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UNIVERSITA' DI TORINO

Concorso, per titoli, per l'attribuzione di tre piu' una borse di
studio, di durata biennale, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca post-dottorato nell'area scientifico-disciplinare di scienze
mediche sperimentali e cliniche.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.99 del 14/12/2001
Ente:UNIVERSITA' DI TORINO
Località:Torino  (TO)
Codice atto:01E11775
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/1/2002
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Vista a legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto legge del 13 aprile 1990 con cui sono stati
determinati la misura minima delle borse di studio, i limiti e la
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
Vista la circolare del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica prot. n. 4107 del 12 maggio 1990 che
autorizza gli Atenei ad utilizzare le economie di bilancio realizzate
sui capitoli delle borse di studio;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 15 ottobre 2001
con la quale vengono attribuite n. 3+1 borse di studio dell'importo
annuo di Euro 12.232,80 (pari a L. 23.686.000), all'area
scientifico-disciplinare di scienze mediche sperimentali e cliniche;
Considerata la suddetta ripartizione;
Considerato ogni opportuno elemento;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso, per titoli, per l'attribuzione di
n. 3 + 1 borse di studio, di durata biennale, per lo svolgimento,
presso l'Universita' degli studi di Torino, di attivita' di ricerca
post-dottorato nell'area scientifico-disciplinare di scienze mediche
sperimentali e cliniche.

                               Art. 2.
Il concorso e' aperto ai laureati, italiani e stranieri, in
possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente
conseguito presso Universita' o Istituti di istruzione di livello
universitario straniero e, sub-condicione, a tutti i dottorandi che,
consegnata la tesi entro il 31 ottobre 2001, siano in debito del solo
esame finale per il conseguimento del titolo, purche' il predetto
esame sia sostenuto, con esito positivo, entro la data di
espletamento della prova.
A tal fine gli interessati sono tenuti a far pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Torino, presso Sezione dottorati e
affari generali - via Bogino n. 9 - 10123 Torino, pena l'esclusione
dal concorso, copia del giudizio della commissione giudicatrice
attestante il superamento dell'esame finale di dottorato di ricerca.

                               Art. 3.
L'ammontare della borsa di studio e' di 12.232,80 Euro (pari a
L. 23.686.000) annui.

                               Art. 4.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di laurea conseguito presso una
Universita' italiana (ovvero di un titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto equipollente alle lauree italiane);
b) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca
conseguito in Italia o all'estero: in quest'ultimo caso e' necessario
che il candidato abbia previamente ottenuto il riconoscimento del
titolo da parte delle autorita' accademiche;
c) consegna della tesi entro il 31 ottobre 2001 ed attesa di
esame finale per il conseguimento del titolo;
d) godimento di un reddito personale complessivo lordo non
superiore a 7.746,85 Euro (pari a L. 15.000.000) con riferimento al
primo anno di fruizione della borsa. Alla determinazione del reddito
di cui sopra concorrono redditi di origine patrimoniale nonche'
emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con
esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da
servizio militare di leva.
e) a pena di esclusione dal concorso, il candidato deve
presentare un programma di ricerca avallato da un docente di I o II
fascia dell'universita' di Torino, oltre che una dichiarazione del
direttore della struttura universitaria dell'Ateneo torinese,
sull'esistenza dei mezzi necessari a svolgere la predetta ricerca.

                               Art. 5.
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta
semplice, e secondo lo schema allegato al presente bando (pubblicato
sul sito web http://www.rettorato.unito.it, link "per chi studia")
corredate della documentazione richiesta, dovranno essere inviate, in
plico unico, al Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di
Torino - presso sezione dottorati e affari generali, via Bogino n. 9
- 10123 Torino, entro e non oltre il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile
se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante.
Nella domanda, che dovra' essere redatta con chiarezza e
precisione, il candidato dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita':
1) le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del
concorso (specificando sempre il codice di avviamento postale e, se
possibile, il numero telefonico);
2) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della data
di conseguimento, dell'Universita' che lo ha rilasciato e della
votazione ottenuta;
3) il titolo di dottore di ricerca con l'indicazione della data
del conseguimento e di ogni altra notizia utile al fine di valutare
l'affinita' esistente tra il curriculum degli studi seguiti ed il
programma di ricerca presentato;
4) l'avvenuta consegna della tesi e l'attesa dell'esame finale
per il conseguimento del titolo;
5) di non fruire di un reddito personale complessivo lordo
superiore a 7.746,85 Euro (pari a L. 15.000.000) riferibile al primo
anno di fruizione della borsa e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente il venir meno di tale requisito;
6) di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio
per lo svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato presso
altri atenei;
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella
domanda di ammissione.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
a) programma di ricerca post-dottorato che intendono svolgere
presso la struttura dell'Ateneo;
b) dichiarazione di avallo di un docente di prima o seconda
fascia dell'Universita' degli studi di Torino relativa al progetto di
ricerca (nominativo del docente da indicare nella domanda);
c) dichiarazione del direttore della struttura dell'Ateneo
torinese presso la quale svolgera' la ricerca attestante la
disponibilita' e l'esistenza dei mezzi necessari all'effettuazione
della ricerca in parola (nominativo del direttore da indicare nella
domanda);
d) attestazione da cui risulti l'avvenuta consegna della tesi e
l'attesa della discussione della stessa per il conseguimento del
titolo di dottore di ricerca;
e) elenco in carta libera delle pubblicazioni e dei titoli
presentati in allegato alla domanda;
f) pubblicazioni ed eventuali altri titoli;
I titoli e le pubblicazioni presentate in copia fotostatica
dovranno necessariamente essere accompagnati da una dichiarazione
sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' secondo lo
schema del modulo allegato al presente bando.
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono
le dichiarazioni sopra indicate e alle quali non e' allegata la
prescritta documentazione.
Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni gia'
presentati in occasione di altri concorsi.
Gli interessati dovranno redigere la domanda secondo il
fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del
nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del
progetto di ricerca presentato, nonche' l'Area
scientifico-disciplinare per la quale intende concorrere; il cognome
e nome dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori
presentati.
L'Amministrazione non assicura alcuna responsabilita' per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per
eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.

