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UNIVERSITA' DI BARI

Concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale su l'Immaginario Mediterraneo in Europa, con sede
amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 29/10/2002
Ente:UNIVERSITA' DI BARI
Località:-
Codice atto:02E08136
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/11/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato
con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, che
regolamenta la materia del dottorato di ricerca;
Visto il regolamento del dottorato di ricerca dell'Universita'
degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 12333 del
9 dicembre 1999 e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2001, n. 252, relativo
al finanziamento di progetti di cooperazione interuniversitaria
internazionale;
Visto il D.D. del 30 gennaio 2002 di autorizzazione al
finanziamento in favore di questa Universita' per convenzioni
stipulate con istituzioni universitarie dei Paesi dell'area
adriatico-ionico-balcanica firmatari della dichiarazione sottoscritta
ad Ancona il 19 maggio 2000, e dell'area mediterranea;
Vista la delibera del senato accademico del 29 giugno 2001 con la
quale si esprime parere favorevole alla presentazione delle
candidature per l'assegnazione dei contributi ministeriali per la
cooperazione interuniversitaria internazionale tra i quali quella del
progetto coordinato dal prof. Giovanni Dotoli dal titolo "Dottorato
di ricerca internazionale su "l'immaginario mediterraneo in Europa ";
Visto il decreto rettorale n. 6754 del 30 giugno 2001, ratificato
dal C.A. nella seduta del 10 luglio 2001;
Viste le convenzioni stipulate fra questa Universita' e
l'Universita' di Fes (Marocco), l'Universita' degli studi di Chieti
"G. D'Annunzio" e l'Universita' degli studi di Messina per la
realizzazione del dottorato di ricerca internazionale su
l'immaginario mediterraneo in Europa;
Viste le delibere del S.A. del 19 marzo 2002 e del 21 giugno
2002;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' istituito, in convenzione con le Universita' di Fes (Marocco),
di Chieti e di Messina, il dottorato di ricerca internazionale su
l'immaginario mediterraneo in Europa, con sede amministrativa presso
l'Universita' degli studi di Bari.

                               Art. 2.
E' indetto concorso pubblico, per esami, a sei posti, dei quali
tre con borsa di studio, per l'ammissione al corso di dottorato di
ricerca internazionale su l'immaginario mediterraneo in Europa, di
durata triennale, da attivare presso il dipartimento di lingue e
letterature romanze e mediterranee di questa Universita' coordinatore
prof. Giovanni Dotoli.
Il numero minimo degli ammessi a ciascun corso di dottorato non
puo' essere inferiore a tre.
Le borse assegnate potranno essere aumentate a seguito di
finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate
strutture produttive private, fermi restando in ogni caso i termini
di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle
domande di ammissione.

                               Art. 3.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea
in lingue e letterature straniere, lettere, storia, sociologia e
scienze politiche, ovvero di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno unicamente ai
fini dell'ammissione al dottorato farne espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa
dei documenti utili a consentire al collegio dei docenti la
dichiarazione d'equipollenza in parola. Detti titoli dovranno essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.
Gli interessati devono redigere la domanda secondo il fac-simile
allegato al presente bando, di cui fa parte integrante, con tutti gli
elementi in esso richiesti.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura
selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi di Bari, e redatta, in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' essere
presentata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla
direzione amministrativa, dipartimento per gli studenti e la
formazione post-laurea, area formazione post-laurea settore I, piazza
Umberto I n. 1 - 70121 Bari, entro il termine perentorio di giorni
trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a serie speciale "Concorsi
ed esami".
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di
handicap, in relazione al loro diritto a sostenere la prova di esame,
dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo
svolgimento delle prove stesse e l'eventuale necessita' di tempi
aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o a stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e il numero
telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non
residenti in Italia, un recapito italiano, eletto quale proprio
domicilio;
d) la cittadinanza;
e) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto
rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
g) di conoscere la lingua francese parlata e scritta ad ottimo
livello;
h) buona conoscenza delle metodologie informatiche
multimediali;
i) di avere buona conoscenza della lingua inglese;
j) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
k) di non aver usufruito, in precedenza, di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
l) di essere a conoscenza del divieto della contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio, ivi compresi i master
universitari;
m) i portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, devono indicare gli ausili necessari in relazione al
proprio handicap ed eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento
della prova.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa, con l'esclusione dell'aspirante
dal concorso.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
L'esame di ammissione al corso consisteranno in una prova scritta
e una prova orale su tematiche inerenti il dottorato volte a
garantire un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
Le prove d'esame di svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Bari nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui ai
commi successivi.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova.
La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione giudicatrice.
Il termine dei venti giorni potra' essere ridotto in caso di
rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i
candidati presenti alla prova scritta.
La prova scritta si svolgera' in lingua francese. Il colloquio si
svolgera' in lingua francese e in lingua italiana.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della
lingua inglese.
I candidati non italiani dovranno dimostrare di possedere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'esame di
ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale su
l'immaginario mediterraneo in Europa sara' formata e nominata in
conformita' alla normativa vigente.
La commissione per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.
Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottiene un
punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei punteggi da ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato nelle singole prove.
In caso di parita' di merito prevale la valutazione della
condizione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto
prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono
ammessi al dottorato in soprannumero nel limite della meta' dei posti
istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, senza fruizione
della borsa di studio.
Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca
puo' essere ammesso a frequentare, previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa. Nel
caso di parita' di voti, prevarra' il candidato che concorre per la
prima volta.
Sono, altresi', ammessi, senza diritto alle borse di studio di
cui al presente bando, a partecipare alle attivita' formative di
ricerca del dottorato i dottorandi delle Universita' partner che
frequentino un dottorato equivalente o affine presso la propria sede,
configurandosi gli stessi come "studenti di scambio".
Le spese di viaggio e soggiorno e la copertura assicurativa per
il dottorando sono a carico della sede che invia il dottorando nella
sede ospitante.

