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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso, per esami, per l'ammissione di 12 allievi ufficiali del
«ruolo aeronavale» all'Accademia della Guardia di finanza per l'anno
accademico 2006/2007.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 7/2/2006
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:06E00637
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/4/2006

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
 
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente «Stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica», estesa con varianti alla Guardia di finanza con
legge 17 aprile 1957, n. 260;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, concernente «Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, e successive modificazioni
ed integrazioni, che detta nuove norme sul servizio di leva;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante «Nuove norme in
materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza», e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
«Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza», nonche' la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
«Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile»;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante
«Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma secondo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare,
l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
«Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, concernente
l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti
richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano e l'Universita' degli studi di
Roma Tor Vergata con l'Accademia della Guardia di finanza, datata
20 dicembre 2001;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante «Elenco
delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai
servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento
e la valutazione ai fini dell'inidoneita»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo
per il conseguente coordinamento con la normativa di settore»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazione
e integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello
Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il 2 agosto 2005, al n. 7856,
concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che
il reclutamento di personale femminile del Corpo della Guardia di
finanza e' effettuato, per l'anno 2006, senza alcuna limitazione
percentuale in ciascun ruolo;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 2006)»;
Ritenuto di dover riservare uno dei posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso;
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto per l'anno accademico 2006/2007 un pubblico
concorso per esami per l'ammissione di 12 allievi ufficiali del
«ruolo aeronavale» al primo anno del 5° corso aeronavale
dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) specializzazione «pilota militare» n. 8 posti;
b) specializzazione «comandante di unita' navale» n. 4 posti.
3. Uno degli otto posti disponibili per la specializzazione
«pilota militare» e' riservato, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti dal successivo art. 2, ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni.
5. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) una prova facoltativa di informatica;
i) una visita medica di incorporamento.
6. Il corso di Accademia, che avra' inizio alla data stabilita
dal Comando Generale della Guardia di finanza, ha durata triennale
(da frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e,
per un anno, con il grado di sottotenente).
7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 1° gennaio 2006, non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1978 (compreso);
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se in servizio
permanente;
b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al
territorio della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2006, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventiduesimo, cioe',
siano nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 ed il
1° gennaio 1989, estremi inclusi;
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, condannati, ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per
delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. Tutti i candidati devono, inoltre, possedere un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale 12 aprile
2001.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2005/2006.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3), 4), 5),
6), 7), 8) e 9) devono essere posseduti alla scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino
all'incorpo-ramento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione
 
1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a
mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
2. Per i residenti in Valle d'Aosta, la domanda deve essere
presentata, entro il termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono
presentare la domanda, entro il termine e con le modalita' di cui ai
commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.
4. I cittadini italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 -
00181 ROMA/APPIO.
5. La domanda deve redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al
presente bando) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai
concorsi.
6. Il concorrente che, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione al concorso, sia minorenne deve allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 4 del presente bando, sottoscritto da entrambi
i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal
tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui
l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne
sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la
qualifica di militare alle armi.
7. Le domande di partecipazione al concorso si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
8. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei termini indicati, non dovessero comunque pervenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
verranno archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva
alla procedura concorsuale.
9. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini,
ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine
perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione
dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
10. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente
archiviate.
11. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Comandante Interregionale della Guardia di
finanza dal quale dipende il Comando che ha disposto l'archiviazione,
ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
5 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda (veggasi modello in allegato 1)
 
