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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di agrotecnico per l'anno 2000

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.50 del 27/6/2000
Ente:MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Località:Nazionale
Codice atto:000E5795
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:15/7/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive
modificazioni, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1. della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, registrato alla Corte
dei Conti il 2 giugno 1997 (registro n. 1 Istruzione, foglio 254) e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1997, con il quale
e' stato approvato il regolamento relativo agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del detto regolamento,
per il quale gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della libera professione di agrotecnico hanno luogo ogni anno in
un'unica sessione, indetta con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione;
Visti la legge 4 gennaio 1968, n. 15; la legge 7 agosto 1990,
n. 241; il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 130: la legge 15 maggio 1997, n. 127; la legge 16 giugno 1998,
n. 191; il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 
Ordina:
 

Art. 1.
 
1. E' indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico per l'anno
2000.
 
Art. 2.
 

Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso:
1) del diploma di maturita' professionale di agroteonico
conseguito presso un istituto professionale statale o legalmente
riconosciuto;
2) di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 2
della legge 5 marzo 1991, n. 91, di seguito elencati:
a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso lo
studio di un agrotecnico o di un perito agrario o di un dottore in
scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un
triennio;
b) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e
lavoro, con contratto a norma dell'articolo 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863, con le mansioni proprie dei diplomati
agrotecnici;
c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale
con le mansioni proprie dei diplomati agrotecnici;
d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita
scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
E' considerato equipollente il possesso del diploma universitario
di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, ottenuto al
termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto
ministeriale 5 novembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 maggio 1992 - serie generale - n. 108) e successive modificazioni
ed integrazioni;
3) i candidati debbono possedere i requisiti di cui al
precedente comma alla data di presentazione della domanda, fatta
eccezione per i casi di cui alle lettere a) e b) per i quali e
ammesso il possesso successivo, secondo quanto stabilito dal seguente
art. 7, comma 6.

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nell'allegato A alla presente ordinanza.
2. I candidati debbono indicare nella domanda di ammissione agli
esami quale sia l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente - sede regionale od interregionale di esame tra quelli
compresi nel predetto allegato A - da loro prescelto.
3. La domanda di ammissione va inoltrata al Collegio Nazionale
degli Agrotecnici, che attestera', altresi', il possesso dei
requisiti di cui al precedente art 2. Conseguentemente le domande
potranno essere indifferentemente inviate ai seguenti recapiti:
Collegio Nazionale degli Agrotecnici, presso il Ministero di
grazia e giustizia - via Arenula n. 71 - 00186 Roma;
Collegio Nazionale degli Agrotecnici Ufficio di Presidenza
Poste succursale n. 1 - 47100 Forli'.'
Presso l'ufficio di Presidenza e', altresi', disposto un servizio
di ricezione diretta delle domande e di contestuale rilascio di
ricevuta di presentazione.
4. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino rispettivamente in numero inferiore o superiore rispetto ai
limiti indicati dall'art. 9 del regolamento citato in premessa,
possono essere costituisce commissioni per candidati provenienti da
diverse sedi o piu' commissioni operanti nella. medesima localita'.
5. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame
nell'allegato A risultino inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero siano interessati da aggregazioni, fusioni o soppressioni o
non abbiano la capacita' ricettiva in relazione al numero delle
domande, possono essere costituite commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso altri istituti non menzionati nell'allegato
A.
6. Nell'ipotesi che il numero dei candidati, in sede nazionale,
sia tale da non consentire la formazione di piu' commissioni
regionali o interregionali, in base alle disposizioni contenute
nell'art. 9 comma 2, dell'anzidetto regolamento, viene disposto lo
spostamento di tutti i candidati in un'unica commissione operante
presso l'istituto professionale statale per l'agricoltura e
l'ambiente di Roma indicato nell'allegato A.
7. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi
4, 5 e 6 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale degli agrotecnici.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione. Termine, esclusioni
 
1. Le domande di ammissione agli esami, redatte secondo le
modalita' stabilite dal successivo art. 5 ed indirizzate al preside
dell'istituto professionale sede d'esame, devono essere inviate al
Collegio Nazionale degli Agrotecnici, entro il 15 luglio 2000,
unitamente ai documenti di rito. Le domande di ammissione possono
essere, altresi', presentate direttamente al Collegio Nazionale degli
Agrotecnici, dietro rilascio di apposita ricevuta.
2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se, entro il
termine indicato, siano state spedite a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure, in alternativa, siano state presentate a mano
al suddetto Collegio.
3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante, nella seconda fa fede la ricevuta rilasciata agli
interessati dal Collegio stesso, redatta su carta intestata, recante
la firma dell'incaricato della ricezione delle istanze e la data di
presentazione.
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano prodotto
le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito,
quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei
requisiti prescritti dal precedente art. 2. L'esclusione puo' essere
disposta in qualsiasi momento, quando ne ricorrano i motivi, anche
durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
 
