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MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Termini e modalita' della procedura di formazione delle graduatorie
nazionali ad esaurimento del personale docente, assistente,
accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 6/4/2001
Ente:MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Località:Nazionale
Codice atto:001E3158
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico ed in particolare l'art. 3, comma
2;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante norme per la
riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di
danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti
superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e
degli istituti musicali pareggiati ed in particolare l'art. 2,
comma 6, che ha trasformato ad esaurimento le graduatorie nazionali
permanenti dei docenti, assistenti, ex accompagnatori al pianoforte e
pianisti accompagnatori delle suddette istituzioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di tutela del trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di
integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste
dagli articoli 3 e 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con
decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, registrato alla Corte
dei conti il 10 gennaio 2001;
Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del regolamento
n. 426/2000, che affida ad un apposito decreto del Ministro della
pubblica istruzione la definizione dei termini e delle modalita' per
la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad
esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli
acquisiti;
Considerato che per effetto della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
i fondi stanziati per il funzionamento delle istituzioni di alta
cultura sono transitati dal Ministero della pubblica istruzione a
quello dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
che, conseguentemente, gli adempimenti di gestione debbono essere
svolti da quest'ultimo Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentati in materia di documentazione amministrativa.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Indizione e finalita' della procedura per
la formazione delle graduatorie nazionali ad
esaurimento del personale docente, assistente,
accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore
 
1. E' indetta la procedura per la formazione delle graduatorie
nazionali ad esaurimento previste dall'art. 2, comma 6, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, secondo le modalita' previste dall'art. 2
del regolamento adottato con decreto ministeriale 7 dicembre 2000,
n. 426, di seguito denominato regolamento.
2. La procedura e' diretta:
a) ad aggiornare le graduatorie base nelle quali sono inseriti
tutti coloro gia' inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi
per soli titoli;
b) ad integrare le graduatorie base di cui alla precedente
lettera a) con i soggetti previsti dall'art. 2, comma 3, del
regolamento.

                               Art. 2.
 
Aggiornamento del punteggio per coloro che sono
gia' inseriti nella graduatoria base
 
1. Coloro che sono gia' inseriti nelle graduatorie nazionali dei
soppressi concorsi per soli titoli, possono chiedere l'aggiornamento
del proprio punteggio sulla base dei titoli conseguiti fino alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Potranno essere presi in considerazione soltanto i titoli
conseguiti successivamente alla data dell'ultimo aggiornamento delle
graduatorie in atto esistenti.
3. I nuovi titoli saranno valutati sulla base delle tabelle
contenute negli allegati A, B, C e D del regolamento, ciascuna delle
quali e' applicabile alla tipologia di istituzione indicata nelle
tabelle medesime.
4. Coloro che non presentino richiesta di aggiornamento del
punteggio devono comunque manifestare la volonta' di restare in
graduatoria con apposita domanda da presentarsi entro il termine
indicato nell'art. 4.

                               Art. 3.
 
Nuovi aspiranti
 
1. Le graduatorie base saranno integrate con l'inserimento, in
coda alle medesime, dei nuovi aspiranti in possesso dei requisiti
specifici sottoindicati:
a) coloro che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande hanno superato le prove di un precedente
concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o
al medesimo posto di ruolo;
b) coloro che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande hanno conseguito nella valutazione dei
titoli artistico-culturali e professionali, ai fini dell'inclusione
nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze,
nonche' nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai
24 punti richiesti dalla previgente normativa e che, possedendone i
requisiti hanno partecipato validamente, superandone le prove, alla
sessione riservata di esami prevista dall'art. 3, comma 2, lettera b)
della legge n. 124/1999 ed indetta con O.M. n. 247 del 20 ottobre
1999.

                               Art. 4.
 