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado
rivestito nonche' il reparto cui sono in forza);
b) la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, condannato ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti
non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2005/2006;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
l) l'indirizzo proprio ed, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove
possibile, di un recapito telefonico;
m) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al
successivo art. 6, comma 2;
o) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra le
seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma 3, del presente bando, devono compilare la domanda
di partecipazione, precisando, in allegato alla stessa, gli estremi
ed il livello del titolo in base al quale concorrono per il posto
riservato ed indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
vorranno sostenere le previste prove scritta e orale.
4. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 11.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorrera' nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
6. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) il quale
non si assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di
recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso Comando, inoltre,
non si assume alcuna responsabilita' in caso di ritardata ricezione,
da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve,
infine, essere tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni
variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione
del candidato ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati risultati idonei alla prova
scritta di cui al successivo art. 16, il Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero il locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta) provvede
a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai
superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
2. I candidati risultati idonei alla prova scritta devono
presentare o far pervenire direttamente al Comando indicato al
precedente comma, entro venti giorni dalla data di comunicazione
dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle competenti
autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che
conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 38, comma 6,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 22 devono presentare o far pervenire al Comando di cui al
comma 1 del presente articolo, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla data di ammissione al corso di formazione:
a) se di sesso maschile, il foglio di congedo illimitato
provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
b) copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
c) domanda diretta al Ministero della Difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento,
ufficiale in ferma prefissata e ufficiale delle forze di
completamento, chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione
all'Accademia della Guardia di finanza in qualita' di allievo
ufficiale.
4. Il vincitore del posto riservato di cui al precedente art. 1,
comma 3, deve, inoltre, far pervenire al Comando Provinciale della
Guardia di finanza competente (ovvero al locale Comando Regionale
della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta), a pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso
di formazione, l'attestato di cui al predetto art. 1.
5. I vincitori del concorso devono consegnare, all'atto della
presentazione in Accademia per l'inizio del corso di formazione, il
diploma in originale ovvero la copia autentica del certificato
attestante il conseguimento del titolo di studio, in conformita'
dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Il titolo originale di studio deve, comunque, essere
fatto pervenire all'Accademia entro il 31 marzo 2007. In caso di
documentato impedimento, il vincitore del concorso deve presentare,
entro lo stesso termine, un certificato sostitutivo ai sensi
dell'art. 199, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.
6. I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
7. Il documento di cui al precedente comma 3, lettera b), deve
avere data posteriore a quella di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
8. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
termine per ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
9. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.
10. I Comandi indicati al precedente comma 4, esclusivamente per
i vincitori del concorso, ricevuti i suddetti documenti, li
trasmettono, entro 10 giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda
di partecipazione, al Centro di Reclutamento.
11. I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, comma 3, se
vincitore per il posto riservato.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria unica di merito, costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o a parita' di grado, comunque, con
anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da quattro
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
f) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e informatica e' quella indicata al comma 1, lettera
d), del presente articolo, integrata, rispettivamente, da ufficiali
della Guardia di finanza:
a) qualificati conoscitori della lingua stessa;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al precedente
comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e), del presente articolo, possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 8.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
1. Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7, comma 1,
lettere b), c) ed e), compilano, per ogni candidato, un processo
verbale firmato da tutti i componenti.

                               Art. 9.
 
Esclusione dal concorso
 
1. I candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 2 sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 10.
 
Documento di identificazione
 
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 11.
 
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
 
1. I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana, presso la Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle, n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
a) giovedi' 16 marzo 2006, ore 09.00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da A a D;
b) giovedi' 16 marzo 2006, ore 15.00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da E a M;
c) venerdi' 17 marzo 2006, ore 09.00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da N a R;
d) venerdi' 17 marzo 2006, ore 15.00: per i concorrenti il cui
cognome inizi con le lettere da S a Z.
2. Il suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
7. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
8. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti, per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
9. Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 21 del
presente bando, non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
11. Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, di cui al successivo
art. 12, i candidati classificatisi, rispettivamente, nei primi 200
posti della graduatoria relativa alla specializzazione per la quale
concorrono. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi,
nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile.
13. Gli aspiranti che non ricevono la convocazione per la visita
medica preliminare, entro il:
a) 3 aprile 2006, per coloro che abbiano concorso per la
specializzazione «comandante di unita' navale»;
b) 29 maggio 2006, per coloro che abbiano concorso per la
specializzazione «pilota militare»,
devono considerarsi esclusi dal concorso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista, o
dalla data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla
predetta data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 12.
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
 
