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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al primo
corso di novanta allievi marescialli dell'Esercito italiano

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.97 del 15/12/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:00E11933
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/1/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 31luglio 1954, n 599, concernente "stato dei
sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica";
Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 10gennaio
1957, n. 3 e del 3maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti "disposizioni relative allo statuto degli impiegati
civili dello Stato e le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato";
Vista la legge 4gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme" e il decreto Ministeriale 8luglio 1991, n. 405, concernente
il relativo "regolamento di esecuzione";
Vista la legge 8agosto 1977, n. 564, concernente "modifica delle
norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli
ufficiali del corpo della guardia di finanza";
Vista la legge 11luglio 1978, n. 382, concernente "norme di
principio sulla disciplina militare";
Vista la legge 10maggio 1983, n. 212, concernente "norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e della guardia di
finanza";
Vista la legge 7agosto 1990, n 241, concernente "nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 3febbraio 1993, n. 29, concernente
"razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a norma dell'art.2 della legge 23ottobre 1992, n. 421", e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16settembre 1993, n. 603,
concernente "regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli2 e 4 della legge 7agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9maggio 1994,
n.487, concernente "regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
23marzo 1995, concernente "determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 12maggio 1995, n 196, concernente
"attuazione dell'art.3 della legge n.216/1992, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
Vista la legge 31dicembre 1996, n 675, concernente "tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
Vista la legge 15maggio 1997, n 127, concernente "misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, modificata con legge 16giugno 1998, n.
191";
Visto il decreto legislativo 31marzo 1998, n. 80, concernente
"nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art.11, comma4, della legge 15marzo 1997, n.59";
Visto l'art.2 della legge 16giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20ottobre 1998,
n. 403, concernente "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3 della legge 15maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
Vista la circolare n.1200/162.200, in data 29marzo 1999, dello
Stato Maggiore dell'Esercito, reparto impiego delle Forze, ufficio
dottrina addestramento e regolamenti concernente "controllo
dell'efficienza operativa del personale in servizio permanente
dell'esercito";
Vista la pubblicazione dello Stato Maggiore dell'esercito, in
data 19ottobre 1999, concernente "regolamento interno della scuola
sottufficiali dell'esercito";
Visto il foglio n.116/2/3754/4200 del 7settembre 2000, con il
quale lo Stato Maggiore della difesa ha armonizzato le procedure dei
concorsi interni per il ruolo marescialli dell'esercito, della marina
e dell'aeronautica, nella parte relativa ai destinatari dei medesimi
concorsi;
Visto il foglio n.6051/RS/3.114.61, in data 11ottobre 2000, con
il quale l'ispettorato delle scuole dell'esercito, ufficio
regolamenti e studi, ha comunicato gli elementi di programmazione del
bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione al
primo corso allievi marescialli dell'Esercito italiano, nonche'
l'entita' dei posti da mettere a concorso ed il programma delle prove
d'esame;
Visto il foglio n.4916/082201/2o, in data 28novembre 2000, con il
quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, reparto impiego del personale,
uffici affari giuridici, ha integrato le modalita' ed i criteri di
attuazione relativi al primo concorso interno per il ruolo
marescialli dell'Esercito italiano;
 
Decreta:
 
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione al primo corso di novanta allievi marescialli
dell'Esercito italiano, cosi' ripartiti:
trenta posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
sergenti dell'Esercito italiano;
sessanta posti riservati a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito italiano.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) una prova scritta di cultura professionale basata su un
questionario a risposta multipla;
b) selezione attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta' di
sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
Agli ammessi alla frequenza del corso sara' assegnata la
specializzazione durante la fase basica del corso stesso, secondo le
modalita' ed i criteri previsti dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
I candidati, qualora immessi nel ruolo marescialli dell'Esercito
italiano, potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale
in base alle esigenze della Forza armata, indipendentemente dalle
sedi dove risultino effettivi all'atto dell'immissione nel ruolo.

