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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Concorso pubblico, per titoli, a un posto di dirigente
di ricerca di primo livello professionale

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.97 del 9/12/2011
Ente:ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Località:Nazionale
Codice atto:1E007127
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:9/1/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante
«Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visto il regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che
disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di
statistiche europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 166, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante
il riordino dell'Istituto nazionale di statistica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
aprile 2011, concernente il regolamento di organizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica e la modifica al disegno
organizzativo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate e, in particolare, l'art. 20 concernente prove d'esame
nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;
Vista la circolare del 24 luglio 1999 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate (legge n. 104/1992), portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento
tra le persone;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione
digitale;
Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione n. 12/2010, riguardante procedure concorsuali ed
informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171 ed, in particolare l'art. 13, comma 3, lettera a),
riguardante le modalita' di accesso, con concorso pubblico nazionale,
al profilo di dirigente di ricerca di primo livello professionale e
l'allegato 1 relativo ai requisiti prescritti del medesimo decreto;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione per il quadriennio giuridico 2006-2009, sottoscritto
in data 13 maggio 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio
2010, con il quale l'Istituto nazionale di statistica e' stato
autorizzato a bandire concorsi pubblici per il triennio 2009-2011 per
complessivi n. 240 posti, dei quali n. 5 per il profilo di dirigente
di ricerca di primo livello professionale;
Vista la dotazione organica approvata con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2011;
Visto il piano del fabbisogno del personale per il triennio
2011-2013 deliberato dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 18
febbraio 2011, trasmesso agli organi di vigilanza in allegato alla
nota n. 4586 del 14 giugno 2011;
Ritenuto di dover procedere all'indizione di un concorso pubblico
per il reclutamento di una unita' di personale di primo livello
professionale per il profilo di dirigente di ricerca per le esigenze
dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:


Art. 1


Numero dei posti messi a concorso


1. E' indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli, a un
posto per l'accesso al profilo di dirigente di ricerca di primo
livello professionale dell'Istituto nazionale di statistica (codice
identificativo decreto rettorale n. 2/2011), per l'area delle
statistiche economiche, con particolare riferimento alla rilevazione
e all'elaborazione di statistiche e indicatori - anche qualitativi -
sulla struttura e l'evoluzione del sistema economico.

                               Art. 2 


Requisiti per l'ammissione


1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) esperienza professionale di almeno nove anni in attivita' di
ricerca svolta presso enti di ricerca, universita', enti pubblici o
istituzioni nazionali e internazionali, o privati, e/o di
coordinamento o di direzione dei servizi, di strutture o di progetti
di ricerca, idonea a dimostrare la capacita' di determinare
innovazioni ed avanzamenti significativi, originali e di ampio
respiro nel campo della ricerca, con particolare riguardo all'area di
interesse concorsuale, idoneamente documentata o autodichiarata sotto
la propria responsabilita';
b) buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;
c) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche;
d) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) godimento dei diritti politici; idoneita' fisica all'impiego;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento;
h) non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati da un
impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito
l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti.
2. I candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini italiani;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'accertamento del possesso di tale requisito e' demandato alla
Commissione esaminatrice.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza fissata per la presentazione della domanda.

                               Art. 3 


Presentazione della domanda. Termini e modalita'


