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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico a trentuno posti di assistente giudiziario area
funzionale B - posizione economica B3

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.53 del 6/7/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E5774
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:31
Scadenza:5/8/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

            IL DIRETTORE GENERALE per il personale civile
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3: "Testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686: "Regolamento al testo unico degli impiegati civili dello
Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili";
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e militare dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: "Unificazione e
riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302: "Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad
essa apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari
in congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo, e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione delle disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 1,
lettera d), secondo il quale per l'accesso ai posti del Ministero
della difesa non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59: "Delega al governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191: "Modifiche ed integrazioni
alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a
distanza nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative";
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
ministeri - stipulato in data 16 maggio 1995;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto
ministeri - stipulato in data 16 febbraio 1999;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare
l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000
di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a
norma dell'art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
e successive modificazioni, con il quale e' stata autorizzata
l'amministrazione della difesa a bandire, tra l'altro, il concorso
pubblico a trentuno posti di assistente giudiziario, area funzionale
B, posizione economica B3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 1998 concernente la rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 30 e 31
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare la
tabella A, quadro 1, relativamente alla consistenza organica del
profilo professionale di assistente giudiziario fissata in trentasei
unita';
Viste altresi' le consistenze organiche di cui ai quadri 2 e 5
(dotazione organica per regioni) della suindicata tabella A allegato
al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 giugno 1998;
Accertato che nel ripetuto profilo di assistente giudiziario per
quanto concerne i posti riferiti sia al quadro 2 che al quadro 5
della stessa tabella sussiste la disponibilita' dei posti;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla emanazione del relativo
bando di concorso;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
E' indetto un concorso pubblico a trentuno posti di assistente
giudiziario area funzionale B - posizione economica B3. I predetti
posti sono ripartiti tra le seguenti regioni:
 
=====================================================================
Regione | Posti
=====================================================================
Campania | 6
Lazio | 3
Liguria | 3
Piemonte | 3
Puglia | 2
Sardegna | 2
Sicilia | 3
Veneto | 9
 
Gli aspiranti al concorso possono presentare una sola domanda di
ammissione e dovranno chiaramente specificare per quale regione
sopraindicata intendano partecipare.
Qualora un aspirante indicasse nella domanda per l'ammissione
piu' di una regione fara' fede la prima indicazione.
In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997 e
successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore al
50% avverra' con contratto di lavoro a tempo parziale, con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno,
secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 21 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999
e tenuto conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore
all'atto delle assunzioni stesse, nonche' del numero delle
autorizzazioni ad assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.
I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.

                               Art. 2.
 
Riserve di posti
 
Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
1) titolo di studio: diploma di maturita' classica e
scientifica;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
5) godimento dei diritti politici;
6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi
militari;
7) condotta e qualita' morali (art. 4 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile, coloro che siano stati licenziati in
applicazione dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto ministeri stipulato
in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione come sopra descritti.

                               Art. 4.
 
