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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della marina - Anno
2001.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.2 del 5/1/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E0006
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:4/2/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
 

di concerto con
 

IL COMANDATE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
 
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente, tra
l'altro, il riordinamento dei ruoli della Marina e successive
modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli speciali della Marina;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme
concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento
dei concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina
militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo 2000 n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso
elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non
idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in
particolare l'art. 22, recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di
concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 3) del succitato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a
guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali
della Marina;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Sono indetti per l'anno 2001 i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
effettivo dei ruoli speciali della Marina:
a) concorso a ventidue posti nel Corpo di stato maggiore, di
cui undici riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
b) concorso a diciasette posti nel Corpo del genio navale, di
cui nove riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
c) concorso a dodici posti nel Corpo delle armi navali, di cui
sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
d) concorso a due posti nel Corpo sanitario marittimo, di cui
uno riservato ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
e) concorso a otto posti nel Corpo di commissariato marittimo,
di cui quattro riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
f) concorso a undici posti nel Corpo delle capitanerie di
porto, di cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli
eventualmente non ricoperti per insufficienza di sottufficiali idonei
verranno devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al
successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
Il numero dei posti in ciascuno dei concorsi di cui al
precedente, comma 1, potra' subire modificazioni, fino alla data di
approvazione delle relative graduatorie di merito, qualora fosse
necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli speciali dei predetti Corpi.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento
della Marina vincolati alla ferma biennale non rinnovabile di cui
all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero in congedo
dopo aver prestato servizio in detta ferma per tutta o parte della
durata prevista. Tali ufficiali, qualora valutati per l'avanzamento
al grado superiore nell'ultimo anno, non devono aver riportato un
giudizio di non idoneita' e qualifiche non inferiori a "nella media".
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente art. 1 gli ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto servizio;
b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli della
Marina, appartenenti ad una delle categorie e delle specialita'
previste nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi;
c) i secondi capi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, appartenenti ad una delle categorie e delle
specialita' previste nel gia' citato allegato A, al presente decreto,
che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi;
d) per il solo Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita',
il personale di sesso maschile o femminile giudicato idoneo non
vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente dei ruoli normali della Marina.
Tuttavia, il personale di sesso femminile potra' conseguire la
nomina a Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale nel
Corpo per il quale abbia concorso trovandosi nelle predette
condizioni entro i limiti numerici appresso indicati per ciascun
concorso, calcolati ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre
2000, citato nelle premesse:
tre nel concorso per il Corpo del genio navale, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
due nel concorso per il Corpo delle armi navali, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c);
uno nel concorso per il Corpo sanitario marittimo, di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d);
due nel concorso per il Corpo di commissariato marittimo, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e);
tre nel concorso per il Corpo delle capitanerie di porto, di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f);
e) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in
attitudine militare.
2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se
appartenenti alla categoria dei marescialli di cui al precedente,
comma 1, lettera b), il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti
alle altre categorie di cui al precedente, comma 1, lettere a), c),
d) ed e), il trentacinquesimo anno di eta' se personale di sesso
femminile di cui al precedente, comma 1, lettera d).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n.
910, e successive modificazioni ed integrazioni.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli Studi di
loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
I concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso della
idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dal successivo art.
9.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il requisito della
condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa.
I requisiti di cui ai precedenti, comma 2, lettere a), c), d) ed
e), comma 3, e, comma 4, dovranno essere inoltre mantenuti all'atto
del conferimento della nomina e per tutta la durata del corso
applicativo.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione doveri dei comandi/enti di appartenenza
 