1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata
esclusivamente via internet, attivando un'applicazione informatica
disponibile all'indirizzo http://www.ripam.it/stepone seguendo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei
termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 23,59
dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Il sistema
informatico rilascia la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso
che il candidato deve stampare e presentare all'atto
dell'identificazione il giorno del colloquio, di cui al successivo
art. 7 del presente bando. Non sono ammesse altre forme di produzione
o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome e il nome;
b) il luogo, la data di nascita e la residenza;
c) il codice fiscale;
d) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
e) il godimento dei diritti politici ed il comune nelle cui liste
elettorali e' iscritto negli Stati di appartenenza o di provenienza;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti in Italia od all'estero; la
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito e gli estremi del provvedimento di riconoscimento di
equipollenza qualora il titolo sia stato conseguito all'estero;
h) la specifica esperienza professionale di almeno nove anni in
attivita' di ricerca con particolare riguardo all'area di interesse
concorsuale, idonea a dimostrare la capacita' di determinare
innovazioni ed avanzamenti significativi, originali e di ampio
respiro nel campo della ricerca;
i) la buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese ed
in aggiunta, per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella
italiana, la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
l) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche;
m) l'eventuale appartenenza al personale di ruolo o a quello con
contratto a tempo determinato dell'Istituto nazionale di statistica o
di altre amministrazioni pubbliche alla data di scadenza del bando,
con la specificazione del profilo o della qualifica rivestita e della
durata del rapporto di lavoro;
n) i servizi eventualmente prestati presso strutture pubbliche o
private alla data di scadenza del bando, con la specificazione del
profilo o della qualifica rivestita e della durata del rapporto di
lavoro;
o) l'idoneita' fisica all'impiego;
p) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' insanabile;
q) l'eventuale possesso di titoli di riserva, di precedenza o
preferenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, cosi' come modificato ed
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre
1996, n. 693 e dalla legge del 25 maggio 1997, n. 127, integrata
dalla legge del 16 giugno 1998, n. 191. I titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda; non saranno presi in considerazione titoli che non siano
stati espressamente dichiarati nella domanda ancorche' gia' in
possesso del candidato all'atto della presentazione della domanda
stessa;
r) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, al
quale i candidati chiedono che siano trasmesse le comunicazioni
relative al concorso, il recapito telefonico, eventuali recapiti fax
e di posta elettronica;
s) la disponibilita' a prestare la propria attivita' presso la
sede di lavoro assegnata dall'Istituto nazionale di statistica.
I candidati diversamente abili devono dichiarare di essere
portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di
avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari
per lo svolgimento del colloquio di cui al successivo art. 7, in tal
caso, anche successivamente all'invio della domanda, i medesimi
devono trasmettere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del
personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso
del lavoro, via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma, idonea certificazione
medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli
elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto
nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di
predispone per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la
certificazione medica deve pervenire entro un congruo termine e
comunque almeno dieci giorni prima della prova per la quale e'
richiesto l'ausilio.
3. I candidati dovranno inviare all'Istituto nazionale di
statistica - Direzione centrale del personale - Servizio assunzioni,
trattamento giuridico e contenzioso del lavoro, via Cesare Balbo, 16
- 00184 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i
quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande trasmesse in via telematica. la
documentazione di seguito indicata:
a) un curriculum vitae nella modalita' di cui all'allegato 1 al
presente bando. Nel caso di presentazione del solo curriculum, lo
stesso dovra' essere compilato in modo tale che la Commissione
esaminatrice disponga di tutti gli elementi utili per una efficace ed
esaustiva valutazione. Il curriculum dovra' essere sottoscritto e
dovra' riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la
consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre
per dichiarazioni mendaci, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'omissione della firma
comportera' la mancata valutazione di quanto dichiarato nel
curriculum stesso;
b) i documenti attestanti la formazione professionale e
l'attivita' di servizio e le pubblicazioni, da sottoporre alla
valutazione della Commissione di cui all'art. 5, nel numero massimo
di dieci, che, a giudizio del candidato, siano piu' rilevanti con
riferimento all'area concorsuale;
c) un elenco dei titoli, dei documenti, delle pubblicazioni che
il candidato ritiene utile produrre ai fini della valutazione.
Sulla busta dovra' essere indicato il concorso per il quale si
concorre, il codice identificativo di cui all'art. 1, comma 1 del
presente bando, il cognome e il nome del candidato.
4. I titoli devono essere presentati in originale o anche in
fotocopia purche', in quest'ultimo caso, accompagnati da
dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2). Le
pubblicazioni devono essere prodotte in originale; se prodotte in
fotocopia, devono essere accompagnate da una nota con la quale il
candidato dichiara, sotto la propria responsabilita', la paternita'
dell'opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (allegato 2). La sottoscrizione
dell'autocertificazione dei titoli posseduti e della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', da allegare alle fotocopie delle
pubblicazioni, deve essere accompagnata da copia fotostatica, fronte
retro, di un documento di identita' del sottoscrittore, rilasciata da
una pubblica amministrazione, debitamente sottoscritto in calce; in
caso contrario la documentazione non potra' essere valutata. Per le
pubblicazioni redatte in collaborazione, ove non sia gia' indicata
l'attribuzione ai singoli autori, il candidato dovra' autodichiarare
quali parti siano da riferire esclusivamente a lui.
5. I candidati che hanno un rapporto di lavoro subordinato con
l'Istituto nazionale di statistica, potranno presentare, entro i
quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande trasmesse in via telematica, la
documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e c) del presente
articolo, direttamente all'Ufficio protocollo dell'Istituto, sito in
via Cesare Balbo, 16, Roma, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni
lavorativi, il quale rilascera' regolare ricevuta dell'avvenuta
consegna; sulla busta, indirizzata alla Direzione centrale del
personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso
del lavoro dovra' essere indicato il concorso per il quale si
concorre, il codice identificativo di cui all'art. 1, comma 1, del
presente bando, il cognome e il nome del candidato.
6. I candidati che hanno un rapporto di lavoro subordinato con
l'Istituto nazionale di statistica alla data di scadenza del bando,
non dovranno presentare i titoli di cui al comma 3, lettera b), del
presente articolo, qualora gli stessi siano gia' acquisiti nel
fascicolo personale; dovranno, invece, presentare l'elenco dei
documenti e l'elenco delle pubblicazioni, nel numero massimo di
dieci, da sottoporre al giudizio della Commissione esaminatrice.
7. I candidati, che non sono dipendenti dell'Istituto nazionale
di statistica, non possono far riferimento a titoli, pubblicazioni e
documenti presentati all'Istituto in occasione di altri concorsi.
8. Il termine per la presentazione della documentazione, ove cada
in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo
successivo.
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni dirette ai
candidati, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del
proprio indirizzo da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione di modifiche intervenute rispetto a quanto indicato
nella domanda, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 


