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UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA

Concorso pubblico per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca
internazionale in «sistemi colturali, forestali e scienze
dell'ambiente» «crop system, forestry and environmental science» -
XIX ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.91 del 21/11/2003
Ente:UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA
Località:Potenza  (PZ)
Codice atto:03E06725
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/12/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398;
Visti i DD.PP.CC.MM. 30 aprile 1997 e 9 aprile 2001;
Visto l'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto il decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, con il
quale e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorato di
ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001 con il quale
e' stato emanato il Regolamento in materia di dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi della Basilicata;
Visto il combinato disposto degli articoli 5 e 7 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la proposta di istituzione del corso di dottorato di
ricerca avanzata dalla struttura preposta all'attivita' di ricerca;
Acquisito il parere del Nucleo di valutazione di Ateneo espresso
nella seduta del 15 maggio 2003;
Vista la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta
del 22 luglio 2003 con la quale ha approvato l'istituzione per l'a.a.
2003/2004 del corso di dottorato di ricerca internazionale XIX ciclo
con sede amministrativa presso l'Universita' della Basilicata e sedi
consorziate l'Universita' di Ioannina (Grecia), l'Universita' di
Mohammed V, Agdal - Rabat (Marocco) e l'Universita' Claude Bernard
Lyon 1, Villeurbanne Cedex (Francia);
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 29 luglio 2003 con la quale sono state determinate
le risorse finanziarie e l'importo delle borse;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione,
nella seduta del 9 luglio 2003, con la quale e' stato approvato il
Regolamento per la determinazione dei contributi per i corsi di
dottorato di ricerca a.a. 2003/2004;
Viste le convenzioni stipulate tra l'Universita' degli studi
della Basilicata (Italia) e le Universita' di Ioannina (Grecia) di
Mohammed V, Agdal - Rabat (Marocco) e l'Universita' Claude Bernard
Lyon 1, Villeurbanne Cedex (Francia);
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' degli Studi della Basilicata e' istituito,
per l'anno accademico 2003/2004, il XIX ciclo del corso di dottorato
di ricerca internazionale con l'Universita' di Ioannina (Grecia), di
Mohammed V, Agdal - Rabat (Marocco) e l'Universita' Claude Bernard
Lyon 1 Villeurbanne Cedex (Francia) dal titolo: «Sistemi Colturali,
Forestali e Scienze dell'ambiente» - «Crop System, Forestry and
Environmental Science», di durata triennale, con sede amministrativa
presso l'Universita' degli studi della Basilicata.
E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al
sotto riportato corso di dottorato di ricerca, da svolgersi presso
l'Universita' degli studi della Basilicata e le Universita' di
Ioannina (Grecia), di Mohammed V, Agdal - Rabat (Marocco) e
l'Universita' Claude Bernard Lyon 1 - Villeurbanne Cedex (Francia).
Sistemi colturali, forestali e scienze dell'ambiente «crop
system, forestry and environmental science»;
(Area 07: Scienze agrarie e veterinarie);
Settori scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05,
AGR/06, AGR/13;
Curricula:
1) Produzioni vegetali;
2) Difesa dell'ambiente;
3) Forestale;
Struttura interessata: Dipartimento di produzione vegetale;
Durata: anni 3;
Posti n. 4 per studenti italiani, comunitari e stranieri;
Posti con borse n. 2 (n. 1 su fondi Miur e n. 1 su fondi Ateneo);
Posti senza borsa n. 2;
Posti in sovrannumero per assegnisti di ricerca: n. 2;
Posti n. 6 per gli studenti che svolgeranno il corso di dottorato
e saranno iscritti presso le Universita' Consorziate.
Il numero dei posti e delle borse di studio potranno essere
aumentati a seguito di finanziamenti di soggetti estranei
all'Amministrazione universitaria, purche' comunicate dai
finanziatori entro il termine di scadenza del bando. Il numero delle
borse potra' essere aumentato a seguito di eventuali cofinanziamenti
provenienti dall'U.E. o dal MIUR. L'eventuale aumento del numero
delle borse di studio sara' reso noto anche utilizzando strumenti
informatici.

                               Art. 2.
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di
eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea
o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei docenti del
dottorato di ricerca deliberera' sull'equipollenza del titolo
accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai
corsi.
I candidati che alla data di scadenza non abbiano ancora
conseguito il titolo che da' diritto all'ammissione, dovranno
dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilita', che detto
titolo sara' conseguito entro il giorno precedente quello previsto
per la (prima) prova scritta di ammissione al dottorato di ricerca.
In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed i
candidati saranno tenuti a presentare a pena di decadenza, la
relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione nei successivi 5
giorni.
E' richiesta altresi' la conoscenza di una lingua straniera.

