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MINISTERO DELLA DIFESA

Bando d'arruolamento per l'anno 2007 di 2.920 volontari in ferma
prefissata di un anno nella Marina militare

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 5/9/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E05986
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/4/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 

Articolo 1
 

Posti disponibili per l'arruolamento
 
1. Per l'anno 2007 e' indetto un bando di arruolamento per
complessivi 2.920 volontari in ferma prefissata di un anno nella
Marina Militare, di cui 1.300 per le categorie del Corpo Equipaggi
Militari Marittimi e 1620 per le categorie dei Nocchieri di Porto,
ripartito nei seguenti tre blocchi di reclutamento:
1° BLOCCO, con due distinti incorporamenti: posti n. 973, di
cui n. 433 per il CEMM e n. 540 per le Capitanerie di Porto, cosi'
suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di febbraio 2007: dal 1° al
487° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 217
per il CEMM e n. 270 per le Capitanerie di Porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di aprile 2007: dal 488° al
973° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 216
per il CEMM e n. 270 per le Capitanerie di Porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
6 settembre 2006 al 31 ottobre 2006 dai candidati nati nel periodo
dal 31 ottobre 1981 al 31 ottobre 1988, estremi compresi.
2° BLOCCO, con due distinti incorporamenti: posti n. 973, di
cui n. 433 per il CEMM e n. 540 per le Capitanerie di Porto, cosi'
suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2007: dal 1° al 487°
classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 217 per il
CEMM e n. 270 per le Capitanerie di Porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di agosto 2007: dal 488° al
973° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 216
per il CEMM e n. 270 per le Capitanerie di Porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° dicembre 2006 al 31 gennaio 2007 dai candidati nati nel periodo
dal 31 gennaio 1982 al 31 gennaio 1989, estremi compresi.
3° BLOCCO, con due distinti incorporamenti: posti n. 974, di
cui n. 434 per il CEMM e n. 540 per le Capitanerie di Porto, cosi'
suddivisi:
- 1° incorporamento, previsto nel mese di ottobre 2007: dal 1° al
487° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 217
per il CEMM e n. 270 per le Capitanerie di Porto;
- 2° incorporamento, previsto nel mese di dicembre 2007: dal 488° al
974° classificato nella graduatoria di merito, di cui posti n. 217
per il CEMM e n. 270 per le Capitanerie di Porto.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
1° marzo 2007 al 30 aprile 2007 dai candidati nati nel periodo dal
30 aprile 1982 al 30 aprile 1989 estremi compresi.
2. Le domande, indicanti la preferenza all'arruolamento per uno
specifico blocco inviate a mezzo posta entro i termini previsti e
pervenute dieci giorni oltre il termine stabilito per ciascun blocco,
saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco successivo. Si
fa eccezione per il 3° blocco per il quale le domande inviate a mezzo
posta entro i termini previsti e pervenute venti giorni oltre il
prescritto termine di presentazione, saranno rigettate.
3. E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per
piu' blocchi, di cui al precedente punto 1, purche' presentate nel
rispetto delle date di scadenza di presentazione stabilite per ogni
blocco.
4. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, nonche' di modificare il numero dei
volontari di previsto arruolamento, in ragione di esigenze
attualmente ne' valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero
della difesa provvede a dare formale comunicazione agli interessati
mediante annuncio da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro la
data di inizio di presentazione delle domande per ciascun blocco.

                             Articolo 2
 

Requisiti per l'arruolamento
 
1 . Per ciascun blocco possono partecipare all'arruolamento in
qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina
Militare, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. eta' compresa tra il 18° anno e il compimento del 25° anno;
c. statura minima di metri 1,65 per i candidati di sesso
maschile, di metri 1.61 per i candidati di sesso femminile e, per
entrambi, non superiore a metri 1,95;
d. godimento dei diritti civili e politici;
e. diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo
equipollente (diploma di licenza di scuola media inferiore).
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano
conseguito un titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla
presentazione della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un
provveditorato agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto
all'atto della presentazione della domanda;
f. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi (anche ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P.) ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, da
precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda,
nonche' per inidoneita' psico - fisica;
g. idoneita' fisio - psico - attitudinale per l'impiego nelle
Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno, di cui al successivo articolo 9 del presente bando;
h. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
i. morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni;
j. non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230);
k. non essere in servizio ovvero trattenuto quale volontario in
ferma prefissata di un anno nelle Forze Armate (articolo 5, comma 3,
lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197).
2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all'arruolamento per ciascun blocco e mantenuti fino
alla data di effettiva incorporazione fatta eccezione per quello
dell'eta', pena l'esclusione dall'arruolamento stesso.

