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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Modifica del bando di reclutamento, per il 2013, di 7.000 volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 16/7/2013
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:13E03022
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del 7 dicembre
2012, successivamente modificato con i decreti dirigenziali n. 65 del
14 marzo 2013 e n. 112 del 22 maggio 2013, con il quale e' stato
indetto, per il 2013, un bando di reclutamento di 7.000 volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito;
Visto il messaggio n. 2957 Cod. Id. RESTAV3 Ind. Cl. 05.02.11/06
del 14 giugno 2013, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito -
dopo aver acquisito il parere di concordanza della DGPM - ha
comunicato la prossima riconfigurazione dei Centri Documentali di
Bari, Catanzaro, Firenze, Genova, Padova, Perugia e Trento, con
conseguente trasferimento delle rispettive competenze concorsuali in
materia di reclutamento dei VFP 1, a partire dal 4° blocco 2013, al
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di
Foligno;
Tenuto conto che l'articolo 1, comma 5 del citato decreto
dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
DGPM;
Visto l'articolo 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013
emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Berardinelli Concezio,
quale Vice Direttore Generale della DGPM, e' attribuita la delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei
Carabinieri,

Decreta:


Art. 1


L'articolo 3, comma 2 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
«Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalita' indicate nel
successivo articolo 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o
dai Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito dalla stessa delegati alla gestione della procedura
concorsuale.».

                               Art. 2 


L'articolo 5, comma 3 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012, parzialmente modificato con decreto dirigenziale n. 65
del 14 marzo 2013, e' cosi' sostituito:
«I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o
modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di
partecipazione, entro il termine di presentazione di cui all'articolo
4, comma 1, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di
posta elettronica all'indirizzo del Centro Documentale/Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito competente per
territorio riportato in appendice al presente bando. A tale messaggio
dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato.».

                               Art. 3 


L'articolo 6 del decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012
e' cosi' sostituito:
«Per ogni blocco, il reclutamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'
specificata nell'articolo 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da
parte del Centro Documentale/Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito competente, dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1 fatta eccezione per quelli relativi:
- al possesso della statura minima e dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
- agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per
l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti
nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
c) esclusione dal reclutamento, da parte dei Centri
Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale
dell'Esercito, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di
quelli privi dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM;
d) accertamento, da parte dei Centri Documentali/Centro di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, ai sensi
dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese
dai candidati nelle domande;
e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte
della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione
valutatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione
valutatrice, dei giudizi o delle votazioni riportati dai candidati
nel diploma di istruzione secondaria di primo grado e formazione
della graduatoria degli ammessi alla valutazione dei titoli di
merito;
g) valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
articolo 10 e formazione della relativa graduatoria;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di
cui alla precedente lettera g) presso i Centri di Selezione indicati
dalla Forza Armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita'
psico-fisica e attitudinale;
i) formazione, da parte della commissione valutatrice, della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei e/o in attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali;
j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM;
k) assegnazione ai vari Reparti della Forza Armata da parte
dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati
utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera
j);
l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati
alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito;
m) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.».

                               Art. 4 


L'articolo 7, comma 2 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
«I Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito sono delegati dalla DGPM:
a) allo svolgimento delle operazioni inerenti
all'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1 nei
limiti specificati dall'articolo 6, lettera b) e a effettuare le
dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di
condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma
1, lettera d) del presente articolo;
b) a non ammettere le domande di candidati gia' esclusi dalla
DGPM da precedenti blocchi del presente bando di reclutamento;
c) ad accertare che le domande siano corredate del
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
escludendo dalla procedura di reclutamento i candidati che ne
risultano privi o che non lo hanno presentato o che lo hanno
presentato fuori corso di validita' o che ne hanno presentato uno
irregolare.
Gli stessi Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito provvederanno alla notifica ai candidati dei
provvedimenti di esclusione o mancata ammissione.».

                               Art. 5 


L'articolo 11, comma 1 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012, sostituito con decreto dirigenziale n. 112 del 22
maggio 2013, e' cosi' ulteriormente sostituito:
«I Centri Documentali/Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale dell'Esercito sono delegati dalla DGPM a convocare presso i
Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata i candidati per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo
dalla graduatoria di cui al precedente articolo 10 entro i limiti di
seguito indicati: per il 1° blocco: 5.250; per il 2° blocco: 4.250;
per il 3° blocco: 4.250; per il 4° blocco: 3.750.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla
comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati
rinunciatari.».

                               Art. 6 


L'articolo 15, comma 1 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
«Per ogni blocco i Centri Documentali/Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito sono autorizzati dalla DGPM a
convocare i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno
presso i Reggimenti addestrativi indicati dallo Stato Maggiore
dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 12
fino alla copertura dei posti previsti.».

                               Art. 7 


L'articolo 15, comma 7 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
«Entro 16 giorni dall'avvenuta incorporazione, i Reggimenti
addestrativi dovranno inviare la copia dei relativi verbali, con
l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei
singoli candidati, alla DGPM - I Reparto - 2^ Divisione - 1^ Sezione,
per il seguito di competenza.».

                               Art. 8 


L'articolo 21, comma 4 del decreto dirigenziale n. 228 del 29
novembre 2012 e' cosi' sostituito:
«Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore Generale per il Personale Militare, titolare del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili dei Centri Documentali/Centro di Selezione
e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) i presidenti delle commissioni preposte agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali;
d) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.».

                               Art. 9 


L'appendice al decreto dirigenziale n. 228 del 29 novembre 2012,
introdotta con il decreto dirigenziale n. 65 del 14 marzo 2013, e'
sostituita con quella acclusa al presente decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 10 luglio 2013

Il Dirig. dott. Concezio Berardinelli

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