1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. A tal fine, i candidati sono:
a) avviati, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «pilota militare», a visita medica preliminare
presso il Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica
dell'Istituto Medico Legale di Roma, ubicato nell'aeroporto di
Guidonia (Roma), ove e' accertata l'idoneita' degli stessi ai servizi
di navigazione aerea quali «piloti militari», ai sensi del decreto
ministeriale 16 settembre 2003. La sottocommissione di cui al
comma 1, acquisito il giudizio medico-legale del Centro Aeromedico,
nei confronti dei candidati risultati idonei, esprime il giudizio di
idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, disponendo, ove
ritenuto necessario, l'effettuazione di eventuali ulteriori visite
specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per una migliore
valutazione del quadro clinico dell'aspirante, sulla base delle
previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, cosi'
come richiamato dal successivo art. 13, comma 1, lettera a).
I concorrenti che, durante la visita, risultano non in possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea quale «pilota militare», sono, a cura della
competente sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella
Guardia di finanza, quali ufficiali del «ruolo aeronavale» per la
specializzazione «pilota militare», ed esclusi dal concorso;
b) sottoposti, se concorrenti per i posti riservati alla
specializzazione «comandante di unita' navale», a visita medica
preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, sito in Roma, via della
Batteria di Porta Furba n. 34.
3. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
4. I candidati che non conseguano l'idoneita' alla visita medica
preliminare possono richiedere:
a) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e dichiarati non idonei ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari», di essere sottoposti ad ulteriori
accertamenti tesi ad ottenere la revisione del giudizio di
inidoneita'.
La relativa istanza:
1) deve essere presentata, contestualmente alla comunicazione
del giudizio di non idoneita', al presidente della sottocommissione
per la visita medica preliminare, di cui all'art. 7, comma 1,
lettera b). Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle;
2) deve essere integrata, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita', da
documentazione redatta da una struttura sanitaria pubblica o privata
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle
cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6 al
presente bando);
3) non e' presa in considerazione se la prevista documentazione
non dovesse pervenire entro il termine suindicato. A tal fine, la
stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 0624290622 oppure
al numero 0624290676;
4) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera b), la quale puo' disporre la convocazione del
candidato per ulteriori accertamenti sanitari, a cura della
Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, che si
esprime, esclusivamente, in ordine alle imperfezioni o infermita' che
hanno determinato il giudizio di non idoneita'.
I concorrenti sono, nel contempo, ammessi, con riserva, alle
successive prove concorsuali. In caso di non accoglimento
dell'istanza, rimarra' confermato il giudizio di inidoneita'
riportato al termine degli accertamenti sanitari e, quindi, gli
interessati saranno esclusi dal concorso;
b) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«pilota militare» e giudicati non idonei a seguito delle ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio disposti
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), al
momento della comunicazione del giudizio di non idoneita', di essere
ammessi a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti
di cui al successivo art. 14, commi 6, 9 e 10.
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare e,
comunque, dopo la prova scritta;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare.
I candidati che, non idonei alla visita medica preliminare,
abbiano richiesto di essere sottoposti a visita medica di revisione,
sono ammessi, con riserva, alla prova scritta;
c) se concorrenti per i posti riservati alla specializzazione
«comandanti di unita' navale», al momento della comunicazione del
giudizio di non idoneita', di essere ammessi a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 14, commi 6, 9 e 10. La richiesta di ammissione a visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera b).
La citata visita medica di revisione, il cui giudizio e' espresso
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c):
1) e' effettuata non prima del 15° giorno successivo alla
comunicazione di non idoneita' alla visita medica preliminare;
2) verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio
di inidoneita' espresso dalla sottocommissione per la visita medica
preliminare.
5. I candidati, che conseguano l'idoneita' fisica alla visita
medica preliminare ovvero alla visita medica di revisione, sono
ammessi alla prova scritta.
6. I candidati risultati assenti alla visita medica preliminare,
alla visita medica di revisione, nonche' agli ulteriori accertamenti
sanitari presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica
Militare, ovvero giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente comunicato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 13.
 
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «pilota militare»
 
1. Le sottocommissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettere b) e c):
a) hanno il compito di selezionare aspiranti che siano idonei
al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, comunque, in possesso dei
requisiti fisici previsti per l'idoneita' ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari», ai sensi del decreto ministeriale
16 settembre 2003;
b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea presso il Centro Aeromedico per la
Selezione psicofisiologica dell'Istituto Medico Legale di Roma,
devono presentare:
a) certificato, con data non anteriore a sessanta giorni,
attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
b) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita' (anni uno), rilasciato
da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana,
ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con
il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano, in tali ambiti, in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario
Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
d) referto ed esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
e) esami radiografici del torace, della colonna in toto sotto
carico con reticolo, colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e
relativi referti. Tali esami strumentali devono essere effettuati,
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
f) tracciato elettroencefalografico e relativo referto,
eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, avente le
seguenti caratteristiche:
1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
4) prove di attivazione complete (S.L.I. - IPERPNEA);
5) tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne -
interne), trasversali (anteriori - posteriori);
g) solo per i candidati di sesso femminile:
1) referto attestante l'esito del test di gravidanza non
anteriore ai 5 giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato;
2) ecografia pelvica, con referto, avente data non anteriore
a tre mesi.
La mancata presentazione della documentazione medica indicata al
presente comma comporta la non ammissione del concorrente agli
accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea quali «piloti militari», gli esami radiografici ed i referti
sono trattenuti presso il Centro Aeromedico ed eventualmente messi a
disposizione della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,
lettere b), per l'espletamento delle attribuzioni di propria
competenza.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento del-l'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere la prova scritta;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 17 luglio 2006.
5. I concorrenti, presentatisi all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi di navigazione aerea, sono invitati a sottoscrivere apposita
dichiarazione, secondo il modello in allegato 7 al presente bando, di
consenso informato al protocollo diagnostico in uso presso il Centro
Aeromedico.
6. Nel predetto allegato 7, e', altresi', riportato il protocollo
diagnostico praticato ad ogni concorrente.
7. I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti
di statura previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227, e dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003.
8. Per effetto del combinato disposto delle norme di cui al
precedente comma, quindi, i candidati devono avere:
a) statura non inferiore a m. 1,68 e non superiore a m. 1,90
per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90
per le donne.
9. Per i candidati che non risultano in possesso del requisito di
cui al precedente comma, il Centro Aeromedico non procede
all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali
«piloti militari».
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 14.
 
Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la
specializzazione «comandante di unita' navale»
 
1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrino
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione di candidati.
2. I concorrenti, convocati presso il Centro di Reclutamento
della Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica, devono presentare un certificato, con
data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed
il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia
antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale.
3. La mancata presentazione di detto certificato comporta
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentato entro
cinquanta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
4. La positivita' al suddetto accertamento comporta l'esclusione
dal concorso.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
a) statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m. 1,64 per le donne;
c) acutezza visiva:
- uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione;
- campo visivo e motilita' oculare normale;
d) visione binoculare;
e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
7. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
8. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) monolaterale: 35 dB;
b) bilaterale: 20%.
9. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
10. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
11. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
12. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) radiografia del torace;
b) dell'urina ed ematochimici;
c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
d) test psico-clinici.
13. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico
dell'aspirante.
14. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi
negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 9 e 10 sono
immediatamente dichiarati non idonei dalla competente
sottocommissione. Avverso tale giudizio non e' ammessa visita di
revisione.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
16. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza di
eventuali esami radiografici, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data
non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che
escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la
candidata e', allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
17. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere la prova scritta;
b) comunque escluse dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 17 luglio 2006.

                              Art. 15.
 
Ammissione alla prova scritta
 
1. I candidati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, di cui al precedente art. 12, e quelli ammessi con
riserva alle successive fasi concorsuali, di cui al comma 4 del
medesimo articolo, sono ammessi a sostenere la prova scritta, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.

                              Art. 16.
 
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
 
1. La prova scritta, della durata di sei ore, consistente nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
superiore di secondo grado, avra' luogo nel giorno, nell'ora e nella
sede comunicata agli stessi candidati dalle sottocommissioni di cui
all'art. 7, comma 1, lettere b) e c).

                              Art. 17.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
1. Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 18.
 
Revisione della prova scritta
 
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera d), che,
prima dell'inizio dei lavori di propria competenza, fissa, in
apposito atto, i criteri cui attenersi.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove
di concorso, di cui al successivo art. 19, entro il 17 luglio 2006,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
7. I candidati ammessi con riserva alla prova scritta
riceveranno:
a) se idonei, comunicazione del voto conseguito e nel contempo
convocazione per le successive prove di concorso solo se risultati,
nel frattempo, idonei alla visita medica di revisione ovvero agli
ulteriori accertamenti sanitari svolti presso le strutture
dell'Aeronautica Militare;
b) se non idonei, comunicazione di esclusione dal concorso.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 19.
 
Prove di efficienza fisica ed accertamento dell'idoneita'
attitudinale
 
1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta sono
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, alle prove orali ed alle eventuali prove
facoltative presso il Centro Addestrativo Polifunzionale della
Guardia di finanza di Roma (loc. Castelporziano), via Croviana,
n. 120, nella data indicata all'atto della convocazione di cui al
precedente art. 18, commi 5 e 7, lettera a), dove usufruiranno di
vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione.
2. Gli aspiranti devono attenersi alle norme disciplinari di vita
interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia.
3. Le prove avranno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2° giorno: test e colloqui attitudinali;
c) 3° giorno: prove orali e prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, di cui al successivo art. 20.
4. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
5. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento delle quattro prove obbligatorie con un punteggio
complessivo minimo di 8, come da tabella in allegato 5 al presente
bando.
6. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
b) da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
c) da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
d) da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
e) da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
f) da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
g) da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
7. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
8. All'atto della presentazione, i candidati devono presentare,
alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), un
certificato, in originale o copia conforme, di idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di
validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva Italiana, ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
9. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una
delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocom-missione,
sentito il medico presente, provvede, con giudizio motivato ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad una data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 26 luglio 2006.
11. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
12. Per le concorrenti che risulteranno positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, indicato in premessa,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
13. Tali candidate sono, pertanto:
a) ammesse, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
b) comunque escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di
temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26 luglio 2006.
14. I candidati che avranno ottenuto il differimento, di cui al
comma 10, potranno, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
15. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
16. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a verificare
il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo
ambito.
17. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
18. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione
degli stessi.
19. I candidati risultati idonei alle fasi dell'accertamento
attitu-dinale di cui al precedente comma 17 sono ammessi a sostenere
le prove orali, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
20. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

                              Art. 20.
 