Domanda e termine per la presentazione
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte su appositi moduli
leggibili mediante lettore ottico, dovranno essere indirizzate
esclusivamente a C.S.F. Consulting per Ministero difesa direzione
generale per il personale civile - 2a divisione-casella postale 19282
- ufficio postale Cinecitta-est - 00173 Roma, trasmesse a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, con l'esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
I moduli per le domande devono essere ritirati dagli aspiranti al
concorso presso la predetta direzione generale per il personale
civile viale dell'Universita', 4 - Roma nonche' presso qualsiasi
distretto militare (allegato A). E' possibile scaricare il modulo di
partecipazione reperibile sul sito Internet www.eConcorsi.com ovvero
www.eConcorsi.it ed e' altresi' utilizzabile lo stesso sito Internet
per informazioni sulle modalita' di partecipazione. E', anche,
possibile indirizzare richieste di informazioni inerenti il concorso
mezzo posta elettronica, all'indirizzo e-mail: info@eConcorsi.com
ovvero info@eConcorsi.it oppure utilizzare il modulo elettronico che
si trova nel sito.
La data di spedizione e' stabilita e comprovata dal timbro e data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande devono essere redatte secondo lo schema del modulo che
viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire
(allegato B).
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma; non si terra' conto di quelle prive della sottoscrizione.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovra' dichiarare
sotto la propria responsabilita':
1) cognome e nome (le donne debbono indicare il cognome da
nubile);
2) la data e il luogo di nascita;
3) numero di codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
5) di godere dei diritti politici;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se sia concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali eventualmente
pendenti a loro carico;
8) di essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti
dall'art. 3 del presente bando, indicando l'istituto presso il quale
e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tale
dichiarazione va fatta anche se negativa;
11) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo
unico 10 gennaio 1957, n. 3, ne' di essere stato licenziato ai sensi
dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto ministeri, sottoscritto in data
16 maggio 1995, ne' di essere stati interdetti dai pubblici uffici in
base a sentenza passata in giudicato;
12) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
13) per quale lingua straniera, tra quelle indicate nel
successivo art. 6, intende concorrere.
Gli aspiranti al concorso dovranno altresi' indicare la regione
per la quale intendono concorrere.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove, ai sensi della legge suddetta.
In ragione di cio', la domanda di partecipazione dovra' essere
corredata, giusta circolare n. 6 del 24 luglio 1999, prot.
n. 42304/1999 del dipartimento della funzione pubblica, da una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui
sopra, al fine di consentire all'amministrazione di predispone per
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare
partecipazione al concorso anche per i soggetti portatori di
qualsiasi tipo di handicap.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
Con successivo provvedimento amministrativo sara' nominata la
commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
Almeno un terzo dei posti di componente della predetta
commissione sara' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 61,
lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

                               Art. 6.
 
Preselezione e prove di esame
 
Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore alle
duemila, sara' necessario il ricorso a forme di preselezione,
realizzate tramite l'ausilio di sistemi automatizzati.
L'eventuale preselezione verra' effettuata mediante una serie di
quesiti a risposta multipla da somministrare agli aspiranti al
concorso vertenti sulle materie oggetto delle prove scritte nonche'
su elementi di informatica, nelle seguenti quantita':
50 nozioni di diritto costituzionale/anmiinistrativo;
25 nozioni di diritto processuale penale;
25 elementi di informatica.
Per ciascun quesito sono previste quattro risposte di cui solo
una esatta, per un numero complessivo pari a cento.
Il candidato dispone di 75 minuti per l'espletamento della prova
preselettiva.
A ciascun candidato sono assegnati quesiti aventi lo stesso grado
di difficolta' ed in pari numero.
Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande
comprese nel questionario, e' attribuito il punteggio di 100
centesimi.
Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari a
sei volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione.
Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto
utile nelle singole graduatorie di regione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
Le prove scritte di cui la prima consistera' in una serie di
quesiti a risposta sintetica, verteranno sulle seguenti materie:
1) nozioni di diritto costituzionale e/o amministrativo;
2) nozioni di diritto processuale penale.
Il colloquio al quale saranno ammessi i candidati che avranno
riportato il punteggio di almeno 21/30 nelle prove scritte, vertera'
oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte anche sulle
seguenti:
nozioni di ordinamento giudiziario ordinario e militare;
servizi di cancelleria e leggi tributarie;
nozioni di statistica giudiziaria;
ordinamento del Ministero della difesa;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
lingua straniera (a scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo).
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno
21/30.
Il punteggio finale e' determinato dalla somma della media dei
voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel
colloquio.
La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avra'
luogo l'eventuale preselezione, ovvero in cui si svolgeranno le prove
scritte del concorso o eventuali rinvii, sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - del 27 novembre 2001.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi -
muniti di un valido documento di riconoscimento - nei locali e nei
giorni indicati nel presente articolo.
La mancata presentazione alla preselezione, ove essa venga
effettuata e/o alle prove scritte costituira' motivo di esclusione
dal concorso.
I candidati che avranno superato la preselezione saranno
convocati per l'espletamento delle prove scritte almeno quindici
giorni prima della data fissata, mediante notifica pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.

