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UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.60 del 1/8/2003
Ente:UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
Località:Milano  (MI)
Codice atto:03E04352
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/9/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge n. 102 del 5 febbraio 1992, cosi' come modificato
dalla legge n. 17 del 28 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca;
Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 75 del 24 marzo 2000, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca nella seduta del
19 maggio 2003, con la quale sono stati individuati i corsi di
dottorato di ricerca per il XIX ciclo, cui attribuire le risorse
messe a disposizione dal consiglio di amministrazione;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca nella seduta del
27 maggio 2003, con la quale sono state ripartite le risorse
finanziarie tra i corsi di dottorato individuati dal senato
accademico;
Visto il decreto n. 6289 del 19 giugno 2003 col quale sono stati
nominati i coordinatori dei corsi di dottorato (XIX ciclo) attivati
per l'anno accademico 2003/2004;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca
pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca di seguito elencati. In alcuni corsi l'attribuzione delle
borse di studio e' subordinata allo svolgimento di particolari
ricerche.
 
----> Vedere Tabelle da pag. 14 a pag. 36 della G.U. <----
 
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
comunicazioni relative pervengano entro la data della prima prova del
corso di dottorato interessato. L'aumento delle borse di studio puo'
determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Il
mancato perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati nei
tempi stabiliti determina la mancata attribuzione delle borse e di
conseguenza la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguita ai
sensi degli ordinamenti previgenti al decreto ministeriale
n. 509/1999 o laurea specialistica conseguita in Italia ovvero di
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente ad una laurea italiana, dovranno, unicamente ai fini
dell'ammissione al dottorato al quale intendono iscriversi,
richiedere espressamente l'equipollenza nella domanda di
partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei seguenti
documenti:
titolo di studio tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza
italiana (Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si e' conseguito il
titolo;
«dichiarazione di valore in loco» da richiedere alla stessa
rappresentanza.
Potranno presentare domanda di ammissione anche coloro i quali
conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data di
svolgimento della prima prova.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione ai corsi consiste in due prove, di cui una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
E' compresa nella prova orale, inoltre, la verifica della
conoscenza della lingua inglese (o di altra lingua a seconda di
quanto specificato nei programmi dei singoli dottorati).

                               Art. 4.
Per partecipare alle prove di ammissione, i candidati italiani e
stranieri, in possesso del codice fiscale, ad eccezione di coloro che
hanno conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare
domanda esclusivamente per via telematica, tramite internet o i
terminali self-service SIFA, a questa funzione abilitati, dislocati
nei locali dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca entro il
10 settembre 2003.
Il candidato dovra' procedere come segue:
se utilizza self-service SIFA da SIFA ON LINE, selezionare:
accesso ai servizi on line;
domande di ammissione;
ammissione dottorati di ricerca;
Se utilizza un personal computer:
dal sito dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca: www.
unimib.it
selezionare:
servizi agli studenti;
SIFA on line;
accesso ai servizi on line;
domande di ammissione;
ammissione dottorati di ricerca.
I candidati, seguendo le istruzioni del SIFA, dovranno indicare:
dati anagrafici, residenza, domicilio eletto ai fini del concorso,
recapito telefonico, corso di dottorato prescelto, dati di laurea,
lingue straniere conosciute.
I candidati avranno possibilita' di accedere alle domande fino
all'ultimo giorno di apertura dei termini di iscrizione.
Al termine della compilazione i candidati potranno stampare il
modulo con i dati da loro inseriti, tale stampa avra' valore di
ricevuta a tutti gli effetti e dovra' pertanto essere accuratamente
conservata dall'interessato.
I candidati laureati presso l'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca troveranno i loro dati anagrafici automaticamente
visualizzati (con la possibilita' di variarli).
Per l'ammissione il candidato dovra' inoltre effettuare un
versamento di Euro 30, entro i termini di iscrizione, esclusivamente
su conto corrente postale n. 43930205, intestato a «Universita' degli
studi di Milano-Bicocca - servizio tesoreria - P.zza dell'Ateneo
Nuovo, 1, specificando come causale «contributo di partecipazione al
concorso dottorato in ..............».
Tale versamento dovra' essere effettuato per ogni domanda
presentata.
La ricevuta del versamento dovra' essere inviata via fax
all'Ufficio dottorati di ricerca della segreteria studenti al
n. 02/6448.6271.
Il candidato portatore di handicap puo' ottenere, ai sensi della
legge n. 104/1992 cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999, tempi
aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove concorsuali. A
questo scopo e' necessario che, oltre a farne esplicita richiesta
nella domanda di ammissione, trasmettano la certificazione medica
attestante la validita' della richiesta. Tali certificazioni dovranno
pervenire entro la data di chiusura del bando all'Ufficio dottorati
di ricerca della segreteria studenti piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 -
20126 Milano.
I candidati, italiani o stranieri, che non sono in possesso del
codice fiscale e quelli in possesso di titolo di studio straniero
potranno presentare domanda, sempre entro i termini stabiliti,
compilando il modulo in calce al presente bando. Le domande dovranno
essere consegnate personalmente all'Ufficio dottorati di ricerca
della segreteria studenti, sportello 16 - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1
- 20126 Milano, ovvero spedite tramite raccomandata a/r (Ufficio
dottorati di ricerca della segreteria studenti, piazza dell'Ateneo
Nuovo, 1 - 20126 Milano) unitamente alla ricevuta del pagamento di
Euro 30 di cui sopra.
I candidati extracomunitari residenti all'estero dovranno
altresi' allegare la copia autenticata del certificato di identita'
personale rilasciato dalla rappresentanza italiana nel Paese di
residenza.
In caso di spedizione postale non la fede il timbro postale.
Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, qualora l'amministrazione riscontri, sulla base di
idonei controlli, la non veridicita' del contenuto di dichiarazioni
rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
I candidati, che intendono partecipare alle prove di ammissione
dei corsi di dottorato per i quali non e' stata indicata nessuna
data, saranno avvisati tramite raccomandata a\r.
Per i corsi di dottorato, le cui date delle prove d'esame sono
state indicate al precedente art. 1, la pubblicazione delle stesse ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita':
e) patente di guida.

