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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di
cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno
del 117° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno
accademico 2017/2018.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.9 del 3/2/2017
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:17E00598
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/3/2017

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL COMANDANTE GENERALE

Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a:
a) 1 (una) unita', in favore dei candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
b) 3 (tre) unita', in favore dei candidati appartenenti a una
delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive
a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto per l'anno accademico 2017/2018 un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 55 allievi
ufficiali del «ruolo normale» al primo anno del 117° corso
dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. Dei suddetti 55 posti, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti dall'art. 2:
a) 1 (uno) e' riservato ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
b) 3 (tre) sono riservati al coniuge, ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Qualora i posti riservati di cui al comma precedente non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella
graduatoria unica di merito.
4 Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare (test logico-matematici e culturali);
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) valutazione dei titoli;
g) tre prove orali;
h) prova facoltativa di una lingua straniera;
i) prova facoltativa di informatica;
l) visita medica di incorporamento.
5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della
graduatoria unica di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
(1) alla data del 1° gennaio 2017, non abbiano superato il
giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1989;
(2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque
anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
b) i cittadini italiani che:
(1) abbiano, alla data del 1° gennaio 2017, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire siano nati nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 2000, estremi
inclusi;
(2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella
Guardia di finanza;
(3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
(4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per
inattitudine al volo o alla navigazione;
(5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
(6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
(7) non siano imputati, non siano stati condannati ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
(8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente
riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2016/2017.
4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti (3), (4),
(5), (6), (7) e (8), devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3 

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della domanda
di partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On
line», puo' scegliere una delle seguenti modalita':
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita'
digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione»
e l'ulteriore «codice alfanumerico» generato automaticamente dal
sistema e riportato in corrispondenza dello spazio riservato alla
firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la casella
PEC a loro intestata all'indirizzo del Centro di Reclutamento
concorsoRN.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1,
l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il
«numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La relativa ricevuta
di accettazione della PEC dovra' essere, altresi', conservata per
tutta la durata del concorso.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi sul sistema automatizzato e seguire la procedura
di cui al precedente comma 3, lettera b), inviando la domanda di
partecipazione, debitamente firmata, mediante la PEC intestata ad uno
dei genitori esercenti la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) allegare altresi' alla stessa, a pena di esclusione, in
formato «pdf», copia dell'atto di assenso di cui al modello in
allegato 2 sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso
di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza di
entrambi i genitori, nonche' copia fronte/retro del documento di
riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, in corso di validita'.
5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della
domanda di partecipazione e accertata dall'Amministrazione, sara'
considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). In tal caso il
concorrente minorenne dovra' altresi' allegare l'atto di assenso di
cui al citato modello in allegato 2, secondo le modalita' di cui al
comma 4, lettera b).
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 2 e 5 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse,
utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare
modificazioni o integrazioni.
7. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro
cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza
telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di
posta elettronica certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui siano:
(1) compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b),
ma non inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera b) e
4;
(2) inviate secondo le modalita' di cui al comma 5 in assenza
dei relativi presupposti;
(3) presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di
invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi
informatici del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta
di avvenuta accettazione»;
(4) prive della sottoscrizione se presentate secondo le
modalita' di cui ai commi 4, lettera a) e 5;
(5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a).
8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.

                               Art. 4 

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
f) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di cui e' in possesso, la relativa votazione nonche' l'Istituto
presso il quale e' stato conseguito. Coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2016/2017 dovranno:
(1) indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito, con
il relativo indirizzo;
(2) comunicare il voto conseguito con le modalita' e la
tempistica indicate all'art. 5, comma 3;
g) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il Reparto cui sono in forza);
h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
j) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale, e,
dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta
elettronica;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
l) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni;
m) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge -
devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate
all'art. 5, comma 2.
I titoli preferenziali il cui possesso non risulti dalla domanda
di partecipazione non saranno presi in considerazione ai fini della
redazione della graduatoria finale di merito;
n) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
3. Gli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale
posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orali.
4. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di
partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli
estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito
richiesto.
5. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13 e 20
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le
modalita' di notifica della graduatoria unica di merito.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.

