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MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli
appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in
servizio permanente con almeno sette anni di servizio, per
l'ammissione al nono corso trimestrale di centotrentacinque allievi
vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri.
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Fonte: | Gazzetta ufficiale n.25 del 28/3/2003 |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Località: | Nazionale |
Codice atto: | 03E01956 |
Sezione: | Amministrazioni centrali |
Tipologia: | Concorso |
Numero di posti: | - |
Scadenza: | 28/4/2003 |
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IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico
dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono disponibili
quattrocentocinquanta unita' da ricoprire, ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, mediante due distinti concorsi,
nel limite del 70%, corrispondente a trecentoquindici posti, mediante
un concorso interno per titoli riservato agli appuntati scelti per
l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale,
della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale, e per
il restante 30%, corrispondente a centotrentacinque posti, mediante
un concorso interno, per titoli ed esame scritto, riservato agli
appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
previo superamento del corso di qualificazione, di durata non
inferiore a tre mesi;
Considerato che gli appuntati scelti possono partecipare, per
ciascun anno, ad uno soltanto dei due concorsi di cui alle predette
aliquote del 70% e 30%;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto,
riservato agli appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti e
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio,
per l'ammissione al nono corso trimestrale di centotrentacinque
allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei
carabinieri.
2. Fermo restando il numero dei posti messi a concorso, sei posti
sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano
specifica richiesta nella domanda, precisando in quale lingua
intendano sostenere la prova concorsuale.
3. Gli eventuali posti rimasti scoperti saranno devoluti, fino
alla data d'inizio del relativo corso, ai concorrenti partecipanti al
concorso per l'ammissione al terzo corso trimestrale di aggiornamento
e formazione professionale, risultati idonei ma non vincitori, in
relazione ai rispettivi punteggi conseguiti.
Art. 2.
Requisiti
1. Possono partecipare al concorso gli appuntati scelti che non
abbiano presentato, nell'anno, domanda di partecipazione al concorso
di cui all'aliquota del 70%, gli appuntati, i carabinieri scelti e i
carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio
(compreso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma quali
allievi dell'Arma), che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo art. 3:
a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano
stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al
servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei
saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso, di cui al
successivo art. 11;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di
valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio equivalente;
c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della "consegna";
d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti
alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a
procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni;
e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei
all'avanzamento al grado superiore".
2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla
data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di
presentazione all'Istituto di istruzione non siano idonei al servizio
militare incondizionato e non riacquistino l'idoneita' entro il
settimo giorno, saranno esclusi dal concorso e potranno partecipare,
a riacquistata idoneita' fisica, a domanda, per una sola volta, al
primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti
di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio militare
incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano
partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo
parziale al servizio d'istituto di cui al precedente comma 1, lettera
a).
Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile
allegato 1, disponibile presso tutti i Comandi carabinieri, e
presentate al Comando del reparto di appartenenza entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il concorrente deve compilare e sottoscrivere il modello di
domanda, dichiarando i titoli posseduti, tra quelli indicati al
successivo art. 8, comma 1, lettere c), d) e) ed f), per i quali
intende ottenere l'attribuzione delle maggiorazioni di punteggio.
3. L'errata o mancata indicazione degli altri dati richiesti e'
causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla
regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
4. La data di effettiva presentazione della domanda sara'
attestata, nell'apposito spazio, dai rispettivi Comandi di
appartenenza.
Art. 4.
Istruttoria delle domande ed esame dei requisiti
I Comandi di Corpo provvederanno a:
a) inviare subito le domande al Centro nazionale di selezione e
reclutamento;
b) acquisire la documentazione caratteristica, chiusa alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande con la
motivazione: "per partecipazione al concorso per l'ammissione al nono
corso allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti";
c) verificare il possesso e la validita' dell'attestato di
bilinguismo di cui al precedente art. 1, secondo comma e dei titoli
di cui al successivo art. 8, eventualmente dichiarati nella domanda.
Art. 5.
Esclusione dal concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli
aspiranti saranno ammessi a partecipare "con riserva" all'esame
scritto.
2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del direttore
generale della Direzione generale per il personale militare o di
autorita' da questi delegata.
Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con
successivo provvedimento del direttore generale della Direzione
generale per il personale militare, sara' composta da:
a) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con il
grado di tenente colonnello o maggiore, membro;
c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri con il grado di
maresciallo aiutante luogotenente, membro;
d) un sovrintendente dell'Arma dei carabinieri, con il grado di
brigadiere capo, segretario.
Art. 7.
Esame scritto
1. Fermo restando le disposizioni del precedente art. 1, secondo
comma, l'esame scritto, previsto nel periodo compreso dal 9 al 13
giugno 2003, consistera' in risposte ad un questionario articolato su
domande tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale
(sulla base del programma indicato in allegato 2) e culturale.
2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova verranno
indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale - del 23 maggio 2003. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica e, pertanto, il candidato che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti per l'esame scritto sara' considerato
rinunciatario.
3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova
provvederanno:
a) nella sede principale, la commissione di cui al precedente
art. 6;
b) nelle eventuali altre sedi, appositi comitati di vigilanza,
nominati con provvedimento del direttore generale della Direzione
generale del personale militare.
4. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della
commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza, nonche' portare
carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate all'atto
della prova, comporta l'esclusione dalla stessa, con provvedimento
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato, in tutto o
in parte, le risposte relative ai test somministrati.
5. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da
specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione
esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la
somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma
automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro nazionale
di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
6. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 18 trentesimi.
Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice procedera', per i soli candidati
risultati idonei all'esame scritto, all'attribuzione del punteggio
riportato nell'allegato 3, nel limite massimo di 10/30, relativo al
possesso dei sottonotati titoli:
a) per gli anni di servizio prestato nell'Arma, fino ad un
massimo di 1,1 punti (nel conteggio sara' incluso anche il periodo da
allievo mentre saranno esclusi i periodi durante i quali gli
interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento nonche'
i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne
penali o di sospensione dal servizio per motivi disciplinari e di
aspettativa per motivi privati);
b) per qualifiche superiori a "nella media" o giudizi
equivalenti riportati nell'ultimo biennio in sede di valutazione
caratteristica, fino ad un massimo di 2,4 punti. Non saranno presi in
considerazione i periodi documentati con modello "L" per assenza del
militare dal servizio;
c) per le decorazioni e distintivi d'onore di cui agli allegati
"C" ed "E" alla pubblicazione SMD-G-10 "Regolamento per la disciplina
delle uniformi"" Edizione 1994, fino ad un massimo di 2,1 punti,
limitatamente a quelle riportate nell'allegato 3;
d) per le promozioni straordinarie per meriti eccezionali e/o
benemerenze d'istituto a carabiniere scelto, appuntato o appuntato
scelto, fino ad un massimo di 1,6 punti;
e) per encomi ed elogi, fino ad un massimo di 1,5 punti;
f) per titoli di studio superiori alla licenza media, fino ad
un massimo di 1,3 punti. Qualora non trascritto, il titolo di studio
puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di
copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
In caso di possesso di piu' titoli di studio verra' preso in
considerazione quello che da' titolo al maggior punteggio
incrementale.
2. I titoli di cui al precedente comma, saranno valutati ai fini
della maggiorazione di punteggio solo se:
a) posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso,
limitatamente a quelli indicati al precedente comma 1, lettere c), d)
e) ed f), mentre quelli indicati alle lettere a) e b) verranno
direttamente acquisiti dalla documentazione personale.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione potra'
avvalersi dei Comandi di Corpo ed essere coadiuvata dal Centro
nazionale di selezione e reclutamento per la compilazione di schede
riepilogative dei titoli posseduti dai concorrenti.
Art. 9.
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1. La commissione di cui al precedente art. 6 formera' la
graduatoria finale di merito degli idonei alla prova di cui al
precedente art. 7, sulla base dei punti attribuiti a ciascun
concorrente nell'esame scritto, maggiorati del punteggio attribuito
per i titoli di cui al precedente art. 8. Gli idonei in possesso
dell'attestato di bilinguismo, che intendano partecipare per la
riserva di cui al precedente art. 1, secondo comma, saranno inseriti
in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e collocati
preliminarmente in graduatoria fino alla copertura dei posti
previsti. Successivamente verranno inseriti i rimanenti idonei
unitamente ai restanti concorrenti.
2. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado,
l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la piu' giovane
eta'.
3. La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sara' approvata
con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per
il personale militare.
4. La posizione in graduatoria verra' comunicata agli interessati
a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento.
5. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno
dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il nono corso
trimestrale allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti.
Art. 10.
Posizione amministrativa
1. I candidati saranno muniti di certificato di viaggio per il
tempo strettamente necessario per l'espletamento della prova scritta,
il raggiungimento delle sedi ove si svolgera' detta prova e il
rientro nelle sedi di servizio.
2. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennita' coloro che
non si presenteranno senza giustificato motivo alla prova o saranno
espulsi dalla stessa.
Art. 11.
Presentazione al corso
1. I vincitori del concorso, utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito, saranno avviati alla frequenza di un
corso della durata non inferiore a tre mesi, con prevedibile inizio
nella terza decade di aprile 2004.
Il corso si svolgera' presso il Reggimento allievi brigadieri in
Vicenza, secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma
dei carabinieri.
2. La Direzione generale del personale Militare o autorita'
delegata potra' autorizzare i vincitori, per comprovati gravi motivi,
da comunicare tramite il comando di appartenenza, a differire la
presentazione fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso.
Entro i primi dieci giorni di corso l'amministrazione si riserva la
facolta' di ricoprire i posti che dovessero rendersi disponibili in
seguito a mancata presentazione, alla rinuncia ovvero alle dimissioni
da parte dei vincitori, convocando i candidati idonei che seguono
nella graduatoria finale.
Art. 12.
Destinazione a fine corso
I militari che supereranno gli esami finali saranno inclusi nella
graduatoria finale di merito e promossi al grado di vicebrigadiere
alla fine del corso. Al termine del corso la destinazione dei
militari idonei alla nomina a vicebrigadiere avverra' secondo le
modalita' all'epoca vigenti.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2003
Ten. Gen.: D'Arrigo
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