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UNIVERSITA' DI CASSINO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XXI ciclo, anno accademico 2005/2006

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 6/9/2005
Ente:UNIVERSITA' DI CASSINO
Località:-
Codice atto:05E05141
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/10/2005

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista la legge 13 agosto 1984, n 476: «Norma in materia di borse
di studio e dottorato di ricerca nelle universita»;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1998 con il quale sono
stati stabiliti gli importi delle borse di studio di dottorato;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cassino, emanato
con decreto rettorale n. 835 del 30 novembre 2004 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004;
Vista la legge 3 luglio 1998, n 210: «Norme per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo» ed in
particolare l'art. 4 relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224:
«Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Visto il decreto rettorale n. 177 del 23 marzo 2001 con il quale
e' stato emanato il regolamento in materia di dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Cassino;
Viste le delibere del senato accademico e consiglio di
amministrazione, rispettivamente del 28 marzo 2003 e 9 aprile 2003
con le quali e' stato modificato l'art. 2, punto 3, lettera b) del
regolamento vigente in materia di dottorato;
Vista la delibera del senato accademico del 21 dicembre 2004 che
modifica l'art. 4, comma 2 del richiamato regolamento vigente in
materia di dottorato;
Visto il decreto rettorale n. 842 del 24 agosto 2005, relativo
all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca del XXI ciclo -
anno accademico 2005/06;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio
2005 con la quale, tra l'altro, e' stata autorizzata la spesa per il
finanziamento di n. 37 borse di studio di dottorato di ricerca - XXI
ciclo:
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto presso l'Universita' degli studi di Cassino pubblico
concorso, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXI ciclo, a.a.2005/2006, di durata triennale, indicati
nell'accluso elenco (All. «A», costituito da. n. 2 pagine), che forma
parte integrante del presente bando.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla
riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999 ovvero di laurea
magistrale (gia' specialistica) ovvero di analogo titolo accademico
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti
unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
I cittadini extracomunitari potranno essere ammessi, senza borsa
di studio, al dottorato in soprannumero, nella misura della meta' del
numero totale dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per
eccesso, previa analisi del «Curriculum Vitae» da allegare alla
domanda. La partecipazione al soprannumero al dottorato e' consentita
a condizione che il candidato si impegni a rispettare il regolamento
del dottorato per quanto riguarda la frequenza e i controlli
periodici di attivita' richiesti dal collegio dei docenti.

                               Art. 3.
La domanda di partecipazione al concorso, che e'
contemporaneamente autocertificazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, da redigere in lingua italiana,
secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato «B»),
indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi Cassino
- Ufficio borse di studio ed esami di Stato, via Marconi 10 - 03043
Cassino, deve essere spedita o consegnata direttamente presso
l'ufficio protocollo dell'Universita', entro trenta giorni, pena
l'esclusione, che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Per il rispetto dei termini fara' fede:
in caso di spedizione: il timbro dell'ufficio postale da cui la
domanda viene spedita;
in caso di consegna diretta: il timbro dell'ufficio protocollo
dell'Universita' degli studi di Cassino.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma
alla domanda stessa dovra' essere allegata, a pena di esclusione, una
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validita'.
Nella domanda di partecipazione al concorso di ammissione al
dottorato di ricerca il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico.
Per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri deve essere
indicato un recapito italiano o l'indicazione della propria
Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare
(in caso il candidato voglia concorrere per piu' di un corso, dovra'
produrre, pena di esclusione, apposita, singola domanda);
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la votazione, la data e l'universita'
presso cui e' stata conseguita, ovvero analogo titolo accademico
conseguito all'estero; in quest'ultimo caso va allegata od
autocertificata documentazione utile per il riconoscimento di
idoneita' del titolo da parte del collegio dei docenti unicamente ai
fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca;
Nel caso di candidati extracomunitari, la domanda dovra' essere
corredata di curriculum vitae redatto in lingua italiana o inglese;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
f) l'indicazione della o delle lingue straniere su cui il
candidato desidera che sia espletata la prova;
g) di non essere stato in precedenza escluso dalla frequenza di
altri corsi di dottorato;
h) di non aver frequentato senza il conseguimento del titolo
altri corsi di dottorato;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del
concorso.
Tutte le predette dichiarazioni devono essere rese anche in senso
negativo, pena la esclusione dalla partecipazione al concorso.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta
indicazione dell'indirizzo indicato dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa. Inoltre non riterra' valide le domande
spedite o consegnate direttamente all'Amministrazione fuori il
termine predetto o non pervenute affatto.