Irricevibilita' delle domande e cause di esclusione dal concorso


1. Non si tiene conto delle domande presentate o spedite dopo la
scadenza dei termini previsti dall'art. 3, commi 1, 3 e 5, nonche' di
quelle presentate o inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte dal medesimo articolo.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L'amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato, in
qualsiasi momento della procedura l'esclusione dal concorso dei
candidati che non siano in possesso dei requisiti prescritti.

                               Art. 5 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice e' nominata dal Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n.
165/2001.
2. Il segretario e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli
dell'Istituto nazionale di statistica ed inquadrato nei primi tre
livelli professionali o nel profilo di funzionario di
amministrazione.
3. Alla commissione possono essere aggiunti membri per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature ed applicazioni informatiche.
4. La commissione avra' a disposizione 100 punti per la
valutazione dei titoli. La commissione procedera' altresi'
all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese
di cui al successivo art. 7.

                               Art. 6 


Valutazione dei titoli


1. La commissione, previa determinazione dei criteri analitici da
seguire, procedera' alla valutazione dei titoli.
2. Ai titoli sono assegnati i seguenti punteggi massimi:
a) pubblicazioni: monografie a stampa, pubblicazioni su riviste
nazionali o internazionali, relazioni ed interventi pubblicati negli
atti di convegni e congressi: punteggio massimo 30;
b) titoli di servizio: incarichi ricoperti presso istituzioni o
imprese nazionali ed internazionali, responsabilita' di progetti o di
funzioni specifiche documentate, partecipazione con contributi
personali a commissioni e gruppi di lavoro, attivita' di docenza, di
consulenza, di tutoraggio: punteggio massimo 40;
c) giudizio complessivo sul profilo culturale e professionale del
candidato: punteggio massimo 30.
3. Il punteggio minimo per il conseguimento dell'idoneita' e'
pari a 70/100.

                               Art. 7 

Colloquio per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e
della lingua inglese.

1. I candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli
un punteggio pari almeno a 70/100 dovranno sostenere un colloquio
volto all'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e
della lingua inglese, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo
n. 165/2001.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese avviene
attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla
commissione esaminatrice ed una conversazione.
3. L'accertamento della conoscenza dell'informatica riguarda
l'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu'
diffusi. Il candidato deve, altresi', dimostrare la conoscenza delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete,
all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
4. La convocazione al colloquio sara' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere
il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione del
voto riportato nei titoli.
5. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati
dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Il colloquio si intendera' superato se il candidato avra'
riportato nell'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e
della lingua inglese un giudizio positivo.
7. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila
l'elenco dei candidati che hanno sostenuto il colloquio di cui al
comma 1, con l'indicazione per ciascuno di essi del giudizio
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario
della commissione, e' affisso all'albo dell'Istituto nazionale di
statistica.

                               Art. 8 


Presentazione dei titoli di preferenza, a parita' di merito e di
riserva


1. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto il colloquio, il
candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni, avendoli espressamente
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, deve
presentare o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso
di ricevimento, all'Ufficio di cui all'art. 3, comma 3, i relativi
documenti in carta semplice, oppure le dichiarazioni sostitutive di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non
autenticata di un valido documento di riconoscimento, debitamente
sottoscritta. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni
sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data
di scadenza fissata per la presentazione della domanda.