                             Articolo 3
 

Compilazione e presentazione delle domande
 
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento, che deve
pervenire entro i termini previsti per ogni blocco e indicati al
precedente articolo 1, deve essere:
a. redatta in carta semplice sull'apposito modello riportato in
allegato 1, che fa parte integrante del presente bando, compilata in
ogni sua parte osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso. Al modello di domanda, firmata in originale in forma
autografa per esteso dall'interessato, deve essere allegata copia
fotostatica, leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di
validita', con fotografia visibile. Non saranno prese in
considerazione le domande non firmate e presentate con modelli non
conformi al citato allegato 1.
b. indirizzata al «MARICENTRO TARANTO - Casella Postale N. 1230
- Ufficio Postale TARANTO Centro - 74100 TARANTO», e:
- spedita allo stesso MARICENTRO Taranto a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro i termini di scadenza di presentazione
fissati per ciascun blocco, indicati all'articolo 1, punto 1 del
presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante;
- ovvero presentata al MARICENTRO Taranto entro i termini di scadenza
di presentazione fissati per ciascun blocco, indicati all'articolo 1,
punto 1 del presente bando, che provvede a rilasciare ricevuta
dell'avvenuta ricezione delle istanze.
2. E' ammessa la presentazione di domande di arruolamento per
piu' blocchi, di cui al precedente articolo 1, purche' presentate nel
rispetto delle date di scadenza di presentazione stabilite per ogni
blocco.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico non
possono presentare la domanda di arruolamento i volontari in ferma
prefissata di un anno che risultino essere in servizio alla data di
scadenza dei termini previsti per ciascun blocco.
3. I candidati all'arruolamento possono esprimere, qualora lo
desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra Forza Armata, nel caso in cui risultino eccedenti rispetto
agli arruolamenti previsti per la Marina Militare.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali e civili
che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
- il cognome, il nome e il sesso;
- la data e luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo
grado (scuole medie) ed il giudizio conseguito al termine di detto
ciclo di studi valido ai fini della formazione della graduatoria di
cui all'articolo 7;
- l'eventuale possesso dei titoli di merito, di riserva,
preferenza o precedenza di cui al successivo articolo 7 del presente
bando;
- l'assenza a suo carico di procedimenti disciplinari conclusi
con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti
arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda, nonche'
per inidoneita' psico - fisica;
- non sia stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non abbia assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza;
- non essere in servizio, ovvero raffermato/trattenuto, quale
volontario in ferma prefissata di un anno;
- aver eventualmente svolto per almeno 10 mesi il servizio
militare, a qualunque titolo, senza demerito nella Marina Militare;
- eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno nella Marina Militare per l'anno 2007, riferite a blocchi
precedenti;
inoltre, dovra' sottoscrivere:
- l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra
Forza Armata, indicando la Forza Armata prescelta in ordine di
preferenza;
- l'eventuale preferenza per l'assegnazione al Corpo Equipaggi
Militari Marittimi (CEMM) o al Corpo delle Capitanerie di Porto (CP);
- l'area geografica di interesse per l'espletamento del
servizio;
- di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnata in relazione alle esigenze logistiche e operative della
Forza Armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il
territorio nazionale/estero;
- di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
l'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
6. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata ai sensi degli articoli 75 e 76 del
citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decadra' dai
benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sara' denunciato all'Autorita'
giudiziaria e, qualora incorporato, decadra' immediatamente dalla
ferma. Il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
7. Il candidato deve indicare il recapito presso il quale
desidera ricevere le comunicazioni con il relativo codice di
avviamento postale, se diverso da quello di residenza, e, ove
possibile, il numero telefonico; ogni variazione dell'indirizzo che
venga a verificarsi durante l'espletamento delle procedure di
arruolamento deve essere segnalata, con dichiarazione specifica,
direttamente e nel modo piu' celere, al MARICENTRO Taranto.
8. L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                             Articolo 4
 