                               Art. 4.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. Nel caso di candidati extracomunitari, concorrenti ai
posti in soprannumero, l'esame di ammissione consiste nell'analisi
del curriculum vitae.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica nell'ambito delle materie di cui
il dottorato e' denominato.

                               Art. 5.
Per tutti i corsi di dottorato indicati nell'all. «A» la prova
scritta si terra' nel giorno, nell'orario e nei locali che saranno
indicati mediante avviso affisso all'albo del rettorato e pubblicato
sulla pagina web di Ateneo
(www.unicas.it/home sezione/concorsi/dottoratodiricerca.html) almeno
20 giorni prima.
Nessuna convocazione sara' inviata ai candidati per la prova
scritta.
La convocazione per la prova orale avverra' con avviso affisso
all'albo del rettorato e pubblicato sulla suddetta pagina web di
Ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento.

                               Art. 6.
La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al
corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore. Essa sara'
composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori
universitari di ruolo, anche di Atenei italiani e stranieri,
specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferiscono i corsi, a seguito di sorteggio tra
una rosa di almeno sei nominativi indicata dal collegio dei docenti;
la nomina e' relativa a tre componenti effettivi e a due componenti
supplenti.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' e del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari che risulteranno idonei, sono
ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.

                               Art. 9.
I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo
conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno
presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria entro il
termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello
in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i
comunitari, diploma che ha consentito la loro ammissione
all'universita';
laurea conseguita con la relativa votazione ed indicazione
della sede universitaria;
dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato.
I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di
studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno
inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'Amministrazione
universitaria, autocertificazione di reddito presunto complessivo
relativo all'anno di godimento della borsa stessa;
d) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di
attivita' lavorativa. Si fa presente che in tal caso la valutazione
della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con
l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata al
collegio dei docenti.

                              Art. 10.
Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non
superiore a Euro 7.746,86 (15 milioni di lire), verra' conferita nei
limiti stabiliti dal precedente art. 1, ai sensi e con le modalita'
stabiliti dalla normativa vigente, una borsa di studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca. I dottorandi vincitori di
borse di studio sono esonerati preventivamente dai contributi per
l'accesso e la frequenza dei corsi, mentre i dottorandi non vincitori
di borsa sono tenuti al pagamento di Euro 516,46 per ogni anno di
frequenza.
Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa
del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo lordo della borsa di studio
e' pari a Euro 11.815,21, comprensiva degli oneri a carico
dell'Amministrazione.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
Nel caso i collegi prevedano una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, tale attivita' non deve comprendere la
partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea,
nonche' la supervisione di tesi e la sostituzione di docenti titolari
di insegnamenti o moduli ufficiali.
La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il
bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli dell'Universita', ne' deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione dei dottorandi alla ricerca.
La sospensione o l'esclusione dal corso di dottorato viene presa
su decisione motivata del collegio dei docenti, previa verifica dei
risultati conseguiti, fatti salvi i casi di maternita', di grave e
documentata malattia e di servizio militare. In caso di sospensione
di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso,
non puo' essere erogata la borsa di studio; le rate di borse di
studio corrisposte dovranno essere restituite con applicazione degli
interessi di legge.
Le borse di dottorato non sono cumulabili con altre borse di
studio.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito
richieste.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Ai sensi dell'art. 52 comma 57 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

                              Art. 11.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
L'inizio dei corsi e' previsto per il 1° novembre 2005.

                              Art. 12.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e' che, previa valutazione della assiduita'
e della operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato
di ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una
dissertazione scritta (tesi di dottorato) che puo' essere ripetuto
una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                              Art. 13.
La commissione giudicatrice per gli esami finali per il
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' nominata dal
rettore, su proposta del senato accademico, ed e' composta da tre
membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree
scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere ad universita', anche straniere, non partecipanti al
dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La
commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti
appartenenti a strutture pubbliche e private, anche straniere. Nel
caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la
commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi. Per i dottorati per i quali siano ipotizzabili diversi
settori disciplinari corrispondenti a differenti curricula seguiti
dai candidati, il senato accademico propone, per i dottorati per i
quali i coordinatori abbiano indicato sottosettori, piu' commissioni,
ognuna relativa ad un sottosettore.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del
31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' degli studi di Cassino, ufficio borse
di studio ed esami di Stato, per le finalita' di gestione del
concorso. Saranno trattati anche dal servizio ragioneria
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
rettore dell'Universita' degli studi di Cassino, titolare del
trattamento.

                              Art. 15.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Il presente decreto e' inserito nella raccolta ufficiale interna
dell'Ateneo ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana che ne curera' la pubblicazione.
Cassino, 24 agosto 2005
Il rettore: Vigo

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