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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentacinque posti di segretario di legazione in prova - edizione
2026.
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.21 del 17/3/2026 |
| Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
| Località: | Nazionale |
| Codice atto: | 26E01316 |
| Sezione: | Amministrazioni centrali |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | 35 |
| Scadenza: | 26/4/2026 |
| Tags: | Amministrativi |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse e la formazione
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti
l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, concernente il «Regolamento recante la disciplina
per il concorso di accesso alla carriera diplomatica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche al predetto regolamento di
accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2025, n. 222, registrato presso la Corte dei conti in data
28 gennaio 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2026,
recante ulteriori modifiche al predetto regolamento di accesso alla
carriera diplomatica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di
equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio
relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea, fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre
1994, n. 604, concernente il «Regolamento recante norme per la
disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3,
dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a), del succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, in relazione alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare
riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili»;
Visto l'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante l'obbligo di adottare misure speciali per i soggetti con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) con riguardo alle prove
scritte dei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, che ai sensi del
sopracitato articolo individua le modalita' attuative per assicurare
nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni,
province, citta' metropolitane, comuni e dai loro enti strumentali, a
tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la
possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di
utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di
scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, rubricato
«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma
dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Considerato che nella carriera diplomatica, alla data del 31
dicembre 2025, la percentuale di rappresentativita' del genere
maschile e' pari al 73,91 per cento, quella del genere femminile e'
pari al 26,09 per cento e che pertanto il differenziale tra i generi
risulta essere superiore al 30 per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, ai
sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della
cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti
a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»;
Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE;
Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre 2016 con il
quale il Consiglio di Stato ha confermato la legittimita' del
requisito del limite di eta' non superiore ai trentacinque anni,
elevabile fino a un massimo complessivo di tre anni, previsto per
l'accesso alla carriera diplomatica;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce che il limite di eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compleanno;
Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi del quale, ai fini delle assunzioni di personale
presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018,
n. 85, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
n. 195, recante il «Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di
accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010,
n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 3 settembre 2025, n. 160, e in
particolare l'art. 11 relativo alla dotazione organica del personale
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028» e in particolare l'art. 1,
comma 496, con il quale il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' stato autorizzato a bandire concorsi e
ad assumere un contingente annuo non superiore a trentacinque unita'
di segretario di legazione in prova, per ciascuno degli anni 2026,
2027 e 2028, con contestuale aumento della dotazione organica;
Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale di bandire una nuova procedura
concorsuale in virtu' della specialita' delle disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del concorso
per segretario di legazione in prova, collegata ai peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di garantire il reclutamento di funzionari al massimo e piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio al principio della
massima efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a
trentacinque posti di segretario di legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari, in possesso del
titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c. e con almeno cinque anni di
effettivo servizio nella predetta area.
3. I posti riservati ai sensi del presente articolo, se non
utilizzati, sono conferiti agli idonei.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti
requisiti:
a. cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
b. eta' non superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'
e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento
del trentacinquesimo anno.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato
per un massimo complessivo di tre anni (entro la mezzanotte del
giorno del compimento del trentottesimo anno) ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati o uniti civilmente;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che sono compresi fra le categorie
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e per coloro ai quali e' esteso lo stesso
beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno
prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,
oppure in qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o
quadriennale, o servizio civile universale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti
civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' delle
corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore dei candidati che
prestano o hanno prestato servizio anche non continuativo per almeno
due anni, come funzionari internazionali ai sensi della legge 17
dicembre 2010, n. 227;
c. laurea magistrale o titolo equiparato secondo la normativa
vigente. Ai titoli accademici conseguiti all'estero si applica l'art.
38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo:
a) sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente
a uno di quelli sopraindicati. In tal caso e' cura del candidato
dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del
relativo provvedimento che la dichiara;
b) sia stato dichiarato equivalente, ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente
concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica
(https:\\www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con
riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del
provvedimento di equivalenza.
I vincitori del concorso hanno l'onere, a pena di decadenza, di
presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla
pubblicazione della graduatoria finale di cui all'art. 13 del
presente bando, al Ministero dell'universita' e della ricerca;
d. idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere, ed in particolare in quelle con caratteristiche di
disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare l'idoneita'
psico-fisica in qualsiasi momento anche nei riguardi dei vincitori
del concorso;
e. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f. possedere i requisiti previsti dall'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53;
g. non essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per motivi
disciplinari;
h. non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la
nomina o l'assunzione presso un'amministrazione pubblica mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile;
i. non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato
per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso
un'amministrazione pubblica.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3 del presente
bando, nonche', fatta eccezione per il requisito di cui al precedente
comma 1, lettera b., al momento dell'assunzione al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del
successivo art. 16.