                          Art. 2. Requisiti
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo dei sergenti dell'esercito, che
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto quattro anni nel servizio permanente,
considerando valido, a tal fine, il servizio svolto anche nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito;
non abbiano superato il quarantesimo anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate
nell'anno solare di pubblicazione del concorso;
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente dell'Esercito, che alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande:
abbiano compiuto sette anni di servizio effettivo, comunque
prestato, di cui almeno quattro anni in servizio permanente;
non abbiano superato il quarantesimo anno di eta';
abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di
almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente;
non abbiano riportato nell'ultimo biennio la sanzione
disciplinare della consegna di rigore;
abbiano superato le prove di efficienza operativa, effettuate
nell'anno solare di pubblicazione del concorso;
siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale, che consenta l'iscrizione a tutte le facolta'
universitarie. Per i candidati in possesso di maturita' conseguita al
termine di corsi di studio quadriennali e' richiesto il superamento
del prescritto anno integrativo.
2. Non vanno computati come periodo di servizio comunque prestato
i periodi durante i quali gli interessati siano stati giudicati non
idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio
per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati (vds.
art.15, comma5, della legge 12maggio 1995, n.196).
3. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad
esclusione di quelli previsti al titolo VII della legge 31luglio
1954, n.599, che debbono essere posseduti fino alla data di effettiva
presentazione al corso, pena l'esclusione dal concorso con la
procedura prevista dal successivo art.6.

                  Art. 3. Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
su carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato 1.
Tale domanda, sottoscritta dall'interessato, indirizzata alla
direzione generale per il personale militare, I reparto, 2a
divisione, 2asezione, "primo concorso interno allievi marescialli
dell'Esercito italiano", dovra' essere presentata entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - al
comando dell'ente o reparto di appartenenza.

                 Art. 4. Compilazione della domanda
1. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il
modello di domanda indicato al precedente art.3, dopo aver preso
visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui
sottoscrive la piena conoscenza. Ogni variazione delle notizie
sottoscritte deve essere tempestivamente segnalata al Ministero della
difesa, direzione generale per il personale militare, I reparto, 2a
divisione, 2asezione - Via XX Settembre 123/A, 00187 Roma.
2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente esprime
esplicitamente il consenso alla raccolta e trattazione dei dati
personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter
concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione).
3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di
esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dalla
direzione generale per il personale militare con comunicazione
personale, tramite l'ente o reparto di appartenenza.

                               Art. 5.
 
Istruttoria ed inoltro delle domande dei candidati
 
I comandi degli enti o reparti interessati dovranno istruire le
domande presentate dai candidati provvedendo a:
1. controllare in via preliminare la validita', verificando che
siano state redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1;
2. certificare la data di presentazione e la correttezza dei
dati riportati, apponendo il timbro dell'ente, la data ed il visto
del comando o ente di appartenenza;
3. allegare copia conforme:
a) documentazione caratteristica relativa al servizio
permanente, comprensiva dell'ultimo documento numerato, compilato
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande
(15gennaio 2001), con la motivazione "per partecipazione al concorso
interno per l'ammissione al primo corso allievi marescialli
dell'Esercito italiano";
b) dichiarazione di completezza e attestazione sottoscritta
dal candidato;
c) foglio matricolare, i cui specchi devono essere tutti
chiusi alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di
annotazione, mediante apposizione della data, del timbro a umido
dell'ufficio e della firma dell'ufficiale alla matricola, a comprova
del regolare aggiornamento degli stessi;
4. compilare e trasmettere, unitamente alla suddetta
documentazione, lo specchio riepilogativo, secondo lo schema in
allegato 2.
5. I suddetti comandi o enti di appartenenza dovranno far
pervenire, a mezzo corriere, improrogabilmente entro quindici giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione, le domande
corredate della documentazione di cui al predetto punto 3, lettere
a), b), c) e punto 4, alla direzione generale per il personale
militare I reparto, 2a divisione, 2a sezione, via XX Settembre 123/A,
00187 Roma (specificando sull'esterno della busta la dizione "primo
concorso interno allievi marescialli dell'Esercito italiano").
6. I comandi dovranno inoltre informare tempestivamente la
medesima direzione generale per il personale militare - I reparto, 2a
divisione, 2a sezione, d'ogni fatto che dovesse intervenire nei
confronti dei candidati durante il concorso (trasferimenti,
instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, missioni
all'estero, collocamento in congedo, vincite di altri concorsi,
etc.).
7. Le comunicazioni personali agli aspiranti saranno effettuate
per il tramite del comando o ente di appartenenza.