                               Art. 3.
Gli studenti che copriranno i posti presso le Universita'
consorziate saranno selezionati presso le Universita' in cui essi
intendono iscriversi, secondo le modalita' in vigore in ciascuna di
esse. I nominativi dei dottorandi saranno comunicati all'Universita'
degli studi della Basilicata, sede amministrativa del dottorato. Gli
studenti iscritti presso le Universita' consorziate verseranno i
contributi, ove previsti, presso tali sedi e sono esonerati dal
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca presso l'Universita' degli studi della
Basilicata, qualora il loro piano di formazione preveda un periodo di
studio e/o ricerca presso questo Ateneo.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato al presente bando, e debitamente
sottoscritta dovra' pervenire al Rettore dell'Universita' degli studi
della Basilicata - Ufficio ricerca e relazioni Internazionali Settore
Dottorati di Ricerca via N. Sauro, 85 - 85100 Potenza, entro il
termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
secondo una delle modalita' di seguito indicate:
a) consegna a mano alla Direzione Amministrativa - Palazzo del
Rettorato, secondo piano, via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza, dal
lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 13;
b) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: «Al Rettore dell'Universita' degli Studi della
Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - settore
Dottorati di Ricerca via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza. Sulla
busta dovra' essere riportata la seguente dicitura: «domanda di
partecipazione al concorso di dottorato di ricerca in «Sistemi
Colturali, Forestali e Scienze dell'Ambiente» - «Crop System,
Forestry and Enviromental Science».
In caso di spedizione fara' fede il timbro e la data dell'Ufficio
postale accettante.
I candidati, sono tenuti al versamento del contributo di Euro
25,82 da effettuarsi sul bollettino di C/C postale n. 111856
intestato a: Universita' degli studi della Basilicata, 85100 Potenza
- Causale del versamento: contributo esame di ammissione concorso
dottorato di ricerca - XIX ciclo. La relativa ricevuta dovra' essere
allegata alla domanda.
Nella domanda il candidato dovra' dichiarare sotto la propria
responsabilita', pena l'esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (cognome da nubile per le donne
coniugate);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza ed il recapito eletto ai fini del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico), con espressa menzione dell'impegno di comunicare
tempestivamente ogni variazione dello stesso.
I cittadini stranieri dovranno indicare, se possibile, il proprio
recapito in Italia o quello della Ambasciata in Italia, eletta quale
domicilio;
e) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
f) il curriculum prescelto;
g) la laurea posseduta, nonche' la data e l'Universita' presso
cui e' stata conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito
presso una Universita' straniera;
h) la cittadinanza;
i) se cittadini italiani, di essere iscritto nelle liste
elettorali con l'indicazione del comune, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se
cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento;
j) la lingua straniera in cui si intende sostenere la prova
orale (per i cittadini italiani);
k) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini comunitari e stranieri);
l) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
m) di non aver riportato condanne penali e in caso contrario
quali;
n) se titolare di assegno di ricerca, indicarne il settore
scientifico-disciplinare, l'Universita' e la durata;
I candidati in possesso di titolo accademico straniero, non
ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno farne espressa
richiesta ed allegare alla domanda i documenti utili a consentire al
Collegio dei Docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di
laurea con esami e votazioni). I documenti di cui sopra dovranno
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia. In ogni
caso i cittadini stranieri devono allegare il titolo di studio
posseduto.
Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate dai candidati aventi titolo all'utilizzazione delle forme
di semplificazioni delle certificazioni amministrative, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda di partecipazione al concorso, i candidati
portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, a richiedere l'ausilio necessario.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
una prova orale. Nella prova orale il candidato dovra' inoltre
dimostrare buona conoscenza della lingua straniera prescelta. Per i
cittadini stranieri la Commissione, nel corso della prova orale,
accertera' l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Le prove d'esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Prova scritta: 18 dicembre 2003 ore 10 - Universita' degli
studi della Basilicata, viale dell'Ateneo Lucano, 10 Sala Riunioni
della Presidenza della Facolta' di Agraria - 85100 Potenza;
Prova orale: 19 dicembre 2003 ore 9,30 - Universita' degli
studi della Basilicata, viale dell'Ateneo Lucano, 10 Sala Riunioni
della Presidenza della Facolta' di Agraria - 85100 Potenza.
La comunicazione della data e della sede della prova d'esame ha
valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido
documento di riconoscimento nonche' in caso d'invio della domanda a
mezzo posta, apposita ricevuta dell'avvenuta spedizione.

