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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
diciannove orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei
carabinieri.

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.101 del 21/12/2021
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:21E14345
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:19
Scadenza:20/1/2022
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali e relative
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390-
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e convertito con modificazioni dalla legge
4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato
generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la lettera n. 43/1-3 IS del 1° giugno 2021 con cui il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione del bando di concorso per 19 orchestrali del ruolo
musicisti dell'Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD reg. 2021 0176777 del 30 settembre 2021
con cui lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto
«nulla osta» all'emanazione del suddetto bando di concorso;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 19 orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei
carabinieri, cosi' suddivisi:
a) un posto di maresciallo maggiore per 1° clarinetto soprano
in sib n. 1 (1ª parte A);
b) cinque posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (1ª parte B):
1) 1° Flicorno contrabasso in sib;
2) 1° Saxofono contralto in mib;
3) 1° Trombone tenore;
4) 1ª Tromba in fa;
5) 1ª Tromba in sib/basso (con obbligo del trombone e del
Flicorno tenore);
c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2ª parte A):
1) 2° Clarinetto piccolo in mib;
2) 1° Saxofono baritono in mib;
3) Gran cassa (con l'obbligo degli altri strumenti a
percussione)
d) sei posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti
strumenti (2ª parte B):
1) 1° Contrabasso ad ancia;
2) 2° Corno fa-sib;
3) 4° Corno fa-sib;
4) 2° Clarinetto soprano in sib n. 2;
5) 2° Clarinetto soprano in sib n. 4;
6) 2° Flicorno basso in sib;
e) tre posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei
seguenti strumenti (3ª parte A):
1) 1° Clarinetto soprano in sib n. 10;
2) 2° Clarinetto soprano in sib n. 7;
3) 1° Clarinetto contralto in mib (raddoppio);
f) un posto di maresciallo ordinario per 2° Flicorno soprano in
sib (raddoppio) (3ª parte B).
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa, la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito ww.difesa.it e www.carabinieri.it
che
avra' valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti.
In ogni caso, la stessa Amministrazione provvedera' a darne
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it e
www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

                               Art. 2 

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione:
1) abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il
giorno di compimento del 40° anno di eta'. Tale limite e' elevato di
cinque anni per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze
armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
Si prescinde dal limite massimo di eta' per gli allievi del
Centro addestramento musicale, di cui all'art. 1509 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e per gli orchestrali della banda
musicale dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte
superiore a quella di appartenenza;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) abbiano conseguito, al termine dell'anno scolastico
2021/2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di
laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri
)
consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione agli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8. Il candidato che non sia
ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza
dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
4) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A (art. 1517 del decreto legislativo n. 66/2010),
che costituisce parte integrante del presente bando. L'ammissione dei
candidati che abbiano conseguito titoli di studio all'estero e'
subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto;
5) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di
Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
6) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il
beneficio della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque
incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
9) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano
tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che
non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l'accertamento
di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei
carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
10) se candidati di sesso maschile, non siano stati
dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8
luglio 1998, n. 230, fatto salvo il caso di soggetti che abbiano
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono
stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto
legislativo n. 66/2010. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere
esibita all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici
di cui all'art. 8;
11) se militare (non appartenente all'Arma dei carabinieri),
non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso
con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 530 del
codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non
sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso;
b) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli
degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri nonche' gli
allievi carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1, lettera
a), dovranno:
1) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro
che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con
riserva fino all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui
all'art. 8;
2) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu'
gravi della «consegna»;
3) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a
«nella media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;
4) non essere stati giudicati inidonei, nell'ultimo biennio,
all'avanzamento al grado superiore o risultati non in possesso dei
prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;
5) non essere sottoposti a procedimento disciplinare di stato
o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a 60 giorni;
6) non siano sottoposti a procedimento disciplinare
conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si
sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art.
530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il
fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso.
2. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta',
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato all'art. 3 e mantenuti fino alla
nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri,
pena l'esclusione dal concorso e ferme restando le ipotesi di
espulsione in qualsiasi momento dal corso, previste dall'art. 599 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere
presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio
di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Se il termine coincide con
un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno successivo. Per la
data di presentazione fara' fede quella riportata sul modulo di
domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali Spid con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di Spid (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
6. La procedura chiedera' al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il candidato dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza della famiglia in Italia e la data di espatrio.
Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria
casella di posta elettronica certificata standard, tutte le
comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella.
Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita'
elettronica/carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica
qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e'
preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica
certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al
concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', all'indirizzo e-mail
«cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», ogni variazione del recapito
indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione
da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha
assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente
imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne,
le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la
quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail
«cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola marescialli e brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di Polizia con esclusione del proscioglimento per
inidoneita' psicofisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione
della durata e del grado rivestito;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito
indicati nell'allegato D ovvero l'eventuale possesso di uno o piu'
dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire
tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di
esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
l) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) n. 2016/679 alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovra'
essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del
concorso.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, potra' chiedere
la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e
con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) dovranno, altresi', consegnare copia
della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza, per
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo
art. 4.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) n. 2016/679
del garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio seguira':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la
revoca della nomina a Maresciallo.