                               Art. 9 


Formazione e approvazione della graduatoria di merito


1. La votazione di ciascun candidato risultera' dal punteggio
riportato nella valutazione dei titoli. L'accertamento negativo nel
colloquio di cui all'art. 7 comportera' l'inidoneita' del candidato.
2. La graduatoria finale sara' formata in base alla valutazione
complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni; qualora, successivamente
alla valutazione dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e
successivamente documentati, due o piu' candidati permangano nella
stessa posizione, viene preferito quello piu' giovane di eta'.
3. La graduatoria del concorso e' approvata con deliberazione del
direttore generale dell'Istituto nazionale di statistica ed e'
pubblicata all'Albo e nel sito internet dell'Istituto nazionale di
statistica: http://www.istat.it ed il relativo avviso viene
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.

                               Art. 10 


Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori


1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso, che risulti in
possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione
prescritta, deve stipulare apposito contratto individuale di lavoro,
secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale vigente.
2. Il candidato per il quale venga disposta l'assunzione in
servizio, prima di procedere alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro con l'ufficio competente, deve presentare o far
pervenire all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale
del personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e
contenzioso del lavoro, via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni dall'invito da parte dell'ente,
il certificato medico di idoneita' all'impiego, di data non anteriore
a sei mesi, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per
territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo.
3. In caso di disabilita' il certificato medico deve contenere,
oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti
da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha
perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura ed il
grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno
alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla
sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con
le funzioni del posto cui aspira.
4. L'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.

                               Art. 11 


Assunzione in servizio


1. L'assunzione in servizio del vincitore del concorso e'
subordinata ai vincoli di finanza pubblica e sara' disposta in
conformita' di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Il vincitore, per il quale venga disposta l'assunzione, e'
assunto a tempo indeterminato ed inquadrato, in prova, nel profilo di
dirigente di ricerca di primo livello professionale dell'Istituto
nazionale di statistica.
3. Il vincitore, assunto in servizio a tempo indeterminato, e'
soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi, che non
puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
4. Durante tale periodo competera' al vincitore il trattamento
economico previsto per il profilo di dirigente di ricerca di primo
livello professionale.
5. Il vincitore del concorso, se avra' compiuto con esito
favorevole il periodo di prova, sara' confermato definitivamente in
ruolo. Il periodo di prova sara' computato come servizio di ruolo a
tutti gli effetti e il rapporto di lavoro dei vincitori decorrera'
dal giorno di inizio del servizio, come da contratto.
6. La mancata presentazione in servizio nel giorno di'
convocazione senza giustificato motivo, la mancata produzione della
documentazione richiesta, anche relativamente a quanto dichiarato ai
fini della valutazione di cui al precedente art. 6, l'omessa
regolarizzazione della documentazione stessa nei termini prescritti o
la produzione di documenti affetti da vizi insanabili o contenenti
dichiarazioni mendaci, determinano la mancata stipulazione del
contratto di lavoro.

                               Art. 12 


Accesso agli atti del concorso


1. Per ragioni di celerita' e semplificazione nello svolgimento
della procedura concorsuale l'accesso alla documentazione, relativa
alla procedura concorsuale, e' differito fino alla sua conclusione.

                               Art. 13 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati
personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso la Direzione
centrale del personale dell'Istituto nazionale di statistica,
depositati presso una banca dati automatizzata per le finalita'
inerenti alla gestione della selezione e dell'eventuale rapporto
conseguente.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al
trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da
parte dell'ente. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi
unicamente per gli adempimenti di legge. I candidati godono dei
diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.
3. Il responsabile del trattamento dei dati e' il direttore
centrale del personale.

                               Art. 14 


Ritiro documenti


1. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli
presentati per la partecipazione al concorso entro sei mesi dalla
pubblicazione delle graduatorie. La relativa domanda va inoltrata
all'Istituto nazionale di statistica - Direzione centrale del
personale - Servizio assunzioni, trattamento giuridico e contenzioso
del lavoro, via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma. Trascorso
inutilmente tale termine, l'Istituto procedera' al macero del
materiale, salvo necessita' connesse ad eventuali procedure
giurisdizionali.

                               Art. 15 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di
personale.
2. La presente deliberazione e' trasmessa al competente ufficio
del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
3. Le informazioni sulla procedura di selezione e lo schema di
domanda comprensivo degli allegati sono reperibili sul sito internet
dell'Istituto nazionale di statistica: http://www.istat.it/concorsi.
Roma, 30 novembre 2011

Il Presidente: Giovannini

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

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