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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituzione nelle Accademie di Belle Arti di specifici moduli
relativi alle attivita' formative attinenti l'integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap, riservati a docenti gia'
abilitati nei corsi biennali ad indirizzo didattico sprovvisti di
titolo specifico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.85 del 7/11/2006
Ente:MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:06E07628
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Avviso
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
 
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in
situazione di handicap;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle
Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
Istituzioni artistiche e musicali;
Visti i decreti ministeriali 7 ottobre 2004, n. 82 e 3 agosto
2005 n. 456 con i quali, a decorrere dall'anno accademico 2004/2005,
ai sensi dell'art. 1 - comma 3-bis - della legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono stati istituiti i corsi biennali di secondo livello ad
indirizzo didattico finalizzati alla formazione dei docenti per le
classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A;
Considerato che nelle more dell'attuazione della normativa
generale in materia di formazione degli insegnanti di cui all'art. 5
della legge 28 marzo 2003 n. 53, detti corsi sono del tutto
equivalentiai corsi di specializzazione per l'insegnamento nel
settore artistico istituiti presso le Universita';
Valutata inoltre, l'opportunita', per venire incontro alle
necessita' dell'utenza, di promuovere un percorso formativo in grado
di far acquisire ai docenti gia' abilitati nell'ambito dei suddetti
corsi biennali, i contenuti formativi di base per l'attivita'
didattica di sostegno, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
14, comma 2, della suddetta legge 104/1992 ;
Ritenuto al fine di garantire parita' di trattamento ai docenti
che hanno frequentato i suddetti corsi biennali di dover assicurare
un monte ore analogo a quello stabilito dal decreto ministeriale
26 maggio 1998 ed in particolare dall'art. 4 - comma 8 - che prevede
specifiche attivita' didattiche aggiuntive, per almeno quattrocento
ore, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione
di handicap, al fine di consentire l'acquisizione di quei contenuti
formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita
all'attivita' didattica di sostegno, ai sensi del suddetto art. 14 -
comma 2 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Ravvisata quindi, la necessita' di disciplinare l'organizzazione
di detto percorso formativo di almeno quattrocento ore preordinato
all'acquisizione di competenze relazionali, disciplinari,
metodologiche, nonche' di conoscenze generali relative alle
situazioni di handicap;
Sentito il parere del C.N.A.M. espresso nell'adunanza del
13 settembre 2006;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Attivazione
 
1. A decorrere dall'anno accademico 2006/2007, a conclusione dei
corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico,
relativamente alle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e
28 A, le Accademie di belle arti statali, d'intesa con le Direzioni
scolastiche regionali, possono organizzare specifici moduli relativi
ad attivita' didattiche aggiuntive attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservati a
docenti gia' abilitati nei suddetti corsi e sprovvisti del titolo
specifico.
2. Le stesse Accademie predispongono, a tal fine, appositi bandi
di ammissione, nei quali sono indicati il numero dei posti
disponibili e le relative procedure di ammissione. Detti bandi
dovranno prevedere disposizioni atte a garantire la trasparenza di
tutte le fasi del procedimento, indicando i criteri e le procedure
per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del
procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
3. Possono iscriversi ai suddetti moduli i candidati in possesso
di abilitazione per l'insegnamento nelle succitate classi di
concorso.
4. Le Accademie di belle arti possono consorziarsi tra loro per
lo svolgimento dei predetti moduli, anche al fine di razionalizzare
l'offerta formativa sul territorio nazionale e di ottimizzare le
risorse da utilizzare per il funzionamento delle stesse.
5. Non possono essere attivati moduli con un numero di iscritti
inferiori a dieci e con un numero massimo di venticinque iscritti.

                               Art. 2.
 
Organizzazione delle attivita' didattiche
 
1. Le attivita' didattiche di cui al precedente art. 1 e
all'allegata tabella a) constano di 400 ore complessive cosi'
suddivise:
A) Area della Teoria centoquaranta ore;
B) Area dei Laboratori centoquaranta ore;
C) Area del Tirocinio centoventi ore.
2. I Consigli accademici definiscono l'organizzazione e tempi di
svolgimento delle predette attivita' didattiche, tenuto conto delle
necessita' organizzative connesse ad un efficace svolgimento dei
processi formativi.
3. Le discipline relative all'Area pedagogica sono svolte in
collaborazione con l'Universita' per assicurare l'apporto delle
specifiche competenze.

                               Art. 3.
 
Frequenza
 
1. La frequenza dei candidati e' obbligatoria per i corsi
teorici, per le attivita' di laboratorio e per il tirocinio indiretto
nella misura di almeno 2/3 dei carichi orari previsti per ciascun
insegnamento, laboratorio e attivita' di tirocinio indiretto. Le
attivita' di tirocinio diretto devono essere svolte per l'intero
carico orario.

                               Art. 4.
 
Titolo rilasciato
 
1. Al termine del corso di studio i docenti conseguono
l'abilitazione all'attivita' didattica di sostegno ai sensi
dell'art. 14 - comma 2 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La prova finale, avente valore di esame di Stato, consiste
nella discussione di una tesi originale elaborata dal candidato sul
percorso formativo svolto. La relativa votazione viene espressa in
trentesimi. Il voto finale risulta dalla media tra il voto conseguito
nell'esame finale e la media delle votazioni conseguite nei singoli
esami di profitto nonche' nelle valutazioni relative alle attivita'
di laboratorio e tirocinio.
3. Con decreto del Direttore Generale dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica e' fissata, a livello nazionale, la
data dell'esame finale.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
Le Commissioni giudicatrici per l'esame finale sono composte dal
Direttore dell'Accademia, con funzioni di Presidente, o da docente da
lui delegato, da tre docenti del corso, uno per ogni area didattica e
da un docente di discipline pedagogiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 31 ottobre 2006
Il Ministro: Mussi

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