                               Art. 6.
 
Esclusioni
 
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.
2. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o piu' requisiti prescritti, possono in qualsiasi
momento essere esclusi dal concorso, dalla frequenza del corso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale od autorita' da lui delegata.

                               Art. 7.
 
Commissione esaminatrice
 
1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con successivo provvedimento del direttore generale od autorita' da
lui delegata, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello
ovvero un dirigente civile equiparato, presidente;
b) due ufficiali superiori, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un collaboratore
amministrativo, segretario.
2. La commissione esaminatrice avra' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione dei titoli e della prova concorsuale;
b) definire il questionario della prova d'esame;
c) curare lo svolgimento della prova d'esame;
d) valutare la prova d'esame;
e) redigere l'elenco dei candidati giudicati "idonei", "non
idonei" e "assenti alla prova scritta" e inviarlo tempestivamente
alla direzione generale per il personale militare, I reparto, 2a
divisione, 2a sezione;
f) valutare i titoli dei candidati;
g) formare le graduatorie definitive di merito degli idonei,
sulla base della valutazione della prova scritta, della selezione
attitudinale e dei titoli.
3. Tale commissione, in relazione a particolari esigenze
operative determinate dallo Stato Maggiore dell'Esercito potra'
operare in Italia e/o all'estero, nei modi e nei tempi stabiliti
dalla commissione stessa, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi
comitati, nominati dalla direzione generale per il personale
militare.

                               Art. 8.
 
Prova di cultura professionale
 
1. I candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione al
concorso saranno sottoposti ad una prova di cultura professionale, i
cui programmi di studio sono illustrati nell'allegato 3 del presente
bando di concorso.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, verranno
indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - del 2marzo 2001. Solo tale pubblicazione avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati. La suddetta prova di cultura professionale, consistera'
nella somministrazione di test a risposta multipla, cui sara'
attribuito un punteggio complessivo massimo di 46 punti. Le domande
potranno avere diversi coefficienti di valutazione, secondo i criteri
preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice. I primi
centoventi candidati del ruolo sergenti ed i primi duecentoquaranta
del ruolo volontari di truppa in servizio permanente, utilmente
collocati in graduatoria e quelli pari merito del concorrente
classificatosi al centoventesimo posto per il ruolo sergenti ed al
duecentoquarantesimo posto per il ruolo volontari di truppa in
servizio permanente, accederanno alla selezione attitudinale.
3. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo,
ancorche' dovuta a causa di forzamaggiore o caso fortuito, comporta
l'irrevocabile esclusione dal concorso.
4. I candidati dovranno presentarsi in uniforme di servizio e
muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia,
rilasciato da una amministrazione dello Stato.
5. Ai concorrenti non e' consentito introdurre nell'aula di esame
borse, valigie e bagagli in genere, nonche' detenere od utilizzare
qualsiasi tipo di apparecchio telefonico o ricetrasmittente, ne'
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i
membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza,
nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. La mancata osservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni emanate all'atto della
prova, comporta l'esclusione dalla stessa con provvedimento della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
6. L'esito di tale prova verra' comunicato ai concorrenti
risultati idonei, per il tramite dell'ente o reparto di appartenenza.
L'amministrazione si riserva la facolta' di dare comunicazione anche
ai candidati non idonei.
7. I candidati che non si presenteranno in uniforme e muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia,
rilasciato da una amministrazione dello Stato, saranno segnalati ai
rispettivi comandi per le eventuali sanzioni disciplinari del caso.
Non dovranno, altresi', presentarsi i candidati che, nel giorno
previsto per la prova, si dovessero trovare nella posizione di
"temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato",
ovvero in malattia per qualsiasi motivo. A tal proposito non verra'
trasmessa alcuna comunicazione.

                               Art. 9.
 