Modalita' per la presentazione delle domande
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, redatta su carta
legale e corredata dalla documentazione indicata nel successivo
art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita' penale cui
possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci (art. 26 legge 15/1968) e del fatto che la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 11, comma 3, decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/1998), devono dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di aver conseguito il diploma di agrotecnico, con
l'indicazione dell'istituto sede d'esame, dell'anno scolastico di
conseguimento, del voto riportato;
d) di essere in possesso di almeno uno dei requisiti indicati
all'art. 2 punto 2) del presente bando;
e) la residenza anagrafica, l'indirizzo completo di almeno un
recapito telefonico al quale si desidera che vengano inviate
eventuali comunicazioni relative agli esami;
f) la data e la firma.
2. La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, non
deve essere autenticata; l'interessato perfeziona la propria domanda
con nuova sottoscrizione da apporre, in sede iniziale di esame, in
presenza del presidente della commissione il quale, previa
identificazione del candidato per l'ammissione alle prove, da' conto
di tale avvenuto adempimento con apposita, contestuale annotazione
datata e sottoscritta a latere;
3. I candidati in situazione di handicap devono, ai sensi
dell'art. 20, legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione
al proprio stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle
prove (ausili e tempi aggiuntivi). I medesimi. attestano nella
domanda, con autodichiarazione ex art. 39, legge n. 448/1998,
l'esistenza delle condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame, i seguenti documenti:
a) curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta e agli eventuali,
ulteriori studi compiuti dopo il conseguimento del diploma di
agrotecnico;
b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
c) ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della
tassa di ammissione agli esami dovuta all'Erario nella misura di lire
96.000 (art. 2 - capoverso 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di lire 3.000 dovuto
all'istituto professionale statale sede di esame a norma della legge
8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni;
d) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti dei collegi degli agrotecnici
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio Nazionale degli agrotecnici, verificata la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, predispone gli elenchi dei
candidati ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 6 del
regolamento approvato con il decreto ministeriale 6 marzo 1997.
2. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici provvede a richiedere
ai collegi locali copia delle certificazioni di positivo compimento
della pratica professionale e di accertato svolgimento del triennio
di attivita' tecnica subordinata, comunque entro il 14 agosto 2000.
3. Entro il 15 settembre 2000, il Collegio Nazionale degli
Agrotecnici comunica telegraficamente o via telefax al Ministero
della pubblica istruzione - il numero dei candidati che hanno
prodotto regolare domanda di ammissione agli esami, al fine di
consentire la definizione del numero delle commissioni giudicatrici.
Detta comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non
sia pervenuta alcuna domanda.
4. Alla comunicazione di cui trattasi il Collegio stesso fa
seguito, entro il 30 settembre 2000, con l'inoltro dell'elenco
nominativo dei predetti candidati e degli istituti presso i quali gli
stessi hanno presentato la domanda di ammissione agli esami, per
consentire al Ministero di provvedere alla relativa assegnazione alle
Commissioni giudicatrici.
5. Entro il 4 novembre 2000 il suddetto Collegio Nazionale
provvede alla consegna delle domande prodotte dai candidati ai
presidi degli istituti professionali ai quali sono indirizzate, o ai
presidi di quegli istituti che verranno indicati dal Ministero della
pubblica istruzione in caso di diversa assegnazione disposta a norma
del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della
domanda, per il successivo inoltro ai Collegi locali competenti alla
iscrizione degli abilitati.
6. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono
essere accompagnate da un elenco nominativo sottoscritto dal
presidente del collegio degli agrotecnici, che attesti anche la
regolarita' della loro presentazione ed il possesso da parte dei
candidati dei requisiti prescritti dall'art 2;
7. Nel predetto elenco, per ciascun candidato, verranno indicati
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Inoltre, soltanto
per quei candidati che terminano il periodo di praticantato entro il
giorno immediatamente precedente l'inizio delle prove di esame, tale
particolare circostanza deve essere sottolineata con la dicitura
"Praticantato non ancora concluso", unitamente all'indicazione della
prevista data di compimento. Successivamente il Collegio avra' cura
di far pervenire, entro e non oltre il decimo giorno dall'inizio
degli esami, direttamente alla commissione esaminatrice la
comunicazione del compiuto o mancato completamento.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
6 novembre 2000: insediamento delle commissioni esaminatrici
per gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con il decreto
ministeriale 6 marzo 1997, e da istruzioni a parte;
7 novembre 2000: prosecuzione della riunione preliminare delle
commissioni esaminatrici;
8 novembre 2000: svolgimento della prima prova scritta;
9 novembre 2000: svolgimento della seconda prova scritta e/o
scritto-grafica;
10 novembre 2000: inizio della-valutazione degli elaborati da
parte delle commissioni esaminatrici.
2. La correzione degli elaborati prosegue secondo il diario
stabilito dalle commissioni esaminatrici in base al numero dei
candidati ed ai criteri contenuti nel regolamento suddetto.
3. Le prove orali hanno inizio il 27 novembre 2000 e comunque non
oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'elenco degli
ammessi prevista dall'art. 1l del regolamento stesso.
4. I candidati debbono presentarsi senza altro preavviso alle
rispettive sedi di esame, nel giorno e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
1. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale.
Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove d'esame
sono indicati nell'allegato B.
Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
2. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino per qualsiasi motivo assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione d'esami.

