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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado
di aiutante in servizio permanente riservato ai capi di prima classe
del C.E.M.M. e del ruolo nocchieri di porto.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.56 del 18/7/2000
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:000E6523
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:17/8/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 

di concerto con
 

IL COMANDANTE GENERALE
del corpo delle capitanerie di porto
 
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 255;
Vista la legge 28 gennaio 1984, n. 84 con particolare riferimento
all'art. 3;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del decreto
legislativo n. 196 del 1995 le modalita' e le procedure di
valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di aiutante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visto l'allegato al F.O.M. n. 16 del 22 febbraio 1997 concernente
il riordino delle categorie, specialita' ed abilitazioni del
personale del C.E.M.M. e del ruolo nocchieri di porto;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la determinazione dirigenziale datata 22 giugno 1999 che
stabilisce in 69 unita' per il C.E.M.M. e 58 unita' per i nocchieri
di porto il numero di promozioni da conferire al grado di "Aiutante"
per l'avanzamento a concorso per titoli di servizio ed esami;
Visto il DP. n. DGPM/II/5ª/4830/AV in data 8 settembre 1999 con
il quale e' stato suddiviso per l'anno 1998 il numero di promozioni
da conferire mediante concorso nel grado di "Aiutante" per ruolo e
per categoria/specialita';
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso
per titoli di servizio ed esami al grado di aiutante come disposto
dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto
legislativo.
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Requisiti
 
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento al grado di aiutante in servizio permanente riservato
ai capi di 1ª classe del C.E.M.M. e del ruolo nocchieri di porto con
anzianita' di grado antecedente al 1° gennaio 1999, e che alla data
di scadenza del termine di cui al successivo comma 2:
a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
b) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a
"superiore alla media" o giudizio equivalente;
c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o
sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 599/1954.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data
di scadenza dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, ad eccezione dei requisiti previsti alla
lettera c), i quali, accertati secondo le modalita' stabilite
dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura
dei lavori della commissione giudicatrice.
3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due
volte.

                               Art. 2.
 
Posti a concorso
 
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4 e dell'art. 38, comma 3 del
decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire per l'anno 1998 e' di 69 unita' per il C.E.M.M. e di 58
unita' per il ruolo nocchieri di porto come meglio sotto specificato.
2. Possono concorrere i capi di 1ª classe del C.E.M.M, e del
ruolo nocchieri di porto della Marina militare appartenenti alle
corrispondenti categorie/specialita', giusta allegato a DP.
n. DGPM/II/5ª/4830/AV.
Categorie/C.E.M.M. |Posti a concorso
N |4
STLC/S |2
STLC/ECG |2
STLC/RT |8
STLC/RD |3
TA/MA |3
TA/CAF |1
TA/SI |1
TA/MAS |1
ELT/E |5
ELT/ETE |3
ELT/EM |3
TM/MC |6
TM/MN |6
PA |1
IN |2
SAL/FR |8
SAL/FRC |3
SAL/Z |4
SAL/I |2
SAL/MU |1
Totale |69
Ruolo |Posti a concorso
NP |58
3. Le promozioni da conferire, nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 1999.
4. I capi di 1ª classe promossi ad aiutante tramite il concorso
per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel ruolo, suddivisi per
categoria/specialita', i capi di 1ª classe promossi al precitato
grado apicale tramite l'avanzamento a "scelta" inerente l'aliquota di
scrutinio per il quale si sono verificate le vacanze organiche di cui
al precitato comma 1.

                               Art. 3.
 
Compilazione e presentazione delle domande
di partecipazione al concorso
 
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice
secondo lo schema riportato nell'allegato A, devono essere
indirizzate al Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare II° reparto - 5ª divisione e presentate al
comando/ente dal quale gli interessati dipendono, entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
2. I candidati vincitori, prima che si concluda il procedimento
concorsuale, su specifica richiesta dell'amministrazione, dovranno
trasmettere l'originale o la copia autenticata del titolo di studio
posseduto. I diplomi ed i certificati di istituti parificati o
regolarmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal
provveditore agli studi (art. 16 legge 4 gennaio 1968, n. 15).
3. La direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
 
