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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di otto Tenenti in
servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei
carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 28/3/2017
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Località:Nazionale
Codice atto:17E02062
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:27/4/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare, e
l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non
regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015,
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n.
1579, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri» emanato ai sensi dell'art. 647
del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il triennio
2017 - 2019 dello Stato (legge di stabilita' 2017)»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle
Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti
dal Codice stesso;
Ravvisata la necessita' di indire, per il 2017, al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto Tenenti in
servizio permanente nel Ruolo tecnico logistico dell'Arma dei
carabinieri;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per una o
piu' delle specialita'/specializzazioni tra le quali sono ripartiti i
posti messi a concorso con il presente decreto, fosse ritenuto
compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e
con i termini di conclusione della procedura concorsuale;
Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non superiore
a trenta volte quello dei posti previsti per ciascuna
specialita'/specializzazione offra adeguata garanzia di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per
il personale militare il decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 2016, - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016,
al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di
otto Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. I posti di cui al comma 1 sono ripartiti per
specialita'/specializzazione nel modo seguente:
a) specialita' psicologia: due posti;
b) specialita' amministrazione: due posti,
c) specialita' telematica - specializzazione telecomunicazioni:
un posto;
d) specialita' telematica - specializzazione informatica: un
posto;
e) specialita' genio: due posti.
Per ogni specialita' un posto e' riservato agli Ufficiali in
ferma prefissata che abbiano prestato, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1,
almeno diciotto mesi di servizio, comprensivi di quelli del corso
formativo, agli Ufficiali di complemento, agli ufficiali delle Forze
di completamento, che hanno prestato servizio senza demerito
nell'Arma dei carabinieri, mentre il 25% dei posti riservato al
coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze
armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
Per fruire della riserva dei posti non ha rilevanza che al
termine del servizio di prima nomina prestato senza demerito gli
Ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri siano stati
ammessi alla ferma biennale non rinnovabile o siano stati collocati
in congedo.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti
agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria di specialita'/specializzazione.
4. Il numero dei posti e la relativa ripartizione per
specialita'/specializzazione di cui ai commi precedenti potranno
subire modificazioni, fino alla data di approvazione della
graduatoria di merito, per sopravvenute esigenze dell'Arma dei
carabinieri connesse alla consistenza degli Ufficiali del ruolo
tecnico - logistico.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare il presente bando di concorso, modificare il
numero dei posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne
formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
«www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare, per una sola
specialita'/specializzazione, i cittadini italiani che, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, indicata nel
successivo art. 3, comma 1:
a) non abbiano superato il giorno di compimento del:
1) 40° anno di eta', se Marescialli dell'Arma dei carabinieri
che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
inferiore a «superiore alla media»;
2) 34° anno di eta', se Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato un anno di servizio e se Ufficiali inferiori delle
forze di completamento. Non rientrano in tale categoria gli Ufficiali
di complemento che sono stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
3) 32° anno di eta', se non appartenenti alle precedenti
categorie.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non
trovano applicazione;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di una delle seguenti lauree
magistrali/specialistiche e specializzazioni:
1) per la specialita' psicologia: psicologia. I concorrenti
dovranno, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione di psicologo;
2) per la specialita' amministrazione: giurisprudenza,
scienze politiche, scienza dell'amministrazione, economia (tutti gli
indirizzi);
3) specialita' telematica - specializzazione
telecomunicazioni un posto: ingegneria delle telecomunicazioni,
ingegneria elettronica, ingegneria informatica;
4) specialita' telematica - specializzazione informatica un
posto: informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica,
ingegneria gestionale, sicurezza informatica.
5) per la specialita' genio: architettura o ingegneria
civile, elettrica o meccanica, oltre alla abilitazione all'esercizio
della professione.
Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree
magistrali/specialistiche, come previsto dal decreto ministeriale 9
luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, saranno
considerati validi eventuali diplomi di laurea equipollenti secondo
il precedente ordinamento. Allo scopo, gli interessati avranno cura
di esibire il relativo provvedimento di equipollenza all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito
all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al
riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dell'equipollenza del titolo stesso
a uno dei titoli precedentemente indicati. All'uopo gli interessati
avranno cura di esibire l'attestazione di equipollenza al titolo di
studio previsto in Italia all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso;
d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, per
motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
e) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi, ne' si trovino in situazioni incompatibili con
l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale
dell'Arma dei carabinieri;
f) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
g) non siano stati dichiarati inidonei all'avanzamento ovvero
non vi abbiano rinunciato negli ultimi cinque anni di servizio (solo
se militari in servizio permanente);
h) abbiano tenuto condotta incensurabile;
i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
j) abbiano riportato, nel biennio antecedente la data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, la qualifica di
almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente (solo per gli
appartenente al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri che hanno
superato il giorno di compimento del 32° anno di eta' alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al
successivo art. 3, comma 1). Il difetto di detto requisito
determinera' l'esclusione del concorrente;
k) se concorrenti di sesso maschile, non abbiano prestato
servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n.
230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso
l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione potra' essere esibita
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso formativo sono subordinati al riconoscimento del possesso:
a) dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio
militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri, da accertarsi con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12;
b) dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura ordinaria, ai sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. L'accertamento di
tali requisiti sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri
con le modalita' previste dalla normativa vigente.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, indicato al successivo art. 3, comma 1.
Gli stessi, fatta eccezione per quelli di cui alle lettera a) e j), e
i requisiti di cui al precedente comma 2, devono essere mantenuti
sino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente del ruolo
tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line sul sito www.carabinieri.it - area
concorsi, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale,
seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal
sistema automatizzato.
2. Il concorrente puo' scegliere la modalita' di identificazione