Accertamento attitudinale
 
I concorrenti che supereranno la prova di cultura professionale,
secondo le modalita' previste dal precedente art.8, saranno convocati
a cura della direzione generale per il personale militare, I reparto,
2a divisione, 2a sezione, per essere sottoposti ad accertamento
attitudinale di idoneita' al servizio quale maresciallo dell'Esercito
italiano, da parte di una commissione appositamente nominata con
successivo decreto Ministeriale e composta cosi' come indicato al
successivo art.10.

                              Art. 10.
 
Commissione attitudinale
 
1. L'idoneita' dei concorrenti sotto il profilo attitudinale
sara' accertata da una apposita commissione cosi' composta:
un ufficiale superiore in servizio permanente di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in
medicina e specialista in psichiatria e/o psicologia clinica, che
abbia seguito apposito corso di formazione in tecnica di indagine e
psicodiagnostica, membro;
un ufficiale del Corpo sanitario dell'Esercito laureato in
psicologia, membro;
l'ufficiale meno elevato in grado svolgera' anche le funzioni
di segretario.
La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario dell'Esercito laureati in
psicologia, che potranno essere coadiuvati da psicologi convenzionati
presso il C.S.R.N.E.
2. L'accertamento attitudinale e' finalizzato a valutare le
qualita' attitudinali e caratterologiche del candidato e consiste in
una serie di prove (batteria testologica e questionario informativo)
ed in un intervista di selezione individuale condotta dalla predetta
commissione con l'ausilio di psicologi civili convenzionati presso il
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito in
Foligno.
In particolare, mediante l'accertamento attitudinale, dovra'
essere valutato:
come il soggetto pensa;
come il soggetto interagisce con il mondo esterno;
come il soggetto lavora;
le motivazioni ed i valori che sostengono la scelta del
soggetto.
Saranno pertanto indagate le seguenti quattro aree:
area cognitiva (modalita' di interazione e di affrontare le
situazioni reali);
area relazionale (livello di maturita' ed autoconsapevolezza e
delle capacita' di mettersi in relazione con l'ambiente);
area del lavoro (insieme delle caratteristiche personalogiche
che concorrono allo svolgimento di un'attivita' o mansione);
area motivazionale ed identificazione con l'organizzazione
(reali aspettative professionali con particolare attenzione alle
capacita' di condividere ed interiorizzare norme e principi).
3. Al termine delle prove di accertamento attitudinale la
commissione esprimera' nei riguardi di ciascun concorrente un
giudizio di "idoneita'" o "non idoneita'", che sara' comunicato
seduta stante; il giudizio di "non idoneita'" riveste carattere
definitivo e comporta l'irrevocabile esclusione dei candidati dal
concorso. Ai concorrenti giudicati idonei sara' attribuito un
punteggio da 0 fino ad un massimo di 4 punti.

                               Art.11.
 

Titoli
 
La commissione di cui all'art.7, per i soli candidati risultati
idonei alla prova di cultura professionale ed all'accertamento
attitudinale, provvedera' alla valutazione dei seguenti titoli, con
l'assegnazione di un massimo di 50 punti, secondo i valori appresso
indicati:
1. Anzianita' di servizio nel ruolo dei sergenti e nel ruolo
dei volontari di truppa in servizio permanente:
punti 2 per ogni anno di servizio ultimato (o frazione
superiore a sei mesi) nel ruolo di appartenenza fino ad un massimo di
punti 14.
2. Documentazione caratteristica relativa alla permanenza nel
ruolo sergenti o di volontario di truppa in servizio permanente:
punti 0,013 per ogni giorno di servizio valutato con la
qualifica finale di "eccellente"/"pienamente positivo" fino ad un
massimo di punti 19.
3. Titolo di studio:
per i candidati appartenenti al ruolo sergenti:
punti 3 per il possesso del diploma di scuola media
superiore di secondo grado di durata quinquennale, rilasciato da
scuole statali o istituti parificati o legalmente riconosciuti;
punti 2 per il possesso del diploma di scuola media
superiore di secondo grado di durata quadriennale, rilasciato da
scuole statali o istituti parificati e legalmente riconosciuti;
punti 1 per il diploma di qualifica professionale di durata
triennale.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 3.
per i candidati appartenenti al ruolo dei volontari di truppa
in servizio permanente:
punti 3 per il possesso del diploma di laurea;
punti 2,5 per il possesso del diploma universitario, con
corso di durata triennale;
punti 2 per il possesso del diploma universitario, con
corso di durata biennale.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 3.
4. Partecipazione ad operazioni fuori area:
punti 0,5 per ogni mese di servizio, o frazione superiore ai
quindici giorni, effettivamente prestato in operazioni fuori area
svolte durante il servizio permanente, fino ad un massimo di punti
10.
5. Gradi di conoscenza della lingua straniera, accertato dalla
SLEE:
Livello stanag 1 : punteggio da 30 a 54,95, punti 0,5;
Livello stanag 2 : punteggio da 55 a 74,95, punti 1;
Livello stanag 3 : punteggio da 75 a 89,95, punti 1,5;
Livello stanag 4 : punteggio da 90 a 100, punti 2.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.
6. Benemerenze militari:
medaglia d'oro al valor militare o al valore dell'Esercito,
punti 2;
medaglia d'argento al valor militare o al valore
dell'Esercito, punti 1,5;
medaglia di bronzo al valor militare o al valore
dell'Esercito o croce al valore militare, punti 1;
encomio solenne, punti 0,75;
encomio semplice, punti 0,50;
elogio, punti 0,25.
Il punteggio massimo acquisibile e' di punti 2.
Per essere produttive di effetto le benemerenze in argomento
devono essere state conseguite entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