                               Art. 4 

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al
concorso, dovranno segnalare al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio
concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in
possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera b).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza
armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.

                               Art. 5 

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per
il Personale Militare o di autorita' da lui delegata saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione delle prove
pratiche di esecuzione, della prova teorica, dei titoli nonche' per
la formazione delle graduatorie finali di merito;
b) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psico-fisici;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata
dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un
conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per
banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente
colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore
attitudinale», membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale
commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di
ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali
dell'Arma dei carabinieri. Se il numero dei candidati ammessi agli
accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno
essere nominate piu' commissioni.

                               Art. 6 

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti psico-fisici per il riconoscimento
dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) prove pratiche di esecuzione;
d) prova teorica;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro
documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello
Stato in corso di validita'.
3. I candidati che sono militari in servizio, nei giorni di
svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, dovranno
indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari,
dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di
caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano
anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico
dell'Amministrazione.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere a),
b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, nei siti internet
www.carabinieri.it. Inoltre potranno essere chieste informazioni al
riguardo al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto,
Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma,
tel. 0680982935.
Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di
verificare la pubblicazione dei calendari, di eventuali variazioni o
di ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei suddetti accertamenti
e delle prove.
5. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e
quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le
salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 4 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso,
alla data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della
documentazione sanitaria di cui all'art. 7 e, per le sole candidate,
del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per
il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale.
Al fine di ottenere il suddetto differimento gli interessati
dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo
cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al Centro nazionale di selezione e
reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione,
inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento del
concorso, avverra' a mezzo e-mail, inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al
concorso. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo
di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli
accertamenti stessi.

                               Art. 7 

Documenti da produrre

1. All'atto della presentazione presso il Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri i candidati
dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia
conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di
presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la
presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze (anche per
celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti;
e) I candidati di sesso femminile dovranno produrre altresi'
referto:
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie) eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli
accertamenti psico-fisici;
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine),
effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione
(la quale non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per le
finalita' indicate nel successivo art. 8, comma 11; la mancata
presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test
oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo
di elementi essenziali di validita' (firma, timbro etc.) determinera'
l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
f) per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri,
specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto
rilasciato dalle infermerie competenti;
g) elettrocardiogramma refertato;
h) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000
Hz);
i) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private, accreditate
con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.

                               Art. 8 

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del
ruolo orchestrale dell'Arma dei carabinieri presso il Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri,
viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b).
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le
modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita'
previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle
premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme tecniche
approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro
nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le
citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.
2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui
all'art. 7, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione,
determinera' l'impossibilita' per la commissione di esprimersi in
relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente
esclusione dal concorso.
3. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno resi noti
con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
4. La commissione disporra' per tutti i candidati una visita
medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di
laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove
somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali
cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali
anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e
benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di
consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una
adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si
rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche,
indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali
patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne'
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso
dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C che
costituisce parte integrante del presente bando. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il candidato agli esami radiologici e la conseguente
esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potra' essere
richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o
patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione
dell'idoneita' psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad
eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita'
invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal
punto 2 delle Avvertenze della direttiva tecnica riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4
giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo
sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato
cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati
vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109, n. 2010
richiamata nelle premesse del bando), apparato locomotore superiore
(LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU)
2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la
sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie,
anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono
ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK
ed il LASIK).
6. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei
parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella
direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita'
militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara'
nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che
partecipa ai concorsi delle Forze armate.
7. La commissione comunichera' per iscritto al candidato l'esito
della visita medica sottoponendo il verbale contenente uno dei
seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro
i quali e' previsto;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva di cui al precedente comma 6;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel
decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o
che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a
quello di cui al comma 5, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e
disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o
civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
nomina a Ispettore del ruolo orchestrale;
5) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo
impiego quale Maresciallo del ruolo orchestrali dell'Arma dei
carabinieri.
9. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che
presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza
all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli
avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra
dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo
consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle
istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme tecniche
per gli accertamenti psico-fisici.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i
candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le
ulteriori prove concorsuali.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di
temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di
cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque ammesse,
con riserva, a sostenere le successive prove concorsuali. Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente
hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi
compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad
ulteriore valutazione sanitaria, a cura della stessa commissione
medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in
una data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di
merito di cui all'art. 14. I medesimi, per esigenze organizzative,
potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove
concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica,
non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno
giudicati «inidonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'
comunicato agli interessati.

