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UNIVERSITA' DI MILANO

Corsi di dottorato di ricerca - XVI ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.66 del 25/8/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO
Località:Milano  (MI)
Codice atto:000E7884
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:24/9/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Milano, emanato
con decreto rettorale 28 maggio 1996 e successive modificazioni;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 16 luglio 1999 e
successive modificazioni;
Viste le deliberazioni adottate dal Senato Accademico nella
seduta dell'11 aprile 2000, sentito il parere espresso dalla
commissione d'Ateneo per la ricerca scientifica in data 6 aprile
2000;
Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione
nelle sedute del 29 febbraio 2000 e del 3 maggio 2000;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di
Milano.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Milano pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca di seguito elencati. Per ciascun dottorato vengono indicati
il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento, la
facolta' o il dipartimento sede amministrativa, le sedi consorziate,
la durata, i posti e le borse di studio messi a concorso, il
coordinatore e gli eventuali curricula.
----> vedere corsi da pag. 40 a pag. 62 della G.U. (S4) <----

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso Universita' straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e
corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
Gli interessati devono redigere le domande secondo il modello
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro la data di svolgimento
della prima prova. In tal caso, la partecipazione verra' disposta
"con riserva" e il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di
decadenza, il relativo certificato di laurea entro trenta giorni
dalla data di conseguimento del titolo.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al Rettore dell'Universita' e
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata
direttamente o a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento all'Universita' degli studi di Milano, via Festa del
Perdono n. 7 - 20122 Milano, con il riferimento "Concorso Dottorati
di ricerca", con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Per il rispetto del termine predetto
fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la
raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', il codice fiscale, la data e il
luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico. Possibilmente, per quanto riguarda i
cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o
l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale
proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare,
nonche' il curriculum, qualora il corso di dottorato preveda
graduatorie di accesso differenziate;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'Universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita,
ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita'
straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e'
stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di indicare le lingue straniere conosciute fra l'inglese, il
francese, lo spagnolo, il tedesco, il russo;
f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
I candidati sono tenuti a versare il contributo di L. 20.000 sul
conto corrente postale n. 17755208 intestato all'Universita' degli
studi di Milano indicando obbligatoriamente la causale: "Contributo
per la partecipazione al concorso del dottorato di ricerca in (XVI
ciclo)". La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
e una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini del candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella
prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue
straniere indicate dal candidato.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Milano, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario delle prove, con l'indicazione del giorno, del mese e
dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova scritta.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) porto d'armi;
e) tessera postale.

                               Art. 5.
 
Commissioni esaminatrici
 
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca sono formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno
di essi attribuisce al candidato per ciascuna prova fino a 1/n. 60
punti, dove n e' pari al numero dei membri della commissione.
E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Al termine della prova d'esame la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.

                               Art. 6.
 
Ammissione ai corsi
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il
rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio,
e' tenuto alla loro restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero
nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento
all'unita' per eccesso, fatta eccezione per il dottorato di ricerca
in medicina molecolare:
a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca che
risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame.

                               Art. 7.
 
Iscrizione
 
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
b) fotocopia di un valido documento di identita';
c) una marca da bollo da L. 20.000;
d) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 9.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi
extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi
indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
15 milioni di lire, e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello
determinato dalle disposizioni di legge.
Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
siano coperti mediante convenzione con soggetti estranei
all'amministrazione universitaria, il programma di studio e di
ricerca e' concordato fra il collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.

                               Art. 9.
 
Contributi per l'accesso e la frequenza
 
Tutti i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di
assicurazione infortuni, determinato per l'anno accademico 2000/2001
in L. 20.000.
I titolari di borse di studio conferite dall'Universita' e i
titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca sono esonerati
dal pagamento del contributo.
I dottorandi non titolari di borse di studio sono tenuti al
pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi,
determinato in L. 1.200.000 all'anno e comprensivo del premio di
assicurazione infortuni.
Il versamento della prima rata, pari a L. 600.000, deve essere
effettuato all'atto dell'iscrizione al corso; quello della seconda
rata entro il 15 maggio 2001.

                              Art. 10.
 
Documenti in lingua straniera
 
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.
 
Obblighi dei dottorandi
 
I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il loro curricolo formativo e a dedicarsi con pieno
impegno e per il monte-ore richiesto dal collegio dei docenti ai
programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle
attivita' di ricerca assegnate.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.

                              Art. 13.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'Universita' si
impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per
le finalita' connesse e strumentali al concorso e all'eventuale
gestione del rapporto con l'Universita', nel rispetto delle
disposizioni vigenti.

                              Art. 14.
 
Norme di riferimento
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca, nonche' le norme sulle modalita' di svolgimento dei
concorsi.
Milano, 31 luglio 2000
Il rettore: Mantegazza

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