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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del
personale docente per i posti di sostegno dell'organico
dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.16 del 26/2/2016
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:16E00925
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/3/2016

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,
regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare
gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale
docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla
circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione
pubblica;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di
orientamento sessuale;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia
di esami di Stato e di Universita'», convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e in particolare l'art. 3-bis,
istitutivo delle graduatorie aggiuntive per il sostegno da
utilizzarsi in subordine alle relative graduatorie di merito
concorsuali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e
successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive
modificazioni, e in particolare l'art. 15, comma 3-bis) che dispone
l'unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02),
tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui
all'art. 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23
marzo 1997;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1,
comma 109, lettera b) che dispone lo svolgimento di distinte prove
concorsuali, per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art.
3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del
titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti
percorsi;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati
sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento
concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita'
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di esame e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilita'»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi
punteggi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data in data 26
gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le
procedure per il reclutamento per n. 63.712 unita' di personale
docente;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto
Scuola;
Informate le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative;
Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 e'
stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre
2015 al sistema informativo di questo Ministero, la previsione di
disponibilita' di posti da destinare alle procedure concorsuali
relative a posti di sostegno per la scuola dell'infanzia pari a n.
304 unita', per la scuola primaria pari a n. 3.799 unita', per la
scuola secondaria di primo grado pari a n. 975 unita', per la scuola
secondaria di secondo grado pari a n. 1.023 unita', salvo gli effetti
derivanti da innovazioni normative;

Decreta:


Art. 1


Definizioni


1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici
regionali;
f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

                               Art. 2 


Posti da destinare al concorso


1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami
finalizzati alla copertura di n. 304 posti di sostegno nelle scuole
dell'infanzia, di n. 3.799 posti di sostegno nelle scuole primarie,
di n. 975 posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado,
di n. 1.023 posti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo
grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il
triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato
all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
2. Ai sensi dell'art. 400 del Testo Unico, cosi' come modificato
dalla Legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, con
il presente bando e' disposta l'aggregazione territoriale delle
procedure concorsuali ai sensi dell'allegato n. 1; l'USR individuato
e' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e
dell'approvazione delle graduatorie della propria regione nonche'
delle graduatorie delle ulteriori regioni indicate nell'allegato n.
1.

                               Art. 3 


Requisiti di ammissione


1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare,
ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il
candidato in possesso di abilitazione all'insegnamento e in possesso
del titolo di specializzazione sul sostegno, rispettivamente per i
posti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado,
conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di
specializzazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con
apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge non puo'
partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed
educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.
3. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa
vigente.
4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di
carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

                               Art. 4 


Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione


1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura
concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola
regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia
stata disposta l'aggregazione di cui all'art. 400, comma 02, del
Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge. Nel suddetto caso,
l'USR responsabile della gestione della procedura concorsuale e'
indicato all'Allegato n. 1.
2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto
di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura
concorsuale per la quale si concorre. Il pagamento deve essere
effettuato, esclusivamente, tramite bonifico bancario sul conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S
01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione - procedura
concorsuale/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del
candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda
tramite il sistema POLIS.
3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti puo'
concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando,
mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del
comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure
concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a
partecipare anche alle procedure concorsuali di tipo comune per la
scuola dell'infanzia, primaria, per la scuola secondaria di primo e
secondo grado, possono presentare istanza di partecipazione in una
regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla
procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda
di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente,
attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con
modalita' diverse non sono in alcun caso prese in considerazione.
4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino
alle ore 14,00 del 30 marzo 2016.
5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente
domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la
sede dell'Autorita' Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la
veridicita' dei dati anagrafici all'USR, competente a gestire la
relativa procedura concorsuale ai sensi dell'Allegato n. 1, che
provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata
la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di
accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva
fase della procedura POLIS.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il
cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge
6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati
concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione
dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale
ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso
contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del
rapporto d'impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere,
tempestivamente, le variazioni tramite sistema POLIS;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste
devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una
competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima
dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende
concorrere;
l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai
sensi dell'art. 3 con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha
rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato
conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia
stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati
obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo;
m) il titolo di specializzazione posseduto ai sensi dell'art.
3, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato,
dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito,
del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'Estero, devono essere, altresi', indicati obbligatoriamente, gli
estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo;
n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese,
francese, tedesco e spagnolo. Per la scuola primaria la lingua
straniera e' obbligatoriamente la lingua inglese;
o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al
decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016;
p) il consenso al trattamento dei dati personali per le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni;
q) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal
presente decreto.
8. L'USR competente verifica la validita' delle domande ai fini
della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 4.
9. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 5 


Commissioni giudicatrici


1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite
con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto
dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.

                               Art. 6 


Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli


1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal
decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo
Allegato A, che ne costituisce parte integrante, pubblicato
sull'apposito spazio informativo (Concorso docenti 2016) presente
nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it).
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma 1,
la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove
di preselezione.
3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e
sono disciplinate dall'art. 5 del decreto di cui al comma 1.
4. La prova orale e' disciplinata dall'art. 7 del decreto di cui
al comma 1.
5. La valutazione delle prove e dei titoli e' disciplinata
dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche' dal decreto del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.

                               Art. 7 


Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame


1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'art. 6,
comma 3, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», del 12 aprile 2016.
Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche
sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del
Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi
d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le
istruzioni operative, e' comunicato dagli USR responsabili della
procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi
e siti internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet
(www.istruzione.it) del Ministero.
2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 2. La data e
l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti.
4. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR
agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal
medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della
commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu'
edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di
vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione
giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si
svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui
all'art. 6, comma 3, della sede, della data e dell'ora di svolgimento
della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento
della medesima.
7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita'
religiose valdesi.

                               Art. 8 


Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli


1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR
competente la comunicazione del superamento della prova orale
presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione, non documentabili con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta
comunicazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli
sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo
incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo
emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono
perseguite a norma di legge.

                               Art. 9 


Graduatorie


1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai
sensi dell'art. 6, comma 5, procede alla compilazione della
graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite
massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale
maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo Unico
come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95
del 23 febbraio 2016, per i posti per i quali, ai sensi dell'art. 400
del Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge, in ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione
territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per
ciascuna regione.
3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale, pubblicato nell'albo e sul sito dell'USR,
nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero.
4. La validita' temporale della graduatoria di merito e'
disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato
dalla Legge.

                               Art. 10 


Assunzione in servizio


1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui
all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione e' assunto,
secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle
ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma
66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge.
2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata
triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge e
sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal
decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850.
3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque,
subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di
cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante
norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della
complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della
medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

                               Art. 11 


Presentazione dei documenti di rito


1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti
di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i
certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche
Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

                               Art. 12 


Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro


1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza
giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato
implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla
relativa graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati
vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei
limiti di cui all'art. 9, comma 1.

                               Art. 13 


Ricorsi


1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni,
dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

                               Art. 14 


Informativa sul trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o,
comunque, acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto
connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui
all'art. 1, commi 80 e 138 della Legge ed avverra' con l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione
a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i
requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli,
pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente USR, titolare
del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il
dirigente preposto all'USR competente.

                               Art. 15 


Disposizioni relative alle Provincie autonome
di Trento, Bolzano e Regione Valle D'Aosta


1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle
D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di
reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi, per
titoli ed esami, per la copertura dei posti di sostegno delle scuole
dell'infanzia, primaria, delle scuole secondarie di primo e secondo
grado che individuano autonomamente.

                               Art. 16 


Norme di salvaguardia


1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del
comparto scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno
della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative
(centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore generale: Novelli

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