1. Le domande di partecipazione, redatte dai concorrenti in
conformita' all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, devono essere inviate al Ministero della difesa -
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - Casella postale 353 -
00187 Roma centro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Il personale in servizio puo', in alternativa all'invio della
domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (come indicato
al precedente, comma 1), presentare la stessa nel termine
sopraindicato al Comando/Ente di appartenenza. Questo dovra' apporre
in calce alla domanda il visto e la data di presentazione della
medesima e dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare
nella domanda:
a) grado, Corpo/categoria e specialita', cognome e nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa
al concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, di indicare
anche un recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati deve essere segnalata nel modo
piu' celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro, ovvero via
fax al numero 06/4827347.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice penale, in caso contrario dovra'
indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un
eventuale procedimento penale. Il concorrente dovra' impegnarsi,
altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento
ufficiali - 2a Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad
ufficiale in servizio permanente effettivo;
f) titolo di studio conseguito con relativo voto;
g) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 7;
h) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
di cui all'allegato D che costituisce parte integrante del presente
decreto;
i) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
j) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 13.
4. Il concorrente dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Le domande non redatte in conformita' a quanto indicato dal
presente decreto non saranno prese in considerazione.
6. Il concorrente, qualora lo desideri, potra' allegare alla
domanda la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza di cui al precedente, comma 3, lettere f), g) ed h), anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
7. Il personale in servizio, qualora intenda spedire la domanda
di partecipazione al concorso con raccomandata con ricevuta di
ritorno dovra' in ogni caso fare apporre sulla medesima il visto del
Comando/Ente di appartenenza.
8. Detto Comando/Ente, preso atto della domanda di partecipazione
del dipendente al concorso, dovra' compilare una dettagliata nota
informativa sul concorrente utilizzando una "Scheda Valutativa - Mod.
B" senza numero, compilata in ogni sua parte anche se non sono
trascorsi i termini minimi per la compilazione previsti per tale
scheda, senza qualifica finale e senza mod. D, redatta per
"Partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina - 2001".
Tale documento valutativo, compilato alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, dovra' pervenire, a cura
del predetto Comando/Ente, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 2a Sezione - via XX Settembre 123/A - 00187
Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla
data di cui sopra.
La mancata ricezione di detta documentazione nei termini
sopraindicati potra' determinare l'esclusione del concorrente dal
concorso.

                               Art. 4.
 
Svolgimento dei concorsi
 
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per le prove scritte, per le prove orali e per la formazione della
graduatoria generale di merito, distinta per ciascun Corpo;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
tutti i Corpi;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per
tutti i Corpi;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre 3 anni,
di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno
appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il
concorso, membri;
un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale C, posizione non inferiore a C/2,
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario marittimo, Presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del
Corpo sanitario marittimo, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario marittimo, Presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario marittimo, membri.
Gli ufficiali del Corpo sanitario marittimo facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 4.

                               Art. 6.
 
Prove scritte
 
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 le prove
scritte consisteranno in:
a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di 6
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di 6 ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti
previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali riportati
nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di
Livorno - Viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
a) per il concorso a 22 posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore,
non prima delle ore 8 dei giorni 6 e 7 marzo 2001;
b) per il concorso a 17 posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo del genio navale,
non prima delle ore 8 dei giorni 6 e 7 marzo 2001;
c) per il concorso a 12 posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle armi navali,
non prima delle ore 8 dei giorni 6 e 7 marzo 2001;
d) per il concorso a 2 posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario
marittimo, non prima delle ore 8 dei giorni 8 e 9 marzo 2001;
e) per il concorso a 8 posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di commissariato
marittimo, non prima delle ore 8 dei giorni 8 e 9 marzo 2001;
f) per il concorso a 11 posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto, non prima delle ore 8 dei giorni 8 e 9 marzo 2001.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - del 23 febbraio 2001. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale del 23 febbraio 2001, tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
4. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede,
entro le ore 7,30 dei giorni prescritti, muniti di copia della
domanda di partecipazione al concorso ovvero della ricevuta della
raccomandata con cui e' stata spedita la medesima, nonche' di carta
d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di
fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.
Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione
della carta che sara' loro fornita sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
Per la prova di cultura tecnico-professionale ciascuna traccia
dovra' contenere almeno tre domande per ogni materia d'esame.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti che in ciascuna delle
prove scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
6. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - via XX Settembre 123/A - 00187 Roma - tel. 06/4735.5941.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio: massimo punti 4.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite
nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti informativi relativi all'ultimo triennio di servizio,
rapportando il voto corrispondente al giudizio al periodo di
valutazione e tenendo conto dei seguenti valori:
 