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che
abbiano gia' portato a termine per quattro volte, senza superarle, le
prove scritte d'esame del concorso per segretario di legazione in
prova.
4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti di cui al presente articolo.
Art. 3
Presentazione della domanda di ammissione al concorso
1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso
esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line
all'indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it/ La domanda
on-line deve essere compilata e inviata entro le ore 12,00 (ora di
Roma) del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine e' perentorio e sono
accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima
dello spirare dello stesso. Nel caso in cui la scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine si intende prorogato alla stessa ora
del primo giorno successivo non festivo.
Dell'avvenuta pubblicazione del bando e' altresi' data notizia
sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. La data di presentazione della domanda
di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico.
Il candidato puo' modificare o integrare la domanda fino alla
data di scadenza del bando, anche se gia' precedentemente inviata, e,
in tal caso, e' presa in considerazione esclusivamente l'ultima
domanda presentata in ordine di tempo. Scaduto il termine, non e'
piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line.
In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale del
portale concorsi del Ministero, attestato da apposito avviso
pubblicato sul medesimo portale, tale da impedire ai candidati
l'utilizzo dello stesso per la presentazione della domanda di
ammissione, il termine di scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione e' prorogato al tempo corrispondente alla durata
del malfunzionamento.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il
codice fiscale;
b) se e' nato all'estero, comune italiano nei cui registri di
stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
c) se ha compiuto i trentacinque anni, il titolo per
l'elevazione del limite massimo di eta' di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b. del presente bando;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) le cittadinanze possedute oltre a quella italiana;
f) l'indirizzo di residenza;
g) il recapito di Posta elettronica certificata al quale sono
trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali e numero
telefonico;
h) il godimento dei diritti politici;
i) il comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
j) il titolo di studio posseduto, l'universita' o l'istituto
equiparato presso cui e' stato conseguito, la data del conseguimento
e la votazione riportata;
k) i servizi prestati come dipendente di amministrazioni
pubbliche, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, i procedimenti disciplinari subiti o in corso;
l) di essere di condotta incensurabile;
m) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato, di non essere stato sottoposto all'applicazione della
pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale con provvedimento divenuto definitivo e di non avere
in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche'
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario
giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, di non essere a conoscenza di
essere sottoposto ad indagini preliminari. In caso contrario, il
candidato dichiara le condanne, i procedimenti a carico e ogni
precedente penale a proprio carico, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o quella
presso la quale pende il procedimento penale o sono state avviate le
indagini preliminari;
n) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione
della riserva di posti di cui all'art. 1 del presente bando. I
dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inquadrati nell'area dei funzionari devono specificare
il periodo di servizio nell'area o nella precedente corrispondente
area funzionale;
o) di non ricadere nella condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso prevista dall'art. 2, comma 3, del
presente bando;
p) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
ai sensi dell'art. 8 del presente bando;
q) gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e
di cui all'allegato 1, dei quali e' eventualmente in possesso, che
danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza;
r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato indica altresi':
a) in quale lingua, da scegliersi tra francese, spagnolo e
tedesco, intende sostenere la prova scritta di cui all'art. 9, comma
3, lettera e), del presente bando;
b) se intende sostenere la prova orale facoltativa di cui
all'art. 11, comma 1, del presente bando e in quale materia;
c) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere di cui all'art. 12 del presente bando.
4. L'Amministrazione effettua controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dai candidati. Qualora il controllo accerti la
falsita' del contenuto delle dichiarazioni, l'Amministrazione si
riserva di escludere il candidato dal concorso o di disporne la
mancata assunzione. Restano ferme le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
5. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso nonche', fatta eccezione per il requisito di
cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b., al momento
dell'assunzione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
6. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di
posta elettronica e di Posta elettronica certificata - presso cui
chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove
concorsuali - con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali successive variazioni.
7. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l'ammissione al concorso.
8. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al
successivo art. 18.
9. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto
previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dichiara
nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica,
nel caso ne abbia l'esigenza, l'eventuale ausilio necessario e/o
l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle
prove concorsuali. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o
tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della
commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a
tale fine successivamente richiesta dall'Amministrazione, unitamente
all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
non e' tenuto a sostenere la prova attitudinale ed e' ammesso alle
prove scritte, previa presentazione, su specifica richiesta
dell'Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia
di cui e' affetto e del correlato grado di invalidita' ed
all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'
psico-fisica di cui al presente bando.
10. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 12 novembre
2021, ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento
(DSA) e' assicurata la possibilita' di utilizzare strumenti
compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo
(di cui all'art. 4 del menzionato decreto), nonche' di usufruire di
un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove
(di cui all'art. 5 del menzionato decreto). Il candidato affetto da
disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si avvale di quanto
previsto dall'art. 2 del predetto decreto, dichiara nella domanda il
proprio disturbo e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza,
l'eventuale necessita' di strumenti compensativi e/o l'eventuale
necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove
concorsuali. La concessione e l'assegnazione di strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice sulla base della
documentazione che sara' a tale fine richiesta dall'Amministrazione,
unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati
personali. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'
psico-fisica di cui al presente bando.
11. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' e/o tempistiche
diverse da quelle di cui al precedente comma 1 e in particolare
quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di
compilazione e invio on-line. La mancata esclusione dalla prova
attitudinale, dalle prove scritte e dalle prove orali non
costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita' della domanda
di partecipazione al concorso, ne' sana l'irregolarita' della domanda
medesima.
12. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento
delle comunicazioni inviate al candidato quando tale smarrimento sia
dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato
circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda,
nonche' da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4
Esclusione dalle prove concorsuali
1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalita' e
dei termini stabiliti nel presente bando.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Direttore generale per le risorse e la formazione ed e' composta da
sette membri effettivi, incluso il presidente.
2. La commissione e' composta da un ambasciatore o ministro
plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o magistrato della Corte
dei conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata e da tre professori di prima fascia di
universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto
delle prove scritte di cui all'art. 9, comma 3, lettere a), b) e c),
del presente bando.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale, per le prove scritte e per la prova d'esame
orale, nonche' per le prove facoltative di cui agli articoli 11 e 12
del presente bando. Per le prove di cui all'art. 10, comma 1, lettera
d), del presente bando, i membri aggregati sono individuati tra gli
appartenenti alla carriera diplomatica. I membri aggiunti partecipano
ai lavori della commissione per quanto attiene alle rispettive
materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello
Stato o magistrato della Corte dei conti.
6. Non possono fare parte della commissione il capo e il
personale in servizio nella struttura di secondo livello del
Ministero che attende alla formazione del personale, nonche' i
docenti che insegnano o hanno insegnato nei corsi di preparazione al
concorso nell'anno accademico in cui si svolge il concorso e in
quello precedente. Sono altresi' esclusi, ai sensi dell'art. 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, coloro che sono componenti
dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprono
cariche politiche o che sono rappresentanti sindacali o designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
7. Non si puo' far parte della commissione piu' di una volta nel
corso dello stesso triennio.
8. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in
modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.
Art. 6
Procedura di concorso
1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) prove d'esame scritte e orali, nonche' eventuali prove
facoltative;
c) valutazione dei titoli.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, a eccezione di
quanto previsto per la prova attitudinale.
Art. 7
Prova attitudinale
1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare
riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso inclusa
la lingua inglese e alla capacita' di logicita' del ragionamento. La
prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di
merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario composto da
cinquanta quesiti a risposta multipla, della durata di sessanta
minuti, riguardanti:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
Congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) economia politica, politica economica, economia
internazionale e finanziaria, commercio internazionale;
d) lingua inglese, senza l'uso di alcun dizionario;
e) test per l'accertamento della capacita' di ragionamento
logico.
3. Per ogni risposta corretta e' attribuito 1 punto. Per ogni
risposta errata sono sottratti 0,25 punti.
4. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui
all'art. 9 del presente bando, i candidati che conseguono un
punteggio non inferiore al 60% del punteggio massimo conseguibile.
5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione
si avvale di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale.
Art. 8
Titoli
1. La commissione esaminatrice assegna il punteggio per titoli
dopo la prova orale di cui all'art. 10 del presente bando, ai
candidati che hanno superato la prova medesima.
