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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di impiegato di 1/B,
(terzo livello funzionale), del ruolo del personale della Cassa
depositi e prestiti (diploma di perito in informatica; perito
industriale capotecnico - specializzazione informatica; ragioniere
perito commerciale programmatore).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 24/8/2001
Ente:CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Località:-
Codice atto:001E7341
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:24/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
 
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 agosto
1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre 1987 e 6 dicembre 1988, nonche' i
decreti del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica
in data 10 luglio 1992 e 20 novembre 1997, con i quali sono stati
stabiliti i livelli funzionali, le dotazioni organiche, le
declaratorie delle funzioni e le modalita' di accesso ai suddetti
livelli dell'istituto;
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti in data
13 novembre 1992, concernenti i procedimenti di competenza
dell'istituto;
Visto art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 284, cosi' come modificato dall'art. 66, comma 13, della legge
23 dicembre 2000, n. 366, che stabilisce che i dipendenti della Cassa
depositi e prestiti sono disciplinati dal proprio autonomo
ordinamento, ivi compreso il personale del proprio ruolo dirigenziale
e le relative modalita' del suo reclutamento;
Visto art. 2 del citato decreto del Ministro del tesoro in data
10 luglio 1992, che stabilisce, tra l'altro, che l'accesso al terzo
livello dell'istituto avviene per pubblici concorsi al quali possono
partecipare coloro che siano in possesso di specifico diploma di
scuola media superiore;
Visti i principi generali contenuti nel decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 467, recante norme sull'accesso
all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi e delle assunzioni nei pubblici impieghi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente, tra
l'altro, il trattamento dei dati personali;
Visti principi generali contenuti nel decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visti i principi generali in merito al reclutamento del personale
contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le norme generali sull'ordinamento deI lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, con cui si dispone, tra
l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano piu' di
cinquanta dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze
lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati e
considerato che la predetta quota di riserva risulta gia' coperta
presso l'Istituto;
Visto il vigente C.C.N.L. della Cassa depositi e prestiti;
Vista la deliberazione in data 17 luglio 2001, con cui il
Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti ha
autorizzato l'emanazione del bando di concorso, per l'assunzione in
prova a tempo indeterminato di dieci impiegati di 1/B, in possesso
dello specifico diploma di perito in informatica; perito industriale
capotecnico - specializzazione informatica; ragioniere perito
commerciale programmatore, da inquadrare nel terzo livello del ruolo
del personale della Cassa stessa;
In attuazione di detta deliberazione;
 