                               Art. 6.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente.

                               Art. 7.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non provvedano
all'iscrizione entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata A/R da parte dell'Ufficio dottorati di ricerca della
segreteria studenti con cui si da' comunicazione dell'esito del
concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci
entro tre mesi dall'inizio del corso. Qualora il rinunciatario abbia
gia' usufruito di mensilita' di borse di studio, e' tenuto alla loro
restituzione.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso devono presentarsi all'Ufficio
dottorati di ricerca della segreteria studenti, Piazza dell'Ateneo
Nuovo, 1 - 20126 Milano - Edificio U6 (dal lunedi' al venerdi' dalle
ore 9 alle ore 12) entro il termine perentorio di giorni quindici a
decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della
comunicazione dell'esito del concorso per consegnare i seguenti
documenti:
a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
b) una marca da bollo da Euro 10,33;
c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 9;
d) una fototessera.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove di ammissione possono essere iscritti in
soprannumero ai corsi di dottorato di ricerca, fatti salvi i
requisiti di cui all'art. 8, purche' in possesso di una borsa di
studio, che copra tutta la durata degli studi, di importo non
inferiore a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della
legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e
integrazioni, garantita per iscritto da ente, istituzione o
fondazione italiana o straniera.

                               Art. 8.
Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi
extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi
indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
Euro 10.500, o conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di
studio di importo non inferiore a quello determinato dalle
disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2003-2004 detto importo
ammonta a Euro 10.561,54 annui lordi (a tale cifra sara' detratto il
4,67% come quota I.N.P.S. a carico del borsista).
Per quanto previsto dall'art. 5 del regolamento dei corsi di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
l'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo
di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.

                               Art. 9.
I dottorandi, non titolari di borsa di studio, sono tenuti a
versare un contributo, stabilito, per l'anno accademico 2003/2004, in
Euro 852, da versarsi in due rate, nel seguente modo:
versamento della prima rata (Euro 487), comprensivo del premio
di assicurazione infortuni, all'atto dell'iscrizione al corso;
versamento della seconda rata (Euro 365) entro il 17 maggio
2004.

                              Art. 10.
Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti a
corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato, per
l'anno accademico 2003/2004, in Euro 9,50. Per coloro che non sono
titolari di borsa di studio, l'importo e' compreso nel contributo di
Euro 852 da versare.
Ai titolari di borsa detto importo verra' sottratto dal primo
rateo di borsa.

                              Art. 11.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera, utili per
l'iscrizione, devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono
essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 12.
Entro la data stabilita dal collegio dei docenti, ai fini
dell'organizzazione delle prove annuali di verifica, i dottorandi
sono tenuti a presentare al collegio una relazione scritta
riguardante l'attivita' di ricerca svolta e i risultati conseguiti,
nonche' le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre
iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni
prodotte.

                              Art. 13.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla quale
emergano risultati scientifici rilevanti.

                              Art. 14.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.

                              Art. 15.
Ai fini della legge n. 675/1996 si informa che l'Universita'
degli studi Milano-Bicocca si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al concorso, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

                              Art. 16.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando e' il dott.
Domenico Lini.
Data, 24 luglio 2003
Il rettore: Fontanesi

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