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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti di vice
direttore biologo - ruoli tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.9 del 31/1/2014
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Località:Nazionale
Codice atto:14E00336
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:7
Scadenza:3/3/2014

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 35, comma 6, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005,
n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative e successive
modificazioni;
Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere
ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 recante
«Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'art. 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85», ed in
particolare l'art. 36;
Visto il decreto 22 dicembre 2012, n. 268, del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
recante «Regolamento per la determinazione dei profili dei ruoli
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 62»;
Visto il decreto 9 ottobre 2013, n. 130, del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione
recante «Regolamento per le modalita' di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei
periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia
penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
9 settembre 2010, n. 62»;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge Stabilita' 2014)»;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso, per esami, per il
reclutamento di complessivi n. 7 posti di vice direttore biologo del
ruolo dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:


Art. 1


Posti disponibili per l'assunzione


1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il
reclutamento di n. 7 posti di vice direttore biologo del ruolo dei
direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria da destinare al
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, con sede in
Roma.
2. Un quinto dei sette suddetti posti, pari a n. 1 posto, e'
riservato agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con
almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del presente
bando che, in possesso degli altri requisiti, non abbiano riportato,
nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave
della deplorazione. Tale posto, qualora non coperto, e' conferito
secondo la graduatoria del concorso.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni per la partecipazione


1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea
vecchio ordinamento in biologia, scienze biologiche o biotecnologie
ed equipollenti;
b) Iscrizione all'albo professionale dei biologi; per i
dipendenti di PP.AA. ai quali i rispettivi ordinamenti vietano
l'esercizio della libera professione, nonche' per i candidati
partecipanti alla riserva dell'art. 1, comma 2, iscrizione
nell'Elenco speciale dei biologi;
c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
d) cittadinanza italiana;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' fisica per il
servizio:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165 per gli uomini e cm 161
per le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza
delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il
trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione : miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetrico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei
singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e
l'astigmatismo misto.
Costituiscono inoltre causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dalla tabella 2 allegata al decreto ministeriale
9 ottobre 2013, n. 130, ed indicate nell'allegato A) del presente
bando;
g) possesso dei seguenti requisiti di idoneita' attitudinale al
servizio:
1) una evoluzione globale che esprima una sintonica
integrazione della personalita', con riferimento alla maturazione
globale, alla esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di
responsabilita';
2) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le
proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata
efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;
3) delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo
impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano
anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione;
4) una comportamento sociale che evidenzi capacita' di
stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto
conto dell'adattabilita', della predisposizione al gruppo e della
motivazione;
h) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3 


Esclusione dal Concorso


1. Sono esclusi dal concorso, i candidati che non sono in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e dell'art. 1, comma 2,
se gia' appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i
candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora
stabilita per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per
la valutazione delle qualita' attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze Armate e di Polizia o destituiti dai pubblici
uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente
rendimento, o che abbiano riportato condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che sono stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui al comma 1, lettera d) dell'art.
127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale al servizio dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti di ammissione sono esclusi dal
concorso con decreto del Direttore generale del personale della
formazione.

                               Art. 4 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria -
Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione Generale del personale e della formazione preposto alla
gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.

                               Art. 5 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del
Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp, seguendo le
istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni
trenta, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, l'attestazione di
avvenuta acquisizione. Tale documento dovra' essere obbligatoriamente
presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione della
domanda di ammissione al concorso, il giorno della prova scritta
d'esame.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero della Giustizia -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia
penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.

                               Art. 6 


Compilazione della domanda


1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d)l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,
dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della
universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito;
g) l'iscrizione all'Ordine dei biologi, con l'indicazione della
rispettiva sezione;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) se si e' stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
l) di essere appartenente al Corpo di polizia penitenziaria da
almeno tre anni e di non aver riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della deplorazione (solo per gli appartenenti al
Corpo).
2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre:
a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 14;
b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria
concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono,
inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della Giustizia
- Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione
generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi
polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni
variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende
ricevere le comunicazioni del concorso.
4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.

                               Art. 7 


Comunicazione agli aspiranti


1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale,
eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale, tutte le
comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

                               Art. 8 


Commissione esaminatrice


1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove
d'esame di cui all'art. 10 del presente decreto, nonche'
dell'eventuale prova preselettiva, nominata con decreto del Direttore
generale del personale e della formazione, e' presieduta da un
dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, o da un
consigliere di stato, o da un magistrato o avvocato dello stato di
corrispondente qualifica, ed e' composta da un dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria e da tre esperti biologi, anche
esterni all'Amministrazione.
2. Per le prove relative all'informatica e alle lingue straniere
previste, la Commissione Esaminatrice e' integrata da un esperto
informatico e da uno o piu' esperti nella lingua straniera scelta dai
candidati.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille
unita', la Commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da
permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in
sottocommissioni.

