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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di segretario di
legazione in prova

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 31/1/2012
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Località:Nazionale
Codice atto:2E000636
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:35
Scadenza:16/3/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il decreto legislativo
24 marzo 2000, n. 85, concernenti il riordino della carriera
diplomatica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1
aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di
ammissione alla carriera diplomatica;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali cui e' tenuto il funzionario della carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al
servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Considerato che le candidature femminili sono particolarmente
incoraggiate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto
del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi del quale non puo'
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei
ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui si
accede in applicazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1,
e l'articolo 35;
Considerate le accresciute responsabilita' in materia di
sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del
Trattato di Lisbona e la necessita' di adempiere tempestivamente agli
obblighi gravanti per l'Italia, in quanto Stato membro dell'Unione
Europea, per l'istituzione di un Servizio Europeo di Azione Esterna,
che richiedera' di mettere a disposizione delle istituzioni
dell'Unione Europea funzionari della carriera diplomatica;
Visto l'articolo 4 del decreto legge 1 gennaio 2010, n. 1,
convertito in legge dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, che autorizza il
Ministero degli affari esteri, in deroga alle vigenti disposizioni
sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nei cinque anni
2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera
diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35
segretari di legazione in prova;
Considerato che, nell'organico del grado di segretario di
legazione, le vacanze sono in numero ampiamente superiore ai posti
messi a concorso;
Accertata l'opportunita' di bandire un nuovo concorso, viste
anche le speciali disposizioni legislative sopra citate che impongono
una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche ai
peculiari meccanismi di progressione propri della carriera
diplomatica, come riconosciuto da ultimo dal Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 14, al fine di garantire il
reclutamento di funzionari al massimo e piu' aggiornato livello di
preparazione, in ossequio al principio della massima efficacia,
efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione;
Considerato altresi' che il numero degli idonei collocati in
preesistenti graduatorie di concorsi per l'accesso alla carriera
diplomatica e' in ogni caso del tutto insufficiente a coprire i
trentacinque posti autorizzati e non consentirebbe quindi alcun
risparmio di spesa rispetto all'organizzazione di una nuova procedura
selettiva,

Decreta:


Art. 1


Posti a concorso


1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque
posti di segretario di legazione in prova.
2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nella
terza area, in possesso di una delle lauree indicate nel successivo
articolo 2, comma 1, punto 3) e con almeno cinque anni di effettivo
servizio nella predetta terza area o nella corrispondente area
funzionale (ex area C).
3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo, se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione alle prove concorsuali sono necessari i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
2) eta' non superiore ai trentacinque anni compiuti alla data di
scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3, comma 1,
per la presentazione delle domande di ammissione alle prove
concorsuali.
Il limite di eta' di trentacinque anni puo' essere innalzato per
un massimo complessivo di tre anni ed e' elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di tre anni per coloro che appartengono alle categorie
protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e per coloro ai
quali e' esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, a favore di cittadini che hanno prestato
servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, oppure in
qualita' di volontari in ferma prefissata per un anno o quadriennale,
o servizio civile nazionale;
e) di tre anni a favore dei candidati che siano dipendenti civili
di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati
d'autorita' o a domanda, per gli ufficiali, ispettori,
sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di
Polizia;
f) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i candidati che prestano o hanno
prestato servizio anche non continuativo, in qualita' di funzionari
internazionali, per almeno due anni presso le organizzazioni
internazionali. Sono considerati funzionari internazionali i
cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione
internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo
indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il
possesso di titoli di studio di livello universitario;
3) una delle lauree magistrali afferenti alle seguenti classi, di
cui al decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: finanza (classe n. 19/S),
giurisprudenza (classe n. 22/S), relazioni internazionali (classe n.
60/S), scienze dell'economia (classe n. 64/S), scienze della politica
(classe n. 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n.
71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (classe n.
83/S), scienze economico-aziendali (classe n. 84/S), scienze per la
cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S), studi europei (classe n.
99/S), nonche' la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
(classe n. LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge; oppure
un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze
internazionali e diplomatiche, economia e commercio, di cui
all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ogni altro
equiparato a norma di legge, conseguito presso universita' o istituti
di istruzione universitaria. In tutti i casi in cui sia intervenuto
un decreto di equiparazione o equipollenza, e' cura del candidato
specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.
Per comodita' di consultazione, e' allegato al bando l'elenco dei
titoli di studio accademici che consentono la partecipazione al
concorso in virtu' dei principali provvedimenti di equiparazione ed
equipollenza (Allegato 1).
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito
all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia
stato riconosciuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo
caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza
mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara.
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un
Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali,
purche' il titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso
con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale
decreto. L'avvenuta attivazione della procedura di equiparazione deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima
dell'espletamento delle prove orali;
4) idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere
l'attivita' diplomatica sia presso l'Amministrazione centrale che in
sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di
disagio. L'Amministrazione si riserva di accertare in qualsiasi
momento l'idoneita' psico-fisica dei candidati;
5) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al
concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai
sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alle prove concorsuali (articolo 3, comma 1 del bando).
3. Non sono ammessi alle prove concorsuali i candidati che, nei
concorsi banditi dopo il 1 gennaio 2003, abbiano gia' portato a
termine per tre volte, senza superarle, le prove scritte d'esame di
cui all'articolo 9, comma 2 di questo bando.
4. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei
requisiti elencati in questo articolo.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda di ammissione al concorso