                               Art. 5 

Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica
di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC
all'indirizzo concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it, i certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita'.
La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di
effettuazione della visita medica preliminare non e' presa in
considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2016/2017 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio e il relativo voto conseguito, ovvero la dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3.
4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata e ufficiale delle forze di completamento, qualora
utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art.
20, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro 30
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda
diretta al Ministero della difesa con cui chiedono di rinunciare a
detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia
di finanza in qualita' di allievo ufficiale, corredata da copia
fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita'.
5. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.

                               Art. 6 

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori, membri. I professori devono essere in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti superiori di
secondo grado nelle materie oggetto di esame;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di
ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da otto
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. La sottocommissione esaminatrice delle prove facoltative di
lingua straniera e di informatica e' quella indicata al comma 1,
lettera a), integrata da ufficiali della Guardia di finanza,
rispettivamente:
a) qualificati conoscitori della lingua prescelta dal
candidato;
b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale.
3. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione
degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di
tenente.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, la competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a).
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera b), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 7 

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.

                               Art. 8 

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di
Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale
della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9 

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la
carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 10 

Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in test
logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita'
linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana,
a partire dal 21 marzo 2017.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 14
marzo 2017, mediante avviso pubblicato sul sito internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero
verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere la prova scritta e quella orale in lingua tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera a).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, saranno rese disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui al all'art. 6, comma 1, lettera a).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei
primi 1000 posti della graduatoria stilata ai soli fini della
predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi
all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal
concorso.
13. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova,
mediante avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

                               Art. 11 

Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del giorno 5
aprile 2017, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui
all'art. 10, comma 13, che ha valore di notifica a tutti gli effetti
e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello
svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i
candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova
saranno parimenti rese note con l'avviso richiamato al comma 1.

                               Art. 12 

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non
devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

                               Art. 13 

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a).
2. La sottocommissione assegna a ogni elaborato un punto di
merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di
sabato e domenica) e comunque entro l'11 maggio 2017, con avviso sul
sito internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio Centrale Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55,
Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo
a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita'
psico-fisica;
c) 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 14 

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
b) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di
nuoto 25 m stile libero.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella
tabella in allegato 4, anche in una sola delle discipline
obbligatorie determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, una maggiorazione
secondo le seguenti fasce di merito:


===================================================
|Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
+=====================+===========================+
|  da 1 a 2 |  0,05 |
+---------------------+---------------------------+
|  da 2,5 a 3,5 |  0,10 |
+---------------------+---------------------------+
|  da 4 a 5 |  0,15 |
+---------------------+---------------------------+
|  da 5,5 a 6,5 |  0,20 |
+---------------------+---------------------------+
|  da 7 a 8 |  0,25 |
+---------------------+---------------------------+
|  da 8,5 a 9,5 |  0,30 |
+---------------------+---------------------------+
|  da 10 a 11 |  0,35 |
+---------------------+---------------------------+
|  da 11,5 a 12 |  0,40 |
+---------------------+---------------------------+

4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse non oltre l'11 luglio 2017.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data dell'11 luglio 2017, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento di
una delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione, provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento dello stesso a una data posteriore a
quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e,
comunque, non oltre l'11 luglio 2017, ferma restando la validita'
degli esiti delle eventuali prove svolte fino al momento della
comunicazione dell'infortunio subito.
11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto i criteri
cui attenersi.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.

