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UNIVERSITA' DI TRENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nella categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
(Provvedimento n. 21/P).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.33 del 24/4/2001
Ente:UNIVERSITA' DI TRENTO
Località:Trento  (TN)
Codice atto:001E3229
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:24/5/2001
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

             IL DIRIGENTE della direzione risorse umane
 
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento emanato
con decreto rettorale di data 1o dicembre 1995;
Visto il regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data
1o marzo 2001;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo
23 dicembre 1993, n. 546;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in particolare
l'art. 20;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni;
Visto il contratto collettivo nazionale dei dipendenti del
comparto Universita', stipulato in data 9 agosto 2000;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto l'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Considerato che le riserve di posti di cui alla legge
n. 482/1968, alla legge n. 958/1986 e alla legge n. 574/1980, non
operano in caso di unicita' di posto messo a concorso;
Visto il D.D.A. n. 18 di data 21 febbraio 2001, con il quale si
e' provveduto ad individuare il numero dei posti di personale tecnico
e amministrativo e le relative strutture di assegnazione, con
riferimento alla prima manovra di assunzioni per l'anno 2001;
Accertata la disponibilita' in bilancio per la relativa copertura
finanziaria;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
Presso l'Universita' degli studi di Trento e' indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella
categoria C area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei
linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita'
professionale ai sensi della legge n. 754/1969, i diplomi degli
istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali
previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
Ovvero: titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente a quelli sopra indicati.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello
italiano richiesto ai fini dell'ammissione.
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
d) godimento dei diritti politici;
e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
f) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
g) non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2,
comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per il persistente insufficiente
rendimento;
Non possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale:
ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996;
Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
licenziati per motivi disciplinari a norma dei Contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati per i comparti della pubblica
amministrazione a norma dell'art. 45 decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
licenziati ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica italiana;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale
conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame.
I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in
qualunque momento, con motivato provvedimento del dirigente della
Direzione risorse umane e notificato all'interessato con lettera
raccomandata a.r.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
utilizzando lo schema in allegato (allegato A) che e' parte
integrante del presente bando, firmata dal candidato, indirizzata al
dirigente della direzione risorse umane dell'Universita' degli studi
di Trento, dovra' essere presentata o fatta pervenire all'Universita'
degli studi di Trento - Direzione risorse umane, ufficio concorsi,
via Rosmini, n. 70 - 38100 Trento, entro il termine perentorio di
giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L'ufficio concorsi, per il personale tecnico ed amministrativo,
osserva il seguente orario d'apertura al pubblico:
lunedi'/venerdi': 8,30 - 13;
martedi'/mercoledi'/giovedi': 8,30 - 12,45, 14,15 16,30;
La domanda d'ammissione al concorso si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terra' conto
delle domande presentate, o spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, oltre il termine di cui sopra.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso saranno inoltrate
agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva,
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda dovra' contenere il cognome, nome e il preciso
domicilio eletto dal concorrente ai fini della partecipazione al
concorso (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubili).
Gli aspiranti dovranno fornire, sotto la propria responsabilita',
tutte le informazioni richieste nel modulo di domanda e indicare
inoltre i titoli di preferenza (tra quelli di cui all'allegato 1 del
presente bando) dei quali intendano avvalersi, dettagliatamente
descritti.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Allegati alla domanda.
Modalita' per la presentazione di titoli
e pubblicazioni/lavori originali
 
Il candidato dovra' allegare alla domanda:
1) documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti,
attestanti il possesso di titoli (si veda quanto specificato nei
commi successivi del presente articolo);
2) copia fotostatica del documento di identita'.
Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare i
documenti attestanti il possesso dei titoli: a) in originale o b) in
copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968, o, anche, c) in
copia semplice. In tale ultimo caso, il candidato dovra' accompagnare
la copia semplice da una propria dichiarazione sottoscritta avente ad
oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento e'
conforme all'originale.
In sostituzione della documentazione, il candidato potra'
produrre una dichiarazione, sottoscritta, di possesso dei titoli
medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998), possono essere
autocertificati i seguenti titoli:
titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami
sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.
Il candidato potra' inoltre comprovare, mediante propria
dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, l'ulteriore possesso dei
titoli che, ai sensi del successivo art. 8 del presente bando, sono
considerati tra quelli valutabili.
Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico affinche' la commissione possa utilmente valutare i titoli
ai quali si riferiscono.
l'amministrazione effettuera' dei controlli, anche a campione;
sanzioni penali sono previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni
mendaci.
I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta
semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
Non e' consentito il semplice riferimento a documenti e
pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.

                               Art. 5.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio
concorsi della divisione del personale tecnico ed amministrativo di
questa universita', per le finalita' di gestione del presente
concorso. Saranno trattati presso una banca dati della divisione
bilancio successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile
esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dalle norme del
presente bando.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Universita' degli studi di Trento - Divisione amministrazione
del personale. Successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto anche nei confronti della divisione bilancio di
quest'Ateneo, per quanto di competenza.

                               Art. 6.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' costituita ai sensi dell'art. 6
del regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo
2001.
La commissione giudicatrice sara' nominata con decreto del
dirigente della Direzione risorse umane e sara' composta da esperti
nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti
dell'amministrazione o estranei alla stessa.
Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi
dalla data della prima convocazione.

                               Art. 7.
 