                               Art. 6.
La Commissione giudicatrice del concorso per gli esami di
ammissione al corso di dottorato di ricerca e' nominata con Decreto
Rettorale e costituita da tre componenti facenti parte del Collegio
dei Docenti, di cui almeno uno proveniente dalle Universita'
consorziate.
La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
massimo di 60 punti per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
Espletate le prove concorsuali, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 7.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti (fino a 4),
messi a concorso per il corso di dottorato.
Ai primi posizionatisi in graduatoria viene conferita la borsa di
studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili.
In caso di rinuncia, di mancata o tardiva accettazione, che
dovra' essere espressa entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso, o, nel caso di dichiarazioni mendaci,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
Nel caso in cui il candidato e' collocato utilmente in piu'
graduatorie dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 8.
I concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria
di merito di cui al precedente articolo devono presentare o far
pervenire all'Amministrazione universitaria, pena la decadenza, entro
il termine perentorio di giorni 15:
1) domanda in bollo, da Euro 10,33 di iscrizione al 1° anno del
corso di dottorato corredata dai seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza al corso di dottorato di ricerca, pari a
Euro 187,91 da effettuarsi sul conto corrente postale n. 111856
intestato all'Universita' della Basilicata, con l'indicazione della
causale ;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', rese ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita'
personali:
cittadinanza;
diploma di laurea con relativa votazione ed indicazione della
data e dell'Universita' presso cui e' stata conseguita, ovvero per i
cittadini stranieri titolo equipollente in originale con traduzione
legalizzata;
di non essere iscritto ad altro corso di studi, ovvero
l'impegno a sospendere la frequenza nel caso di iscrizioni a corsi di
laurea, scuole di specializzazione o perfezionamento prima
dell'inizio del corso di dottorato;
di non essere iscritto e l'impegno a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca.
3) domanda per l'adeguamento del pagamento dei contributi per
condizione economica, unitamente alla certificazione ISEE, per coloro
che intendono avvalersi della riduzione dei contributi.
Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendono
fruirne sono tenuti, altresi', a dichiarare:
di non aver fruito in precedenza di altre borse di studio per
dottorato di ricerca;
di impegnarsi a non cumulare la borsa stessa con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
I cittadini stranieri devono presentare, sempre nel termine
perentorio di 15 giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante la cittadinanza;
3) certificato attestante il godimento dei diritti civili e
politici;
4) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
stato in cui lo straniero e' cittadino. Se risiede in Italia, oltre
al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di
condanne penali in Italia.

                               Art. 9.
Le borse di studio saranno assegnate previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1999 e 9 aprile 2001.
L'importo annuale della borsa e' di Euro 10.561,54.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso.
Il pagamento della borsa avviene in rate bimestrali posticipate,
previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del
corso.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50%.
Tale periodo non puo' essere inferiore ad un anno e non puo' essere
superiore alla meta' dell'intera durata del corso di dottorato.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.

                              Art. 10.
L'ammontare della contribuzione per l'anno accademico 2003/2004
e' stabilito in Euro 1.032,91. Detta contribuzione copre tutti i
costi dei servizi universitari, ivi compresi quelli relativi allo
svolgimento delle pratiche amministrative successive e conseguenti
alla domanda di iscrizione.
La contribuzione viene ridotta, a domanda unitamente alla
certificazione ISEE secondo quanto stabilito dal Regolamento per la
determinazione dei contributi degli studenti iscritti ai corsi di
dottorato di ricerca dell'Universita' degli Studi della Basilicata
per l'anno 2003/2004, elaborato nel rispetto dei DD.PP.CC.MM. 30
aprile 1999 e 9 aprile 2001.
Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma
delle disposizioni vigenti, i dottorandi titolari di borsa di studio
conferita con fondi MIUR ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera c del
decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001 l'Universita' esonera totalmente dai contributi
universitari:
1) gli studenti beneficiari delle borse di studio erogate
dall'A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario), nonche' gli studenti risultati idonei al
conseguimento di tali borse di studio che, per scarsita' di risorse,
non siano risultati beneficiari di tale provvidenza;
2) gli studenti in situazione di handicap con un'invalidita'
riconosciuta pari o superiore al 66%, ovvero con handicap
intellettivo-fisico ovvero riconosciuti ciechi assoluti (legge
382/70) o sordomuti (legge 381/70), indipendentemente dalle
percentuali di invalidita';
3) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del
Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e
relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al
primo, l'esonero e' condizionato al rinnovo della borsa di studio da
parte del Ministero degli Affari Esteri;
4) su apposita istanza, gli studenti, per l'anno di svolgimento
del servizio militare di leva o del servizio civile, le studentesse,
per l'anno di nascita di ciascun figlio e gli studenti che siano
costretti ad interrompere gli studi a causa di infermita' gravi e
prolungate debitamente certificate.
Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto
fisso, stabilito nella misura di Euro 51,65.
Gli studenti con esonero totale dei contributi dovranno comunque
pagare Euro 51,65 quale contributo per oneri amministrativi.
L'Universita' concede un esonero parziale dei contributi nella
misura del 30% di quanto dovuto, agli studenti in situazione di
handicap con invalidita' inferiore al 66%.
La prima rata e' fissata in Euro 187,91 e deve essere versata
all'atto dell'iscrizione.
La seconda rata e' fissata in Euro 413,00 e deve essere versata
entro il 30 aprile 2004.
La terza rata e' fissata in Euro 432,00 e deve essere versata
entro il 30 giugno 2004.
Sono esclusi dalla riduzione per condizione economica gli
studenti che abbiano gia' conseguito un altro titolo di Dottore di
ricerca.

