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CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli ed esami a due posti di Consigliere di Stato

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2002
Ente:CONSIGLIO DI STATO
Località:Nazionale
Codice atto:02E00248
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:11/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive
modificazioni;
Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il
regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;
Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto l'art. 19 n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68, concernente le modalita' di svolgimento del concorso a
Consigliere di Stato;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a due posti di
Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali
amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato
con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con
almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di
anzianita' nella suddetta qualifica ovvero nella ex carriera
direttiva, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia
richiesta la laurea in giurisprudenza.

                               Art. 2.
Le domande debbono pervenire alla presidenza del Consiglio dei
Ministri ufficio relazioni sindacali e personale delle magistrature,
servizio personale delle magistrature, via Marco Minghetti n. 10 -
00187 Roma, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al precedente comma.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di
nascita ed il domicilio; debbono altresi' dichiarare l'appartenenza
ad una delle categorie indicate all'art. 19, I comma, n. 3 della
legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero
non superiore a due, sulle quali intendono sostenere la prova
facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicante gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli
incarichi ricoperti e ogni altra attivita' scientifica o didattica
esercitata; dovranno altresi' essere allegati i titoli ritenuti utili
ai fini della relativa valutazione che non siano gia' acquisiti ai
fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri richiedera' i fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.

                               Art. 3.
Con provvedimento motivato del presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza, possono essere esclusi
dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o
che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano
dato prova di sicuro e costante rendimento.

                               Art. 4.
La commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte di
cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una
delle universita' statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati
con provvedimento successivo.

                               Art. 5.
La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli.

                               Art. 6.
Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e/o commerciale, con riferimento al diritto
romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle
Comunita' economiche europee;
3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.

                               Art. 7.
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul
diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e
penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto
italiano con riferimento al diritto comune, sulla economia politica e
sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di
quaranta punti.

                               Art. 8.
La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
esame la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correntemente.

                               Art. 9.
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti
prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

                              Art. 10.
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei
e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

                              Art. 11.
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana il giorno 26 marzo 2002, verranno
resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove
scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove
non sara' data comunicazione alcuna.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 gennaio 2002
Il Presidente: De Roberto

 

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