Fasi dell'arruolamento
 
Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a. presentazione delle domande secondo le modalita' di cui al
precedente articolo 3, punto 1, lettera b.;
b. acquisizione delle domande da parte di MARICENTRO Taranto;
c. verifica da parte del predetto MARICENTRO dei requisiti di
cui al precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere
c., g., h.;
d. esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti
previsti;
e. accertamento da parte di MARICENTRO, ai sensi dell'articolo
71 del D.P.R. 445/2000, del contenuto delle autocertificazioni rese
dai candidati nella domanda di arruolamento ( fatta eccezione per i
requisiti / titoli documentati contestualmente alla presentazione
della domanda);
f. valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
articolo 7 con formazione e approvazione della graduatoria di cui
all'articolo 8;
g. accertamento dei requisiti d'idoneita' fisio - psico -
attitudinale, di cui al precedente articolo 2, punto 1, lettere c.,
g. ed h., indicato nel successivo articolo 9 e notifica della
convocazione per l'incorporamento ai candidati in possesso dei
predetti requisiti;
h. incorporamento dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla precedente lettera e., risultati idonei agli
accertamenti di cui alla precedente lettera f. (articolo 14, punto
1);
i. ripartizione dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria di cui alla precedente lettera e., dichiarati idonei agli
accertamenti fisio - psico - attitudinali ed incorporati, tra il
personale del Corpo Equipaggi Militari Marittimi ed i Nocchieri di
Porto (articolo 10);
j. decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma
prefissata di un anno (articolo 14, punto 8);
k. ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dalla ferma contratta degli arruolati non in possesso degli
stessi (articolo 13, punto 2).

                             Articolo 5
 

Deleghe - esclusioni - riesami
 
1. Il MARICENTRO Taranto e' delegato dalla Direzione Generale per
il personale militare allo svolgimento delle operazioni inerenti
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente articolo 2,
punto 1, fatta eccezione per le lettere c., g., h., i. ed f.
limitatamente alle sentenze penali di condanna e ad effettuare le
dovute esclusioni dall'arruolamento.
2. Lo stesso MARICENTRO e' delegato, altresi', ad escludere i
candidati che, gia' esclusi da precedenti blocchi del presente bando
di arruolamento dalla Direzione Generale per il personale militare
per mancanza di requisiti, ripresentino domanda per blocchi
successivi dello stesso bando.
3. Di ogni determinazione adottata, anche inerente a rinvii a
blocchi successivi, MARICENTRO Taranto ne porta a conoscenza il
candidato.
4. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte del citato
MARICENTRO, puo' avanzare ricorso giurisdizionale, al TAR Lazio, o,
straordinario, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione.
Oltre ai predetti ricorsi, e' data facolta' all'interessato di
avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza, da inviare a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 -
2ª Sezione, Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 ROMA EUR, chiedendo
il riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento.
5. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 4, valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento
con il primo blocco utile i candidati che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti, ovvero conferma l'esclusione
operata, fornendo la notizia al MARICENTRO Taranto e all'interessato.

                             Articolo 6
 

Commissione valutatrice
 
Per ogni blocco il MARICENTRO Taranto consegna le domande dei
candidati all'arruolamento in possesso dei requisiti accertati,
corredate della eventuale documentazione, alla Direzione Generale per
il personale militare, I Reparto - 3 Divisione V.F.P. 1 - 2ª Sezione
la quale, effettuati gli accertamenti di competenza, provvedera' al
successivo inoltro alla commissione valutatrice nominata dalla stessa
Direzione Generale e cosi' composta:
a. un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
designato dallo Stato Maggiore della Marina, con funzioni di
Presidente;
b. due o piu' membri, dei quali:
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
designato dallo Stato Maggiore della Marina;
- uno o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
o grado corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area
professionale «C», designati dalla Direzione Generale per il
personale militare;
c. un Sottufficiale di grado non inferiore a Capo di 3ª Classe
ovvero impiegato civile appartenente all'area professionale «B»,
designato dallo Stato Maggiore della Marina, con funzioni di
segretario senza diritto di voto.

