corpi tecnici (di cui
due del genio navale e uno delle armi navali), con riserva di un
posto a favore degli ufficiali di complemento della Marina vincolati,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,
alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, citata nelle premesse;
e) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tre
guardiamarina nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto;
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Tuttavia, il numero massimo dei posti disponibili per i
concorrenti di sesso femminile, calcolato in base alla aliquota
percentuale fissata per ciascun Corpo dal decreto ministeriale
9 febbraio 2000, citato nelle premesse, e' il seguente:
tre posti per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nel Corpo di commissariato della Marina, di cui al
precedente comma 1, lettera a);
otto posti per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente
comma 1, lettera b);
cinque posti per il concorso per la nomina a sottotenente di
vascello nel Corpo sanitario ruolo medici della Marina, di cui al
precedente comma 1, lettera c);
tutti tre i posti per il concorso per la nomina a sottotenente
di vascello nei corpi tecnici (genio navale e armi navali), di cui al
precedente comma 1, lettera d), ferma restando la riserva di un posto
a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale prevista
dal precedente comma 1, lettera d);
un posto per il concorso per la nomina a guardiamarina nel
Corpo delle capitanerie di porto, di cui al precedente comma 1,
lettera e);
3. I concorrenti di sesso femminile sono ammessi a presentare
domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del
decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il
numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo.
5. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno
un corso applicativo in Accademia navale con inizio nel mese
di settembre 2000. Le materie di insegnamento e le modalita' di
svolgimento dei corsi saranno quelle stabilite dallo stato maggiore
della Marina.
Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente comma 3
non fosse emanato nei tempi compatibili con le date di svolgimento
delle varie fasi della procedura concorsuale nella Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 verra' pubblicato il decreto
di revoca del presente decreto limitatamente alla partecipazione al
concorso del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.

                               Art. 2.
 
Devoluzione dei posti riservati
 
1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d) i posti riservati agli ufficiali vincolati
alla ferma biennale eventualmente non ricoperti per mancanza di
candidati idonei verranno devoluti agli altri candidati, secondo
l'ordine della graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto
indicato per il personale femminile nel precedente art. 1, comma 2.
2. Nel caso di mancata copertura dei posti a concorso indicati
nel precedente art. 1, comma 1, lettera b), per insufficiente numero
di concorrenti idonei, la direzione generale per il personale
militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della
Forza armata, di portare i posti rimasti non ricoperti in aumento a
quelli previsti nel concorso indicato al precedente art. 1, comma 1,
lettera e), e viceversa.

                               Art. 3.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 4, comma 1,
devono:
a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se
concorrenti di sesso maschile ovvero il trentacinquesimo anno di
eta', se concorrenti di sesso femminile);
b) essere cittadini italiani;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
per il concorso a sottotenente di vascello nel Corpo di
commissariato della Marina: diploma di laurea in giurisprudenza,
scienze dell'amministrazione, economia (qualsiasi indirizzo), scienze
statistiche (qualsiasi indirizzo), scienze e tecnologie alimentari,
informatica, matematica, scienza dei materiali, scienze ambientali,
scienze biologiche, scienze naturali, scienze internazionali e
diplomatiche, scienze economiche e marittime, scienze politiche,
sociologia.
Per gli ufficiali di complemento del Corpo di commissariato della
Marina che abbiano prestato, senza demerito, il servizio di prima
nomina ai fini della partecipazione al concorso sono validi tutti i
diplomi di laurea che ne hanno consentito l'arruolamento quali
ufficiali di complemento;
per il concorso a sottotenente di vascello nel Corpo delle
capitanerie di porto: diploma di laurea in giurisprudenza, economia
(qualsiasi indirizzo), scienze politiche, informatica, scienze
biologiche, ingegneria (qualsiasi indirizzo), discipline nautiche,
scienze economiche e marittime, scienze internazionali e
diplomatiche, scienze geologiche.
Per gli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di
porto che abbiano prestato, senza demerito, il servizio di prima
nomina ai fini della partecipazione al concorso sono validi tutti i
diplomi di laurea che ne hanno consentito l'arruolamento quali
ufficiali di complemento;
per il concorso a sottotenente di vascello del Corpo sanitario
della Marina: diploma di laurea in medicina e chirurgia. I
concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione
all'esercizio della professione;
per il concorso a sottotenente di vascello dei Corpi tecnici
(genio navale ed armi navali della Marina): diploma di laurea in
ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l'ambiente ed il
territorio;
per il concorso a guardiamarina del Corpo delle capitanerie di
porto: patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina.
Saranno ritenuti validi anche eventuali diplomi di laurea
dichiarati ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
equipollenti a quelli suindicati. All'uopo gli interessati avranno
cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
attestazione di equipollenza al titolo di studio prescritto dal
presente decreto.
La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata
al riconoscimento, da parte del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, della equipollenza del titolo
stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione
al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto
in Italia;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
non essere stati riformati alla visita di leva o
successivamente ad essa;
non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi
applicativi e' subordinata al possesso della idoneita' psico-fisica
ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in
servizio permanente dei ruoli normali della Marina militare, da
accertarsi, per i concorrenti di sesso maschile, con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 8 e 9.
Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380,
saranno indicate nelle disposizioni integrative al presente decreto
che verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 21 aprile 2000. Detta pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva, compatibilmente con le date di spedizione delle
convocazioni dei concorrenti agli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale da parte della direzione generale per il
personale militare.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la nomina ad ufficiale in servizio
permanente e l'ammissione al corso applicativo sono inoltre
subordinate all'accertamento, anche postumo, del possesso dei
requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste
dalla vigente normativa.

