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LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca - XVII ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.58 del 24/7/2001
Ente:LIBERA UNIVERSITA' DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO
Località:-
Codice atto:001E6311
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/9/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto lo statuto della Libera universita' di lingue e
comunicazione IULM, emanato con decreto rettorale in data 27 febbraio
1998, n. 10207 e successive modificazioni;
Visto il regolamento didattico di Ateneo, emanato con decreto
rettorale in data 28 ottobre 1998, n. 10602;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'universita', emanato con decreto in data 30 settembre 1999,
n. 10885;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico nella
seduta del 7 giugno 2001;
Sentito il parere espresso da nucleo di valutazione interna in
data 18 giugno 2001;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 26 giugno 2001;
Considerata la necessita' di provvedere all'emanazione del bando
e in assenza di ulteriori convenzioni sottoscritte per il
finanziamento di ulteriori borse di studio;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Istituzione
 
E' istituito il XVII ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
aventi sede amministrativa presso la Libera universita' di lingue e
comunicazione IULM.
E' indetto presso la Libera universita' di lingue e comunicazione
IULM concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi
di dottorato di ricerca:
 
Facolta' di lingue e letterature straniere
 

Dottorato di ricerca in "Le letterature, le culture e l'Europa:
storia, scrittura e traduzione"
 
Profili:
storia delle culture europee;
identita' nazionali e contaminazioni culturali;
teorie e prassi della traduzione letteraria;
linguaggi e multimedialita': letteratura ed editoria;
storia delle culture mediterranee.
Durata: 3 anni.
Numero posti: sei piu' due di cui coperti da borse di studio
erogate su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, quattro; di
cui non coperti con borse di studio due;
posti in sovrannumero per idonei titolari di assegni di ricerca
di cui all'art. 8, comma 5 del regolamento citato: due.
Coordinatore del collegio dei docenti prof. Giovanni Puglisi.
Sedi universitarie coinvolte universita' IULM.
Lingue straniere per la prova orale: inglese e una seconda lingua
straniera a scelta del candidato.
 
Facolta' di scienze della comunicazione e dello spettacolo
 

Dottorato di ricerca in marketing e comunicazione di impresa
 
Profili:
progettazione e strategie della comunicazione d'impresa;
tecniche e strumenti della comunicazione d'impresa e del
marketing;
pianificazione e gestione operativa della comunicazione
d'impresa e del marketing;
controllo dei processi di comunicazione d'impresa e del
marketing.
Durata: 3 anni.
Numero di posti: sei piu' quattro di cui con borse di studio
erogate su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, quattro di
cui non coperti con borse di studio due posti in sovrannumero per
idonei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 8, comma 5 del
regolamento citato quattro.
Coordinatore del collegio dei docenti prof. Emanuele Invernizzi.
Sedi universitarie coinvolte universita' IULM.
Lingue straniere per la prova orale: inglese e una seconda lingua
straniera a scelta del candidato.
 
Dottorato di ricerca in comunicazione e nuove tecnologie
 
Profili:
nuove tecnologie e ricerca sociale;
trasformazioni dei linguaggi e dei codici della
multimedialita';
nuove tecnologie e comunicazione politica;
didattica e nuove tecnologie: l'on line education.
Durata: 3 anni.
Numero di posti: cinque piu' due, di cui con borse di studio
erogate su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, quattro di
cui non coperti con borse di studio, un posto in sovrannumero per
idonei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 8, comma 5 del
regolamento citato due.
Coordinatore del collegio dei docenti prof. Marino Livolsi.
Sedi universitarie coinvolte universita' IULM.
Lingue straniere per la prova orale: inglese.
 
