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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Procedura di valutazione aperta ai magistrati onorari non confermati
nell'incarico per la mancata presentazione della domanda di
partecipazione alle prove valutative gia' concluse, oppure per aver
rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato
domanda di conferma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.67 del 1/9/2026
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:26E04691
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/10/2026

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
«Ordinamento giudiziario»;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante «Norme sulla
Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
Magistratura» e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17
concernenti «Attribuzioni del Consiglio superiore» e «Forma dei
provvedimenti»;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre
disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28
aprile 2016, n. 57» che stabilisce che i magistrati onorari alla data
di entrata in vigore della norma possono essere confermati a domanda
e fino al compimento del settantesimo anno di eta', tramite tre
procedure valutative e ne regola le modalita' operative;
Visto l'art. 2 della legge 13 aprile 2025, n. 51, rubricato
«Rimessione in termini e disciplina della conferma» il quale ai commi
1, 2 e 3 prevede che «1. Quando, all'esito delle procedure di
conferma gia' concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da
accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore
della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova
procedura valutativa secondo le modalita' indicate dall'art. 29,
comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un
numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando
altresi' i criteri per la formazione, all'esito della selezione,
della graduatoria dei candidati.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non
confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione
alle prove valutative gia' concluse, oppure per avere rinunciato a
sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di
conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle
procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno
di eta';
3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati
confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennita'
di cui all'art. 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116
del 2017, ove percepita;
Considerato che le tre procedure di conferma dei magistrati
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 si sono concluse;
Visto il decreto del Ministro della giustizia assunto di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze il 6 maggio 2026 con il
quale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 2025, n.
51 sono state fissate le risorse disponibili per un numero di posti
corrispondente a trecentosei magistrati onorari;
Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo
cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e
telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3 marzo 2022,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7 concernente «Misure
organizzative per l'espletamento delle procedure valutative dei
magistrati onorari...»;
Rilevato che l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo n. 116
del 2017, disciplina le modalita' operative per la conferma
nell'incarico di magistrato onorario fino al raggiungimento del
settantesimo anno di eta';

Decreta:

Art. 1

Ruolo ad esaurimento dei magistrati
onorari in servizio

I magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo
13 luglio 2017, n. 116 non confermati per mancata presentazione della
domanda di partecipazione alle prove valutative gia' concluse
(Gazzetta Ufficiale n. 42 del 27 maggio 2022; Gazzetta Ufficiale n.
44 del 13 giugno 2023 e Gazzetta Ufficiale n. 41 del 21 maggio 2024),
oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo
presentato domanda di conferma alle predette procedure, sono ai sensi
dell'art. 2, della legge 15 aprile 2025, n. 51 rimessi in termine per
la presentazione della domanda per la partecipazione alla presente
procedura di selezione, fino al compimento del settantesimo anno di
eta', al fine di entrare a far parte del «Ruolo ad esaurimento dei
magistrati onorari in servizio».

                               Art. 2 

Domanda di partecipazione
alla procedura di selezione

1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine
di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui
all'art. 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, i magistrati onorari di
cui al precedente art. 1.
2. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente
del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della
Repubblica per i vice procuratori onorari, in quanto possibile,
provvedono a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari del
proprio ufficio cessati dall'incarico di cui all'art. 1 del presente
bando di selezione.
3. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale,
hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 3
del presente bando di selezione.

                               Art. 3 

Termini e modalita' per la presentazione
della domanda

1. La domanda di cui all'art. 2 della presente circolare e'
inviata per via telematica, con le modalita' di seguito indicate,
entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» del decreto ministeriale che
recepisce il presente bando di selezione.
2. Il magistrato onorario deve collegarsi all'URL
«https//concorsi.csm.it/onorari.it» per effettuare la registrazione e
la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione
occorre inserire:
cognome e nome;
data di nascita;
codice fiscale;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec);
codice di sicurezza (password).
3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario,
collegandosi all'URL «https//concorsi.csm.it/onorari.it», deve
completare l'apposito modulo (FORM) di domanda e procedere all'invio
della stessa. La procedura di invio della domanda nella modalita'
suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui
al comma 1. In caso di piu' invii, l'amministrazione prendera' in
considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei
termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al
modello di domanda ne' l'invio della domanda. Le modalita' operative
di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili
nella pagina web all'indirizzo «https//concorsi.csm.it/onorari.it»
nel termine di cui al precedente comma 1.
4. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia,
c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a
pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della
riabilitazione;
m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2022, n. 313;
n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimento penale;
o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di
cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
p) l'esercizio delle funzioni onorarie pregresse.

                               Art. 4 

Prova valutativa
e pubblicita' della seduta di esame

1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della
durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente
sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto
penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il
candidato, prima della cessazione dall'incarico, ha esercitato in via
esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali
onorarie.
2. L'esame e' pubblico. Il colloquio orale si svolge alla
presenza della Commissione, del candidato e del segretario.