                               Art. 4.
 
Domande di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
a) redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato, per
ciascun concorso, rispettivamente, negli allegati "A", "B", "C", "D"
ed "E", che costituiscono parte integrante del presente decreto;
b) firmata per esteso dal concorrente (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' il non
accoglimento della medesima.
c) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Primo reparto - Prima divisione reclutamento ufficiali - Prima
sezione - Via XX Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda
con le modalita' suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente
di appartenenza.
I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda
anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari entro il termine
sopraindicato.
2. Nella predetta domanda il concorrente, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dovra' dichiarare:
i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
il distretto militare ovvero la capitaneria di porto di
appartenenza (solo i concorrenti di sesso maschile);
il concorso per il quale intende partecipare.
Il candidato in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di
uno dei concorsi di cui al precedente art. 1 dovra' presentare
distinte domande;
il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare
alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto
agli obblighi militari;
il proprio stato civile;
la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e'
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in
corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i
procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento
penale.
Dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della
difesa - Direzione generale per il personale militare - Primo reparto
- Prima divisione reclutamento ufficiali - Prima sezione - Via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra;
la posizione nei riguardi degli obblighi di servizio militare,
se concorrente di sesso maschile (specificando l'eventuale posizione,
se ufficiale vincolato alla ferma biennale di cui all'art. 37 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, con l'esatta indicazione della data
di decorrenza della ferma);
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non
essere stato dimesso d'autorita', per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
il diploma di laurea posseduto, l'Universita' presso la quale
e' stato conseguito, data di conseguimento e voto;
l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la
relativa data (solo per i concorrenti per il Corpo sanitario della
Marina);
il possesso della patente di capitano di lungo corso o di
capitano di macchina (solo per i candidati partecipanti al concorso
per guardiamarina nel Corpo delle capitanerie di porto);
la materia (diritto della navigazione - parte marittima o
matematica) nella quale intenda sostenere la seconda prova scritta
(solo per i concorrenti partecipanti al concorso per sottotenenti di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto). La omessa indicazione
determinera' la non ammissione al concorso;
il gruppo di materie (giuridiche o scientifiche) nel quale
intenda sostenere la prova orale (solo per i concorrenti partecipanti
al concorso per sottotenenti di vascello nel Corpo delle capitanerie
di porto). La omessa indicazione determinera' la non ammissione al
concorso;
a quale dei Corpi tecnici (genio navale o armi navali) gradisca
essere assegnato (solo per i concorrenti partecipanti al concorso per
sottotenenti di vascello nei Corpi tecnici).
le lingue straniere - non piu' di due scelte fra inglese,
francese, tedesco o spagnolo nelle quali intenda sostenere la prova
facoltativa di lingua straniera;
il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritenga
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 12;
il possesso di eventuale/i titolo/i di preferenza di cui
all'allegato "M", che costituisce parte integrante del presente
decreto;
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di
espatrio (solo per i cittadini italiani residenti all'estero);
il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni
relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e del
numero telefonico.
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo telegramma, al Ministero della difesa - Direzione generale per
il personale militare - Primo reparto - Prima divisione reclutamento
ufficiali - Prima sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma ogni
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 16;
di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la direzione generale
per il personale militare potra' richiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui ai gia' citati allegati "A", "B", "C", "D",
ed "E" al presente decreto.