Dottorato di ricerca in economia della comunicazione
 
Profilo: l'analisi economica dell'attivita' di comunicazione e di
relazione realizzata da imprese, organizzazioni non profit ed enti
pubblici con il supporto della nuova tecnologia dell'informazione.
Durata: 3 anni.
Numero di posti cinque piu' tre, di cui con borse di studio
erogate su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, tre; di cui
non coperti con borse di studio due; posti in sovrannumero per idonei
titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 8, comma 5 del
regolamento citato tre.
Coordinatore del collegio dei docenti prof. Carlo A. Ricciardi.
Sedi universitarie coinvolte universita' IULM.
Lingue straniere per la prova orale: inglese.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea italiana:
per il dottorato di ricerca in "Le letterature, le culture e
l'Europa: storia, scrittura e traduzione": laurea in lingue e
letterature straniere, lingue e letterature straniere, filosofia,
scienze politiche;
per il dottorato di ricerca in marketing e comunicazione di
impresa: laurea in relazioni pubbliche, scienze della comunicazione,
economia e commercio, sociologia, scienze politiche, filosofia,
lettere, lingue e letterature straniere;
per il dottorato di ricerca in comunicazione e nuove
tecnologie: laurea in relazioni pubbliche, scienze della
comunicazione, sociologia, scienze politiche, lettere, lingue e
letterature straniere, informatica, ingegneria elettronica, Dams,
psicologia;
per il dottorato di ricerca in economia della comunicazione:
laurea in relazioni pubbliche, scienze della comunicazione, economia
e commercio, giurisprudenza, ingegneria, scienze politiche, lingue e
letterature straniere,
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, qualora non gia' dichiarato
equipollente. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in
possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno, unicamente
ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere,
farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire al
collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'universita' e
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, va presentata a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Libera universita' di lingue e comunicazione IULM -
Ufficio affari generali - Servizio dottorati di ricerca, via Filippo
da Liscate 1.2 - 20143 Milano, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il 7 settembre 2001. Per il rispetto del termine
predetto fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale
accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dichiarera' con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,
cittadinanza, codice di identificazione personale (codice fiscale) e
recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di
avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini non residenti in
Italia, un recapito italiano;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la laurea posseduta, nonche' la data e l'universita' presso
cui e' stata rilasciata, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una universita' straniera;
d) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
e) di impegnarsi a seguire con regolarita' le attivita'
previste per il proprio curricolo formativo e a dedicarsi con pieno
impegno ai programmi di studio individuale e guidato e allo
svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate;
f) di indicare le lingue straniere conosciute, ferma restando
l'obbligatorieta' della conoscenza della lingua inglese e di una
seconda lingua straniera (se prevista all'art. 1 del presente bando)
a scelta del candidato e dell'italiano per i cittadini stranieri;
g) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
h) di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche o, in
caso affermativo, di impegnarsi a collocarsi in aspettativa senza
assegni, per il periodo di durata del corso;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
j) di aver preso visione del bando di concorso;
k) di essere titolare o meno di assegno di ricerca di cui
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni;
l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
Per i dottorati di ricerca in economia della comunicazione,
marketing e comunicazione d'impresa e comunicazione e nuove
tecnologie, alla domanda di partecipazione dovra' essere
obbligatoriamente allegato (pena l'esclusione per difetto dei
requisiti) un progetto di ricerca attinente alle finalita' del corso
di dottorato indicato all'art. 1 del bando. Il progetto sara'
discusso in sede di prova orale.
Per ciascun dottorato dovra' essere presentata distinta domanda
di partecipazione. In caso di piu' concorsi indicati su una sola
domanda, essa sara' ritenuta valida solo per il primo corso di
dottorato indicato.
La domanda e gli eventuali allegati devono essere prodotti in
carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988,
n. 370. I vincitori del concorso sono tenuti a regolarizzare in bollo
la domanda di partecipazione.
L'universita' non ha alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.
 
Esame di ammissione
 
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove intese ad
accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato
alla ricerca scientifica, di cui una scritta a contenuto teorico e/o
pratico e una orale che consiste nella discussione della prima prova,
nell'illustrazione dell'attivita' di ricerca di interesse del
candidato. E' compresa nella prova orale la verifica della conoscenza
delle lingue straniere indicate all'art. 1 del presente bando (ferma
restando l'obbligo della lingua inglese per tutti i candidati e
dell'italiano per i candidati stranieri).
Per i dottorati di ricerca in economia della comunicazione,
marketing e comunicazione d'impresa e comunicazione e nuove
tecnologie, il colloquio orale vertera' anche sulla discussione della
proposta di progetto di ricerca attinente al profilo del dottorato
allegata dal candidato alla domanda di partecipazione.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'universita' IULM di
Milano.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento inviata
quindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno
esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'.