                             Articolo 7
 

Valutazione dei titoli di merito
 
1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2
e dall'articolo 8 del D.M. 1° settembre 2004, la commissione di cui
al precedente articolo 6, per ogni blocco, redige la graduatoria di
merito dei candidati provvedendo a sommare direttamente il punteggio
dei seguenti titoli:
a. giudizio riportato nel diploma d'istruzione secondaria di
primo grado - articolo 7 del D.M. 1° settembre 2004 (3ª media):
- ottimo, punti 4,0;
- distinto, punti 3,0;
- buono, punti 2,0;
- sufficiente, punti 1,0.
b. titoli di merito previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera
b) del D.M. 1° settembre 2004:
- iscrizione tra il personale marittimo di cui all'articolo 114 del
Codice della Navigazione, punti 3,0;
- porto d'armi, punti 4,0;
- brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio,
punti 3,0;
- patente nautica per la condotta di navi da diporto, punti
3,0; (1)
- patente nautica per condotta imbarcazioni da diporto senza
limiti, punti 2,0; (1)
- patente nautica per condotta di imbarcazioni da diporto entro
le 12 miglia dalla costa, punti 1,0; (1)
- patente di guida militare (in possesso), punti 1,0; (2)
- patente di guida civile, punti 1,0; (2)
nota:
(1) titoli non cumulabili tra loro;
(2) titoli cumulabili tra loro.
c. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento
(articolo 8, comma 1 del D.M. 1° settembre 2004):
- diploma di laurea specialistica, punti 7,0; (1)
- diploma di laurea triennale, punti 6,0; (1)
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale):
votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60), punti 5,0;
(1)
votazione compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60), punti 4,0;
(1)
- diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale):
votazione compresa tra 81/100 (49/60) e 100/100 (60/60), punti 3,0;
(1)
votazione compresa tra 60/100 (36/60) e 80/100 (48/60), punti 2,0;
(1)
- aver svolto per almeno 10 mesi, a qualunque titolo, il servizio
militare senza demerito nella Marina Militare, punti 1,0.
nota: (1) titoli non cumulabili tra loro.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' preferito il candidato piu'
giovane d'eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, delle legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191.

                             Articolo 8
 

Approvazione delle graduatorie
 
1. Per ogni blocco la commissione valutatrice di cui al
precedente articolo 6, invia la graduatoria di merito di cui al
precedente articolo 7 con l'eventuale documentazione probante, alla
Direzione Generale per il personale militare che, effettuati gli
accertamenti di competenza, provvede alla approvazione della stessa
con decreto interdirigenziale.
2. Agli effetti del successivo articolo 11, le graduatorie di cui
al precedente punto 1. sono valide 12 mesi esclusivamente per i
blocchi del presente bando, fermo restando la previsione
dell'articolo 12.