                               Art. 5.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento di ciascun concorso prevede:
a) una prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) accertamenti sanitari;
d) prove attitudinali;
e) una prova orale;
f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. I concorrenti che, possedendo i requisiti prescritti,
partecipassero a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1 del presente decreto, saranno sottoposti una volta sola
alla prova di preselezione, agli accertamenti sanitari ed alle prove
attitudinali, mentre dovranno sostenere distinte prove d'esame
scritte ed orali.
3. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1, i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione
dello Stato, in corso di validita'.

                               Art. 6.
 
Prova di preselezione
 
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto cui abbiano chiesto di essere ammessi
ad una prova di preselezione, che avra' luogo presso il Centro unico
di Selezione della Marina militare di Ancona - via delle Palombare
n. 1, presumibilmente a partire dal 26 aprile 2000.
2. Il diario di svolgimento della prova di preselezione sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 aprile 2000. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 tale pubblicazione
potra' essere rinviata ad una data successiva.
3. Qualora in base al numero dei concorrenti venisse ritenuto non
opportuno effettuare la prova di preselezione per uno o piu' dei
concorsi indetti con il presente decreto, nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000, ovvero in quella
alla quale la stessa avesse rinviato, verra' pubblicato il relativo
avviso. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
4. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui
all'art. 3, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno o piu'
dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dovranno, senza attendere alcun
avviso, presentarsi, muniti di copia della domanda di partecipazione
al concorso ovvero di ricevuta della raccomandata e di valido
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, presso il
predetto Centro di selezione di Ancona, all'orario che sara' indicato
nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sopraindicata.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
pertanto esclusi dal concorso.
6. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
test costituiti da un congruo numero di domande a risposta multipla
che potranno anche avere diverso coefficiente di valutazione.
Pertanto prima dell'inizio della prova la commissione di cui al
successivo art. 13, comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti
le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima.
8. Al termine della prova di preselezione la commissione, in base
al numero delle risposte esatte fornite dai concorrenti e tenuto
conto del coefficiente previsto dal precedente comma 7, formera'
graduatorie provvisorie distinte per ciascun concorso, al solo scopo
di individuare coloro che saranno ammessi alle prove scritte.
9. Per ciascun concorso saranno ammessi alle prove scritte di cui
al successivo art. 7, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria
di cui al comma 8, un numero di concorrenti, tra i quali quelli di
sesso femminile in numero non superiore all'aliquota massima fissata
nel decreto ministeriale 9 febbraio 2000 citato nelle premesse, come
di seguito specificato:
settantasette concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo di commissariato della Marina, di cui al massimo
ventuno di sesso femminile;
centottantanove concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al massimo
cinquantasei di sesso femminile;
settanta concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nel Corpo sanitario della Marina, di cui al massimo
trentacinque di sesso femminile;
ventuno concorrenti per il concorso per sottotenente di
vascello nei Corpi tecnici, indifferentemente di sesso maschile o
femminile;
ventuno concorrenti per il concorso per guardiamarina nel Corpo
delle capitanerie di porto, di cui al massimo sette di sesso
femminile.
Saranno inoltre ammessi i concorrenti che nella graduatoria di
ciascun concorso occupino la medesima posizione dell'ultimo ammesso.
10. I concorrenti di cui al precedente comma 9 riceveranno
apposita comunicazione scritta da parte della direzione generale per
il personale militare a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
L'elenco degli idonei alla prova di preselezione per ciascun
concorso sara' altresi' pubblicato sul sito Internet
www.marina.difesa.it> 11. I concorrenti che non saranno rientrati nel numero dei posti
disponibili di cui al precedente comma 9 non riceveranno alcuna
comunicazione scritta dell'esito di detta prova. Essi potranno
richiedere informazioni sull'esito della stessa, a partire dal
quindicesimo giorno successivo alla data di svolgimento dell'ultimo
turno di prova, al Ministero della difesa - Ufficio relazioni con il
pubblico - Palazzo Esercito - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma
(tel. 06/47355941).
12. I verbali della prova di preselezione dovranno essere
inviati, a mezzo corriere, alla direzione generale per il personale
militare - Primo reparto - Prima divisione reclutamento ufficiali -
Prima sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma, entro il terzo
giorno dalla conclusione delle prove di tutti i candidati.