                               Art. 5.
 
Commissione esaminatrice
 
La commissione per gli esami di ammissione a ciascun corso di
dottorato di ricerca e' formata e nominata in conformita' al
regolamento vigente, e specificatamente con decreto del rettore, su
proposta del collegio dei docenti. Essa e' composta da tre membri
scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui
possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La
commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni dalla
nomina.
In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio
si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non
inferiore a 42/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova. Al termine della prova d'esame la
commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei
punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

                               Art. 6.
 
Graduatoria
 
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non
esprimano la loro accettazione entro quindici giorni dalla
comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie in universita' diverse, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
I cittadini extracomunitari residenti all'estero alla data di
scadenza del bando di concorso che abbiano superato le prove d'esame,
sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero nel
limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.

                               Art. 7.
 
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
 
Relativamente ai posti messi a concorso, non coperti da borsa di
studio, su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, il candidato
ammesso sara' tenuto a versare un contributo per l'accesso e la
frequenza del corso di dottorato pari a L. 8.000.000 per ciascun
anno, cosi' suddiviso:
prima rata: L. 3.000.000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: 1550 euro (entro il 30 marzo 2002);
terza rata: 1032 euro (entro il 30 giugno 2002).
Per quanto concerne i posti in sovrannumero (vedi art. 1 del
presente bando) da destinare ai titolari di assegni di ricerca di cui
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, essi sono da considerarsi senza borsa di
studio. Tali assegnisti conservano l'assegno di ricerca da parte
dell'universita' erogante, per la durata dello stesso e non sono
soggetti al versamento del contributo per l'accesso e la frequenza
dei corsi.

                               Art. 8.
 
Borse di studio
 
Le borse di studio erogate su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998,
n. 210, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della
valutazione comparativa dei candidati italiani e comunitari, o
extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi
indicati dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
reddito annuo personale complessivo non superiore a 15 milioni di
lire. L'importo di ogni singola borsa, determinato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315,
e successive modificazioni, per l'anno 2001, e' di L. 22.222.311. A
parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
Tali borse sono erogate per l'intera durata del corso e il loro
importo viene elevato in misura non inferiore al 50% per eventuali
documentati periodi di soggiorno all'estero di durata consecutiva
superiore a venti giorni, per un totale massimo di sei mesi, per
ciascun anno di frequenza, nel caso questi siano previsti dal
progetto di dottorato e approvato dal collegio dei docenti dello
stesso.
La borsa di studio assegnata in base a convenzioni con enti
esterni e' soggetta al versamento delle tasse e dei contributi per la
frequenza al corso di dottorato, ed e' erogata secondo le medesime
modalita' delle borse di cui all'art. 4, comma 3, della legge
3 luglio 1998, n. 210.

                               Art. 9.
 
Documenti
 
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso,
domanda di immatricolazione al corso e i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' debitamente
firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria
superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle universita' italiane;
d) autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato, se beneficiari;
g) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo,
nel caso intendano fruire della borsa di studio di cui al successivo
art. 10;
h) di essere/non essere in servizio presso una pubblica
amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
i) di essere titolare o meno di assegno di ricerca di cui
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 10.
 