                              Art. 11.
I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e di compiere attivita' continuativa di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. In ogni caso, i
dottorandi dovranno svolgere non meno di 12 mesi e fino ad un massimo
di 18 mesi presso una istituzione universitaria all'estero.
L'onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni,
per tutta la durata del corso, e' a carico dei dottorandi.
L'Universita' garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per
responsabilita' civile per il medesimo periodo esclusivamente per le
attivita' connesse al corso di dottorato.
Eventuali differimenti della data di inizio, o interruzioni,
verranno consentiti ai dottorandi che comprovino di dover adempiere
agli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e successive modifiche ed
integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia
grave e prolungata, sentito il Collegio dei Docenti.
Il dipendente di pubbliche amministrazioni ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso
ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimenti degli
obblighi, il Collegio dei Docenti proporra' l'esclusione del
dottorando dal corso, in tal caso il dottorando e' obbligato alla
restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della
borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.

                              Art. 12.
Il periodo di studio svolto nell'ambito del dottorato di ricerca
internazionale sara' riconosciuto sulla base dei crediti formativi
maturati con particolare riferimento a quanto riportato negli
articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 509/99. L'ammontare dei
crediti didattici annuali e' pari a 60. Un credito didattico equivale
a 25 ore di lavoro standard da parte dello studente.
I periodi di studio effettuati che non costituiscono un ciclo
completo comportante il rilascio del titolo di dottore di ricerca,
comunque comprovati da un esame o da un certificato delle autorita'
competenti che ne attestino l'esito positivo, potranno essere
riconosciuti anche nel caso in cui non siano sufficienti per il
conseguimento del titolo finale di dottore di ricerca.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, ed in
particolare per quanto riguarda il percorso formativo, si fa
riferimento al Regolamento del corso di dottorato di ricerca e alle
Convenzioni con le Universita' partner.

                              Art. 13.
Al candidato, dopo aver sostenuto l'esame finale, sara' conferito
dalle rispettive Universita' di appartenenza un titolo riportante la
dizione di dottore di ricerca in «Sistemi Colturali, Forestali e
Scienze dell'Ambiente» redatto nelle rispettive lingue. Il titolo
rilasciato sara' accompagnato da una certificazione esplicativa
rilasciata dall'Universita' sede amministrativa del dottorato.
Il dottorato di ricerca si conclude con la discussione di una
tesi. La discussione della tesi avverra' a Potenza presso
l'Universita' degli Studi della Basilicata per gli studenti italiani
e stranieri e presso le altre Universita' per i studenti di
appartenenza.
La tesi sara' redatta, per gli studenti italiani, in lingua
italiana e corredata da un riassunto in lingua inglese; per gli
studenti delle altre Universita' partner si rinvia a quanto stabilito
dalle Convenzioni.
I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti,
potranno redigere la propria tesi in lingua inglese.
La commissione giudicatrice dell'esame finale sara' designata
dalle Universita' partecipanti al consorzio. Il numero dei componenti
sara' stabilito conformemente a quanto previsto nei Regolamenti
vigenti nelle Universita' consorziate.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi della Basilicata per le finalita' di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una
banca dati automatizzata, pure successivamente alla procedura
selettiva, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il presente bando di concorso con l'allegata domanda di
ammissione e' disponibile sul sito Web dell'Universita' degli Studi
della Basilicata all'indirizzo: http://www.unibas.it> Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa
riferimento all'art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998, al
decreto ministeriale del 30 aprile 1999, al Regolamento di Ateneo
emanato con decreto rettorale n. 419 del 13 agosto 2001, nonche' alle
Convenzioni stipulate tra l'Universita' degli studi della Basilicata
e le Universita' di Ioannina (Grecia), di Mohammed V, Agdal- Rabat
(Marocco) e l'Universita' Claude Bernard Lyon 1 - Villeurbanne Cedex
(Francia).
Responsabile del procedimento e' la sig.ra Mariangela Colucci,
tel. 0971/202199 e-mail: uffrs@unibas.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali Settore Dottorati di
Ricerca dell'Universita' della Basilicata - Potenza -
Tel. 0971/202198 e-mail: settoredottorati@unibas.it
Potenza, 11 novembre 2003
Il rettore: Lelj Garolla Di Bard

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