                        Art. 12. Graduatoria
1. La commissione, di cui all'art.7, formera' due distinte
graduatorie, una per il ruolo sergenti, l'altra per il ruolo
volontari di truppa in servizio permanente. A ciascuno degli idonei
sara' attribuito il punteggio derivante dalla somma aritmetica dei
punti conseguiti nella prova scritta, nella selezione attitudinale e
nella valutazione dei titoli posseduti.
2. Al punteggio finale dovranno essere detratti i punti di
demerito, valutati sino ad un massimo di 10, per le eventuali
sanzioni disciplinari di Corpo inflitte nell'ultimo quadriennio di
servizio, fino alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, seguendo la sottonotata formula:
(Numero dei giorni di punizione/rimproveri) (Coefficiente
relativo tipo punizione) \colon \colon 48 (Mesi di servizio nel
quadriennio) = Decremento
Coefficiente 1 per "consegna di rigore";
Coefficiente 0,5 per "consegna";
Coefficiente 0,25 per "rimprovero".
3. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati
nelle graduatorie di merito nel limite dei posti a concorso, secondo
l'ordine delle graduatorie stesse.
4. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui
delegata.
5. A parita' di punteggio sara' data la precedenza, nell'ordine,
al piu' giovane di eta', al candidato aventemaggiore anzianita' di
grado,maggiore anzianita' di servizio, al candidato che ha riportato
il miglior punteggio nella prova di cultura militare, al candidato
che ha riportato il miglior punteggio nella prova attitudinale, al
candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli.
6. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento
al quarto corso biennale allievi marescialli dell'Esercito italiano.