Prove orali e prova facoltativa di lingua straniera e di
informatica
 
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 2 al presente
bando.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
votazione minima di 18 trentesimi in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano una votazione, in almeno una materia,
inferiore a 18 trentesimi, sono dichiarati non idonei ed esclusi dal
concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da
un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di
esame.
9. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 3 al presente
bando.
10. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
11. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
12. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla
sottocommissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera d), integrata a norma del comma 2, dello stesso articolo, con
le modalita' indicate al precedente comma 4.
13. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che riporta un
punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi consegue, nel punteggio della
graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i
criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.

                              Art. 21.
 
Mancata presentazione del candidato
 
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per sostenere la prova scritta prevista all'art. 16, e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed
e), hanno facolta', compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle prove e su istanza motivata, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del
calendario delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di
Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione
AA.UU., via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 ROMA/APPIO,
deve essere anticipata via fax ai numeri 06/24290622 o 06/24290676.

                              Art. 22.
 
Graduatoria
 
1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione delle lettere
g), h) ed i), con l'indicazione a fianco di ciascuno della
specializzazione per la quale ha concorso.
3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto
di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di
efficienza fisica, nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
5. La graduatoria e' approvata con determinazione del Comandante
Generale.

                              Art. 23.
 
Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia
 
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale»,
i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui al
precedente art. 22, siano compresi nel numero dei posti messi a
concorso per ciascuna specializzazione, tenendo conto della riserva
del posto di cui al precedente art. 1, comma 3, e che abbiano
conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di
incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma
dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera f).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la competente
sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo lo modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. Il candidato che non si presenta, nel giorno e nell'ora
stabiliti per la visita medica di incorporamento, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
6. Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di
incorporamento, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati via fax,
entro 24 ore, ai numeri 035/4043215 o 035/4043303, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante
dell'Accademia, che, sentito il presidente della sottocommissione
della visita medica di incorporamento, puo' differire la
presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto
improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I
giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di
rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le
decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando
Provinciale della Guardia di finanza (ovvero il locale Comando
Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta)
competente per il luogo di residenza.
7. Qualora il posto riservato di cui al precedente art. 1,
comma 3, non possa essere ricoperto per mancanza di candidati idonei,
lo stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta
graduatoria, per la specializzazione «pilota militare», nell'ordine
del punteggio di merito conseguito.
8. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando Generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i
candidati precedentemente dichiarati vincitori, in base alle
disposizioni vigenti.
9. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
10. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di
incorporamento, o, comunque, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione, con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
11. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota
militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisita la qualifica di «allievi ufficiali», sono sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
12. Detto accertamento e' effettuato presso l'Accademia
Aeronautica e presso la Scuola di Volo dell'Aeronautica Militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
13. Coloro i quali sono ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine al pilotaggio sono rinviati dal corso di Accademia della
Guardia di finanza.
14. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, rinviati
dal 5° corso «aeronavale» dell'Accademia, riassumono la precedente
posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli
ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso
e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio e di grado.

                              Art. 24.
 
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti ad eccezione di quelle
previste agli articoli 19 e 20 della presente determinazione.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 5, ad eccezione della lettera i), ai candidati appartenenti al
Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i
giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per
esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa per
la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito
il giudizio di idoneita' alla prova scritta.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso, secondo le vigenti
disposizioni.

                              Art. 25.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali
 
1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della prima vestizione, le cui spese sono a carico
dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi:
a) le spese per la manutenzione del vestiario;
b) le spese relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
c) le spese di carattere personale e straordinarie.
4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di formazione, devono essere provvisti del corredo indicato in
allegato 8 al presente bando.

                              Art. 26.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
 
1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

                              Art. 27.
 
Sito internet ed informazioni utili
 
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.it.> 2. Parimenti, saranno pubblicati sul citato sito internet gli
elenchi dei candidati dichiarati idonei alla prova preliminare e alla
prova scritta nonche' la graduatoria unica di merito del concorso.

                              Art. 28.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza, per le finalita' concorsuali, e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
Generale della Guardia di finanza.
5. La presente determinazione sara' inviata agli organi di
controllo.
Roma, 30 gennaio 2006
Gen. C.A.: Roberto Speciale

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