                               Art. 7.
 
Trasparenza amministrativa
 
Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, la commissione
esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le
modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei
relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte.

                               Art. 8.
 
Preferenze a parita' di merito
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno
preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattente;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta'.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno
presentare o far pervenire al Ministero della difesa - direzione
generale per il personale civile - 2a divisione - viale
dell'Universita', 4 - 00185 Roma, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice, ovvero
autocertificazione attestante il possesso dei titoli di riserva,
preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati
nella domanda. La documentazione ovvero l'autocertificazione non e'
richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni.

                               Art. 9.
 
Approvazione della graduatoria
 
Distinte graduatorie dei concorrenti idonei specifiche per ogni
regione saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva in base alla quale i candidati sono collocati in
graduatoria generale e tenendo conto delle precedenze o preferenze
previste dagli articoli 2 e 8 del presente bando.
I posti che eventualmente restassero disponibili per una regione
non potranno essere attribuiti ai candidati vincitori inseriti nelle
graduatorie di altre regioni.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso e' approvata con provvedimento amministrativo.
La stessa sara' pubblicata nel giornale ufficiale del Ministero
della difesa e resa consultabile sul sito Internet.
Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per il termine previsto dalla
normativa in vigore dalla data della sopracitata pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti per il quale il concorso e' stato
bandito.

                              Art. 10.
 
Documentazione
 
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o
far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione da parte dell'amministrazione, un certificato medico
rilasciato da un medico dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio (o da un medico militare in servizio permanente
effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo
al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il
concorso si riferisce.
Per i candidati, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di
guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili,
mutilati ed invalidi del lavoro, e per quelli riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, il certificato medico
deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e
contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado
di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti
dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato non puo'
riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni
fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego
al quale concorre.
L'amministrazione, comunque, ha la facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso.
Nello stesso termine di giorni trenta, i candidati vincitori
dovranno altresi comprovare, producendo apposite dichiarazioni
sostitutive di certificazioni - rese ai sensi dell'art. 1 del
regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1998, n. 403 - il possesso dei seguenti requisiti di
ammissione: eta', cittadinanza italiana, godimento dei diritti
politici, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei riguardi
degli obblighi militari, titolo di studio prescritto, assenza di
condanne penali.
L'amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazione non veritiera.
Per accelerare il procedimento, l'interessato puo' altresi'
trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente
articolo, copia fotostatica - ancorche' non autenticata - dei
certificati di cui sia gia' in possesso.
Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta previsto dal
presente articolo, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a
richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non
potra' darsi luogo alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro ed il candidato stesso sara' dichiarato rinunciatario.

                              Art. 11.
 
Assunzione con contratto individuale di lavoro
 
Acquisita la necessaria autorizzazione ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i candidati dichiarati
vincitori, dei quali sia stato accertato il possesso dei requisiti
secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, saranno invitati a
stipulare, ai sensi dell'art. 14 e/o art. 15 del Contratto collettivo
nazionale di lavoro - comparto Ministeri - un contratto individuale a
tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di
lavoro a tempo pieno e/o a tempo parziale nella qualifica funzionale
e profilo funzionale per il quale hanno concorso.
Ai nuovi assunti sara' attribuita la posizione economica B3,
oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa amministrazione comporta
l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora i vincitori
assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa
servizio.

                              Art. 12.
 
Informazioni
 
Per informazioni inerenti il concorso in questione e' attivato il
numero telefonico 06/72672845.

                              Art. 13.
 
Trattamento dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - direzione generale per il
personale civile - per le finalita' di gestione del concorso e
saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente
per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero della difesa - direzione generale per il personale civile.
Titolare del trattamento e' il direttore generale del personale
civile protempore che potra' avvalersi di terzi - viale
dell'Universita', 4 - 00185 Roma.

                              Art. 14.
 
Norme di salvaguardia
 
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente ufficio del
Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
Roma, 22 giugno 2001
Il direttore generale: Lucidi

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