                             Articolo 9
 

Accertamenti psico - fisio - attitudinali
 
1. Per ogni blocco il MARICENTRO Taranto e' delegato dalla
Direzione Generale per il personale militare a procedere alla
convocazione, presso lo stesso MARICENTRO, degli aspiranti da
sottoporre all'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2, punto 1, lettere c., g. ed h., indicati al successivo
punto 2, che sono tratti dalla graduatoria di cui al precedente
articolo 8, punto 1 nelle seguenti entita':
1° BLOCCO: n. 3.500;
2° BLOCCO: n. 3.500;
3° BLOCCO: n. 3.500.
2. Gli accertamenti psico - fisio - attitudinali di cui al
precedente punto 1 consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a. idoneita' psico - fisica e attitudinale per l'impiego nelle
Forze Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nella Marina Militare;
b. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' / rinuncia degli arruolandi di
cui al precedente punto 1. convocati per gli accertamenti di cui al
precedente punto 2, su richiesta dello Stato Maggiore Marina, la
Direzione Generale per il personale militare autorizza l'invio di
un'ulteriore numero di arruolandi presso il MARICENTRO Taranto per
l'accertamento dell'idoneita' tratti dalla graduatoria di cui al
precedente articolo 8, fino al raggiungimento dei posti disponibili
all'arruolamento.
4. La convocazione di cui al precedente punto 1. e' inviata
all'interessato dal MARICENTRO Taranto a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora di presentazione allo
stesso Centro di Reclutamento.
5. L'accertamento dei requisiti fisio - psico - attitudinali e'
effettuato da apposita commissione nominata dalla Direzione Generale
per il personale militare, su segnalazione della Forza Armata,
insediata presso il MARICENTRO Taranto e' composta da:
a. Presidente: Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di
Vascello appartenente al Corpo Sanitario Militare Marittimo;
b. membri:
- due Ufficiali Superiori appartenenti al Corpo Sanitario Militare
Marittimo;
- un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente di Vascello in
possesso della qualifica «PST».
I criteri e le modalita' di svolgimento degli accertamenti in
parola sono indicati nell'allegato 2, che fa parte integrante del
presente bando.
6. Il giudizio di non idoneita', ovvero la mancata presentazione
all'accertamento dei requisiti fisio - psico - attitudinali, comporta
l'esclusione dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti e'
comunicato agli interessati con determinazione del Presidente della
commissione di cui al precedente punto 5, formalmente delegato dalla
Direzione Generale del personale militare alle predette incombenze.
7. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei
requisiti fisio - psico - attitudinali da parte della commissione di
cui al precedente punto 5., puo' avanzare ricorso giurisdizionale, al
TAR Lazio, o, straordinario, al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Per le sole esclusioni agli accertamenti psico - fisici disposte
dalla commissione di cui al precedente punto 5., inoltre, e' data
facolta' all'interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata
istanza, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª
Divisione Reclutamento V.F.P. 1 - 2ª Sezione, Viale dell'Esercito,
n. 186 - 00143 ROMA EUR, chiedendo il riesame del provvedimento di
esclusione dall'arruolamento, unendo la certificazione sanitaria
attestante l'assenza delle imperfezioni / patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione.
Non sono ammesse domande di riesame relative a provvedimenti di
esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per l'uso di
alcool e sostanze stupefacenti.
8. La predetta Direzione generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 7, valutate le motivazioni addotte e preso atto
delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni,
convoca il ricorrente presso uno tra i Centri Sanitari medico legali
indicati dalla Forza Armata, al fine di sottoporre l'interessato
all'accertamento dei requisiti psico - fisici. Il giudizio riportato
in quest'ultima indagine e' definitivo e nel caso di confermata
inidoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento. In caso di
idoneita' la Direzione Generale per il personale militare dispone il
completamento degli accertamenti dei requisiti fisio - psico -
attitudinali. I candidati, qualora riconosciuti idonei, se collocati
utilmente nella graduatoria del blocco di provenienza, saranno
incorporati con il primo blocco utile assumendo la decorrenza
giuridica di tale blocco.
9. I candidati devono presentarsi agli accertamenti fisio - psico
- attitudinali muniti di un documento di identificazione provvisto di
fotografia in corso di validita', rilasciato da Amministrazioni dello
Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione,
di vitto e alloggio, qualora disponibile, a carico
dell'Amministrazione, che deve farne esplicita menzione nella lettera
di convocazione di cui al precedente punto 1. I candidati che non si
presentano nei tempi stabiliti dalla lettera di convocazione sono
considerati rinunciatari.

                             Articolo 10
 

Ripartizione dei candidati vincitori tra il personale del Corpo
Equipaggi Militari Marittimi ed i Nocchieri di Porto
 
Per ogni blocco, al termine degli accertamenti di cui al
precedente articolo 9, una apposita commissione nominata dalla
Direzione Generale per il personale militare e composta da:
Presidente: Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di
Fregata nominato su segnalazione della Forza Armata;
membri:
1. due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello
di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati
su segnalazione della Forza Armata;
2. un Ufficiale, ovvero impiegato civile ascrivibile all'area
funzionale «B», nominato dalla Direzione Generale per il personale
militare, provvedera' alla ripartizione tra il personale del Corpo
Equipaggi Militari Marittimi ed i Nocchieri di Porto dei candidati
risultati idonei ed incorporati presso il MARICENTRO Taranto,
attribuendo la rispettiva categoria.

                             Articolo 11
 

Procedure per il recupero dei posti non coperti
 
1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'articolo 1,
punto 1, del presente bando al termine delle operazioni di
incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli
arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente
articolo 8, punto 1, su richiesta dello Stato Maggiore della Marina,
la Direzione Generale per il personale militare autorizza
l'incorporamento dei candidati utilmente collocati nelle
corrispondenti graduatorie di precedenti arruolamenti del presente
bando, a partire dal primo dei blocchi la cui graduatoria sia ancora
in corso di validita' ai sensi dello stesso articolo 8, punto 2.
2. Ultimata la procedura di cui al precedente punto 1, qualora
risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore
Marina, previa autorizzazione della Direzione Generale per il
personale militare, il numero degli stessi posti e' portato in
incremento per le incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'articolo 1, punto 1, del presente bando.