Prove di esame e titoli valutabili
 
Gli esami, di cui all'allegato programma, consisteranno in due
prove scritte ed una prova orale. Il punteggio complessivo
attribuibile alle prove e' pari a 60 punti ed e' calcolato sommando
la media del punteggio conseguito nelle prove scritte ed il punteggio
della prova orale.
Ai titoli sara' attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo
2001, un punteggio complessivo pari a 30/90 del totale dei punti a
disposizione.
Essendo determinato in 90 punti il punteggio massimo, ai titoli
potranno essere attribuiti un massimo di 30 punti.
Sono valutabili i seguenti titoli:
a) titolo di studio con esclusivo riferimento a quello previsto
per la partecipazione al concorso (tenuto conto della valutazione o
del giudizio riportato) sino ad un massimo di 8 punti; eventuale
diploma universitario, sino ad un massimo di 10 punti.
b) anzianita' di servizio prestato presso pubbliche
amministrazioni o presso privati, inerente il profilo professionale
richiesto dal bando, con particolare riconoscimento del servizio reso
a tempo determinato presso le universita'; sino ad un massimo di 7
punti;
c) idoneita' in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni
per posizioni analoghe a quella messa a concorso sino a un massimo di
5 punti.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Le prove di esame si svolgeranno in Trento secondo il calendario
e nel luogo che sara' comunicato a ciascun candidato mediante lettera
raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima della data
stabilita per l'effettuazione delle prove stesse. I quindici giorni
sono da calcolare a decorrere dal giorno in cui l'amministrazione
consegna le lettere all'ufficio postale per la spedizione.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso quale ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
essere muniti di idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del
termine di validita') documento di riconoscimento.
Sono considerati idonei i seguenti documenti:
tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato;
tessera postale;
porto d'armi;
patente;
passaporto;
carta d'identita';
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte non meno di venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla. I venti giorni sono da calcolare a decorrere dal
giorno in cui l'amministrazione consegna le lettere all'ufficio
postale per la spedizione.
La prova orale si intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
La valutazione complessiva e' determinata sommando al voto
conseguito nella valutazione dei titoli la media dei voti riportati
nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

                               Art. 8.
 
Preferenze a parita' di merito
 
I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano,
trovandosi in posizione di parita' di punteggio finale, far valere i
titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni,
sono tenuti ad esibire i relativi documenti (gia' indicati nella
domanda) in originale o copia autenticata, in carta semplice. Dai
documenti, anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
ai fini della preferenza, e' di quindici giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno
sostenuto la prova orale.
I titoli di preferenza a parita' di merito sono quelli indicati
nell'allegato 1) al presente bando.

                               Art. 9.
 
Approvazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8, con l'osservanza, a
parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste nel
precedente articolo.
E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di cui al comma precedente.
Con decreto del dirigente della Direzione risorse umane sara'
approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
graduatoria di merito e quella dei vincitori, saranno pubblicate
mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di Trento sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 8 del
regolamento emanato con decreto rettorale n. 249 di data 1o marzo
2001, la possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito,
per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di
approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti
di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

                              Art. 10.
 
Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'art. 16 del nuovo contratto collettivo di lavoro
del personale tecnico ed amministrativo del comparto universita'.
 
Al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro
l'amministrazione invitera' il vincitore a sottoscrivere le
dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso
dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego;
Rimane fermo l'obbligo di presentazione, entro trenta giorni, del
certificato medico, in carta semplice, comprovante l'idoneita' fisica
all'impiego.
Il suddetto certificato medico dovra' essere rilasciato
dall'Azienda dei servizi sanitari, competente per territorio, o da un
medico militare o dall'ufficiale sanitario.
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

                              Art. 11.
 
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
Il vincitore del concorso sara' invitato a stipulare, ai sensi
dell'art. 16 del nuovo contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del comparto universita', un contratto
individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato, ai sensi
dell'art. 16, comma 1, del nuovo contratto collettivo nazionale di
lavoro, dal contratto individuale - secondo quanto previsto dal
contratto collettivo, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso,
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale spettante alla categoria C, posizione economica 1:
L. 15.776.000 annue lorde, previste come stipendio iniziale,
nonche' L. 2.765.000 annue lorde ai sensi dell'art. 65, comma 1,
contratto collettivo nazionale di lavoro, oltre al trattamento
accessorio di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro,
qualora spettante, e agli assegni spettanti a norma delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali;
L. 12.339.000 annue lorde di indennita' integrativa speciale;
la tredicesima mensilita'.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il lavoratore assuma
servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di
servizio; e' fatto salvo il caso dell'impedimento giuridico alla
presentazione in servizio che rende giustificata l'assenza ed
equivalente l'assenza stessa alla presenza in servizio con
conseguente decorrenza degli effetti economici, correlati alla
situazione di assenza giustificata dal servizio, sin dal giorno
indicato dall'amministrazione quale termine per la presa di servizio.
La durata del periodo di prova sara' di tre mesi. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a
tutti gli effetti.

                              Art. 12.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento
del concorso e responsabile del procedimento
 
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempre se
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nelle norme citate in premessa.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al
presente bando e' il sig. Aste Rudi, C4, direzione risorse umane,
Universita' degli studi di Trento, via Rosmini, n. 70 - 38100 Trento,
tel. 0461/882382 0461/882394; fax 0461/882391; e-mail
rasteamm.unitn.it oppure lbalzariniamm.unitn.it.
Trento, 27 marzo 2001
Il dirigente: Mezzena

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