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MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica al bando per il reclutamento di 820 volontari di truppa in
ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare per l'anno
2010.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.79 del 5/10/2010
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:0E008342
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente
le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e la disciplina dei
volontari in ferma prefissata, nonche' la delega al Governo per il
conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto del Ministro della difesa 1° settembre 2004,
concernente le modalita' di reclutamento dei volontari di ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, emanato ai sensi dell'art. 6 della citata legge n.
226/2004;
Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale per il
personale militare (DGPM) 31 agosto 2009, n. 67, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69
dell'8 settembre 2009, con cui e' stato emanato un bando per il
reclutamento per l'anno 2010 di ottocentoventi VFP 1 nell'Aeronautica
militare;
Visto l'art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 66 che
ha previsto la possibilita' di apportare modifiche allo stesso bando;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 che ha previsto che la
carenza accertata, totale o parziale, del deficit di G6PDH non
costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate;
Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010 della Direzione
generale della sanita' militare, recante modifiche della direttiva
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di inidoneita' al servizio militare e della direttiva
tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la direttiva applicativa della Direzione generale della
sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
2010, che ha previsto che all'atto delle visite mediche tutti i
candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che
attesti la presenza/assenza di manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti;
Considerato che occorre, pertanto, modificare l'art. 9 del bando,
prevedendo la produzione del menzionato certificato di stato di buona
salute da parte di tutti i candidati del 2° blocco di incorporamento
convocati per gli accertamenti psicofisici e attitudinali;
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale della DGPM 22 giugno
2010, concernente la delega al vice direttore generale, Generale di
divisione aerea Roberto Zappa, all'adozione di taluni atti di
gestione amministrativa in materia, tra l'altro, di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri,

Decreta:


Art. 1


Tra le premesse del bando, il penultimo «visto» e' sostituito dai
seguenti:
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 che ha previsto che la
carenza accertata, totale o parziale, del deficit di G6PDH non
costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate;
Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 2010 della Direzione
generale della sanita' militare, recante modifiche della direttiva
tecnica e della direttiva riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Vista la direttiva applicativa della Direzione generale della
sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
2010, che ha previsto che all'atto delle visite mediche tutti i
candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che
attesti la presenza/assenza di manifestazioni emolitiche, gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti.

                               Art. 2 


L'art. 9, comma 4 del citato decreto dirigenziale 31 agosto 2009,
n. 67, e' cosi' modificato:
4. I candidati devono presentarsi, pena l'esclusione dal
reclutamento, agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con:
a) un documento di identita' in corso di validita' munito di
fotografia, rilasciato da amministrazioni dello Stato;
b) certificato medico attestante l'idoneita' alla attivita'
sportiva agonistica, rilasciata da un medico sportivo della
Federazione medico sportiva italiana o dalle strutture previste;
c) certificato di stato di buona salute, rilasciato dal medico
di fiducia in data non anteriore a sei mesi a quella di presentazione
e redatto in modo conforme all'allegato B, che attesti la
presenza/assenza di manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o
alimenti;
d) referto, rilasciato da struttura pubblica o privata
convenzionata in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita,
attestante l'esito dei seguenti esami ematochimici:
markers dell'epatite B e C;
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT - AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
attestazione del gruppo sanguigno;
azotemia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
gamma GT;
e) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
eseguita presso organi sanitari militari o strutture pubbliche o
private convenzionate, in data non anteriore ai tre mesi precedenti
la visita;
referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito
presso struttura pubblica o privata convenzionata, in data non
anteriore ai cinque giorni precedenti la visita.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche
eventuali esami radiografici del torace eseguiti.
Tutta la documentazione sanitaria dovra' essere prodotta in
originale o in copia conforme. In ogni caso essa non verra'
restituita al termine degli accertamenti, ad eccezione delle lastre
radiografiche se presentate.

                               Art. 3 


L'allegato B del predetto decreto dirigenziale n. 67 del 31
agosto 2009 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

                               Art. 4 


L'allegato C del citato decreto dirigenziale n. 67 del 31 agosto
2009 e' abrogato.
Roma, 24 settembre 2010

Il Generale di divisione aerea: Zappa

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