                             Articolo 12
 

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di
ciascun blocco
 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del presente
bando, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, punto
1, eventualmente rimasti vacanti, riferiti ad incorporazioni per
ciascun blocco, su richiesta dello Stato Maggiore Marina, la
Direzione Generale per il personale militare attinge, previo consenso
dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie relative ad
arruolamenti di volontari in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito Italiano e nell'Aeronautica Militare dei candidati non
utilmente collocati nelle predette graduatorie, riferite a blocchi
precedenti a partire da quello la cui graduatoria sia ancora in corso
di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di arruolamento che
abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze
Armate.

                             Articolo 13
 

Motivi di esclusione
 
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresi',
l'esclusione dall'arruolamento, le domande:
a. non redatte sul modello riportato in allegato 1 al presente
bando;
b. non compilate nei campi obbligatori evidenziati nello stesso
modello di domanda;
c. compilate da candidati che alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda non abbiano compiuto il 18° anno e
abbiano superato il compimento del 25° anno di eta';
d. presentate da volontari in ferma prefissata di un anno in
servizio alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande per ciascun blocco;
e. non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
nei modi previsti dal presente bando (articoli 1 e 3);
f. non firmate dal candidato in maniera autografa e leggibile e
non firmata in originale;
g. redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro
simpatico;
h. prive del previsto documento indicato al punto 1 nella voce
«ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA» citato nel modello della domanda
(allegato 1 del bando);
i. che presentino correzioni e/o abrasioni.
2. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando ovvero per i motivi indicati al precedente punto
1. saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione
Generale per il personale militare, esclusi dall'arruolamento, anche
se incorporati. Il servizio prestato sara' considerato servizio di
fatto.
3. Qualora l'esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da
dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato
all'Autorita' giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I candidati esclusi da precedenti bandi di arruolamento V.F.P.
1, qualora in possesso dei requisiti, possono ripresentare la domanda
per il presente bando.

                             Articolo 14
 

Ammissione alla ferma prefissata di un anno
 
1. Per ogni blocco il MARICENTRO Taranto e' delegato dalla
Direzione Generale per il personale militare a notificare
direttamente ai candidati collocati utilmente nella graduatoria di
cui al precedente articolo 8 risultati in possesso dei requisiti
fisio - psico - attitudinali di cui al precedente articolo 9, entro
il numero previsto per la copertura dei posti disponibili per il
medesimo blocco e dei rispettivi incorporamenti, la convocazione per
l'incorporamento presso il predetto MARICENTRO nella quale saranno,
altresi', specificati i termini di presentazione
dell'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti
previsti dal presente bando, di cui al successivo punto 9.
2. La convocazione di cui al precedente punto 1 sara' notificata
agli interessati al termine dei predetti accertamenti fisio - psico -
attitudinali, secondo la procedura di cui al precedente articolo 4,
lettera f.
3. L'incorporamento avverra' nei tempi e nei modi stabiliti dalla
Forza Armata.
4. Per ogni blocco e rispettivo incorporamento l'ammissione alla
ferma prefissata di un anno decorrera' per gli effetti giuridici
dalle date di prevista incorporazione del blocco presso MARICENTRO
Taranto ed amministrativi dalla data di effettiva presentazione
presso il MARICENTRO medesimo.
5. Gli arruolandi saranno ammessi alla ferma con riserva
dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di
partecipazione all'arruolamento di cui al precedente articolo 2.
6. Il personale incorporato sara' sottoposto ad un programma
addestrativo per l'impiego in operazioni su tutto il territorio
nazionale ed all'estero.
7. I candidati risultati vincitori che non si presenteranno
presso il MARICENTRO Taranto nel termine fissato nella comunicazione
di convocazione di cui ai precedenti punti 1 e 2, saranno considerati
rinunciatari ed i relativi posti saranno ripianati traendo dalla
medesima graduatoria, con la procedura prevista dall'articolo 11,
ovvero dalle graduatorie di cui al precedente articolo 12.
8. La Direzione Generale per il personale militare, con decreto
interdirigenziale, determina l'ammissione alla ferma volontaria di un
anno nella Marina Militare dei candidati incorporati, tratti dalla
graduatoria di cui al precedente articolo 8, punto 1, con esclusione
di quelli giudicati non idonei agli accertamenti fisio - psico -
attitudinali, secondo la procedura di cui al precedente articolo 4,
lettera i., ripartendo il personale nei Corpi e nelle rispettive
categorie assegnate dalla commissione di cui al precedente
articolo 10, secondo le procedure previste della lettera h. del
citato articolo 4, con riserva dell'accertamento, anche successivo,
del possesso dei requisiti di partecipazione all'arruolamento di cui
al precedente articolo 2.
9. I candidati classificatisi utilmente per l'incorporamento
devono presentare entro il termine che sara' loro comunicato dal
MARICENTRO nella lettera di convocazione di cui al precedente punto
1, pena la decadenza dall'arruolamento quale volontario in ferma
prefissata di un anno nella Marina Militare, l'autocertificazione che
attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione all'arruolamento stesso (modello in allegato 3 al
bando), che sara' acquisita nel carteggio della documentazione
personale dell'interessato a cura del Comando di appartenenza.
10. Ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 304, i candidati
incorporati, che provengono dalla posizione del congedo, incorrono
nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla
data di incorporamento.