tra quelle prospettate dal sistema automatizzato e di seguito
indicate:
a) indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) intestata
al concorrente;
b) Carta d'identita' elettronica (CIE) di tipo conforme agli
standard europei e Carta nazionale dei servizi (CNS). Il concorrente
titolare di questo tipo di smart card deve:
compilare dei campi con i propri dati anagrafici, il codice
fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
identificarsi digitalmente mediante l'utilizzo della propria
CIE/CNS e del PIN a essa associato;
c) firma digitale/elettronica qualificata. Il concorrente
titolare di strumenti per la firma digitale / elettronica qualificata
rilasciati da un certificatore accreditato deve:
compilare il modulo di identificazione con i propri dati
anagrafici, il codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica;
scaricare il modulo di identificazione in formato PDF;
sottoscriverlo mediante certificato di firma digitale
(intestato al concorrente);
eseguire la procedura di upload per caricare il modulo in
formato P7M nell'apposita sezione dell'applicativo «concorsi on-line»
del sito www.carabinieri.it-area concorsi
Al termine della procedura d'identificazione eseguita con una
delle modalita' sopra descritte, il sistema automatizzato invia al
concorrente, all'indirizzo di posta elettronica indicato, un
collegamento per accedere al modulo di presentazione della domanda
on-line per la partecipazione al concorso.
3. I candidati, che si trovano all'estero e che non hanno la
possibilita' di procedere alla compilazione della domanda con le
modalita' di cui al precedente comma 2, potranno darne comunicazione
al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cgcnsrconcuff@carabinieri.it), entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande. Il predetto Centro
provvedera' a inviare direttamente all'interessato il fac-simile del
modulo di domanda di partecipazione al concorso all'indirizzo email
indicato nella richiesta. Detto modulo, una volta compilato, dovra'
essere scannerizzato e inviato a mezzo e-mail al predetto indirizzo.
4. Una volta ricevuto il link per accedere al modulo di
presentazione della domanda on-line, il concorrente, consapevole
delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) la specialita'/specializzazione (una sola) per la quale
intende concorrere. Non e' consentito, neanche con distinte domande,
chiedere di partecipare al concorso per piu' di una delle
specialita'/specializzazioni previste, anche se in possesso dei
relativi requisiti;
b) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
c) il proprio stato civile;
d) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Per il concorrente che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata, tutte le comunicazioni
saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il concorrente
che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica /
carta nazionale dei servizi o firma digitale/ elettronica qualificata
deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che
sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove
desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra'
essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima
prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere stato
condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti penali per
delitti non colposi, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena,
i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento
penale per aver assunto la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo
e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), qualsiasi
variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina a
ufficiale in servizio permanente;
h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato
o dichiarato decaduto dall'impiego presso l'amministrazione stessa
ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari
o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei
requisiti di idoneita' fisica. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
i) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato
collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
j) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e
figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo
grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio);
k) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito. Se Ufficiale di complemento o
Ufficiale in ferma prefissata, dovra' indicare la data di inizio del
corso Allievi ufficiali di complemento o del corso Allievi ufficiali
in ferma prefissata, il numero, la tipologia dello stesso e
l'anzianita' giuridica di nomina. Inoltre, dovra' indicare:
1) se Ufficiale di complemento, la data di fine del servizio
di prima nomina, l'eventuale ammissione alla ferma biennale non
rinnovabile e la data di fine della ferma biennale;
2) se Ufficiale in ferma prefissata, la data in cui ha
maturato i diciotto mesi di servizio a partire dall'inizio del corso
formativo;
3) se Ufficiale delle Forze di completamento, i richiami
effettuati, la loro durata e l'esigenza per cui e' stato richiamato;
l) il Centro documentale (ex Distretto militare) o il
Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione
territoriale del personale della Regione aerea competente per
territorio o il Comando aeronautica militare di Roma, di ascrizione
in relazione alla residenza (solo se concorrenti di sesso maschile);
m) di non essere stato dichiarato inidoneo all'avanzamento in
qualsiasi grado ovvero di non avervi rinunciato negli ultimi cinque
anni di servizio (solo se militare in servizio permanente);
n) la lingua straniera (una sola, scelta tra la francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale intende sostenere la
prova facoltativa di lingua;
o) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nel successivo art. 9. I concorrenti dovranno fornire, con
le modalita' di cui al citato art. 9, informazioni sui titoli
posseduti;
p) il possesso di una delle lauree magistrali/specialistiche
tra quelle previste al precedente art. 2, comma 1., lettera c), la
durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita'
presso cui e' stata conseguita con il relativo indirizzo, la data di
conseguimento e il voto riportato;
q) per i posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) ed e), il
possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione,
l'Universita' presso cui e' stato conseguito con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
r) l'eventuale possesso di un diploma di specializzazione,
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito con il relativo
indirizzo, la data di conseguimento e la votazione riportata;
s) l'eventuale iscrizione all'Ordine professionale;
t) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
u) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore e non
gia' militare in servizio permanente, di contrarre la ferma di cui al
successivo art. 16, comma 3;
v) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
w) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. Il concorrente non deve allegare alla domanda, inoltrata con
le procedure informatizzate di cui al precedente comma 2, l'eventuale
documentazione probatoria dei titoli di studio, di merito e/o di
preferenza. Detti titoli dovranno, comunque, essere posseduti alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. La predetta documentazione potra' essere
consegnata, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva,
rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'atto della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 8.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della
presentazione alla prima prova del concorso.
Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Comando generale
dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che,
benche' sottoscritte e inviate nei termini e con le modalita'
indicate ai precedenti commi, risultino formalmente irregolari per
vizi sanabili. Copia delle domande di partecipazione regolarmente
presentate dai militari in servizio dovranno essere consegnate al
Comando di appartenenza per le finalita' di cui al comma 10.
7. Le domande di partecipazione inoltrate, anche in via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli indicati nel
presente articolo, non saranno prese in considerazione e il candidato
non verra' ammesso alla procedura concorsuale. I concorrenti, se
militari in servizio, dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta domanda al comando del reparto/ente presso il quale sono in
forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al
successivo comma 10.
8. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Il concorrente, se militare in servizio, dovra' consegnare
copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui
e' in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di
cui al successivo art. 4.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio

1. I Comandi che riceveranno dai concorrenti in servizio copia
della domanda di partecipazione al concorso dovranno procedere, solo
nei confronti di coloro che saranno ammessi alle prove scritte,
all'aggiornamento, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, dei seguenti documenti:
a) libretto personale o cartella personale, stato di servizio o
foglio matricolare, attestazione e dichiarazione di completezza (per
gli Ufficiali in servizio o in congedo, per i sottufficiali e i
volontari in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, nonche' per gli appartenenti al ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri);
b) foglio matricolare (per i militari in Ferma breve/prefissata
in servizio o in congedo).
Una copia della suddetta documentazione dovra' essere inviata al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - viale Tor
di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, entro quindici giorni dalla
pubblicazione degli esiti della prova di preselezione di cui all'art.
7, se essa ha avuto luogo, ovvero dell'avviso del mancato svolgimento
della stessa con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1. Per i
militari in servizio nell'Arma dei carabinieri la trasmissione di
detta documentazione potra' avvenire avvalendosi dell'applicativo
Ge.Do.P.A. (Gestione documentale personale in avanzamento), per i
militari in servizio o in congedo appartenenti ad altre Forze
armate/Corpi armati dello Stato, la trasmissione della medesima
documentazione potra' avvenire attraverso l'invio tramite posta
certificata all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it ovvero
spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo: viale di Tor di Quinto n. 119 cap 00191 Roma oppure a
mezzo corriere.
2. Per i concorrenti che nella domanda di partecipazione al
concorso dichiarano di aver prestato servizio militare volontario, la
documentazione di cui al precedente comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso.