(1) Nella media punti 0
 
(2) Superiore alla media " 2,00
 
(3) Eccellente punti " 4,00
 
b) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4.
(1) Diploma:
fino a 42/60i ovvero fino a 70/100i punti 0
da 43/60 i a 48/60i ovvero da 71/100i a 80/100i " 0,50
da 49/60i a 54/60i ovvero da 81/100i a 90/100i " 1,00
da 55/60i a 60/60i ovvero da 91/100i a 100/100i " 1,35
(2) Diploma universitario:
fino a 91/110i punti 1,50
da 92/110i a 105/110i " 2,00
da 106/110i a 110/110i " 2,50
(3) Laurea:
fino a 91/110i " 3,00
da 92/110i a 105/110i " 3,50
da 106/110i a 110/110i " 4,00
c) altri titoli e benemerenze: massimo punti 2.
(1) Per brevetti e/o specializzazioni in corso di validita',
previsti dall'allegato A alla pubblicazione SMM 36, edizione 1972, e
dal foglio d'ordini della Marina militare n. 16 del 22 febbraio 1997,
sara' attribuito un punteggio di punti 0,50 per ciascun
brevetto/specializzazione, fino ad un massimo di punti 1,50.
(2) Per benemerenze saranno attribuiti i seguenti punteggi:
medaglia d'oro al valore punti 2,00
medaglia d'argento al valore " 1,50
medaglia di bronzo al valore " 1,00
encomio solenne " 0,50
encomio semplice " 0,25
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 punti.

                               Art. 8.
 
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
 
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici e attitudinali presso il
Centro unico di selezione della Marina militare di Ancona,
presumibilmente nel mese di maggio 2001 (durata presunta giorni tre).
A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti all'espletamento dei
compiti di ufficiale del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici
della Marina militare in servizio permanente sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 4.
a) All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre i
seguenti documenti:
1) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito degli accertamenti
sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge
25 luglio 1956, n. 837. La mancata presentazione di detto certificato
determinera' la non ammissione agli accertamenti;
2) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto
certificato determinera' la non ammissione agli accertamenti;
3) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
4) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale accertamento strumentale presso organi sanitari militari o
strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita
medica;
5) eventuale referto di ecografia pelvica in data non anteriore
a due mesi (per i soli concorrenti di sesso femminile di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettera d).
b) Sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare"
approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, della
circolare applicativa della direzione generale della sanita' militare
n. 495/00/ML-13/68 in data 19 aprile 2000 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, detta
commissione dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici
requisiti:
1) dati somatici:
statura non inferiore a m. 1,65 ne' superiore a m. 1,95 per i
concorrenti di sesso maschile; statura minima non inferiore a m. 1,61
ne' superiore a m. 1,91 per i concorrenti di sesso femminile di cui
al precedente art. 2, comma 1, lettera d);
2) apparato visivo:
Corpo di stato maggiore: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato alle tavole di Ishihara;
altri Corpi (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3
diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3
diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto,
le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice
per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3
diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed
astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione
binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i concorrenti del Corpo delle capitanerie di porto che
dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' navale valgono
gli stessi requisiti previsti per il Corpo di stato maggiore.
3) apparato uditivo:
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Puo' essere tollerata
una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000
Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30
dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I
deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/8000 Hz
saranno valutati di volta in volta dallo specialista.
4) dentatura:
La dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
c) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in
cui i concorrenti non producano il relativo referto di cui risulti
che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso organi sanitari militari o strutture pubbliche. Il concorrente
di sesso femminile di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d)
non esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena
sicurezza dell'esame radiografico, dovra' produrre un test di
gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la concorrente dovra' essere sottoposta, al fine sopre
indicato, al test di gravidenza. In caso di positivita' del test di
gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 4
aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di
gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale;
d) La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti fisici
suindicati;
e) Saranno giudicati "idonei" i concorrenti in possesso dei
requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per
l'apparato uditivo AU valgono i requisiti precedentemente indicati;
f) Saranno giudicati "non idonei" i concorrenti risultati affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando gli specifici requisiti
prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli esiti di intervento per la correzione mono o
bilaterale dei vizi diottrici; gli strabismi manifesti anche
alternanti;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea comunque incompatibili con la frequenza del corso e
con il successivo impiego quale ufficiale del ruolo speciale della
Marina militare in servizio permanente.
g) La Commissione medica, seduta stante, comunichera' al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale del ruolo speciale della Marina
militare in servizio permanente", con indicazione del profilo
sanitario;
"Non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale della Marina
militare in servizio permanente", con indicazione della causa di non
idoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non avessero recuperato, al momento della nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati "non
idonei" ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato
seduta stante agli interessati;
h) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso;
i) i concorrenti giudicati "non idonei" potranno tuttavia far
pervenire al Ministero della difesa - Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione - Casella postale 353 - 00187 Roma centro,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata dalla Commissione di cui al precedente
art. 6, comma 5, la quale, qualora necessario, potra' sottoporre gli
interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il
giudizio definitivo;
j) non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati;
k) in caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato;
l) in caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno formale comunicazione da parte della Direzione generale
per il personale militare;
m) i concorrenti dichiarati non idonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera i) o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.
3. L'idoneita' attitudinale sara' accertata dalla Commissione di
cui al precedente art. 6, comma 3, attraverso lo svolgimento di una
serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale,
allo scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' affettiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' emozionale, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione
socio-ambientale con riguardo al senso di responsabilita', alla
capacita' di adattamento alle norme e alla disciplina, alla
socievolezza, all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro,
alla capacita' di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva,
adeguata capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di
gestione dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di
fattori indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita'
a ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
Il giudizio espresso dalla Commissione, adeguatamente motivato,
sara' comunicato seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e'
definitivo.
4. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa
- Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 1a
Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i concorrenti.