                             Articolo 15
 

Stato giuridico
 
Ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le
disposizioni in materia di stato giuridico previste dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197 «disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215» e
successive modificazioni, recanti disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

                             Articolo 16
 

Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
 
Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un anno
puo' avvenire secondo la normativa vigente.

                             Articolo 17
 

Rafferma
 
Ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della Difesa
8 luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa
della Marina Militare, i volontari in ferma prefissata di un anno
possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di
rafferma della durata di un anno.

                             Articolo 18
 

Prolungamento della ferma
 
Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno
che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati
al successivo articolo 19, punto 3. puo' essere prolungato, su
proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3 della
legge 23 agosto 2004, n. 226.

                             Articolo 19
 

Sviluppo e possibilita' di carriera
 
1. I volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina
Militare possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado
di Comune di 1ª Classe non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, possono partecipare all'arruolamento dei
volontari in ferma quadriennale.
4. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli
arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei
relativi bandi di arruolamento.

                             Articolo 20
 

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce rossa
 
1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226
i posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo
militare della Croce rossa e' riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 14, 17 e 18 del
presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati di cui
al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle
Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

                             Articolo 21
 

Disposizioni amministrative
 
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti fisio -
psico - attitudinali e sanitari sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso il MARICENTRO
Taranto i candidati potranno usufruire di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione qualora ne sia fatta esplicita menzione nella
comunicazione di convocazione agli accertamenti fisio - psico -
attitudinali di cui al precedente articolo 9, punto 1. In caso
contrario le citate spese saranno a carico degli interessati.

                             Articolo 22
 

Benefici
 
1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocamento in
congedo, compete la costituzione, a cura e spese
dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nella Marina Militare costituiscono titolo valutabile sia agli
effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini
dell'eventuale emigrazione all'estero.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera
per cui e' fatta domanda, nonche' le specializzazioni acquisite sono
considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle
Amministrazioni interessate ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo militare
della Croce Rossa.

                             Articolo 23
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
discendente decreto del Ministro della Difesa 13 aprile 2006, n. 203,
i dati personali saranno raccolti per le finalita' di gestione
dell'arruolamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale arruolamento, per
le finalita' inerenti all'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e
per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazione pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dell'arruolamento o alla
posizione giuridico - economica o di impiego del candidato, nonche',
in caso di esito positivo dell'arruolamento stesso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II della
citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti i termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale
della Direzione Generale per il personale militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003:
a. il responsabile del MARICENTRO Taranto;
b. il Presidente della commissione valutatrice di cui al
precedente articolo 6;
c. il Presidente della commissione per l'accertamento dei
requisiti fisio - psico - attitudinali di cui al precedente
articolo 9, punto 5;
d. il Presidente della commissione per l'assegnazione dei Corpi
/ categorie di cui al precedente articolo 10;
e. il Direttore della 3ª Divisione - Reclutamento volontari in
ferma prefissata di un anno della Direzione Generale per il personale
militare.
Roma, 11 agosto 2006
;
Il Direttore Generale
Ammiraglio di Squadra Mario Lucidi
 
Il Comandante Generale
Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Luciano Dassatti

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