                               Art. 5 

Costituzione delle Commissioni di valutazione

1. La Commissione di valutazione e' presieduta dal Presidente del
Tribunale, o da un suo delegato, ed e' altresi' composta da un
magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato
iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di
segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale
amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia,
purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal
Presidente della Corte di Appello nell'ambito del cui distretto
insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e
individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.
2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il
numero di novantanove sono costituite piu' commissioni di
valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che
ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati.
Il Presidente del Tribunale provvede:
a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato
che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di
professionalita' che svolge l'attivita' di presidente della
Commissione;
b) a trasmettere l'elenco, formato a seguito di apposito
interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda
valutazione di professionalita' disponibili a svolgere l'incarico di
componente della Commissione di valutazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui al
precedente comma 2, lett. b) del presente articolo, il Presidente del
Tribunale predispone l'elenco dei magistrati dell'ufficio che abbiano
conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'.
4. Il Presidente della Corte di Appello, acquisite le
designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le
Commissioni di cui al comma 1.
5. Nei circondari in cui sono costituite piu' Commissioni, il
Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da
esaminare in gruppi di almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede
dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovra' essere
assegnato ciascun gruppo di candidati.
6. Costituiscono cause di incompatibilita' dei componenti la
Commissione con i candidati sottoposti a valutazione quelle previste
dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

                               Art. 6 

Adempimenti delle Commissioni di valutazione

1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del
provvedimento con la quale e' stata nominata e di tutti gli atti
relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di
valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari da
valutare, sottoscrivono la dichiarazione [Allegato 6], allegata al
verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilita' ai sensi
del comma 6 del precedente articolo.
2. Il presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica,
procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che
determinera' l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base
dell'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di
valutazione consegnato alla Commissione.
3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo
calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la
data e l'ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione.
4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti,
sara' relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile
sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e
processuale, in base al settore in cui il candidato esercitava, in
via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali
onorarie. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta le
Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da
porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio
rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun
candidato il caso oggetto del colloquio e' proposto previa sua
estrazione a sorte.
5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo
i seguenti criteri: a) capacita' di analisi e comprensione del caso
sottoposto; b) capacita' di applicare al caso in esame le norme
sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e
grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e
padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al
linguaggio tecnico-giuridico. Terminata la fase del colloquio di
ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all'art.
29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla
compilazione della relativa scheda di valutazione [Allegato 5].
6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto apposito
verbale [Allegato 1] in cui dovra' essere indicato il numero dei
magistrati onorari esaminati [Allegato 2], il numero di quelli
dichiarati idonei [Allegato 3], il numero di quelli valutati
negativamente [Allegato 4].

                               Art. 7 

Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero della giustizia

1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il
giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 5,
delibera sulla domanda di conferma.
2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della
magistratura e' comunicata al Ministro della giustizia che con
decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario e
fissa il termine per la presa di possesso.
3. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta
giorni, dalla comunicazione del suddetto decreto del Ministro della
giustizia possono optare per il regime di esclusivita' delle funzioni
onorarie, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, che e' incompatibile con lo svolgimento di
ulteriori attivita' lavorative ai sensi dell'art. 16 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
4. In caso di mancata conferma, il relativo provvedimento del
Consiglio superiore della magistratura recepito con decreto del
Ministro della giustizia, viene comunicato all'interessato tramite
gli uffici giudiziari competenti.

                               Art. 8 

Graduatoria degli idonei

1. All'esito delle valutazioni di cui alla presente procedura di
selezione il Consiglio superiore della Magistratura, nel caso in cui
il numero degli aspiranti risulti maggiore rispetto ai posti
pubblicati, adotta la graduatoria degli idonei nei limiti delle
risorse disponibili fissate con decreto del Ministro della giustizia
assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le risorse disponibili di cui al comma 1 sono state fissate
per un numero di posti corrispondente a trecentosei magistrati
onorari.
3. Nel redigere la graduatoria di cui al comma 1 costituisce
titolo di preferenza:
1. l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie onorarie
svolte;
2. a parita' di punteggio, la minore eta' anagrafica;
4. Il periodo di esercizio delle funzioni onorarie svolte per
frazioni di tempo superiori a sei mesi e' considerato equivalente ad
un anno.

                               Art. 9 

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti
e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalita' e
le procedure di conferma per la formazione di un contingente ad
esaurimento dei magistrati onorari. I dati cosi' raccolti sono
trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e
dal Ministero della giustizia.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla presente procedura di conferma.
3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle
amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di
conferma.
4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati
che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi illegittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura nonche' i Presidenti
dei Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali
raccolti.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: Nordio

_______

Avvertenza:
Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono
stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia.

 

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