                               Art. 9 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risulteranno idonei agli accertamenti
psico-fisici di cui all'art. 8 saranno sottoposti, ai sensi dell'art.
641 del decreto legislativo n. 66/2010, agli accertamenti
attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel
giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che
siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259, comma 4
del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, ad
eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da
segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 5.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c),
saranno articolati in due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli
elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale,
condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati
ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di ragionamento,
al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonche'
all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e
professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in
una «relazione psicologica». Alcuni test e prove citate avranno
valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione
di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata
all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento
anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione
psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una
«scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri
diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio
condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in
merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita'
indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo
dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti
responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo
specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata,
alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna
adattabilita' al particolare contesto addestrativo della scuola
marescialli, risultando potenzialmente in grado di manifestare un
adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in
apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera'
un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'» nei riguardi di ciascun
candidato. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto, e'
definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a
sostenere le ulteriori prove concorsuali.

                               Art. 10 

Prove pratiche di esecuzione

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli
articoli 8 e 9 sosterranno le prove pratiche di seguito indicate:
a) per i candidati di tutte le parti:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di
un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di
adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice
fra cinque proposti dal candidato. I soli candidati che partecipano
per il posto di 1° clarinetto soprano in sib n. 1 dovranno eseguire
anche il concerto in sib di Henri Tomasi, edizioni musicali Alphonse
Leduc di Parigi. Qualora concorra per piu' posti, il candidato, per
ogni posto, dovra' proporre alla commissione esaminatrice un
programma d'esame diverso (concerto e studi). Nell'esecuzione del
brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il
candidato potra' essere accompagnato al pianoforte da persona di sua
fiducia. I candidati dovranno fornire alla commissione esaminatrice
una copia dei brani indicati nel programma d'esame;
2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani
scelti dalla commissione esaminatrice;
b) per i candidati delle prime e seconde parti:
1) esecuzione nell'insieme della banda dell'Arma dei
carabinieri di uno o piu' brani scelti dalla commissione, tratti dal
repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento messo a
concorso;
c) per i soli candidati delle prime parti, lettura ed
esecuzione di passi solistici, tratti dal repertorio
bandistico/orchestrale (originale/trascritto), con eventuale
accompagnamento della banda.
I candidati orchestrali della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri eseguiranno le suddette prove b) e c) con la banda
musicale di altra Forza armata.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale
hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando dei quali dovranno essere
personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto
di 1° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare le
prove pratiche con il fagotto in sostituzione del contrabbasso ad
ancia.
2. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione
esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La
commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di merito -
in ciascuna prova - fino ad un massimo di 50. Il candidato che
riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35
sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori prove
concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove
pratiche si intendono superate se il candidato riportera' una
votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi
nelle diverse prove, non inferiore a punti 40.
3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede
d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione, saranno resi
noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.

                               Art. 11 

Prova teorica

1. I candidati di tutte le parti, risultati idonei alle prove
pratiche di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere la seguente
prova teorica:
un colloquio vertente su nozioni relative alla struttura
fisico-acustica, alla storia ed al repertorio specifico dello
strumento per il quale concorrono. Inoltre, per i candidati delle
prime parti, il colloquio si estendera' anche alla conoscenza degli
altri strumenti che compongono la banda e del loro impiego, sia in
banda sia in altri organici strumentali.
2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati
ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
3. La commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di
merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale. Non
e' comunque giudicato idoneo il candidato che non raggiunga il
punteggio di 14.
4. Al termine di ogni seduta della prova, nella sede d'esame
sara' affisso l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei
voti riportati.