                    Art. 13. Ammissione ai corsi
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di
merito saranno ammessi, nell'ordine delle graduatorie stesse, ai
corsi di formazione/qualificazione e specializzazione presso la
scuola sottufficiali dell'Esercito di Viterbo.
2. I suddetti candidati, indipendentemente dal ruolo di
provenienza, saranno iscritti a cura dell'amministrazione difesa,
presso l'Universita' degli studi della Tuscia in Viterbo, per il
conseguimento del diploma universitario in "scienze organizzative e
gestionali", qualora in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.
3. L'attivita' strutturata su tre anni, prevede la condotta di
attivita' didattiche a livello universitario ed istruzioni militari
teorico-pratiche. In particolare:
i primi due anni con studi ed attivita' pratiche (corso di
formazione e di specializzazione, comprensivo dei tirocini
complementari e degli esami intermedi e finali), sono rivolti al
conseguimento del grado ed alle funzioni di maresciallo. Rispetto
agli allievi provenienti dal concorso pubblico il periodo di
attivita' didattico-addestrativa nel primo anno e' ridotto di un
mese;
il terzo anno, che si sviluppa con un corso applicativo, e'
finalizzato al perfezionamento delle capacita' tecnico-professionali
e della conoscenza di una lingua straniera, nonche' al completamento
del ciclo di studi universitari per il conseguimento del diploma
universitario in "scienze organizzative e gestionali".
4. Gli allievi marescialli provenienti dal ruolo sergenti, non in
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado,
frequenteranno un corso di qualificazione e specializzazione che ha
la durata di venti mesi, suddiviso in tre fasi:
prima fase (durata otto mesi): articolata in un quadrimestre di
attivita' didattiche-addestrative ed istruzioni militari
teorico-pratiche svolte in sedi esterne;
seconda fase (durata undici mesi): articolata su corso
intensivo di lingua inglese, un corso di specializzazione e tirocini
pratici;
terza fase (durata un mese): prevede attivita' propedeutiche
agli esami finali ed esami stessi.
5. All'atto dell'immissione al corso i sergenti ed i volontari di
truppa in servizio permanente rilasceranno apposita dichiarazione di
rinuncia al grado posseduto, pena l'esclusione dal corso, ed
acquisiranno la qualifica di allievo maresciallo indossandone la
relativa uniforme.
6. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito alla mancata presentazione, alla rinuncia o alle dimissioni
da parte dei vincitori entro i primi quindici giorni di corso,
convocando i candidati idonei che seguono nelle graduatorie finali di
merito.
7. La direzione generale per il personale militare potra'
autorizzare, per comprovati motivi, gli aspiranti a differire la
presentazione fino al quindicesimo giorno dalla data di inizio del
corso.
8. Al termine del corso ai candidati sara' attribuito un
punteggio in trentesimi. I candidati che non dovessero superare,
anche in seconda sessione gli esami finali, non saranno inseriti nel
nuovo ruolo e permarranno nel ruolo di appartenenza, in tal caso la
permanenza presso la scuola sottufficiali di Viterbo sara'
considerata valida ai fini dell'anzianita' di servizio.
9. Gli allievi marescialli, iniziando il corso presso la scuola
sottufficiali dell'Esercito di Viterbo, si impegnano ad accettare
l'assegnazione ad una qualsiasi delle specializzazioni previste in
relazione alle esigenze della Forza armata e secondo le modalita'
stabilite dallo Stato Maggiore dell'Esercito.
10. Gli allievi marescialli di cui al punto 2 del presente
articolo, al termine del corso basico, dopo l'assegnazione alle
specializzazioni, dovranno sottoscrivere la dichiarazione con la
quale si vincolano ad una ferma di cinque anni, prevista dall'art.11,
comma9, del decreto legislativo 12maggio 1995, n.196, a decorrere
dalla data di immissione nel ruolo marescialli. Gli allievi che non
sottoscrivono tale dichiarazione saranno esclusi dal corso e
riassegnati ai reparti cui erano precedentemente effettivi.
11. Nei confronti dei frequentatori del corso dimessi d'autorita'
o d'ufficio, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore.

                    Art. 14. Immissione in ruolo
Gli allievi che supereranno i corsi saranno inseriti nel ruolo
marescialli dell'Esercito italiano con decorrenza dal giorno
successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali
dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso biennale, alimentato
con l'aliquota del 70%, conclusosi nell'anno.

                  Art. 15. Posizione amministrativa
1. Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
professionale, prevista dal precedente art.8, potra' essere concessa
dagli enti di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di
servizio, la licenza straordinaria per esami militari della durata di
giorni dieci da fruire in un'unica soluzione.
2. Qualora i candidati non si dovessero presentare a sostenere la
prova per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza
dovra' essere computata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione dal giorno che precede la prova concorsuale e di
accertamento attitudinale fino al giorno successivo al loro
espletamento.
4. I candidati che non si dovessero presentare a sostenere le
citate prove, senza giustificato motivo, o che ne siano stati
espulsi, perdono il diritto al trattamento di missione.
5. Nei confronti dei candidati idonei ammessi alla frequenza dei
corsi non si applicano le disposizioni di cui alla legge 10marzo
1987, n.100.
6. L'amministrazione non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito
o forzamaggiore.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
Roma, 11dicembre 2000
Ten.Gen.: Simeone

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