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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente
e personale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico
2021-2022.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.40 del 21/5/2021
Ente:MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Località:Nazionale
Codice atto:21E05567
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:21/6/2021
Tags:Educatori e maestre

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il Sistema Paese

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, contenente disposizioni
legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo statuto del personale distaccato presso le scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e
aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi
2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1,
commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Rilevato che alcune graduatorie del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del personale docente e ATA, di cui
al decreto dipartimentale MIUR 15 luglio 2019, n. 1084 e successive
rettifiche, sono esaurite o mancanti;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;

Decreta:


Art. 1


Definizioni


Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) MI: Ministero dell'istruzione;
b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del
presente bando;
f) SCI: scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto
legislativo;
g) SEU: scuole europee;
h) ATA: direttori dei servizi generali ed amministrati e
assistenti amministrativi.

                               Art. 2 


Posti da coprire


1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del
personale docente e ATA, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, e'
indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di
istituzioni e di codici funzione di cui all'allegato n. l, che e'
parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute.

                               Art. 3 


Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione


1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei
servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi
della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un
servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno
tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza:
classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo
per il personale ATA. Non si valuta l'anno scolastico in corso. I
codici funzione sono indicati nell'allegato n. l.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero;
c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Di anno
in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la
destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente in servizio all'estero in quanto non
sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.

                               Art. 4 


Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA


1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da
destinare all'estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza di almeno una
lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del
direttore generale per gli affari internazionali del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n.
170, su tematiche afferenti all'intercultura o
all'internazionalizzazione.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da
inviare all'estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di
concorso/posto (infanzia-primaria);
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. I docenti assegnati alle attivita' di sostegno, oltre ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono possedere la relativa
specializzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al
personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili
con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.
5. Il personale amministrativo della scuola da destinare
all'estero deve avere una conoscenza di almeno una lingua straniera
di livello non inferiore a B2 del Quadro comune europeo di
riferimento (QCER), fra quelle relative alle aeree linguistiche
stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata da uno
degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per
gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e
successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il
possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del
corso di laurea».
6. I requisiti professionali richiesti al personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono:
a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni scolastici di
effettivo servizio in Italia nel profilo professionale di
appartenenza;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione


1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a
partire dalle ore 9,00 del 1º giugno 2021 e fino alle ore 23,59 del
21 giugno 2021. La data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura
selettiva.
2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1:
SCI Scuole, iniziative scolastiche.
Il settore SCI comprende:
scuole italiane statali e non statali;
sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere;
sezioni di italiano inserite in scuole internazionali;
scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento
dell'italiano;
iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU Scuole europee.
Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla
legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle scuole
europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio, Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.
4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'allegato 1.
5. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare per una
o piu' lingue straniere. Le lingue straniere sono le seguenti:
francese, inglese, spagnolo e tedesco.
6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di
concorso, al posto o al profilo di attuale appartenenza - il
candidato deve indicare negli spazi predisposti della domanda la
lingua o le lingue per cui chiede la partecipazione.
7. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle
prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute
nella domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere
posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione alle prove. In qualsiasi momento
l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla
veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali
dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura, rilasciati da enti
privati accreditati e il certificato di equivalenza o di equipollenza
dei titoli conseguiti all'estero devono essere allegati alla domanda.
I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche, saranno
accertati dall'amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
8. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico,
nonche' il recapito di posta certificata intestata al candidato
(requisito necessario, a pena di esclusione, per le future
comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere
tempestivamente, entro i termini di presentazione della domanda, le
variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di
residenza o di posta elettronica certificata intervenute oltre la
scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere
state modificate sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con
posta elettronica certificata al seguente indirizzo
dgsp.05_selezione@cert.esteri.it
L'amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato dal
decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
10. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita'
temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta e certificato
medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi
all'indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto
dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del
direttore generale per il Sistema Paese del MAECI, notificato
all'interessato per posta elettronica certificata, ovvero con
pubblicazione del provvedimento sul sito del MAECI che avra' valore
di notifica a tutti gli effetti.

                               Art. 6 


Selezione


La procedura si articola in una selezione per titoli, che dara'
luogo ad una graduatoria provvisoria e in un colloquio di idoneita'
comprensivo dell'accertamento linguistico che si svolgera' in
modalita' telematica.

                               Art. 7 


Selezione per titoli


1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati
che hanno accesso al colloquio di idoneita'.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dagli allegati 3 e 4 al presente bando e devono
essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza
del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le
modalita' indicate negli allegati 3 e 4.
4. All'esito della valutazione dei titoli, per il personale
docente la commissione comunica la non ammissione ai candidati in
difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 20 punti
nella valutazione di titoli. Per il personale ATA la commissione
comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o
che non abbiano raggiunto almeno 10 punti nella valutazione di
titoli.
5. La non ammissione e' disposta con decreto del direttore
generale per la promozione del Sistema Paese ed e' pubblicata sul
sito istituzionale del MAECI.