                               Art. 6.
Il concorso e' per titoli.
Per la valutazione dei titoli e' costituita la Commissione
scientifica, designata dal senato accademico, per l'area a cui
afferisce il programma di ricerca presentato di cui all'art. 1 del
presente bando.
La Commissione e' composta da un professore ordinario
(Presidente) e da altri due professori di ruolo, e sara' nominata con
provvedimento del rettore.

                               Art. 7.
L'attivita' di ricerca post-dottorato non potra' essere iniziata
prima della emanazione del provvedimento con il quale viene conferita
la borsa.
A conferma della dichiarazione di cui all'art. 4 punto d), il
borsista dovra' presentare, alla scadenza del primo anno di fruizione
della borsa, una autocertificazione attestante i redditi percepiti
durante il primo anno di fruizione della borsa stessa.
Le borse di studio hanno la durata massima di due anni, durante i
quali l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito di cui
al punto d) dell'art. 4 in base al quale gli e' stata conferita la
borsa di studio. Il venir meno di tale requisito comporta la
decadenza del diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per
l'interessato di darne tempestiva comunicazione all'Universita' degli
studi di Torino, incorrendo nelle penalita' previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di mancato
adempimento.
Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di
formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali
ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro,
essendo finalizzato alla sola formazione professionale dei borsisti.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui
al presente bando e' data la possibilita' di chiedere il collocamento
in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista
per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 2
della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
previdenza.

                               Art. 8.
Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in due rate di
6.116,40 Euro (pari a L. 11.843.000 ciascuna:
la prima entro sessanta giorni dalla data di assegnazione della
borsa, la seconda rata alla fine del primo semestre di attivita',
previa presentazione di una dichiarazione del docente
dell'Universita' di Torino sotto la cui supervisione si svolge
l'attivita' di ricerca del borsista.

                               Art. 9.
Alla scadenza del primo anno di attivita', le Commissioni
giudicatrici del concorso, salvo modifiche in ordine alla loro
composizione, sono ricostituite al fine di confermare o non
confermare l'assegnazione della borsa per il secondo anno attraverso
la valutazione di una particolareggiata relazione sull'attivita' di
ricerca svolta, sui risultati conseguiti e sul programma residuo di
ricerca.
La relazione deve essere presentata dal borsista, pena la
decadenza del godimento della borsa, entro i primi quindici giorni
del mese susseguente a quello conclusivo del primo anno di attivita'
e deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal docente
dell'Universita' di Torino, sotto la cui supervisione si svolge
l'attivita' di ricerca del borsista, riguardo al regolare andamento
della ricerca nel corso del primo anno.
Il borsista deve inoltre presentare dichiarazione di non fruire
di un reddito personale complessivo lordo superiore a 7.746,85 Euro
(pari a L. 15.000.000), riferibile al secondo anno di fruizione della
borsa.
A conferma di tale dichiarazione, il borsista dovra' inoltre
presentare, alla scadenza del periodo di fruizione della borsa,
un'autocertificazione attestante i redditi percepiti durante il
secondo anno di fruizione della borsa stessa.

                              Art. 10.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione nel
periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che
dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino
nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Nei casi su esposti i candidati sono tenuti ad esibire:
ove debbano dimostrare di dover soddisfare obblighi militari,
un certificato delle Autorita' militari nel quale dovra' essere
indicata anche la data in cui avra' termine il servizio militare;
ove debbano dimostrare di trovarsi nelle condizioni previste
dalla legge 13 dicembre 1971, n. 1204, un certificato medico nel
quale dovranno essere individuati i periodi di astensione
obbligatoria ai sensi della citata legge.
E' altresi' possibile che i vincitori chiedano che l'inizio del
godimento della borsa di studio venga differito, previa presentazione
di istanza intesa ad ottenere il predetto slittamento accompagnata da
una dichiarazione del direttore della struttura interessata che ne
autorizza il differimento.
I candidati dovranno provvedere, a loro spese, ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' di Torino; trascorso
tale periodo, l'Amministrazione non sara' responsabile in alcun modo
delle suddette pubblicazioni e titoli.

                              Art. 11.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del
31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Universita' degli studi di Torino - Area ricerca e
relazioni internazionali - Sezione dottorati e affari generali per le
finalita' di gestione della selezione e saranno trattati anche presso
una banca dati automatizzata pure successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del
trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Torino.

                              Art. 12.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nelle leggi sull'istruzione universitaria
nonche' alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia e
comunque alla normativa vigente.
Torino, 14 novembre 2001
Il rettore: Bertolino

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