Termini per la presentazione delle domande
 
1. Le domande devono essere presentate entro il termine
perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Le
domande dovranno essere indirizzate al ministero dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica - alta formazione artistica e
musicale - Piazzale J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma e spedite mediante
raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente a
mano al predetto ministero, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle
ore 9 alle ore 17. Non e' ammessa la presentazione della domanda
presso le istituzioni, sia che si tratti della sede di servizio che
di altre.
2. I candidati che hanno titolo ad essere inclusi in piu' di una
graduatoria dovranno presentare distinte domande per ciascuna delle
graduatorie stesse. In ciascuna istanza dovra' essere specificato il
codice che contraddistingue l'insegnamento o il posto (allegato A).
3. Per i candidati che prestino servizio o siano residenti
all'estero le domande dovranno essere presentate, entro il predetto
termine, alla competente autorita' consolare che provvedera' al
tempestivo inoltro delle domande stesse al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Le domande dovranno essere redatte su modelli conformi agli
schemi B ed C allegati al presente decreto. Nelle domande dovranno
essere dichiarati o certificati, oltre al possesso dei requisiti di
partecipazione alla procedura di cui all'art. 2, comma 1, ed
all'art. 3, anche i titoli valutabili e l'eventuale diritto alla
riserva dei posti (allegato D) o alla preferenza (allegato E) in caso
di parita' di punteggio con altri candidati.
5. Nel caso che alla domanda non siano allegati i relativi
certificati, i servizi dovranno essere indicati con riferimento alla
loro effettiva durata e non con generico riferimento all'anno
accademico. Sono valutabili i soli periodi di servizio retribuiti o
quelli riconosciuti con provvedimenti di natura giustiziale.

                               Art. 5.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati
nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 3, debbono possedere, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti
requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
b) eta' non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni
sessantacinque (eta' prevista per il collocamento a riposo
d'ufficio). Tale ultimo requisito deve sussistere anche alla data
d'inizio dell'anno accademico nel quale si attiva l'eventuale
rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto
disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia
di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) di non aver riportato condanne penali ne' di avere carichi
penali pendenti;
e) idoneita' fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme
di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992;
f) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 174 del 7 febbraio 1994, i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego
pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla procedura
 
1. E' inammissibile e comporta pertanto l'esclusione dalla
procedura la domanda che sia stata presentata oltre i termini
perentori previsti dall'art. 4 o che sia priva della firma del
candidato.
2. Sono esclusi dalla procedura, pur avendo presentato la domanda
nei termini prescritti, i candidati privi dei requisiti specifici di
cui agli articoli 2 e 3 o dei requisiti generali di ammissione di cui
all'art. 5.
3. L'esclusione e' disposta sulla base delle dichiarazioni rese
dal candidato nella sua domanda, ovvero sulla base della
documentazione prodotta, ovvero sulla base di accertamenti disposti
dall'amministrazione.
4. L'esclusione e' disposta dall'amministrazione con motivato
provvedimento che puo' essere emesso in qualsiasi fase della
procedura.

                               Art. 7.
 
Formazione e pubblicazione delle graduatorie. Reclami e ricorsi
 
1. Per ogni tipologia di posto o di insegnamento verra' compilata
una distinta graduatoria, articolata in una graduatoria base ed in
una integrativa. All'interno di ciascuna delle due indicate
articolazioni, i candidati saranno graduati con il punteggio
complessivo conseguito, con a fianco le eventuali annotazioni
relative al diritto alla riserva dei posti o alle preferenze, a
parita' di punteggio.
2. Le graduatorie saranno trasmesse alle istituzioni per
l'affissione all'albo che dovra' avvenire, per tutte, nel medesimo
giorno indicato dal ministero.
3. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
pubblicazione, gli interessati possono produrre reclamo scritto con
le medesime modalita' previste all'art. 4 per la presentazione delle
domande.
4. Esaminati i reclami ed apportate eventualmente le necessarie
correzioni, le graduatorie definitive sono trasmesse alle istituzioni
per l'affissione all'albo. Dalla data di pubblicazione decorrono i
termini per la proposizione di eventuali impugnative dinanzi al
tribunale amministrativo regionale o al Presidente della Repubblica.
5. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilita' della
domanda ovvero dispongano l'esclusione dalla procedura sono
definitivi e avverso i medesimi sono esperibili i rimedi
giurisdizionali di cui al precedente comma 4.

                               Art. 8.
 
Utilizzazione delle graduatorie
 
La graduatoria nazionale ad esaurimento sara' utilizzata ai fini
della copertura dei posti in organico che si rendono disponibili,
mediante inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 o per il conferimento
di incarichi a tempo determinato.

                               Art. 9.
 
Tutela trattamento dei dati personali
 
L'amministrazione, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante
disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per
fini istituzionali e per l'espletamento della procedura prevista dal
presente decreto.
Roma, 19 marzo 2001
p. Il Ministro Guerzoni

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