                               Art. 5 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) eventuale prova di preselezione;
b) due prove scritte;
c) valutazione dei titoli di merito;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneita'
psico-fisica;
f) accertamenti attitudinali;
g) prova orale;
h) prova facoltativa di lingua straniera.
I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati
dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso al quale partecipano, tutti i concorrenti dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1, compresi i concorrenti di sesso
femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia
comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. In caso
contrario saranno esclusi dal concorso.
3. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad
assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

                               Art. 6 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova di preselezione,
per le prove scritte di cultura tecnico - professionale, per la prova
facoltativa di lingua straniera, per la valutazione dei titoli, per
le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;
b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Generale di Brigata, presidente;
b) due Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Maggiore, membri;
c) un Ufficiale in servizio presso Comandi dell'Arma dei
carabinieri, che potra' essere diverso in relazione alle specialita'
a concorso, membro aggiunto;
d) un Docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che
potra' essere diverso in relazione alle specialita' a concorso,
membro aggiunto;
e) un Docente o esperto di lingua straniera, che potra' essere
diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro
aggiunto per la prova facoltativa di lingua straniera;
f) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Capitano ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione
della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario
senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un Ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Tenente colonnello, presidente;
b) due Ufficiali dell'Arma dei carabinieri di grado non
inferiore a Capitano, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a
parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di
segretario.
La commissione potra' avvalersi, durante l'espletamento delle
prove, di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della
qualifica di istruttore militare di educazione fisica e
dell'assistenza di personale tecnico e medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta dal seguente personale
in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
colonnello, presidente;
b) due o piu' Ufficiali medici, membri, dei quali il meno
elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera'
anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale
in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento
dell'Arma dei carabinieri:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale,
membro;
c) un Ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di periti selettori e
psicologi anche esterni.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse rilevante potranno essere nominate piu'
commissioni.

                               Art. 7 

Prova di preselezione

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso - a una prova di preselezione presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153 (altezza incrocio con via Federico Caprilli), Roma,
raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano-San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus Atac n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle
10,00 del giorno 3 maggio 2017 tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 10,00, non sara' piu'
consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto
(civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni
varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
L'ordine di convocazione, che sara' fissato mediante estrazione,
nonche' eventuali modifiche della sede, della data e dell'ora di
svolgimento di detta prova saranno resi noti, a partire dal 19 aprile
2017, mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it»
e «www.persomil.difesa.it», che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse
modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova,
qualora in base al numero dei concorrenti non sara' ritenuto
opportuno effettuarla.
3. Salvo l'eventualita' dell'ultimo periodo del precedente comma,
i candidati al concorso che non riceveranno comunicazione di
esclusione dovranno presentarsi nella sede e nel giorno previsti,
senza attendere alcun preavviso, muniti di documento di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line o di copia della
domanda di partecipazione al concorso, nonche' di penna a sfera a
inchiostro indelebile nero. Coloro che risulteranno assenti al
momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e,
quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se la
prova verra' svolta in piu' di una sessione non saranno previste
riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso). Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno
possibili riconvocazioni.
4. Argomenti e modalita' di svolgimento della prova sono
riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
5. La prova si svolgera' con le modalita' fissate nel
provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto
ministeriale 30 giugno 2015 citato in premessa e, in quanto
applicabili, quelle degli articoli 13, commi 1, 3, 4 e 5, e 15, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
6. All'esito delle operazioni di correzione e valutazione della
prova la commissione formera', per ciascuna specialita', una
graduatoria provvisoria, al solo scopo di individuare coloro che
saranno ammessi alle prove scritte di cui al successivo art. 8.
Saranno ammessi alle prove scritte, secondo l'ordine delle
graduatorie provvisorie di cui al precedente comma 5, i concorrenti
nei limiti numerici di 60 (sessanta) per ogni specialita'. Inoltre,
saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che
avranno conseguito lo stesso punteggio del concorrente
classificatosi, nella rispettiva graduatoria provvisoria di
specialita'/specializzazione, all'ultimo posto utile.
7. L'esito della prova di preselezione e i nominativi dei
concorrenti ammessi a sostenere le successive prove scritte, per
essere rientrati nelle graduatorie nei limiti numerici indicati nel
precedente comma 6, saranno resi noti agli interessati a partire dal
giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultimo turno di prova,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
nei siti web «www.carabinieri.it» e «www.persomil.difesa.it», ovvero
chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
- V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2
- 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con
il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel.
06517051012.
8. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione
degli esiti della prova preliminare, potra' prendere visione, nella
pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del
questionario somministratogli, della griglia di correzione e del
proprio modulo risposta test.