                               Art. 7.
 
Prove scritte
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 6, comma 9, ovvero
quelli che non avessero ricevuto comunicazione di esclusione dal
concorso qualora non fosse stata effettuata la prova di preselezione
dovranno sostenere le prove scritte d'esame, non prima delle ore 8,30
dell'orario ufficiale, con le seguenti modalita':
a) concorso per la nomina di undici sottotenenti di vascello
nel Corpo di commissariato della Marina: giorni 1 e 2 giugno 2000
presso l'Accademia navale - Viale Italia n. 1 - Livorno;
b) concorso per la nomina di ventisette sottotenenti di
vascello nel Corpo delle capitanerie di porto: giorni 29 e 30 maggio
2000 presso l'Accademia navale - Viale Italia n. 1 - Livorno;
c) concorso per la nomina di dieci sottotenenti di vascello nel
Corpo sanitario della Marina: giorni 29 e 30 maggio 2000 presso il
Centro di selezione della Marina militare - Via delle Palombare n. 1
- Ancona;
d) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello nei
Corpi tecnici: giorni 1 e 2 giugno 2000 presso l'Accademia navale -
Viale Italia n. 1 - Livorno;
e) concorso per la nomina di tre guardiamarina nel Corpo delle
capitanerie di porto: giorni 1 e 2 giugno 2000 presso l'Accademia
navale - Viale Italia n. 1 - Livorno.
Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 19 maggio 2000, che
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
19 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
2. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte dei
concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
sono riportate, rispettivamente, negli allegati "F", "G", "H", "I" ed
"L", che costituiscono parte integrante del presente decreto.
3. I concorrenti sono tenuti a presentarsi entro le ore 7,30 dei
giorni sopra indicati. Coloro che risulteranno assenti al momento
dell'inizio di ciascuna prova saranno senz'altro esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore.
4. Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento
delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice
formulera' preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce
concernenti la/le materia/e oggetto d'esame e le chiudera' in plichi
sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sara'
invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a
21/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della rispettiva
graduatoria di cui al successivo art. 14.
7. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della
direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del
giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere
sottoposti agli accertamenti sanitari e alle prove attitudinali.
L'elenco del personale idoneo alle prove scritte sara' inoltre
pubblicato sul sito Internet www.marina.difesa.it> 8. I candidati che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal quarantacineue giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
esercito - Via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941.

                               Art. 8.
 