                               Art. 12 

Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per
i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati giudicati
idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 11, i soli titoli
di merito indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante
del presente bando.
La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima
dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per la valutazione e
l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi
dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al
concorso.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui agli
articoli 10 e 11, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno
consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto
informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito
consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova
sostenuta dall'interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco cartaceo in
duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e
professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti
modalita':
in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorieta' ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra'
fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente
all'allegato E del bando.
L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera'
la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per
le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra'
fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla
legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su
supporto informatico potra' essere attestata dal candidato con
dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di
merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.

                               Art. 13 

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 6, comma 1, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti di cui all'art. 6, comma 1, nonche' al tempo
strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si
svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora
il candidato non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi
dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara'
commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

                               Art. 14 

Graduatorie di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di
cui ai precedenti articoli 10 e 11, saranno iscritti dalla
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1,
lettera a) in distinte graduatorie finali di merito per ciascuno
degli strumenti di cui al precedente art. 1, sommando:
a) la media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove
pratiche di esecuzione di cui all'art. 10;
b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art.
11;
c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli
di cui all'art. 12.
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di
punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. A
parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei
carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al
Centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado e,
in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di
servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati
non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita', e'
preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno
approvate con decreto dirigenziale del direttore generale per il
personale militare e, successivamente, pubblicate nel Giornale
ufficiale della difesa e nei siti internet www.carabinieri.it e
www.persomil.difesa.it Di tale pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4. Qualora risulti che un candidato sia vincitore per piu'
strumenti, allo stesso verra' attribuito il posto relativo alla parte
o qualifica di valenza superiore con riferimento all'organizzazione
strumentale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.

                               Art. 15 

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 12, comma 1 del
presente decreto, l'Amministrazione della difesa potra' chiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati
risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle
disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1
emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo
armato dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti.

                               Art. 16 

Esclusioni

L'Amministrazione della difesa, con provvedimento motivato,
potra' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o
dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive,
per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata
osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o
dichiararlo decaduto dalla nomina.

                               Art. 17 

Nomina ad orchestrale

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, cosi' come
previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, saranno nominati Maresciallo maggiore, Maresciallo
capo o Maresciallo ordinario in servizio permanente del ruolo dei
musicisti dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere
inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle
prime, delle seconde o delle terze parti della banda come previsto
dall'art. 1515 del decreto legislativo n. 66/2010.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del
termine della presentazione della domanda, non rivestano il grado di
Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso
di formazione. Luogo, durata e modalita' di svolgimento di tale
corso, nonche' i programmi di insegnamento saranno stabiliti con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I frequentatori del corso, qualora non gia' in servizio
nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione presso il
Reparto d'istruzione designato dovranno sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo lo schema in
allegato F.
5. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del
concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di
controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente
art. 8, siano ancora in possesso della prescritta idoneita'
psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni
sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica
dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei
carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5,
comma 1, lettera b). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea
inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data
fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso.
Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati
inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui
all'art. 14, con altri candidati idonei.
I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata
documentazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita'
lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica
(anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche
l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il
fattore Rh;
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto,
rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la
visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio
quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito
sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di
cui all'allegato G. In caso di mancata presentazione del referto di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini
della definizione della caratteristica somato-funzionale AV,
limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori;
I militari in servizio nell'Arma compileranno una dichiarazione
attestante il possesso del titolo di studio richiesto qualora non
risultante dalla documentazione personale.
6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a
quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.
7. Nei confronti degli orchestrali si applicano le disposizioni
sullo stato del personale del ruolo ispettori.
8. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11.

                               Art. 18 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n.
679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di
partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento
delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186.
Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo'
essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da
1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del
concorso/procedura di reclutamento e alla posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti
previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo
1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche
per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di
Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, titolare del trattamento.

                               Art. 19 

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo PEC al
seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», secondo il
modello in allegato H.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: Ricca

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