                               Art. 8 

Prove scritte

1. I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte di cultura
tecnico - professionale su argomenti compresi nei programmi delle
rispettive specialita' riportati nel citato allegato A.
2. Dette prove avranno luogo presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di
Quinto n. 153, Roma, i giorni 10 e 11 maggio 2017 con inizio non
prima delle 9,30.
Eventuali modificazioni della data o della sede di svolgimento di
dette prove saranno rese note, a partire dal 28 aprile 2017, mediante
avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it» e
«www.persomil.difesa.it», che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti che riceveranno notizia dell'ammissione alle
prove scritte secondo le modalita' di cui al precedente art. 7, comma
7 (se ha avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai quali non
sara' comunicata l'esclusione dal concorso (se la prova di
preselezione non ha avuto luogo) saranno tenuti a presentarsi, per
sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale, dalle
8,15 alle 9,30 di ciascuno dei giorni indicati nel comma 2 del
presente articolo, portando al seguito un documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, una penna a sfera a inchiostro
indelebile nero, nonche' (solo per le specialita' per le quali la
prova di preselezione non ha avuto luogo) la ricevuta attestante la
presentazione della domanda on-line o la copia della domanda di
partecipazione al concorso, tenendo conto che:
a) in ogni caso, a partire dalle 9,30 non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verranno effettuate le due prove;
b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede
d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari,
telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e
pubblicazioni varie.
4. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle suddette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Durante lo svolgimento delle prove sara' consentita solo la
consultazione di dizionari della lingua italiana o codici messi a
disposizione dalla commissione esaminatrice.
6. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti
avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
18/30.
7. L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di
merito ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a
sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
attitudinali di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 saranno resi
noti agli interessati con le modalita' e i tempi di cui al successivo
art. 9 comma 1.