1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per
via telematica, compilando il modulo on line all'indirizzo internet
https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione e l'invio on
line della domanda devono essere completati entro le ore 24 del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed
esami". La data di presentazione on line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato che, dopo aver superato la prova attitudinale di cui
all'articolo 7, e' ammesso alle prove scritte stampa la domanda, la
sottoscrive e la consegna a mano durante le prove scritte stesse.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e ai sensi delle norme sull'autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato
all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e'
stato trascritto l'atto di nascita; il candidato che ha compiuto i
trentacinque anni deve dichiarare in base a quale titolo (tra quelli
indicati all'articolo 2, comma 1, punto 2 di questo bando) ha diritto
all'elevazione del limite massimo di eta';
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il comune di residenza;
d) il godimento dei diritti politici;
e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso, specificando presso
quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito e
precisando anche la data del conseguimento e la votazione riportata;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche
amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di
eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso;
i) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione della
riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di questo bando. I dipendenti
del Ministero degli affari esteri inquadrati nella terza area devono
specificare il periodo di servizio nell'area o nella precedente
corrispondente area funzionale;
l) la non sussistenza della condizione di esclusione dalla
partecipazione al concorso per la carriera diplomatica prevista
dall'articolo 2, comma 3 di questo bando;
m) in quale lingua intende sostenere la seconda prova scritta
(articolo 9, comma 2, lettera e) di questo bando);
n) quali prove linguistiche facoltative intende eventualmente
sostenere (articolo 10 di questo bando);
o) gli eventuali titoli che possono dare punteggio aggiuntivo
(articolo 8 di questo bando);
p) gli eventuali titoli, di cui all'Allegato 3, che danno
diritto, a parita' di punteggio, a preferenza.
3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti
al termine di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente dichiarati nella
domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in
considerazione. L'Amministrazione si riserva di accertarne la
sussistenza.
4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di
codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni.
5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' diplomatica sia
presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese
quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per
l'ammissione al concorso.
6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di
ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di gestione del
concorso medesimo, presso una banca dati automatizzata, e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
Ministero degli affari esteri puo' comunicare i predetti dati
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica
del candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro
spettanti nei confronti del Ministero degli affari esteri, Direzione
Generale per le Risorse e l'Innovazione - Ufficio V, Piazzale della
Farnesina 1, Roma, titolare del trattamento dei dati personali. Il
responsabile del trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V, il
quale garantisce anche il rispetto delle norme in materia di
sicurezza.
7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio e i tempi aggiuntivi
eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. E' fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da
permettere di svolgere l'attivita' diplomatica sia presso
l'Amministrazione centrale che in sedi estere, e in particolare in
quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La
mancata esclusione dalla prova attitudinale (articolo 7) e dalle
prove scritte (articolo 9, comma 2) non costituisce, in ogni caso,
garanzia della regolarita', ne' sana la irregolarita', della domanda
di partecipazione al concorso.
9. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in caso
di smarrimento delle proprie comunicazioni inviate al candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da dichiarazioni inesatte o
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto
a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o
forza maggiore.