Determina:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione in
prova a tempo indeterminato di dieci impiegati di 1/B, da inquadrare
nel terzo livello funzionale del ruolo della Cassa depositi e
prestiti di cui alla declaratoria riportata nel decreto del
Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale
30 maggio 1988, n. 125).
I predetti posti sono disponibili presso il centro elaborazione
dati dell'istituto.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) specifico diploma di perito in informatica, oppure di perito
industriale capotecnico - specializzazione informatica, oppure di
ragioniere perito commerciale programmatore conseguiti con il
punteggio di 60/60 ovvero di 100/100. Non sono ammessi altri diplomi
di scuola media superiore equipollenti;
b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell'Unione europea;
c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di
leva e del servizio militare;
d) idoneita' fisica all'impiego;
e) di non aver riportato condanne penali, ne' di avere
procedimenti penali pendenti a proprio carico;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana per gli
appartenenti a stati membri dell'unione europea diversi dalla
Repubblica italiana;
g) conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.
Non possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano
stati esclusi per qualunque causa dai diritti politici anche in
eventuali altri stati di appartenenza e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver
conseguito tale impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidita'
I cittadini degli altri stati membri dell'Unione europea devono
possedere tutti i requisiti di cui sopra, fatta eccezione della
cittadinanza italiana.
Tutti i requisiti per l'ammissione debbono essere posseduti dagli
interessati alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
L'ammissione alle prove concorsuali avviene con espressa riserva
di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. Il
suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento
delle prove di concorso nel confronti dei candidati utilmente
classificati nella relativa graduatoria finale.
L'accertamento del mancato possesso di anche di uno solo dei
requisiti prescritti comportera' la perdita del diritto
all'assunzione.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
viene disposta con motivato provvedimento del direttore generale.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte su fotocopia del
modulo allegato al presente bando ovvero su modulo che puo' essere
stampato dal sito internet www.cassaddpp.it, dovranno essere
indirizzate a mezzo raccomandata a.r. alla Cassa depositi e prestiti,
dipartimento supporto, ufficio del personale, via Goito n. 4 - 00185
Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
accettante; sara' cura degli interessati verificare la completa
leggibilita' del timbro di spedizione apposto sulla busta.
Il termine per la presentazione delle domande, ove cada di giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La firma apposta in calce alla domanda non dovra' essere
autenticata.
Non si terra' comunque conto delle domande non firmate, ovvero
prive dell'indicazione del possesso di uno qualsiasi dei requisiti
richiesti.
Non e' ammessa la consegna a mano della domanda.
Non saranno, altresi', prese in considerazione le domande spedite
a mezzo telegramma, fax e e-mail.
In caso di presentazione di istanze, atti, o documenti in lingua
straniera, deve essere allegata, a pena di nullita', una traduzione
in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
I candidati debbono dichiarare nella domanda:
1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) recapito per le comunicazioni;
3) titolo di studio posseduto, precisando il luogo e la data
del conseguimento, il nome dell'istituto scolastico e l'indirizzo del
medesimo, nonche' la votazione ottenuta;
4) la preferenza per una delle seguenti tipologie di lavoro:
analista programmatore, oppure schedulatore operatore, oppure
sistemista in ambiente mainframe, dipartimentale e lan;
5) tutte le ulteriori informazioni richieste nel modulo di
domanda.
Le preferenze di cui al precedente punto 4), hanno mero valore
indicativo e non costituiscono un vincolo per l'Istituto ai fini
dell'assegnazione dei vincitori al rispettivo settore di lavoro.
Resta esclusa la possibilita' di procedere alla regolarizzazione
della domanda in tempi successivi alla data di scadenza stabilita per
il ricevimento delle domande stesse.
L'amministrazione si riserva di verificare al sensi e per gli
effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda.
Il candidato portatore di handicap dovra' specificare mediante
apposita dichiarazione da inviare, contestualmente alla domanda, alla
Cassa depositi e prestiti, dipartimento supporto, ufficio del
personale, via Goito n. 4 - 00185 Roma, l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d'esame.
La Cassa non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso, ne' per eventuali disguidi postali o
telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.
L'esclusione delle domande pervenute fuori termine ovvero prive
di uno qualsiasi dei requisiti suindicati sara' disposta con motivato
provvedimento del direttore generale.

                               Art. 4.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' nominata con determina del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
Alla commissione potranno, altresi', essere aggregati membri
aggiunti per l'accertamento delle componenti attitudinali e del grado
di conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
L'esame consiste in due prove: una prova scritta ed un colloquio.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta saranno
convocati mediante raccomandata a.r. almeno venti giorni prima dello
svolgimento della medesima.
I candidati dovranno presentarsi, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validita', nel giorno, nell'ora e nel
luogo indicati nella predetta comunicazione.
La prova scritta consiste nella risoluzione di temi a risposta
sintetica e/o nella soluzione di problemi aventi ad oggetto le
seguenti materie:
sistemi operativi;
sistemi di gestione di basi di dati,
linguaggi di programmazione,
reti e protocolli di comunicazione.
La prova orale consistera' in un colloquio sulle materie della
prova scritta, nonche' su:
nozioni di diritto pubblico ed economia;
accertamento della conoscenza scritta e parlata della lingua
inglese.
La commissione esaminatrice valutera' anche le componenti
attitudinali strettamente correlate con la declaratoria del terzo
livello funzionale, attraverso l'uso di test appropriati.
Le votazioni di ciascuna prova saranno espresse in trentesimi
sino ad un massimo di 30/30.
In relazione al numero di domande pervenute, la Cassa si riserva
di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva consistente nella
soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla sulle
materie d'esame. In tale eventualita' saranno ammessi a partecipare
alla prova scritta i primi cento classificati nella predetta prova,
nonche' i candidati eventualmente classificatisi ex aequo al
centesimo posto.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"
- del 9 novembre 2001, sara' data comunicazione del giorno, dell'ora
e della sede in cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti,
per cui i candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso, dovranno presentarsi senza alcun preavviso e muniti di
documento di riconoscimento in corso di validita' nel giorno,
nell'ora e nel luogo indicati.