                              Art. 10.
 
Prova orale
 
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, i
concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari e
psico-attitudinali saranno ammessi a sostenere una prova orale di
cultura generale e cultura tecnico-professionale, della durata minima
di venti minuti. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi
riportati nel gia' citato Allegato "C".
2. La prova orale si svolgera' presso l'Accademia navale di
Livorno, presumibilmente nel periodo giugno-luglio 2000. A tal fine i
concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
3. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero
presentarsi nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30i.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti, che sara' svolta con le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 24/30i sara' assegnato dalla commissione esaminatrice in sede
di predisposizione della graduatoria generale di merito un punteggio,
in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte,
cosi' determinato:
da 24/30i a 26,999/30i: il 10% della differenza tra il
punteggio conseguito nelle prove obbligatorie dal primo classificato
nella graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo
classificato;
da 27/30i a 30/30i: il 15% della differenza tra il punteggio
conseguito nelle prove obbligatorie dal primo classificato nella
graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato.

                              Art. 11.
 
Licenza
 
1. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove.

                              Art. 12.
 
Graduatorie
 
1. Le graduatorie degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui
al precedente art. 1 saranno formate secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa
di lingua straniera, calcolato come indicato nel precedente art. 10,
comma 6.
2. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso
saranno approvate con decreti dirigenziali/interdirigenziali. I
decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel
Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi
saranno inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo
informativo, nel sito internet "www.persomil.difesa.it".> 3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'art. 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di concorrenti
idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 1,
comma 2.
4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al al
gia' citato allegato "D" al presente decreto.

                              Art. 13.
 
Nomina
 
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 12
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e nominati, dopo che sara' stata all'uopo acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
eventualmente prescritta dalle norme finanziarie vigenti,
guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dei
rispettivi Corpi con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei
decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore della
Marina.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari
Marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
In caso di rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
Generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 12, entro 1/12o della
durata del corso stesso, di altrettanti candidati idonei, secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie.
4. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
5. Gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo saranno
prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in
congedo, salvo che avessero obbligo di completare la ferma
eventualmente contratta;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o
completare gli obblighi di leva.

                              Art. 14.
 
Accertamento dei requisiti
 
1. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi, nominati
ufficiali in servizio permanente ed ammessi alla frequenza del corso
applicativo, entro trenta giorni dalla data di presentazione,
dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione,
compilata secondo il modello in allegato "E", che costituisce parte
integrante del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in:
estratto per riassunto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
stato di famiglia.
2. Dovranno, inoltre, con ulteriore dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni, compilata secondo
il modello in Allegato "F", che costituisce parte integrante del
presente decreto, confermare il possesso dei titoli di merito e degli
eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso.
Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 13, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dai vincitori dei concorsi nella domanda di partecipazione
e nelle dichiarazioni sostitutive prodotte.
4. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente, comma 3, emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

                              Art. 15.
 
Esclusione dal concorso
 
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei
prescritti requisiti.

                              Art. 16.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il Direttore della 1a Divisione reclutamento ufficiali della
Direzione generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2000
Ten. gen.: Bruno Simeone
Amm. Isp. (CP): Eugenio Sicurezza

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