                              Art. 10.
 
Rinvio
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento approvato con il decreto
ministeriale 6 marzo 1997.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per
l'istruzione professionale - Roma (viale Trastevere) e dal Collegio
Nazionale degli Agrotecnici - Roma (via Arenula n. 71) sono
utilizzati unicamente per finalita' di gestione delle procedure
inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati,
dal canto loro, hanno i correlati diritti di cui all'art. 13 della
legge in argomento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2000
Il Ministro: De Mauro
Allegato A
Istituti professionali statali per l'agricoltura e l'ambiente
sedi di esame per la sessione 2000.
Piemonte:
IPAA "C. Umbertini", Piazza Mazzini, 4 - 10014 Caluso (TO) c/c
postale n. 16643108;
Lombardia:
IPAA "V. Dandolo", Piazza Chiesa, 2 - 25030 Bargnano di Corzano
(BS) c/c postale n. 12310256;
Veneto, Friuli:
IPAA "Conte di Cavour", loc. Vellai - 32032 Feltre (BL) c/c
postale n. 10281327;
Liguria:
IPAA "D. Aicardi", strada Maccagnana, 37 - Sanremo (IM) c/c
postale n. 12106183;
Emilia-Romagna:
IPAA "A. Motti", via Premuda, 40 - 42100 Reggio Emilia c/c
postale n. 13184429;
Toscana:
IPAA "Bar. C. De', Franceschi", via Dalmazia, 221 - 51100
Pistoia c/c postale n. 12177515;
Marche, Umbria:
IPAA "U. Patrizi", v.le A. Diaz, 91 - 06012 Citta' di Castello
(PG) c/c postale n. 10440063;
Lazio, Abruzzo, Molise:
IPAA "E. Delpino", via D. Lucilla, 76 - 00136 Roma c/c postale
n. 58095001;
Campania:
IPAA via Naz. delle Calabrie - Lamia - 84098 Salerno c/c
postale n. 11718848;
Puglia:
IPAA "L.G.M. Columella", piazza Mazzini, 11 - 73100 Lecce c/c
postale n. 220731;
Basilicata:
IPAA "G. Fortunato", via F.Torraca, 13 - 85100 Potenza c/c
postale n. 12269858;
Calabria:
IPAA "F. Todaro", via Brenta, 39 - 87100 Cosenza c/c postale
n. 202879;
Sicilia:
IPAA "P. Balsamo", via M. Mirabella, 12 - 90146 Palermo c/c
postale n. 438903;
Sardegna:
IPAA "S. CETTOLINI", via Machiavelli, 3 - 090129 Cagliari c/c
postale n. 13801097.
Allegato B
 
PROGRAMMA D'ESAME (Art.18 - D.M. 6 marzo 1997)
 

Prima prova scritta
 
La prima prova scritta vertera' su questioni di tecnica della
produzione, sia vegetale che animale, o di trasformazione dei
prodotti.
Potranno essere richiesti: L'illustrazione di criteri di scelta
di ordinamenti, di tecniche colturali, di sistemi di allevamento, di
miglioramento genetico, di interventi fitoiatrici, di processi di
trasformazione, nonche' la comparazione di possibili alternative
nell'ottica della ottimizzazione dei processi o degli interventi; il
tutto in relazione ai rapporti con il mercato ed agli indirizzi di
politica agricola nazionale e comunitaria.
 
Seconda prova scritta e/o scritto-grafica
 
La seconda prova scritta e/o scritto-grafica riguardera'
l'illustrazione e l'analisi di problemi relativi ai miglioramenti
fondiari ed agrari ed ai connessi aspetti economici, oppure
l'illustrazione e l'analisi delle funzioni amministrative e contabili
delle aziende agrarie, ivi compresa la formazione del bilancio, il
diritto tributario e quello del lavoro.
Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti.
 
Prova orale
 
Il colloquio vertera' sui diversi aspetti delle competenze
previste dal regolamento professionale.
Sara' richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici
riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni
economiche e degli aspetti normativi inerenti i problemi che saranno
sottoposti all'analisi dei candidati.
Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle
pubblicazioni presentate.

 

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