                               Art. 4 


Esclusione dalle prove concorsuali


1. Fino alla verifica del possesso dei requisiti, tutti i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali.
2. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti o per la mancata osservanza delle modalita' e
dei termini stabiliti in questo bando.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del
Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione ed e' composta da
sette membri effettivi, incluso il Presidente.
2. La Commissione e' composta da un Ambasciatore o Ministro
Plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede, da un
Consigliere di Stato o Avvocato dello Stato o Magistrato della Corte
dei Conti, da due funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata e da tre professori di I fascia di
universita' pubbliche e private per le materie che formano oggetto
delle prove scritte di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e
c) di questo bando.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per
la prova attitudinale e per la prova d'esame orale, nonche' per le
prove di lingua obbligatorie e facoltative. I membri aggiunti
partecipano ai lavori della Commissione per quanto attiene alle
rispettive materie.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di
legazione, al quale puo' essere aggiunto un vice segretario, anche di
grado inferiore, appartenente alla stessa carriera.
5. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, tranne che
per la scelta, la correzione e la valutazione delle prove scritte,
nonche' durante lo svolgimento e la valutazione delle prove orali, le
sue funzioni sono svolte dal Consigliere di Stato o Avvocato dello
Stato o Magistrato della Corte dei Conti.

                               Art. 6 


Procedura di concorso


1. Il concorso si articola in:
a) prova attitudinale;
b) valutazione dei titoli;
c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove facoltative
di lingua.
2. Il punteggio per ogni prova scritta e orale, incluse le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi, ad eccezione
di quanto previsto nel successivo articolo 7, comma 3, per la prova
attitudinale.

                               Art. 7 


Prova attitudinale


1. La prova attitudinale e' volta ad accertare la capacita' del
candidato di svolgere l'attivita' diplomatica, con particolare
riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. La prova
attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale si articola in:
a) un questionario psico-attitudinale consistente in 60 quesiti a
risposta multipla e a correzione informatizzata (durata 60 minuti);
b) una relazione sintetica su un caso concreto di natura
internazionale, da redigersi in lingua italiana, eventualmente con
l'ausilio di documentazione, anche in lingua inglese, fornita dalla
Commissione esaminatrice (durata 60 minuti). Non e' consentito l'uso
di alcun dizionario.
3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte di cui al successivo
articolo 9, comma 2 i candidati che nella prova attitudinale, di cui
al precedente comma 2, lettere a) e b), abbiano risposto
correttamente ad almeno due terzi dei quesiti inclusi nel
questionario e abbiano riportato l'idoneita' nella relazione
sintetica. Per conseguire il giudizio di idoneita' nella relazione
sintetica il candidato deve dimostrare di possedere le capacita' di
cui al comma 1.

                               Art. 8 


Titoli


1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla Commissione
esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo
articolo 9, comma 2, e prima dell'inizio della correzione dei
relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal
candidato.
2. La Commissione puo' assegnare complessivamente fino a 6
centesimi per i seguenti titoli:
a) titoli universitari anche stranieri post-laurea e di master
universitari di primo e di secondo livello di cui al successivo comma
3: fino a 3 centesimi;
b) attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso
organizzazioni internazionali secondo le modalita' di cui al
precedente articolo 2, comma 1, punto 2), lettera f): fino a 3
centesimi.
3. Ai fini dell'applicazione della lettera a) del precedente
comma 2, si prendono in considerazione i seguenti titoli universitari
post-laurea:
a) diploma di specializzazione;
b) dottorato di ricerca;
c) master universitari di primo e di secondo livello.
La Commissione esaminatrice valuta la coerenza dei sopraccitati
titoli, nonche' di equivalenti titoli stranieri, con la
professionalita' specifica della carriera diplomatica e/o con le
materie oggetto delle prove d'esame.
4. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio
complessivo finale conseguito dai candidati che abbiano superato le
prove d'esame.