2. La commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6
centesimi per i seguenti titoli:
a) conseguimento di abilitazioni professionali, titoli
universitari anche stranieri post-laurea e di master universitari di
primo e di secondo livello di cui al successivo comma 3: fino a 3
centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso
le organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera b., sub lettera f): fino a 3
centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente
comma 2, la commissione assegna il punteggio in relazione alla
coerenza dei medesimi con la professionalita' specifica della
carriera diplomatica ed entro i seguenti limiti massimi:
a) 2 centesimi per i dottorati di ricerca, nonche' equivalenti
titoli stranieri;
b) 1,2 centesimi per i diplomi di specializzazione di cui
all'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) 1,2 centesimi per le abilitazioni professionali italiane e
straniere riconosciute in Italia, per il cui conseguimento e'
richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore alla
laurea magistrale o di un titolo equiparato e il superamento di un
esame di abilitazione;
d) 1 centesimo per i master universitari di secondo livello,
nonche' equivalenti titoli stranieri;
e) 0,5 centesimi per i master universitari di primo livello,
nonche' equivalenti titoli stranieri.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.
Art. 9
Prove d'esame scritte
1. Le prove d'esame, scritte ed orali, sono dirette ad accertare
le capacita' di analisi, sintesi e di risoluzione dei problemi, la
cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica dei
candidati. I programmi di esame relativi al presente bando sono
pubblicati nell'allegato 2 al bando.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui
al precedente art. 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame
scritte che si svolgono mediante strumenti informatici e procedure
digitali. Non e' ammesso l'uso del dizionario.
3. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal
Congresso di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea;
c) economia politica, politica economica, economia
internazionale e finanziaria, commercio internazionale;
d) lingua inglese (tematiche di attualita' internazionale o
attinenti all'attivita' diplomatica);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco (tematiche di attualita' internazionale
o attinenti all'attivita' diplomatica).
4. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame
scritte nelle materie di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
comma 3 e di tre ore per le prove d'esame scritte di cui alle lettere
d) ed e) del precedente comma 3. I voti delle prove scritte sono
espressi in centesimi.
5. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove d'esame
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
Art. 10
Prove d'esame orali
1. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove d'esame scritte, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto
internazionale privato;
d) diritto consolare e ordinamento del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale;
e) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il
candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualita'
internazionale o attinenti all'attivita' diplomatica.
Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato a
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualita'
internazionale, indicato dal presidente della commissione, al fine di
accertare le sue attitudini a esprimersi in maniera chiara e
sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme
con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto
di una valutazione unica.
2. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi. Al termine di ciascuna
seduta d'esame orale la commissione forma l'elenco dei candidati
esaminati nella giornata, con l'indicazione del punteggio riportato
da ciascuno di essi. Il suddetto elenco, sottoscritto dal presidente
e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
Art. 11
Prova orale facoltativa
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di partecipazione
al concorso, di sostenere una prova orale facoltativa in una materia
a scelta tra:
a) elementi di informatica, con particolare riferimento alla
sicurezza cibernetica nazionale e internazionale, all'utilizzo
dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie;
b) elementi di storia della cultura italiana dal 1800 ad oggi e
di promozione all'estero della cultura e della lingua italiana;
c) elementi di cooperazione internazionale allo sviluppo;
d) elementi di disciplina sportiva e di organizzazione e
gestione di grandi eventi;
e) elementi di comunicazione istituzionale pubblica, di
psicologia della comunicazione e di social media management.
2. L'eventuale prova facoltativa e' sostenuta dai candidati al
termine della prova d'esame orale e prima delle eventuali prove
facoltative di lingua straniera di cui all'art. 12 del presente
bando.
3. Per la prova facoltativa di cui al presente articolo, il
candidato puo' conseguire fino a un massimo di 2 centesimi, purche'
raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi.
4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa si aggiunge
alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre che essa
sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui al
precedente art. 10 del presente bando.
Art. 12
Prove facoltative di lingua straniera
1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue
straniere ufficiali dei Paesi europei, fatta eccezione per la lingua
inglese e per la lingua prescelta per la prova scritta di cui al
precedente art. 9, comma 3, lettera e), nonche' in una o piu' lingue
ufficiali di Paesi extraeuropei.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale, dopo
l'eventuale prova orale facoltativa di cui al precedente art. 11.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Per le prove facoltative di lingua il candidato puo'
conseguire un punteggio massimo complessivo determinato come segue:
a) fino a 7 centesimi, se il candidato non ha conseguito la
sufficienza in alcuna delle lingue di cui al comma 5, primo periodo;
b) fino a 8 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in una lingua di cui al comma 5, primo periodo;
c) fino a 9 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in due lingue di cui al comma 5, primo periodo;
d) fino a 10 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in tre lingue di cui al comma 5, primo periodo;
e) fino a 11 centesimi, se il candidato ha conseguito la
sufficienza in quattro o piu' lingue di cui al comma 5, primo
periodo.
