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CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato nell'area C, posizione economica C3, da
assegnare all'ufficio area amministrativa dell'Ente.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.29 del 14/4/2006
Ente:CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
Località:-
Codice atto:06E10230
Sezione:Altri enti
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:15/5/2006
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in
particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale;
Visto l'art. 70, comma 13, del suddetto decreto n. 165/2001 che
dispone l'applicazione della disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
integrazioni e modificazioni, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dal citato art. 35;
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
di Padova con la quale e' stato deciso di indire un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto nell'area C, posizione
economica C3 per personale da assumere con contratto a tempo pieno e
indeterminato da assegnare agli uffici dell'Ente;
Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto degli Enti
pubblici non economici;
Considerato che, a seguito dell'esperimento con esito negativo
della procedura prevista dall'art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 cosi' come modificato con la legge 31 marzo 2005, n. 43,
e' possibile procedere all'indizione della selezione;
 
Delibera:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto
nell'area C, posizione economica C3, per personale da assumere con
contratto a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'ufficio area
amministrativa dell'Ente.

                               Art. 2.
 
Trattamento economico
 
Il trattamento economico annuo di base a regime per il posto
messo a concorso e' composto da:
stipendio tabellare annuo lordo di euro 19.573,92;
tredicesima mensilita';
assegno per il nucleo familiare, in quanto dovuto, a norma
di legge;
ogni altra indennita' spettante a norma di legge e dei
contratti collettivi.

                               Art. 3.
 
Requisiti per l'ammissione
 
Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, ovvero
diploma di laurea specialistica in giurisprudenza;
abilitazione all'esercizio della professione forense;
cittadinanza italiana; tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni
contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 1994, n. 61;
eta' non inferiore a 18 anni;
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica
amministrazione;
idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, comma 1, lettera c1), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati per
motivi disciplinari.
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazioni delle domande ed anche alla
data di immissione in servizio.

                               Art. 4.
 
Presentazione delle domande
 
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e
debitamente firmate, secondo l'allegato A, dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Padova, via Tommaseo, 55 - 35131
Padova, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». La data
di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno
festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che,
anche se spedite nei termini, pervengano all'Ente oltre il decimo
giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione
delle domande.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva notifica
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
n. 196/2003 si informa che il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Padova si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato; tutti i dati raccolti saranno
trattati solo per le finalita' connesse e strumentali al concorso ed
alla eventuale gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare con nota
scritta, distinta, da allegare alla domanda di partecipazione,
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche'
segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove.
Per i candidati l'ammissione al concorso o all'eventuale
preselezione viene disposta sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti prescritti per l'assunzione.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
qualora da controlli emerga la non veridicita' della dichiarazione
resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, il medesimo decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
L'Ente si riserva in ogni momento della procedura selettiva la
facolta' di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate
dai candidati.
Prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro
dovra' essere certificato il possesso di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione.
Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della
domanda, non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione
comprovante le suddette dichiarazioni in quanto i requisiti di
ammissione e gli altri titoli posseduti possono essere
autocertificati nella domanda di partecipazione alla selezione
semplicemente firmando in calce la stessa.
I candidati che presenteranno dichiarazioni incomplete,
insufficienti e comunque prive degli elementi richiesti saranno
esclusi dalla selezione.

                               Art. 5.
 
Esclusione dal concorso
 
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
sara' comunicata con provvedimento motivato, fino al momento della
stipula del contratto.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
Le prove d'esame si articolano in due prove scritte e in una
prova orale.
Una prova scritta consistera' nello svolgimento di un elaborato
su argomenti di diritto amministrativo.
Per tale prova i candidati avranno a disposizione 3 ore.
L'altra prova scritta consistera' nello svolgimento di un
elaborato su elementi di ordinamento professionale forense. Per tale
prova i candidati avranno a disposizione 3 ore.
La prova orale vertera' sulle seguenti materie:
ordinamento professionale forense;
diritto amministrativo;
diritto civile limitatamente ad obbligazioni e contratti;
accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese a scelta
del candidato. Tale prova prevedera' una conversazione su argomenti
di cultura generale e di attualita' nella lingua straniera scelta dal
candidato.
In relazione al numero dei candidati, il Consiglio dell'Ordine si
riserva di procedere allo svolgimento di una prova preselettiva
intesa ad accertare il grado di professionalita' posseduto in
relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni
proprie della categoria di inquadramento. Dalla preselezione, che non
e' prova d'esame, sono esonerati coloro che alla data di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, hanno
maturato complessivamente 18 mesi di esperienza presso Enti Pubblici,
con contratti di pubblico impiego o di collaborazione coordinata e
continuativa o di consulenza. Per gli altri candidati, l'eventuale
prova in questione consistera' nella risoluzione in un tempo
determinato di appositi quiz a risposta multipla, vertenti sulle
stesse materie della prova scritta. Saranno ammessi alla prova
scritta, oltre a tutti i candidati in possesso dell'esperienza sopra
indicata, i primi 20 candidati in base all'ordine decrescente della
graduatoria che scaturira' dalla valutazione della prova
preselettiva.