                               Art. 9 


Prove d'esame


1. Le prove d'esame, scritte e orali, sono dirette ad accertare
la cultura, le conoscenze accademiche e la preparazione linguistica
dei candidati. La prova d'esame orale e' seguita da eventuali prove
facoltative orali di lingua.
2. I candidati che hanno superato la prova attitudinale, di cui
al precedente articolo 7, sono ammessi a sostenere le prove d'esame
scritte che vertono sulle seguenti materie:
a) storia delle relazioni internazionali a partire dal congresso
di Vienna;
b) diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea;
c) politica economica e cooperazione economica, commerciale e
finanziaria multilaterale;
d) lingua inglese (composizione, senza l'uso di alcun dizionario,
su tematiche di attualita' internazionale);
e) altra lingua straniera scelta dal candidato tra le seguenti:
francese, spagnolo e tedesco (composizione, senza l'uso di alcun
dizionario, su tematiche di attualita' internazionale).
3. I candidati dispongono di cinque ore per le prove d'esame
scritte di storia, diritto e politica economica e di tre ore per le
prove d'esame scritte di lingua.
4. Sono ammessi alla prova d'esame orale i candidati che abbiano
riportato una media di almeno 70 centesimi nelle cinque prove
scritte, non meno di 70 centesimi nella composizione in lingua
inglese e non meno di 60 centesimi in ciascuna delle restanti prove.
5. La prova d'esame orale verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove scritte, nonche' sulle seguenti materie:
a) diritto pubblico italiano (costituzionale e amministrativo);
b) contabilita' di Stato;
c) nozioni istituzionali di diritto civile e diritto
internazionale privato;
d) geografia politica ed economica.
Per la lingua inglese e l'altra lingua straniera scelta, il
candidato sostiene una conversazione su tematiche di attualita'
internazionale.
Nel quadro della prova d'esame orale, il candidato e' chiamato ad
esprimere le proprie valutazioni su un tema dell'attualita'
internazionale, indicato dal Presidente della Commissione, al fine di
accertare le sue attitudini ad esprimersi in maniera chiara e
sintetica, ad argomentare in modo persuasivo il proprio punto di
vista e a parlare in pubblico. La suddetta prova e' valutata insieme
con le altre materie su cui verte la prova orale. La prova orale,
comprensiva altresi' di una prova pratica di informatica, e' oggetto
di una valutazione unica.
6. Per superare la prova d'esame orale, il candidato deve
riportare un punteggio di almeno 60 centesimi.
6. I programmi di esame sono pubblicati nell'Allegato 2 al
presente bando.

                               Art. 10 


Prove facoltative di lingua straniera


1. I candidati possono chiedere, nella domanda di ammissione al
concorso, di sostenere prove facoltative orali in una o piu' lingue
straniere ufficiali, diverse da quelle in cui hanno sostenuto le
prove scritte.
2. Le eventuali prove facoltative di lingua straniera sono
sostenute dai candidati al termine della prova d'esame orale.
3. Le prove facoltative di lingua straniera consistono in una
conversazione su tematiche di attualita' internazionale.
4. Per le prove facoltative in lingua tedesca e russa il
candidato puo' conseguire il seguente punteggio:
- fino a un massimo di 5 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 2 centesimi, qualora faccia domanda di
sostenere solamente una delle due prove di lingua;
- fino a un massimo di 8 centesimi, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 1,8 centesimi in ciascuna delle due prove di
lingua, qualora faccia domanda di sostenerle entrambe.
5. Per le prove facoltative in altra lingua straniera, diversa
dalle lingue tedesca e russa, il candidato puo' conseguire fino a un
massimo di 4 centesimi per una sola lingua, purche' raggiunga la
sufficienza di almeno 2,5 centesimi, e fino a un massimo di 6
centesimi per due o piu' lingue, purche' raggiunga la sufficienza, in
ciascuna lingua, di almeno 1,5 centesimi.
6. Il punteggio attribuito per le prove facoltative di lingua si
aggiunge alla votazione riportata nella prova d'esame orale, sempre
che essa sia stata superata dal candidato secondo le modalita' di cui
al precedente articolo 9, comma 5.