                               Art. 8.
Le borse di studio messe a concorso, nonche' quelle eventualmente
in aggiunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del presente
bando, vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997.
L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' pari a Euro 10.561,54
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che
possiedono un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore
a Euro 7.746,85.
Il superamento del limite di reddito determina la perdita del
diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e
comporta l'obbligo di restituzione delle mensilita' eventualmente
gia' percepite.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di permanenza all'estero nella misura del 50%.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato (anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                               Art. 9.
I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei, a
seguito del superamento delle prove di ammissione ad un corso di
dottorato di ricerca, possono chiedere l'iscrizione al corso
medesimo, in soprannumero, a condizione che il dottorato cui
partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della
ricerca per la quale sono destinati gli assegni.
L'ammissione al corso avverra' previe delibere del collegio dei
docenti del dottorato e del consiglio del dipartimento dove si svolge
l'assegno di ricerca, che devono esprimersi favorevolmente circa la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.
Nel caso in cui l'assegnista svolga l'attivita' presso un altro
Ateneo, si rende necessaria l'autorizzazione dell'Universita' di
appartenenza.

                              Art. 10.
I candidati ammessi al corso dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro il
termine perentorio di giorni dieci, che decorrono dal giorno
successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito,
domanda di iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su
apposito modello predisposto da questa amministrazione, corredata dei
seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) fotocopia del codice fiscale;
c) due fotografie debitamente firmate a tergo;
d) autocertificazione di cittadinanza;
e) autocertificazione relativa al possesso del diploma di
scuola secondaria superiore;
f) autocertificazione relativa alla laurea posseduta con la
relativa votazione;
g) dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione o ad un corso di laurea e nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del
corso;
h) dichiarazione di essere a conoscenza del divieto della
contemporanea iscrizione a piu' corsi di studio, ivi compresi i
master universitari.
I cittadini non italiani devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti, altresi', a
presentare:
a) dichiarazione di non godere o di non aver goduto di altre
borse di studio (anche per un solo anno), erogate per seguire corsi
di dottorato di ricerca;
b) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo
lordo;
c) dichiarazione di non cumulare le borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando.

                              Art. 11.
Il contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato,
che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di
studio, ammonta a Euro 630,08, cosi' suddiviso:
prima rata Euro 268,56 (all'atto di iscrizione). Detto importo
e' comprensivo dell'imposta di bollo virtuale - Autorizz. Int. Fin.
n. 21674 del 16 dicembre 1992;
seconda rata Euro 361,52 (se dovuta va versata entro il mese
di luglio).
L'importo della seconda rata e' dovuto da quei dottorandi la cui
condizione economica normalizzata (CEN) non rientri nella soglia
superiore stabilita (Euro 33.569,70).
I dottorandi portatori di handicap, con invalidita' non inferiore
al 66%, sono totalmente esonerati dalla tassa di iscrizione e dai
contributi.
In ogni caso e' dovuto l'importo di Euro 51,65 quale costo
diploma.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle
Universita' sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.

                              Art. 12.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane presso lo Stato estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 13.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.

                              Art. 14.
L'Universita' degli studi di Bari garantisce la copertura
assicurativa dei dottorandi per responsabilita' civile e per
infortuni per l'intera durata del corso per le sole attivita' che si
riferiscono al corso di dottorato, provvedendo alla stipula della
relativa polizza.

                              Art. 15.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
Durante il corso il dottorando puo' essere autorizzato, per
esigenze relative alla ricerca, dal collegio dei docenti a svolgere
periodi di studio presso una delle Universita' partner o di stage
presso soggetti pubblici o privati. Tale periodo non potra' comunque
essere superiore alla meta' della durata del corso.
Ai sensi del, comma 8, dell'art. 4 della legge n. 210/1998, e
dell'apposito regolamento di ateneo, ai dottorandi puo' essere
affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, nel limite massimo di 50 ore per anno
accademico, che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita'
di formazione alla ricerca e che non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita' italiane.

                              Art. 16.
Al termine di ogni anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione scritta ed eventuale presentazione orale
affinche' il Collegio dei docenti, valutata l'assiduita', il profitto
e l'avanzamento delle ricerche possa ammettere lo stesso al prosieguo
del corso o puo' proporre al rettore l'esclusione. Il dottorando che
non supera la prova annuale, puo' essere ammesso al prosieguo del
corso con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.
La frequenza del corso di dottorato puo' essere sospesa, previa
deliberazione del collegio dei docenti, sino ad un massimo di un anno
mantenendo i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento,
salvo interruzione della relativa erogazione, con successivo recupero
alla ripresa della frequenza, nei seguenti casi: maternita', servizio
militare ovvero servizio civile e grave e documentata malattia.

                              Art. 17.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del
corso dal
rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che
puo' essere ripetuto una sola volta.
La tesi sara' redatta in lingua francese.
La commissione giudicatrice dell'esame finale, proposta dal
collegio dei docenti e nominata dal rettore dell'Universita' degli
studi di Bari sara' formata da quattro docenti di cui almeno uno
appartenente ad una delle Universita' partner, che svolgera' la
funzione di correlatore.
Il titolo sara' conferito secondo le norme previste dalla
convenzione stipulata tra le Universita' partecipanti alla
realizzazione del progetto formativo.

                              Art. 18.
Ai fini della legge n. 675/1996 l'Universita' si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalita' connesse e strumentali al concorso di che trattasi.

                              Art. 19.
Il presente bando sara' inoltrato al Ministero della giustizia
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".

                              Art. 20.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Bari, 10 ottobre 2002
Il rettore

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