                               Art. 7.
 
Svolgimento delle prove di esame
 
Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- del ............. sara' data comunicazione del luogo, della sede,
dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno l'eventuale prova
preselettiva o le prove scritte di cui al precedente art. 6.
Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati, i quali, fermo rimanendo la
condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 3, dovranno presentarsi
alle eventuali preselezioni o alle prove di esame muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 
La commissione esaminatrice valutera' i titoli di seguito
indicati; a ciascun titolo verra' attribuito il punteggio a fianco di
ciascuno indicato:
a) votazione della laurea di almeno 105/110: punti 2;
b) esercizio della professione forense, per la quale e' stata
conseguita l'abilitazione, di almeno 2 anni: punti 1;
c) incarichi di collaborazione o dipendenza in pubbliche
amministrazioni di almeno 2 anni: punti 2;
d) diploma di specializzazione post-universitaria: punti 2.

                               Art. 9.
 
Valutazione delle prove
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno
21/30. La prova orale si intende superata se il candidato avra'
ottenuto la votazione di almeno 21/30. La votazione complessiva e'
determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, dal
voto conseguito nella prova orale e dal punteggio conseguito in sede
di valutazione dei titoli di cui all'art. 8.

                              Art. 10.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione esaminatrice sara' costituita con deliberazione
del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova.

                              Art. 11.
 
Graduatoria
 
La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito,
secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva,
di cui all'art. 9 del presente bando, tenuto conto anche dei punteggi
conseguiti ai sensi dell'art. 8. Tale graduatoria sara' sottoposta
all'approvazione del Consiglio dell'Ordine che, tenute presenti le
disposizioni in materia di «preferenza» di cui al comma 4 dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, formera' la graduatoria definitiva e
procedera' alla dichiarazione dei vincitori, nei limiti dei posti
messi a concorso.

                              Art. 12.
 
Presentazione documentazione attestante il possesso dei requisiti ed
assunzione in servizio
 
Il rapporto di impiego si costituisce con il contratto
individuale di lavoro che verra' stipulato secondo le modalita'
previste dalla normativa contrattuale del comparto degli enti
pubblici non economici e il relativo trattamento economico e'
disciplinato dalla contrattazione dello stesso comparto.
Il concorrente dichiarato vincitore dovra' inviare al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Padova, entro trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti derivanti dall'inclusione nella graduatoria del concorso, il
certificato medico attestante l'idoneita' fisica all'impiego. Per la
rimanente documentazione potra' avvalersi delle disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 recante
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive utilizzando la
modulistica che verra' appositamente predisposta.
Il concorrente dichiarato vincitore, risultato in possesso dei
requisiti prescritti per l'assunzione, sara' immesso in servizio e
inquadrato nell'Area C - posizione economica C3, con decorrenza
fissata nel predetto contratto, sotto condizione del superamento del
periodo di prova della durata prevista dal CCNL di comparto.

                              Art. 13.
 
Termine della procedura concorsuale - Pari opportunita'
 
La procedura concorsuale sara' ultimata entro il termine massimo
previsto per legge ai sensi dell'art. 11, comma 5 decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994.
L'unita' organizzativa competente per l'istruttoria delle domande
e per degli atti del procedimento connessi all'espletamento della
procedura concorsuale e' il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Padova, presso il quale ciascun candidato puo' esercitare i diritti
di accesso e partecipazione al procedimento stesso di cui alla legge
n. 241/1990.
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nel rispetto
della legge n. 125/1991.

                              Art. 14.
 
Disposizioni finali
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.
L'assenza alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia
alla selezione, quale sia il motivo dell'assenza al momento in cui e'
dichiarata aperta la singola prova e pur se essa non dipenda dalla
volonta' dei singoli concorrenti.
La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti
all'accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
Il presidente: Chiello
Il segretario: Locatelli

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