5. Per la conoscenza di ciascuna delle lingue tedesco, russo,
turco, arabo, hindi, cinese e giapponese, il candidato puo'
conseguire un punteggio non superiore a 4 centesimi, purche'
raggiunga la sufficienza di 2 centesimi. Per la conoscenza di
ciascuna lingua diversa da quelle di cui al primo periodo, il
candidato puo' conseguire un punteggio non superiore a 2 centesimi,
purche' raggiunga la sufficienza di 1 centesimo.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente art. 10.
Art. 13
Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito
1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto
riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame
orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell'eventuale prova orale
facoltativa di cui all'art. 11 e nelle eventuali prove facoltative di
lingua di cui all'art. 12 del presente bando.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi dell'art.
8 di questo bando.
3. Il Direttore generale per le risorse e la formazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in
carriera, approva con proprio decreto la graduatoria di merito dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati
vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e dei titoli di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso
sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 14
Modalita' e calendario delle prove
1. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
della prova attitudinale sono resi noti con avviso pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Eventuali ulteriori informazioni
relative allo svolgimento della prova saranno rese note con
successivo avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro
che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a
presentarsi nel giorno, nel luogo, nell'ora e secondo le modalita'
resi noti con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle prove
d'esame scritte sulla base del calendario fissato con provvedimento
direttoriale del Direttore generale per le risorse e la formazione
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.
3. La sede, il giorno, l'orario e le modalita' di svolgimento
delle prove d'esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale almeno quindici giorni prima delle
stesse. Eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento
delle prove saranno rese note con successivo avviso pubblicato sul
sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Con lo stesso avviso e' resa nota la
data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere
le prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove
scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno, nell'ora e secondo
le modalita' prestabilite.
4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali.
5. L'avviso di presentazione alla prova orale, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato ai
candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale,
individualmente tramite Posta elettronica certificata almeno venti
giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, nonche' per causa di forza maggiore, dopo la
pubblicazione del calendario della prova attitudinale o delle prove
scritte, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del
rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato
sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
7. Le comunicazioni relative al procedimento concorsuale di cui
al presente bando effettuate mediante pubblicazione nel sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 15
Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame
1. I candidati devono presentarsi alle prove d'esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.
I candidati non possono introdurre nella sede degli esami, pena
l'esclusione dalle prove concorsuali, carta da scrivere, appunti,
manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani e altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare borse o simili,
capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. I
candidati non possono utilizzare telefoni cellulari, palmari,
«tablet», «smartwatch», supporti magnetici, dispositivi elettronici
di ogni genere al fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere
calcoli matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I
candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera
l'immediata esclusione dal concorso.
2. L'Amministrazione si riserva di adottare tutte le misure
necessarie a impedire l'uso di materiale non autorizzato da parte dei
candidati.
Art. 16
Assunzione
1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'Amministrazione. Entro tale termine, il candidato dovra'
produrre la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c., sub lettera b), a pena di esclusione dal concorso per
mancanza di requisito di ammissione, salvo che la mancata
presentazione della detta dichiarazione dipenda da causa,
documentata, non imputabile al candidato stesso. Al momento
dell'assunzione, il vincitore dovra' presentare una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita' nella quale attesta di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso
contrario, presenta una dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione. Se, senza giustificato motivo, non assume servizio
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'Amministrazione,
entro trenta giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione
sottoscritta sotto la propria responsabilita', attestante che gli
stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno
subito variazioni. L'Amministrazione procede a controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.
3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' psico-fisica
all'impiego.
Art. 17
Nomina
I vincitori del concorso, assunti in servizio in via provvisoria,
sempre che risultino in possesso dei requisiti prescritti dal bando,
sono nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale segretari di legazione in prova per
prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 18
Trattamento dei dati personali
Le modalita' del trattamento dei dati personali sono descritte,
per comodita' di consultazione, nell'informativa sul trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679,
di cui all'allegato 3 del presente bando, del quale costituisce parte
integrante.
Art. 19
Norma di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
aprile 2008, n. 72, e, in quanto compatibili, le disposizioni
generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' le
disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 24 febbraio 2026
Il direttore generale: Falcinelli
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