                               Art. 9 

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, indicata nel precedente art. 6,
comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli di merito
dei concorrenti che hanno sostenuto entrambe le prove scritte.
L'esito delle prove scritte, della valutazione dei titoli di merito
ed il calendario di convocazione dei concorrenti ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e
attitudinali saranno resi noti agli interessati a partire dal 23
giugno 2017, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nei siti web «www.carabinieri.it» e
«www.persomil.difesa.it», ovvero chiedendo informazioni al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o
al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale
militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n.
186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su
ciascuno dei titoli posseduti, ai fini della loro corretta
valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo,
all'atto della presentazione alle prove scritte di cui al precedente
art. 8, i concorrenti potranno consegnare eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Con le stesse modalita' potranno essere
consegnate le pubblicazioni tecnico-scientifiche dichiarate nella
domanda. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione
matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita'
indicate nel precedente art. 4.
3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta
commissione, fermo restando quanto sopra precisato per le
pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di
merito dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
stessa, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data
medesima, analitiche e complete informazioni nella domanda stessa
ovvero in apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive
consegnate con le modalita' indicate al comma 2.
4. Per la valutazione dei titoli la commissione disporra' di un
punteggio fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti:
a) servizio prestato presso enti/reparti dell'Arma dei
carabinieri nella specialita' per la quale si concorre: fino a 1
punto;
b) voto della laurea magistrale/specialistica richiesta per la
partecipazione al concorso: fino a 3 punti;
c) diploma di specializzazione o master in psicoterapia,
management delle PA, Diritto amministrativo, appalti e contratti
della PA, Contabilita' dello Stato e delle PA, Professioni
economico-contabili, Professioni legali, ingegneria civile e
ambientale, ingegneria industriale, informatica, telematica o
ritenute di preminente interesse istituzionale per l'Amministrazione:
fino a 3 punti;
d) diplomi di specializzazione diversi da quelli di cui alla
precedente lettera c), dottorati di ricerca, master e altri titoli
accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino a 1 punto;
e) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico,
attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in
riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea, di
specializzazione o di dottorato, solo se consegnate allegate in
apposita documentazione e/o dichiarazioni sostitutive consegnate con
le modalita' indicate al comma 2 (per quelle prodotte in
collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra'
solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli
autori): fino a 1 punto;
f) servizio militare, con esclusione del periodo di leva
obbligatorio se effettuato, nonche' servizi, attivita' e/o
collaborazioni prestati alle dipendenze o per conto di una pubblica
amministrazione: fino a 1 punto.
5. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali,
nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice valutera', previa
identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli
concorrenti che risulteranno idonei ad entrambe le prove scritte. A
tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli
elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito.
6. La commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso i nominativi del personale del ruolo Ispettori
dell'Arma dei carabinieri di eta' superiore ai 32 anni dalla cui
documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti
informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della
qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui all'art.
2, comma 1, lettera j). Detto personale sara' escluso dal concorso
dalla Direzione generale per il personale militare, indipendentemente
dall'esito delle prove scritte di cui all'art. 8, sostenute prima
della valutazione dei titoli da parte della commissione.

                               Art. 10 

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte di cui al
precedente art. 8 saranno ammessi alle prove di efficienza fisica,
alle quali saranno convocati, indicativamente a partire dal 3 luglio
2017, mediante apposito avviso consultabile con le modalita'
riportate nell'art. 9, comma 1.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine
gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale
di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente a
mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato
nella domanda di partecipazione al concorso).
3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, emanate in
applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto
ministeriale 30 giugno 2015 citato in premessa. Dette norme tecniche
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno
presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al
seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia),
muniti di un documento d'identita' in corso di validita' (oltre
all'originale dovra' essere portata al seguito una fotocopia del
documento) e produrre il certificato di idoneita' ad attivita'
sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da
medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la
professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al
certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al
seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una
data di rilascio non anteriore al 1° gennaio 2017 ovvero dovra'
essere valido fino al 31 dicembre 2017. La mancata presentazione di
tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal
concorso.
I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi
muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante
analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di
presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita'
indicate nel successivo art. 11, comma 8. La mancata presentazione di
detto referto comportera' l'esclusione dalle prove e, quindi, dal
concorso.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono precisate le modalita' di svolgimento
degli esercizi, nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e le
disposizioni sui comportamenti da tenere in caso di indisposizione,
di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante
l'esecuzione degli esercizi.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
determinera' il giudizio di inidoneita', quindi la mancata ammissione
ai successivi accertamenti sanitari e attitudinali e l'esclusione dal
concorso.
Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori determinera' il
giudizio di idoneita', mentre il superamento di quelli incrementali e
facoltativi determinera' l'attribuzione di un punteggio secondo le
modalita' indicate nel citato Allegato B, fino a un massimo di punti
1,5.