Obblighi e diritti dei dottorandi
 
Nell'ambito del diritto allo studio il dottorando di ricerca e'
uno studente universitario iscritto ad un corso di formazione
post-lauream, equiparato agli studenti iscritti ai corsi di diploma e
di laurea, con la sola esclusione dell'elettorato attivo e passivo
per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici. Egli
ha l'obbligo di frequentare il dottorato per il numero di anni
definito dal bando con assiduita' e con impegno ed e' tenuto allo
svolgimento, a tempo pieno, delle attivita' curriculari, secondo
criteri stabiliti dal collegio dei docenti.
Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del
collegio dei docenti, nell'attivita' di ricerca delle strutture
dell'Ateneo, purche' congruenti con il suo percorso formativo. Gli
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca possono essere impegnati
dall'universita' in limitate attivita' didattiche sussidiarie o
integrative e assistenza nella preparazione della tesi di laurea a
studenti laureandi, secondo le modalita' e i termini stabiliti dalle
facolta', sentiti i collegi dei docenti. Tale impegno non deve in
ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle universita'. Il dottorando ha l'obbligo della riservatezza in
ordine alle attivita' di ricerca a cui partecipa.
Il dottorando non puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato, corso di studi, scuola di specializzazione o di
perfezionamento in Italia o all'estero; in caso affermativo, dovra'
chiederne la sospensione. E' altresi' vietata la contemporanea
fruizione di altre borse di studio, ad esclusione di quelle concesse
da istituzioni italiane o straniere utili a integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi.
Alla fine di ciascun anno di corso il dottorando e' tenuto a
presentare una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e di ricerca svolte al collegio dei docenti il quale, previa
valutazione della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale, a seconda dell'anno di iscrizione. Un'eventuale valutazione
negativa da parte del collegio dei docenti comporta la decadenza dal
dottorato con perdita e restituzione della borsa di studio relativa
all'anno in corso, ove concessa, oppure, per dottorandi dell'ultimo
anno, l'eventuale concessione di un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages presso
altre universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani
e stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi e'
richiesto il consenso scritto del coordinatore del dottorato; per
periodi di formazione all'estero superiori e' richiesta una motivata
deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso tale
permanenza all'estero puo' eccedere la meta' dell'intero periodo di
durata previsto per il conseguimento del dottorato. Tale limite non
si applica in presenza di accordi con universita' anche straniere e
con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di
ricerca, eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente
avanzate da essi controllate.

                              Art. 11.
 
Valutazione dell'attivita' dei dottorandi e iscrizione ad anni
successivi, sospensione e decadenza
 
Ai fini dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, il
collegio dei docenti del dottorato valuta l'attivita' svolta dai
medesimi entro il 15 novembre di ogni anno accademico trasmettendo il
relativo verbale nei successivi quindici giorni. I dottorandi ammessi
all'anno successivo devono iscriversi entro il 30 dicembre di ogni
anno. In caso di motivato giudizio negativo del collegio docenti,
l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato
entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione con
raccomandata a.r..
La frequenza al dottorato puo' essere sospesa per servizio
militare di leva o servizio sostitutivo civile, per gravidanza e
maternita' o per malattia grave. Il dottorando presenta documentata
domanda all'ufficio e ne da' comunicazione al collegio dei docenti.
I dottorandi decadono per giudizio negativo da parte del collegio
dei docenti; prestazioni di lavoro a tempo determinato o
indeterminato; prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del
collegio dei docenti; mancata iscrizione entro i termini previsti;
mancata presentazione, senza giustificato motivo, della domanda per
sostenere l'esame finale; assenza, senza giustificato motivo, per un
periodo superiore a quindici giorni.

                              Art. 12.
 
Conseguimento del titolo
 
Il titolo dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con
sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata. Le modalita' di conseguimento del titolo sono
riportate nel regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'universita' citato in premessa.

                              Art. 13.
 
Responsabilita' del procedimento e pubblicita' telematica del bando
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Doriana Sala, dirigente affari
generali. Il presente decreto e' pubblicato anche per via telematica
(www.iulm.it)

                              Art. 14.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio
affari generali dell'universita' IULM, per le finalita' di gestione
della presente procedura. Saranno trattati presso una banca dati
dell'ufficio del personale e di ragioneria successivamente
all'eventuale iscrizione per le finalita' inerenti la gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio e
necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena la possibile esclusione dal concorso secondo quanto stabilito
dalle norme del presente bando. Le medesime informazioni potranno
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione dei candidati.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'universita'
IULM.
 
Art. 15
 

Rinvio alla normativa vigente
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
Milano, 29 giugno 2001
Il rettore: Puglisi

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