Istruttoria della domanda
 
1. I comandi/enti interessati devono istruire le domande
provvedendo a:
a) controllarne, in via preliminare, la validita' verificando
che il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al
modello prescritto di cui all'allegato A al presente bando;
b) certificare la data di presentazione apponendo, negli spazi
riservati all'ente/comando di appartenenza, il proprio timbro, la
data ed il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande alla
firma del comandante/comandante in IIª. Le domande presentate fuori
termine dovranno essere inviate ugualmente alla direzione generale
per il personale militare che provvedera' con provvedimento motivato
all'esclusione dei militari dalla partecipazione al concorso, ma, in
tale ipotesi, il comandante/comandante in IIª dell'ente/comando
dovra' menzionare in calce alle domande che le stesse sono state
presentate fuori termine;
c) far redigere, dalle competenti autorita' gerarchiche,
l'appropriato documento caratteristico recante nel frontespizio, come
data di chiusura, quella di scadenza dei termini di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso e, come motivo, la
seguente dicitura: "Partecipazione al 4° concorso per l'avanzamento
di grado di aiutante";
d) comunicare telegraficamente alla direzione generale per il
personale militare II reparto - 5ª divisione, entro il giorno
successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle domande,
l'elenco nominativo dei concorrenti ed il relativo numero di
matricola;
e) inviare alla direzione generale per il personale militare V
reparto - 15ª divisione, entro dieci giorni successivi alla data di
scadenza del concorso, l'appropriato documento caratteristico recante
nel frontespizio, come motivo, la seguente dicitura: "Partecipazione
al 4° concorso per l'avanzamento al grado di aiutante" redatto dalle
competenti autorita' gerarchiche, una dichiarazione di completezza
unitamente all'indice aggiornato dei documenti acquisiti alla parte
1ª della R.D.P.V. (mod. 1 M.M.) ed un prospetto riepilogativo delle
qualifiche riportate dall'interessato negli ultimi cinque anni;
f) far pervenire, a mezzo corriere, alla direzione generale per
il personale militare - II reparto - 5ª divisione, entro il termine
perentorio di sette giorni successivi alla data di scadenza del
concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
g) custodire la 2ª copia della domanda nella raccolta documenti
personali valutativi dell'interessato informando la direzione
generale per il personale militare con la massima tempestivita' di
ogni variazione successiva concernente la posizione penale e/o
disciplinare dell'interessato;
h) informare telegraficamente la direzione generale per il
personale militare - II reparto 5ª divisione di ogni vicenda che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
(trasferimenti, collocamento in congedo, invio alla frequenza di
corsi, instaurazione di procedimento disciplinare/penale, aspettativa
per motivi privati ed altre eventuali variazioni rilevanti ai fini
concorsuali);
i) la direzione generale per il personale militare - 15ª
divisione provvedera' a mettere a disposizione della commissione la
documentazione caratteristica di cui al punto e) e il foglio
matricolare, completa ed aggiornata di tutte le variazioni
intervenute nei vari quadri, alla data di scadenza dei termini di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Detta
copia dovra' essere firmata dall'interessato per presa visione.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di due tests, il
primo su argomenti di cultura generale, il cui programma e' in
allegato B, e il secondo su materie professionali, il cui programma
e' elencato in allegato C per il C.E.M.M. e in allegato D per i
nocchieri di porto.
2. Prova di cultura generale: detta prova e' costituita da
sessanta domande complessive, a risposta multipla suggerita, divise
in dieci per ciascuna delle sottoelencate materie:
a) italiano;
b) educazione civica;
c) storia;
d) geografia;
e) matematica;
f) scienze.
3. Prova di cultura tecnico-militare: detta prova e' costituita
da trenta domande, a risposta libera.
4. Gli esami si svolgeranno il giorno 20 settembre 2000 alle ore
8,30 presso "Mariscuola" Taranto. Eventuali variazioni della sede
d'esame e della data di svolgimento delle prove scritte saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del
15 settembre 2000 e sul foglio d'ordini marina.
5. La pubblicazione di cui sopra avra' valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati ai quali verra' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare agli esami previsti
al punto 1. del presente articolo.
Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a presentarsi alle prove
senza attendere alcuna comunicazione in proposito; e' fatto obbligo
ai candidati di presentarsi alle prove in uniforme S.E.B. muniti di
valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, ancorche'
dovuta a causa di forza maggiore, comportera' l'irrevocabile
esclusione dal concorso.
A tal fine non sara' inviata alcuna comunicazione in proposito.
6. Durante lo svolgimento delle prove, che avranno una durata
complessiva di quattro ore, ai concorrenti non e' permesso comunicare
tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice, ne' consultare appunti,
scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante le prove non e'
consentito l'uso di telefoni cellulari, agende elettroniche
calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico informatico ma
e' ammesso solo l'uso di dizionari e vocabolari della lingua
italiana. Tutto il materiale relativo ai lavori dovra' essere
consegnato alla commissione esaminatrice secondo le istruzioni che
verranno impartite dalla stessa commissione all'inizio delle prove.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno essere
posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei
commi precedenti o che risulti abbia copiato in tutto o in parte le
prove d'esame, e' escluso dal concorso. La commissione esaminatrice e
il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno la facolta' di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella
sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

                               Art. 6.
 
Commissione d'esame
 
La commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
interdirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
presidente: un contrammiraglio o capitano di vascello in
servizio permanente;
membri: tre ufficiali superiori in servizio permanente di cui
uno del Corpo delle capitanerie di porto;
membro: l'aiutante piu' anziano in ruolo, non facente parte
come titolare o sostituto della commissione di avanzamento;
segretario: un ufficiale inferiore in servizio permanente -
senza diritto di voto.
La commissione di cui sopra avra' altresi' il compito di:
a) stabilire preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli;
b) definire i questionari delle prove d'esame;
c) curare lo svolgimento delle prove d'esame;
d) valutare i titoli, attribuendo i punteggi come indicato al
successivo art. 7;
e) redigere apposito elenco dei candidati giudicati "Non
idonei" alle prove scritte con relativa votazione;
f) formare la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo art. 8.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
 
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la commissione
giudicatrice di cui al precedente art. 6, dispone di 60 punti,
espressi in sessantesimi, da ripartire nel seguente modo:
a) fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b) fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra
e di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
reparti o in imbarco nonche' alle eventuali attivita' svolte al
comando di minori unita' ed agli incarichi ricoperti;
c) fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di Stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionali le procedure
concorsuali, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambi le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la commissione di cui
sopra dispone di:
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
generale, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle sessanta
previste un punteggio di 0,50/30;
30 punti espressi in trentesimi per la prova di cultura
tecnicomilitare, attribuendo a ciascuna risposta esatta delle trenta
previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
 
Varie
 
Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente art. 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dall'ente/comando di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
quindici giorni da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Roma, 5 luglio 2000
Il Ten.Gen.: Zoldan
Amm.Isp. (CP): Sicurezza
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R.,
competente ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, da presentarsi
entro il termine perentorio, rispettivamente di sessanta o centoventi
giorni dalla data di notifica.

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