                               Art. 11 

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti che avranno riportato il giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 10 saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 6, comma 1,
lettera c), presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, all'accertamento del
possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con
le modalita' previste dall'art. 582 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle direttive tecniche approvate
con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse,
per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono
causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, nonche'
secondo le disposizioni contenute in apposite norme tecniche,
approvate in applicazione dell'art. 1, comma 2, lettera f) del
decreto ministeriale 30 giugno 2015 con provvedimento dirigenziale
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, di cui in
premessa. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della
data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione
sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. L'accertamento dell'idoneita'
sara' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a eccezione dei
concorrenti interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli
che non siano in possesso, alla data prevista per i predetti
accertamenti, dei certificati e referti di cui al comma 4 del
presente articolo in ragione dei tempi necessari per il rilascio di
tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine gli
interessati dovranno far pervenire al predetto Centro nazionale di
selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti sanitari
indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari;
b) referto originale attestante l'effettuazione dei markers
virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in
aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza di cui al
precedente art. 10, comma 3;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate
con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a tre mesi
dalla data di presentazione per gli accertamenti;
f) copia del profilo sanitario assegnato a conclusione della
visita di leva, qualora effettuata (se di sesso maschile);
g) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o
in atto rilasciato dalle infermerie competenti (se militari in
servizio);
h) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto
analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la
visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del
glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed
espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica.
Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche,
anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno:
a) per i concorrenti in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto
incompatibili con quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di idoneita' psico-fisica;
b) per i restanti concorrenti, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 3; apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010
richiamata in premessa); apparato locomotore superiore (LS) 2;
apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2;
apparato visivo (VS) 3 (acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 10/10 e non inferiore a 4/10 nell'occhio che vede meno
raggiungibile con correzione non superiore a 6 diottrie per la miopia
e l'astigmatismo miopico, a 5 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico e a 4 diottrie per l'astigmatismo misto
anche in un solo occhio); campo visivo, senso cromatico e motilita'
oculare normali;
I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o
parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare nel corso delle
visite mediche la dichiarazione di ricevuta informazione e di
responsabilizzazione riportato nell'Allegato D.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione, i
concorrenti:
a) in servizio permanente nei cui confronti venga accertata la
presenza di malattie invalidanti in atto;
b) di cui al comma 5, lettera b) in possesso di un profilo
sanitario inferiore a quello indicato (ad eccezione della
caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale
dell'enzima G6PD);
c) che non rientrino nei parametri fisici relativi alla
composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva
nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207 nonche' dalla Direttiva tecnica edizione 2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle
premesse;
d) che risultino affetti da:
imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare secondo la normativa vigente o che determinano
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al
comma 5, lettera b);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislessia e
disartria);
positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare
o civile;
malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le imperfezioni e le infermita' non contemplate nelle
precedenti lettere comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente
del ruolo tecnico - logistico dell'Arma dei carabinieri;
e) la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato
che presenti tatuaggi:
visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica
(pantaloncini e maglietta);
posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di
personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
Tali condizioni devono permanere anche durante il periodo di
servizio.
7. La commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c)
disporra' per tutti i concorrenti le visite specialistiche e gli
accertamenti sottoelencati:
a) visita cardiologica con ECG;
b) visita oculistica;
c) visita odontoiatrica;
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
e) visita psichiatrica;
f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e
ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi,
barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', disporra'
l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernenti:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
i) visita medica generale;
j) ogni ulteriore indagine clinico - specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico -
legale.
Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente
a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di
cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
8. Le concorrenti che si trovano in accertato stato di
gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare, a mente dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
saranno nuovamente convocate, per essere sottoposte alle visite
specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 7, in
una data compatibile con la definizione della graduatoria di merito
di cui al successivo art. 14. Le stesse, per esigenze organizzative,
potranno essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo
impedimento perdura, la concorrente sara' esclusa, per impossibilita'
di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente bando di concorso.
9. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con
riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I concorrenti
che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la
prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi
dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli
interessati.
10. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che sara' comunicato per iscritto seduta stante a ciascun
concorrente, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti
attitudinali.

                               Art. 12 

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti sanitari di cui all'art. 11, i
concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), agli accertamenti
attitudinali, articolati su due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevanti ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
Ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance;
Ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale, che ne riporteranno gli esiti,
rispettivamente, in una «relazione psicologica» e in una «scheda di
valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta
da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente,
valutati i referti istruttori e le risultanze di un ulteriore
colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle
potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di
Ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ed
all'assunzione delle discendenti responsabilita'.
2. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in applicazione
dell'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 30 giugno
2015, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a
causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal
fine gli interessati dovranno far pervenire al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it), un'istanza di nuova convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di
prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La
riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra'
esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso).
4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita' riportato al termine
degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto
agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive
fasi del concorso e saranno esclusi dal concorso.
5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di
effettuazione degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento
degli accertamenti attitudinali.