Accertamenti sanitari
 
1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti sanitari a cura della commissione di cui
al successivo art. 12, comma 1, lettera b), che si svolgeranno,
presumibilmente a partire dal 10 luglio 2000, nella sede e nei giorni
che saranno resi noti nella lettera o telegramma di convocazione.
L'idoneita' fisica dei concorrenti di sesso femminile sara'
accertata con le modalita' definite nel gia' citato decreto
ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380, che saranno indicate nelle disposizioni
integrative del presente decreto che verranno pubblicate nella gia'
citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000,
ovvero in quella alla quale la stessa avesse rinviato. Resta comunque
fermo quanto precisato al riguardo nel precedente art. 1, comma 6.
Pertanto, le disposizioni seguenti devono intendersi riferite ai
soli concorrenti di sesso maschile.
2. Gli accertamenti sanitari saranno volti al riconoscimento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti,
quali ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali
della Marina.
I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso
dei seguenti requisiti fisici:
dati somatici: statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a
m 1,95;
apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le tre diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le tre diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le due diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetromico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le tre diottrie per
astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale da accertarsi alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in ciclopegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti per il Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale sono
prescritti i seguenti requisiti: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni;
sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non
contrapposti, purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la
completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono
essere opportunamente curati.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, solo qualora i
concorrenti non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche, come indicato dal
successivo articolo 11, comma 1;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
4. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' dei requisiti fisici suindicati.
5. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo (di
commissariato della Marina, sanitario della Marina, delle capitanerie
di porto o dei Corpi tecnici) in servizio permanente", con
indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 6;
"Non idoneo quale ufficiale del ruolo normale del Corpo (di
commissariato della Marina, sanitario della Marina, delle capitanerie
di porto o dei Corpi tecnici) in servizio permanente", con
l'indicazione della causa di non idoneita'.
6. Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti precedentemente indicati al
comma 2.
7. Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario stabilita dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti
prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche
alternanti.
8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali
risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa,
tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti
richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio,
ne definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine - che non
potra' superare la data prevista per il completamento della prova
orale da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporra'
detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
10. I candidati giudicati "non idonei" potranno, tuttavia,
spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - Primo reparto - Prima
divisione reclutamento ufficiali - Prima sezione - Via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di non idoneita'. Dette istanze potranno essere anticipate alla
predetta direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dalla direzione generale per il personale militare la relativa
comunicazione.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
12. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui
al precedente comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza sara'
espresso dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), a
seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di
ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di
ulteriori accertamenti sanitari disposti.
13. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno
esclusi dal concorso.
14. I verbali degli ulteriori accertamenti sanitari dovranno
essere trasmessi alla direzione generale per il personale militare -
Primo reparto - Prima divisione, reclutamento ufficiali entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.

                               Art. 9.
 
Prove attitudinali
 
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata dalla commissione di cui all'art. 13, comma 1,
lettera d).
L'idoneita' dei concorrenti di sesso femminile sotto detto
profilo sara' accertata con le modalita' definite nel gia' citato
decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, che saranno indicate nelle
disposizioni integrative del presente decreto che verranno pubblicate
nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del
21 aprile 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse
rinviato.
Pertanto, le disposizioni che seguono devono intendersi riferite
ai soli concorrenti di sesso maschile.
Le prove attitudinali consisteranno nello svolgimento di una
serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale,
allo scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' emotiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' dell'umore, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale, con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
2. Il giudizio espresso dalla commissione preposta alla
somministrazione delle prove di personalita' dovra' essere comunicato
seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo.
3. I verbali delle prove attitudinali dovranno essere inviati, a
mezzo corriere, alla direzione generale per il personale militare -
Primo reparto - Prima divisione reclutamento ufficiali - Prima
sezione - Via XX Settembre 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno
dalla conclusione delle prove di tutti i concorrenti.

                              Art. 10.
 