                               Art. 6.
 
Esito delle prove d'esame
 
Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano
conseguito nella prova scritta la votazione di almeno 21/30.
Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale
verra' data comunicazione, mediante lettera raccomandata a.r., con
l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di
venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
Il colloquio si intendera' superato con una votazione di almeno
21/30.
Il punteggio totale sara' costituito dalla somma del voto
riportato nella prova scritta con quello riportato nel colloquio e
determinera' la posizione in graduatoria dei candidati.

                               Art. 7.
 
Titoli di precedenza e preferenza
 
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire alla Cassa depositi e prestiti, dipartimento supporto,
ufficio del personale, via Goito n. 4 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
semplice attestanti l'eventuale possesso dei titoli, che, in
attuazione dei principi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 467, diano diritto a precedenza e
preferenza nella nomina.

                               Art. 8.
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito sara' formata in base alla votazione
complessiva ottenuta da ciascun candidato nella prova scritta e nella
prova orale.
A parita' di punteggio, saranno applicate le disposizioni in
materia di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 8; se a
conclusione delle operazioni di valutazione dei predetti titoli, due
o piu' candidati conseguiranno pari punteggio sara' preferito il
candidato piu' giovane di eta', in applicazione dei principi di cui
all'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
La graduatoria cosi' formata e la nomina dei vincitori verranno
approvate con determina del direttore generale, previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione e sotto condizione dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria sara', altresi', pubblicata nel bollettino
ufficiale dell'Istituto e di tale pubblicazione verra' data notizia
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale "Concorsi ed esami" -.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative
La graduatoria rimarra' efficace per il periodo di ventiquattro
mesi dalla data della citata pubblicazione, per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente, entro tale data, dovessero rendersi disponibili.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Cassa depositi e prestiti, dipartimento supporto, ufficio
del personale, via Goito n. 4 - 00185 Roma, per le finalita' di
gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
esclusivamente alle altre aziende o enti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso oppure alla posizione
giuridico-economica del candidato.
Gli interessati potranno far valere i diritti di cui all'art. 13
della citata legge nei confronti della Cassa depositi e prestiti,
dipartimento supporto, ufficio del personale, titolare del
trattamento.

                              Art. 10.
 
Assunzione e stipula del contratto individuale di lavoro
 
Ai candidati dichiarati vincitori, con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, sara'
indicata - con lettera raccomandata a.r. - la data di assunzione in
servizio e, contestualmente, i medesimi saranno invitati a produrre
entro il termine che verra' loro indicato e comunque prima della
stipula del contratto individuale di lavoro di cui all'art. 17 del
C.C.N.L. della Cassa depositi e prestiti, la documentazione
prescritta.
Gli stessi dovranno, altresi', regolarizzare la domanda ai fini
dell'imposta di bollo.
In ogni caso, il candidato vincitore che non assumera' servizio
senza giustificato motivo entro il termine stabilito decadra' dalla
nomina.
I candidati vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova
della durata di mesi sei. Ai medesimi competera' il trattamento
economico complessivo relativo al terzo livello funzionale
dell'Istituto secondo la disciplina contrattuale vigente al momento
dell'assunzione.

                              Art. 11.
 
Norma di rinvio
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi previste
dalla vigente normativa.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami".
Il direttore generale: Salvemini

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