                               Art. 13 

Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei al termine degli accertamenti
attitudinali di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere
la prova orale di cultura tecnico - professionale, che avra'
verosimilmente luogo a partire dal 19 luglio 2017.
2. La sede di svolgimento e il calendario di convocazione alla
prova orale, vertente sulle materie comprese nei programmi delle
rispettive specialita'/specializzazioni riportati nel citato allegato
A, saranno resi noti, verosimilmente a partire dal 13 luglio 2017,
mediante avviso consultabile nei siti web «www.carabinieri.it» e
«www.persomil.difesa.it», che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti, ovvero chiedendo informazioni al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio
relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel.
0680982935 o al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova
orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla, saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno
previste riconvocazioni, a eccezione dei concorrenti interessati al
concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi
indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno
chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, a
mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcuff@pec.carabinieri.it),
un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere
disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova
stessa, avverra' esclusivamente a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al
concorso).
4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
riportato il voto di almeno 18/30.

                               Art. 14 

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera (una sola, scelta tra
la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca), per i soli
concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di
partecipazione al concorso, sara' svolta il 25 e 26 luglio 2017 con
le modalita' indicate nel citato allegato A.
2. La prova facoltativa si intendera' superata se il concorrente
avra' riportato il voto di almeno 18/30 in ciascuna delle prove
previste. Alla votazione, ottenuta attraverso la media aritmetica dei
voti conseguiti in ciascuna delle prove, corrispondera' il seguente
punteggio incrementale utile per la formazione della graduatoria di
cui all'art. 15:
a) da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1,00;
c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
d) da 27/30 a 30/30: punti 2.

                               Art. 15 

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito sara' formata dalla commissione
esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per specialita'
indicata nell'art. 1, comma 2 del presente decreto. Il punteggio
finale di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma:
a) dei voti riportati nelle due prove scritte;
b) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli di
merito;
c) del punteggio incrementale nelle prove di efficienza fisica;
d) del voto riportato nella prova orale;
e) del punteggio riportato nell'eventuale prova facoltativa di
lingua straniera.
2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale, nel
quale si terra' conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma
2. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di
riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti
idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito delle citate
specialita'/specializzazioni.
3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto, a parita'
di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti
dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda
di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva
allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato
nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tale decreto
sara' pubblicato, a puro titolo informativo, nel sito web
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 16 

Nomina

1. Gli idonei che, nella graduatoria di cui al precedente art.
15, saranno compresi nel numero dei posti a concorso, ripartiti per
specialita'/specializzazioni di cui all'art. 1, comma 2 - sempreche'
non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1,
comma 5 del presente decreto - saranno dichiarati vincitori e
nominati Tenente in servizio permanente nel ruolo tecnico - logistico
dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita dal decreto presidenziale di nomina, che sara'
immediatamente esecutivo.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, e ammessi a frequentare un corso formativo
di durata non inferiore a sei mesi.
I concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno produrre
il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato
nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o
libretto sanitario per i concorrenti militari) da strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale.
3. All'atto della presentazione al corso, i vincitori, che non
siano gia' militari in servizio permanente, sono tenuti a rilasciare
una dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni,
ai sensi dell'art. 738, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la
revoca della nomina.
4. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola ufficiali
dei carabinieri per la frequenza del corso e saranno sottoposti a
visita medica di incorporamento. Se insorgeranno dubbi sulla
persistenza dell'idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori a un
supplemento di indagini presso una struttura ospedaliera, al fine di
accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da
determinare un provvedimento medico - legale di inidoneita' al
servizio militare. Gli Ufficiali di sesso femminile saranno
sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. In
caso di positivita' del predetto test la visita medica di
incorporamento sara' sospesa ai sensi dell'art. 580, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo
cui lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, e le
interessate saranno rinviate d'ufficio alla frequenza del primo corso
utile.

                               Art. 17 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del
presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti
competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati, risultati
vincitori del concorso, nelle domande di partecipazione e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al comma
1 emergera' la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

                               Art. 18 

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti sara'
accertato dopo la nomina.

                               Art. 19 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 5 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie
fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso
le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
nonche' per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e
degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il
candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 20 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del concorrente nonche', in caso di
esito positivo, agli Enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale per il personale militare, titolare del
trattamento che nomina, ognuno per le parti di competenza,
responsabile del trattamento dei dati personali:
a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6;
c) il direttore del Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi
dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Gen. D. c.(li.): Paolo Gerometta

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