Prove orali
 
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
e alle prove attitudinali saranno ammessi alla prova orale che avra'
luogo per i concorsi per il Corpo di commissariato della Marina, per
il Corpo delle capitanerie di porto e per i Corpi tecnici (genio
navale ed armi navali) presso l'Accademia navale di Livorno e per il
concorso per il Corpo sanitario della Marina presso il Centro unico
di selezione della Marina di Ancona.
A tal fine i candidati riceveranno la relativa convocazione a
mezzo lettera raccomandata o telegramma.
2. Per esigenze organizzative la prova orale potra' aver luogo
subito dopo la conclusione degli accertamenti sanitari e delle prove
attitudinali. In tal caso la convocazione conterra' anche indicazione
della durata presumibile della permanenza presso l'ente ove avranno
luogo le prove ed assolvera' all'obbligo del preavviso di legge.
3. Le modalita' di svolgimento della prova orale e le materie su
cui la stessa vertera' per ciascun concorso sono riportate,
rispettivamente, nei gia' citati allegati "F", "G", "H", "I" ed "L".
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30 in ciascuna delle
materie oggetto della prova. Il punteggio della prova, calcolato
quale media del voto conseguito in ciascuna materia d'esame
moltiplicato per il coefficiente ponderale di cui ai gia' citati
allegati "F", "G", "H", "I" ed "L", sara' utile ai fini della
formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 14.
5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la
prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le
seguenti modalita':
a) breve colloquio a carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua
straniera conseguendo la votazione di almeno 24/30 sara' assegnato un
punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue
prescelte, cosi' determinato:
a) da 24/30 a 26,999/30: il 10% della differenza tra il
punteggio, calcolato come somma dei voti riportati nelle prove
obbligatorie, conseguito dal primo classificato nella graduatoria
degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato;
b) da 27/30 a 30/30: il 15% della differenza tra il punteggio,
calcolato come somma dei voti riportati nelle prove obbligatorie,
conseguito dal primo classificato nella graduatoria degli idonei e
quello attribuito all'ultimo classificato.
7. I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi
alla prova nei giorni stabiliti saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.

                              Art. 11.
 
Documenti
 
1. I concorrenti convocati per essere sottoposti agli
accertamenti sanitari di cui al precedente art. 8 dovranno
consegnare, all'atto della presentazione in Accademia navale i
seguenti documenti:
certificato attestante la recente effettuazione degli
accertamenti sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica. La mancata presentazione di detto certificato determinera'
la non ammissione a sostenere gli accertamenti sanitari;
certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione a sostenere gli
accertamenti sanitari;
certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria
pubblica, delle vaccinazioni effettuate;
eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
2. I concorrenti risultati vincitori del concorso ed ammessi alla
frequenza del corso applicativo - entro trenta giorni dalla data di
presentazione in Accademia navale - dovranno sottoscrivere, ai sensi
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione, compilata secondo il modello
in allegato "N", che costituisce parte integrante del presente
decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 12.
 
Valutazione titoli
 
1. Le commissioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), dopo
le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima che si proceda
alla relativa correzione, procedera' alla valutazione dei titoli di
merito dei concorrenti.
Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai
concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. Le commissioni dispongono di un punteggio complessivo fino ad
un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
a) titoli di studio universitari ulteriori rispetto a quelli
prescritti per la partecipazione al concorso (massimo punti 2):
punti 2: per diploma di laurea con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
punti 1: per diploma di laurea con voto compreso tra 101 e
105/110;
punti 0,75: per diploma universitario con corso di durata
triennale;
punti 0,50: per diploma universitario con corso di durata
biennale.
b) titoli di servizio (massimo punti 3):
punti 1: per aver assolto senza demerito gli obblighi di leva
quale ufficiale di complemento, nello stesso Corpo (solo di
commissariato o sanitario) per cui si concorre, anche in Forza armata
diversa;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio comunque prestato
nella Marina militare;
punti 0,25: per ogni semestre di servizio comunque prestato
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato;
punti 0,15: per il servizio di leva assolto in qualita' di
ausiliario non nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
punti 0,50: per ogni semestre di servizio prestato alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
c) altri titoli (massimo punti 5):
punti 2: per ogni specializzazione;
punti 2: per dottorato di ricerca;
punti 1: per diploma di abilitazione all'esercizio della
professione. Non sara' oggetto di valutazione il diploma di
abilitazione alla professione di medico chirurgo, requisito di
partecipazione al concorso per il Corpo sanitario della Marina;
punti 0,25: per ciascun corso di
aggiornamento/perfezionamento post-lauream, se su argomenti attinenti
al servizio che il concorrente sara' chiamato a svolgere;
punti 0,15: per ciascun corso in informatica concluso con
esame finale;
punti 0,25: per ogni pubblicazione scientifica, se su
argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a
svolgere;
punti 0,25: per ogni idoneita' conseguita in pubblico
concorso per esami o per titoli ed esami;
punti 2: per il brevetto di pilota civile (per i soli
concorrenti ai concorsi per il Corpo delle capitanerie di porto);
punti 1: per il brevetto federale di sommozzatore di secondo
grado (per i soli concorrenti ai concorsi del Corpo delle capitanerie
di porto);
punti 1: per diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito presso scuole militari o collegi navali.
3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel presente
articolo.
4. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dovranno essere
espressamente dichiarati nella domanda medesima.