                               Art. 15 

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso il Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di
Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita'
psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del
Comandante Generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri
concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di
cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa
potra' essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
Reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a),
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 16 

Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
Sanitario Nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 6), rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, attestante:
(1) stato di buona salute;
(2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) presenza/assenza di gravi manifestazioni
immuno-allergiche;
(4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti.
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale
terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e
d).
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano
l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso
certificato di cui all'art. 14, comma 7. In assenza del referto, la
candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate
saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non
oltre il 12 luglio 2017, non consenta di rispettare la tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle
successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere
convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione
indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite
mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente
comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato
riconvocato, e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 17 

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito
internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a
riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il
ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del
candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per
valutare le esperienze di vita passata e presente nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti
selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale,
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 18 

Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma riportato in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
6. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera - scelta
tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica,
con le modalita' indicate in allegato 8.
9. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo puo'
richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere
assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita'
di esecuzione della prova.
10. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo' essere
assistito, nel corso della prova facoltativa di informatica, da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e' espresso dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4.
12. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel
punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni
riportate in allegato 8.
13. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto
da ciascuno riportato nelle prove orali ed, eventualmente, nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno,
nell'albo della sede di esame. L'esito delle prove orali e',
comunque, notificato ad ogni candidato.
14. Prima dell'effettuazione delle prove orali e delle prove
facoltative di lingua straniera e di informatica, la sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle stesse.

                               Art. 19 

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta per:
a) sostenere la prova preliminare, prevista dall'art. 10, le
prove di efficienza fisica, previste dall'art. 14, l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 15, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 17 e le prove orali,
previste dall'art. 18, e' considerato rinunciatario e, quindi,
escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di
espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e
d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza,
solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di
Ostia, deve essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it.
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con
avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete
intranet del Corpo;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
c) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 21,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, via fax, entro 24 ore, ai
numeri 035/4043215 o 035/4043303 o tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a
giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia,
che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita
medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alle
lettere a) e c) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
Reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e c), non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e,
quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 20 

Graduatoria

1. La graduatoria unica di merito e' compilata dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a esclusione delle lettere
f), h), i) ed l).
3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso sara'
formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici:
a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
tre materie d'esame);
b) punto di merito ottenuto nella prova scritta;
c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove di efficienza
fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica;
d) punteggio titoli, assegnato in base al voto del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado conseguito, secondo le
seguenti fasce di merito:


=============================================================
| Voto conseguito |Maggiorazione del punteggio|
+===============================+===========================+
|  da 61/100 a 70/100 |  0,05 |
+-------------------------------+---------------------------+
| da 71/100 a 80/100 |  0,15 |
+-------------------------------+---------------------------+
| da 81/100 a 90/100 |  0,30 |
+-------------------------------+---------------------------+
| da 91/100 a 95/100 |  0,50 |
+-------------------------------+---------------------------+
| da 96/100 a 99/100 |  0,60 |
+-------------------------------+---------------------------+
| 100 |  0,70 |
+-------------------------------+---------------------------+
|  100 e lode |  0,80 |
+-------------------------------+---------------------------+

Qualora il candidato sia in possesso di piu' diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 2, comma 2, e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito
con il punteggio piu' favorevole.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla
data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 21.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso sul sito internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 10.

                               Art. 21 

Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al corso di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo normale», i
candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 20, nei limiti
dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalla
graduatoria stessa e tenuto conto della riserva di posti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito
il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento, alla
quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento,
da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera
e).
2. Prima della visita medica di incorporamento, la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti.
3. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento
sono esclusi dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro 30 giorni dalla data di
inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine di graduatoria.
7. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione
della graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso.
8. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti e i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
9. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di
contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da
espletare.
10. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

                               Art. 22 

Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere f) e l), ai candidati appartenenti
al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per
i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo' essere concessa
per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno
conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo
dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le
disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del
limite massimo di 45 giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24
dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta
licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei
citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove
orali per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria
dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 23 

Trattamento economico degli allievi ufficiali

1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

                               Art. 24 

Trattamento economico degli allievi ufficiali
provenienti dai militari del Corpo

1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni
normative a carattere generale.

                               Art. 25 

Sito internet e informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 26 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita'
concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti
in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere
dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del
rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 27 gennaio 2017

Gen. C.A. Giorgio Toschi

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