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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Avviso per l'acquisizione di disponibilita' alla nomina
a direttori generali delle aziende sanitarie regionali

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.90 del 12/11/1999
Ente:REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Località:Trieste  (TS)
Codice atto:099E9078
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:12/12/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

  La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rende noto che, ai  sensi
degli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs. n. 502/1992 cosi' come modificato
dal D.Lgs. n. 229 dd. 19 giugno 1999, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 132/L del 16
luglio 1999, intende procedere all'acquisizione di disponibilita'
manageriali per la nomina dei direttori generali delle aziende
sanitarie regionali istituite nel proprio territorio, cosi' come
individuate dalla L.R. del 30 agosto 1994 n. 12.
Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e'
regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3
e non superiore a 5 anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del Codice civile. Il
contenuto di tale contratto ed il relativo trattamento economico sono
stabiliti in base alle vigenti disposizioni statali e regionali.
La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza
di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, e determina, per
i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni
e il diritto al mantenimento del posto. Ai sensi dell'art. 3, comma
9, D.Lgs. n. 502/1992, tale carica e', altresi', incompatibile con la
sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorche' in regime
di aspettativa senza assegni, con l'azienda sanitaria presso la quale
sono esercitate le funzioni.
Possono presentare la domanda coloro che sono in possesso del
diploma di laurea e di esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o
private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale, e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie,
svolte nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
I direttori generali nominati dovranno produrre, entro diciotto
mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria di cui all'art. 3-bis, comma 4 del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Le domande, rivolte al Presidente della Giunta regionale, devono
essere indirizzate alla Direzione regionale della sanita' e delle
politiche sociali - Riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, e
consegnate a mano o inoltrate con raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di
esclusione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tali fini fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine su
indicato venisse a cadere il sabato o in giornata festiva, lo stesso
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Nella domanda, da redigersi, in carta legale, come da fac-simile
allegato al presente avviso, dovra' essere dichiarato quanto segue:
1) la data ed il luogo di nascita, nonche' il luogo di residenza;
2) la cittadinanza italiana;
3) il possesso del diploma di laurea;
4) il possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o
private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta
responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta
nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, art. 3-bis,
comma 3 lett. b), D.Lgs. n. 502/1992, come da testo aggiornato dalla
riforma ter;
5) il codice fiscale;
6) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere
indirizzate le eventuali comunicazioni della regione;
7) la dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del D.Lgs. n.
502/1992.
Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge del 15 maggio 1997 n.
127, cosi' come modificato dall'art. 2, commi 10 e 11, della legge
del 16 giugno 1998 n. 191, e delle indicazioni contenute nella
circolare MIACEL dd. 2 febbraio 1999, n. 2 del Ministero
dell'interno, la firma in calce alla domanda e al curriculum, non e'
soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del
dipendente addetto alla ricezione, ovvero quando tali atti siano
presentati unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata,
di un documento di identita' del sottoscrittore.
Alla domanda dovra' essere allegato il curriculum professionale,
debitamente datato e sottoscritto.
Affinche' l'amministrazione regionale possa procedere agli
adempimenti di cui all'art. 11 ("Controllo sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive"), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (in Gazzetta Ufficiale n. 275 dd.
24 novembre 1998), nel curriculum l'aspirante dovra' indicare tutti
gli elementi utili ad identificare i datori di lavoro presso i quali
egli ha maturato l'esperienza lavorativa richiesta. Per accelerare il
procedimento, l'aspirante potra' allegare al curriculum la
documentazione, in copia semplice, comprovante il possesso dei
requisiti di cui al punto 4).
Non verranno accolte le domande:
pervenute oltre il termine indicato;
recanti firma non autenticata, ai sensi dell'art. 3, comma 11,
legge n. 127/1997;
non contenenti tutte le dichiarazioni richieste;
non corredate dal curriculum professionale;
corredate dal curriculum non indicante tutti gli elementi utili ad
identificare i datori di lavoro presso i quali e' stata maturata
l'esperienza lavorativa richiesta.
I dati e le notizie fornite dagli aspiranti inerenti al presente
avviso, verranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute
nella legge del 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modifiche.
Per quanto riguarda la documentazione richiesta sono applicabili le
disposizioni previste dall'art. 18 della legge del 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche.
L'assessore regionale alla Sanita' e alle Politiche sociali: Ariis
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