                               Art. 9 


Prova preselettiva


1. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia
superiore alle mille unita' puo' essere prevista una prova
preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove
scritte.
2. Il calendario della eventuale prova preselettiva, ovvero delle
prove scritte sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami»
dell'undici aprile 2014, ovvero in quella la quale la stessa avesse
fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche sul sito del
Ministero della Giustizia a partire dall'indirizzo
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp.
3. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal concorso ai sensi dell'art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti
di un valido documento di identificazione e fotocopia dello stesso,
nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2, del
presente bando (attestazione di avvenuta acquisizione informatica
della domanda), per sostenere la eventuale prova preselettiva, il cui
superamento costituisce requisito necessario per la successiva
partecipazione al concorso, ovvero le prove scritte, nei giorni e
nell'ora indicati in tale Gazzetta Ufficiale.
4. La comunicazione di cui al comma 2 ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati. I candidati che non si
presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono
considerati esclusi dal concorso.
5. La prova preselettiva consiste in risposte ad un questionario,
articolato in domande a risposta a scelta multipla, concernenti le
materie oggetto delle prove scritte e della prova orale.
6. Ai fini della predisposizione del questionario
l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di
qualificati enti pubblici o di privati specializzati nel settore. Il
questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente
predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione.
7. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
8. La durata della prova e' stabilita dalla Commissione in
relazione al numero di domande da somministrare.
9. La prova si intende superata dai candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a sei decimi.
10. La correzione e la valutazione dei questionari e' effettuate
a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica.
11. Qualora sia espletata la prova preselettiva sono ammessi a
sostenere le prove scritte previste dal successivo art. 10, commi 2 e
3, i candidati risultati idonei alla prova preselettiva e
classificatisi tra i primi 100 in ordine di merito. Sono, inoltre,
ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente collocatosi al posto n. 100.

                               Art. 10 


Prove d'esame


1. Gli esami consistono in due prove scritte, della durata
massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale.
2. La 1ª prova scritta verte su fondamenti di biologia molecolare
e genetica umana
3. La 2ª prova scritta verte su tecniche di analisi del DNA e sue
applicazioni forensi.
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove
scritte, su ordinamento penitenziario; elementi di diritto pubblico;
elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento
alla prova penale scientifica; norme sullo stato giuridico degli
appartenenti ai ruoli del personale della polizia penitenziaria;
elementi di informatica; accertamento della conoscenza della lingua
straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo a scelta del
candidato.
5. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso,
da parte del candidato, di un livello di conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in
linea con gli standard europei.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta
dal candidato, consiste nella traduzione (senza ausilio del
dizionario) di un testo ed in una conversazione.
7. Alla prova orale sono ammessi i candidati, risultati idonei
agli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13, che hanno
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.
La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un
punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame
dell'altro.
8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto
riportato nelle prove scritte e' portata a conoscenza del candidato
almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerla. Coloro
che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono
considerati esclusi.
9. La prova orale si intende superata se il candidato ha
riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

                               Art. 11 


Modalita' di svolgimento delle prove


1. Durante la prova preselettiva e le prove scritte, e' vietato
ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere,
appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, raccolte normative,
calcolatrici e apparecchi idonei alla memorizzazione di informazioni
e/o che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno.
2. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso
dal concorso.

                               Art. 12 


Accertamenti psico-fisici


1. Dopo aver superato le prove scritte, i candidati non esclusi
dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo,
giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla
visita medica per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui
uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale
operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero
individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art.
120 del medesimo decreto legislativo 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento dei
requisiti psico-fisici e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione.
7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario supplente, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 13 


Accertamenti attitudinali


1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una Commissione, nominata con decreto dal Direttore generale del
personale e della formazione, composta da un presidente scelto tra i
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria, e da quattro periti selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
5. I test predisposti dalla Commissione per l'accertamento delle
qualita' attitudinali sono approvati con decreto del Direttore
generale del personale e della formazione.
6. Il giudizio espresso dalla Commissione per l'accertamento
delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
dal Direttore generale del personale e della formazione.
7. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di componenti supplenti e di un segretario supplente, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 14 


Titoli valutabili


1. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come
segue:
A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per
l'ammissione al concorso, fino a punti 9,00:
1) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in
materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato
concorre;
2) diplomi di abilitazione all'insegnamento in materie
attinenti al profilo professionale per il quale il candidato
concorre.
B) titoli professionali, fino a punti 9,00:
1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso
amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con
provvedimento dei competenti organi.
2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei
candidati che hanno superato le prove scritte. La valutazione e'
limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
3. I candidati dovranno produrre i titoli dichiarati, pena la non
valutabilita' degli stessi, all'atto della presentazione alla
eventuale prova preselettiva, ovvero alle prove scritte, secondo
quanto stabilito all'art. 9, comma 3, del bando.
4. La Commissione esaminatrice, nell' ambito delle categorie di
cui al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i
relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di
merito attribuito dalla Commissione stessa.

                               Art. 15 


Documentazione Amministrativa


1. Ai candidati risultati idonei alla prova orale verranno
consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione
penitenziaria, che devono far pervenire, correttamente compilati in
ogni parte, unitamente a copia fotostatica del proprio documento
d'identita', entro venti giorni dalla consegna medesima:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni con il
quale egli attesti i requisiti per dimostrare il possesso di
eventuali titoli di precedenza e preferenza nella nomina, previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti
per l'assunzione medesima.

                               Art. 16 


Formazione e approvazione della graduatoria


1. Espletate le prove d'esame, la Commissione di cui all'art. 8
forma la graduatoria di merito. La votazione complessiva di ciascun
candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle
prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio
ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del D.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Fermi
restando i titoli preferenziali previsti, a parita' di merito
l'appartenenza ai ruoli della Polizia penitenziaria costituisce
titolo di preferenza.
3. Il Direttore generale del personale e della formazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia con avviso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
5. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per le impugnazioni previste dalla legge.

                               Art. 17 


Nomina vincitori


1. Con decreto del Direttore generale del personale e della
formazione i vincitori del concorso sono nominati vice direttori
tecnici - biologi in prova e ammessi a frequentare un corso di
formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi
presso l'Istituto Superiore di studi Penitenziari.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, superati gli
esami di fine corso, sono assegnati a prestare servizio presso il
laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA con sede in
Roma.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio Centrale per il
Bilancio presso il Ministero della Giustizia.
Roma, 20 gennaio 2014

Il direttore generale: Turrini Vita

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