                               Art. 8 


Graduatorie provvisorie


1. Le graduatorie provvisorie sono formate dalla commissione
sulla base del punteggio dei titoli per i docenti che abbiano
raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli e per il
personale ATA che abbia raggiunto almeno 10 punti nella valutazione
dei titoli.
2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze
di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487.
3. L'inserimento in dette graduatorie non e' titolo sufficiente
per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati
che supereranno il colloquio di idoneita' di cui al successivo art.
9.
4. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione
sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli
effetti. Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non
oltre, dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati
i reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio.

                               Art. 9 


Colloquio di idoneita'


1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella
lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento
del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di
promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del
personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta'
educative e dei sistemi scolastici dei principali paesi delle aree
linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i colloqui sara' resa
pubblica dalla commissione una griglia contenente i criteri di
valutazione.
2. Il colloquio non da' luogo all'attribuzione di un punteggio,
ma si conclude solo con un giudizio di idoneita' o di non idoneita'.
3. Il colloquio si svolgera' in modalita' telematica tramite la
piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovra' esibire valido documento
per la procedura di riconoscimento.
4. L'avviso relativo al calendario dei colloqui, all'indicazione
delle modalita' e dell'orario di inizio del colloquio sara'
pubblicato sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione sul
sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
5. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale
assenza al colloquio deve essere comunicata tempestivamente
producendo idonea giustificazione e una richiesta di
ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso
di accoglimento della richiesta si procedera' alla
ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui.

                               Art. 10 


Graduatorie definitive


1. Al termine dei colloqui la commissione formulera' la
graduatoria degli idonei sulla base del punteggio dei titoli e
dell'esito del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. La pubblicazione
sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le
procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza.

                               Art. 11 


Destinazione all'estero


1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle
graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i
candidati, risultati idonei a seguito del colloquio, sui posti
disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le graduatorie di cui al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.
1084/2019 e successive rettifiche.

                               Art. 12 


Presentazione dei documenti di rito


1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 13 


Depennamento dalle graduatorie


1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la
destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa
graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
assegnatari di sede, il MAECI procede, mediante scorrimento delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle
procedure del presente bando.

                               Art. 14 


Ricorsi


Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e'
ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

                               Art. 15 


Informativa sul trattamento dei dati personali


Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce
di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Il titolare del trattamento e' il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per la
promozione del Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1 -
00135 Roma; tel.: 06.36911 (centralino); peo: dgsp-05@esteri.it -
pec: dgsp.05@cert.esteri.it
2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del
MAECI e' reperibile ai seguenti recapiti: tel.: 06.36911
(centralino); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali dei candidati ha come
esclusive finalita' l'espletamento della procedura selettiva,
nonche', per i vincitori, l'assegnazione dell'incarico.
4. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio ai sensi
della normativa sulla selezione dei docenti da destinare all'estero.
Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, puo' comportare
l'esclusione dalla selezione, l'ammissione con riserva o
l'impossibilita' di procedere all'eventuale assegnazione
dell'incarico.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con
logiche strettamente correlate alle finalita' sopra esplicate e
tramite l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati al
Ministero dell'istruzione, alle scuole di provenienza dei candidati,
alla Procura della Repubblica di Roma e alle competenti Procure di
residenza per le previste attivita' di controllo indicate dalla
normativa, nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale
del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi
diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o
all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nei
limiti dettati dalla normativa. Le graduatorie di merito dei
vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul sito istituzionale
del MAECI.
7. I dati personali dei candidati selezionati saranno conservati
a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dell'incarico e della
gestione del rapporto di lavoro. Per i restanti candidati i dati
saranno cancellati entro dodici anni dalla conclusione della
procedura selettiva, salvo cause di sospensione o interruzione della
prescrizione civile o penale.
8. Il candidato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali
e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro
rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze
sulla partecipazione alla procedura selettiva e sull'assegnazione
dell'incarico, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione di tali
dati, nonche' la limitazione del trattamento o l'opposizione al
trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita
richiesta all'ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza
l'RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, il
candidato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non
sia soddisfatto della risposta, egli puo' rivolgersi al Garante per
la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11, 00187 Roma;
tel.: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it - pec:
protocollo@pec.gpdp.it).

                               Art. 16 


Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative
all'incarico di presidente e componente di commissione


1. Con decreto del direttore generale per la promozione del
Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie,
ciascuna presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente
scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti
scelti tra docenti, funzionari e DSGA, esperti nelle tematiche
oggetto del colloquio di cui all'art. 9, comma 1. Della commissione
fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio
presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri
aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei
candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione
iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo, ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e
di redigere la graduatoria di cui all'art. 8.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la
riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di
svolgimento dei colloqui.

                               Art. 17 


Pubblicazione


Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (seguire il
percorso:
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeal
lestero/personalescolastico
).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative davanti al giudice ordinario.
Roma, 17 maggio 2021

Il direttore generale: Angeloni

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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