                               Art. 11 


Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito


1. Il voto finale delle prove d'esame e' determinato sommando la
media dei voti riportati nelle prove d'esame scritte con il voto
riportato nella prova d'esame orale. Al voto della prova d'esame
orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nelle eventuali prove
facoltative di lingua.
2. La graduatoria di merito del concorso e' formata dalla
Commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal voto finale
conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi
eventualmente attribuiti per il possesso di titoli ai sensi
dell'articolo 8 di questo bando.
3. Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei
concorrenti che hanno superato le prove d'esame e dichiara vincitori
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito tenuto
conto della riserva di posti e dei titoli di preferenza, a parita' di
merito, previsti dalle vigenti disposizioni.
4. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel foglio di comunicazione del Ministero
degli affari esteri e sul sito www.esteri.it.

                               Art. 12 


Modalita' e calendario delle prove


1. La sede, il giorno e l'orario della prova attitudinale, di cui
al precedente articolo 7, comma 2, sono resi noti con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale "Concorsi ed esami" del 13 marzo 2012 e sul sito
internet del Ministero degli affari esteri www.esteri.it, oltre che
nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse
e l'Innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti. Pertanto coloro che non sono stati esclusi dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2012 e sul
sito internet del Ministero degli affari esteri.
2. La Commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle
successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato
dalla Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero
degli affari esteri.
3. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono
resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" del 27
aprile 2012 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri,
oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione Generale per
le Risorse e l'Innovazione. Con lo stesso avviso e' resa nota la data
di pubblicazione sul sito internet del Ministero degli affari esteri,
oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione Generale per
le Risorse e l'Innovazione, dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte. Tali comunicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi
alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno e
nell'ora prestabiliti. La data di pubblicazione sul sito internet del
Ministero degli affari esteri dell'elenco dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla Commissione
esaminatrice prima dell'inizio della prova attitudinale. Anche in
questo caso tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
6. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle
successive prove d'esame orali.
7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame
orale, l'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, e' dato
individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi
devono sostenerla.

                               Art. 13 


Accesso alla sede di svolgimento delle prove d'esame


1. I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di
un documento di riconoscimento in corso di validita'.
2. I candidati devono essere muniti di penna nera o blu e non
possono introdurre nella sede degli esami, pena l'esclusione dalle
prove concorsuali, telefoni cellulari, palmari, supporti magnetici,
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali
quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' possono portare
borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti
informatici.

                               Art. 14 


Assunzione


1. Il candidato dichiarato vincitore e' invitato ad assumere
servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro i termini
fissati dall'Amministrazione. Al momento dell'assunzione, il
vincitore presenta una dichiarazione sottoscritta sotto la propria
responsabilita' nella quale attesta di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate nell'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario presenta
una dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Se, senza
giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito,
decade dal diritto alla nomina.
2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti per la nomina, il vincitore presenta all'Ufficio V della
Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione, entro trenta
giorni dalla data di assunzione, una dichiarazione sottoscritta sotto
la propria responsabilita' attestante che gli stati, fatti e qualita'
personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di
ammissione al concorso, non hanno subito variazioni.
L'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese.
3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i
vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego
o di richiedere loro la presentazione di un certificato medico dal
quale risulti tale idoneita'.

                               Art. 15 


Nomina


1. I vincitori del concorso, assunti in servizio in via
provvisoria, sempre che risultino in possesso dei requisiti
prescritti dal bando, sono nominati, con decreto del Ministro degli
affari esteri, segretari di legazione in prova per prestare il
servizio di prova stabilito dall'articolo 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

                               Art. 16 


Norma di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1
aprile 2008, n. 72 e, in quanto compatibili, le disposizioni generali
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e
integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale
contenute nell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami".
Roma, 25 gennaio 2012

Il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione: Verderame

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