                              Art. 13.
 
Commissioni
 
Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per la prova di preselezione, unica per tutti
i Corpi;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
d) la commissione per le prove attitudinali, unica per tutti i
Corpi;
e) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per le prove scritte, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria, distinta per ciascun concorso.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
due ufficiali superiori della Marina militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina,
membri.
Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al
precedente comma 3.
5. La commissione per le prove attitudinali di cui al precedente
comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali specialisti della Marina, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori.
6. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera e) distinte per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
saranno composte da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
tre ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in
servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai candidati, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello,
ovvero un dipendente civile della amministrazione della difesa,
appartenente all'area funzionale "C", posizione non inferiore a
"C/2", segretario senza diritto al voto.
I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.

                              Art. 14.
 
Graduatorie
 
1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove
concorsuali saranno iscritti in graduatorie generali di merito
distinte per ciascun concorso.
2. In ciascun concorso la graduatoria di merito sara' formata
secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti
sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio conseguito nella prova orale;
c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio spettante per ciascuna prova orale facoltativa
di lingua straniera, calcolato come previsto dal precedente art. 10,
comma 6.
3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con decreti dirigenziali/interdirigenziali. I
decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati del
giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi
saranno inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e nel sito
Internet www.marina. difesa.it
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1 del
presente decreto. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per mancanza di concorrenti idonei,
si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, commi 1
e 2.
5. Si terra' conto, inoltre, del numero massimo dei posti
disponibili per i concorrenti di sesso femminile, indicato per
ciascun concorso nell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente ed essere
ammessi al corso applicativo in numero superiore a quello indicato,
anche se collocati in posizione utile nella rispettiva graduatoria di
merito.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, a
parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione delle
graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per
l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza
e' riportato nell'allegato "M", che costituisce parte integrante del
presente decreto.
7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti disponibili per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.
8. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito del
concorso per la nomina a sottotenente di vascello del ruolo normale
dei Corpi tecnici si provvedera', inoltre, all'assegnazione dei
vincitori nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la
ripartizione dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera d), in
base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la preferenza
espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.
9. Qualora un concorrente risultasse collocato in posizione utile
in due o piu' delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, lo stesso sara' invitato dalla direzione generale per il
personale militare ad indicare per iscritto in quale Corpo desideri
conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

                              Art. 15.
 
N o m i n a
 
1. I concorrenti di cui al precedente art. 14, comma 7, saranno
nominati con riserva, dopo che sara' stata all'uopo acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta
dalle norme finanziarie vigenti, rispettivamente, sottotenenti di
vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo
di commissariato della Marina, del Corpo delle capitanerie di porto,
del Corpo sanitario della Marina, del Corpo del genio navale e del
Corpo delle armi navali ovvero guardiamarina in servizio permanente
effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, con
anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti Presidenziali di
nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo, di
durata non superiore ad un anno, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore della Marina.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso medesimo.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si
verificassero entro un periodo pari ad 1/12 della durata complessiva
del corso applicativo, la direzione generale per il personale
militare provvedera' al ripianamento delle vacanze con i criteri
indicati nel precedente art. 14, commi 4 e 5.
5. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso
applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 1 e
verra' rideterminata l'anzianita' relativa in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. Detti ufficiali saranno
iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi normali
dell'Accademia navale che termineranno il ciclo formativo nello
stesso anno.
6. Per gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo
verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che,
se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi
di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio per i militari in servizio permanente effettivo e per il
restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva.

                              Art. 16.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3 del presente decreto, la direzione generale per il personale
militare provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 17.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti.

                              Art. 18.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Primo reparto - Prima divisione reclutamento
ufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
3. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della prima divisione reclutamento ufficiali della
direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 29 febbraio 2000
Il direttore generale: Zoldan
Il comandante generale: Sicurezza

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