Mininterno.net - Bando di concorso ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA Avviso ...
 
 
 

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ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di
direttore dell'unita' operativa di oncologia (disciplina oncologia),
presso la sede I.N.R.C.A. di Roma.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.30 del 16/4/2004
Ente:ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Località:Ancona  (AN)
Codice atto:04E01815
Sezione:Aziende sanitarie
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:17/5/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

    In  esecuzione  delle  deliberazioni n. 96 del 25 febbraio 2004 e
n. 180 del 1° aprile 2004 e' indetto avviso pubblico, per il
conferimento dell'incarico quinquennale, presso la sede I.N.R.C.A. di
Roma, per direttore dell'unita' operativa di oncologia (disciplina
oncologia).
Alla predetta posizione funzionale e' attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni
regolamentari e dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro
per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale.
Ai sensi delle norme regolamentari di questo istituto possono
partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea (gia' CEE) valgono le disposizioni
dicui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 761/1979, dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
b) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione, prima di
procedere alla nomina, sottopone a visita medica di idoneita' il
candidato al quale verra' affidato l'incarico;
c) iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
d) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di
servizio di dieci anni nella disciplina;
e) curriculum, ai sensi dell'art. 67 del regolamento per
l'accesso al profilo di direttore - responsabile di struttura
complessa (ex secondo livello dirigenziale) di cui all'atto n. 822
del 29 giugno 1998, in cui sia documentata una specifica attivita'
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 66 dello
stesso regolamento.
Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 6, primo
comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, si prescinde dal requisito della specifica attivita'
professionale;
f) attestato di formazione manageriale: fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale, l'incarico e' attribuito
senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo
corso utile; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
regione successivamente al conferimento dell'incarico, determinera'
la decadenza dall'incarico stesso.
Ai sensi della circolare ministeriale 10 maggio 1996, n. 1221,
tenuto conto dei limiti di eta' per il collocamento a pensione dei
dipendenti e della durata quinquennale del contratto, l'incarico puo'
essere conferito a condizione che il termine finale di cinque anni
coincida o non superi comunque il sessantacinquesimo anno di eta'
dell'interessato fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
L'accertamento del possesso dei requisiti di cui alle lettera a),
c), d), e), f) e la verifica dell'espletamento dell'incarico e'
effettuato da una apposita commissione nominata dall'organo di
governo dell'istituto e composta secondo quanto previsto
dall'art. 65, comma 3, del regolamento per l'accesso al profilo di
direttore - responsabile di struttura complessa (ex secondo livello
dirigenziale) di cui all'atto n. 822 del 29 giugno 1998 e successive
modificazioni e integrazioni.
 
Criteri sul colloquio ed il curriculum professionale.
 
1. La commissione accerta l'idoneita' dei candidati sulla base
del colloquio e della valutazione del curriculum professionale.
2. Il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita'
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento delle capacita' gestionali, di ricerca,
organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento
all'incarico da svolgere.
3. I contenuti del curriculum professionale concernono le
attivita' professionali, di ricerca, di studio,
direzionali-organizzative, con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione
dei tirocini obbligatori;
e) all'attivita' didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all'estero valutati secondo i criteri di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
4. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione,
altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori nonche' il suo
impatto sulla comunita' scientifica.
5. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3,
lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del 28 dicembre 2000.
6. Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del
curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto
conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La
commissione, al termine del colloquio e della valutazione del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico.
7. Ai fini del presente articolo, la partecipazione ai corsi di
aggiornamento tecnico-professionale, anche effettuati all'estero, e'
valutata in base ai criteri stabiliti dall'art. 9, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
 
Anzianita' di servizio.
 
1. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso al profilo di
dirigente medico di struttura complessa (ex secondo livello
dirigenziale) deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o
cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali salvo
quanto previsto dai successivi articoli. E' valutato il servizio non
di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualita' di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di
cui al settimo comma del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54.
Il triennio di formazione di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' valutato con
riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole
discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere
specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni
singola disciplina.
2. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute dal candidato si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite con decreto del Ministro della sanita'
30 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai fini del presente regolamento le specializzazioni in
medicina e chirurgia, non ricomprese negli elenchi formati ed
aggiornati ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 8, comma 1, del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sono prese in
considerazione solo se il relativo corso di formazione e' iniziato
prima dell'anno accademico 1992/1993, salvo le specializzazioni
inserite nei predetti elenchi dopo il predetto anno accademico. A
partire dall'anno accademico 1991/1992 la tipologia delle
specializzazioni e' quella indicata nei predetti elenchi. Fermo
restando la rilevanza degli indirizzi ed orientamenti relativi alle
specializzazioni il cui corso e' iniziato prima dell'anno accademico
1991/1992, gli indirizzi ed orientamenti, eventualmente indicati sui
diplomi relativi a corsi di specializzazione iniziati dopo l'anno
accademico 1991/1992, non hanno alcuna rilevanza ai fini del presente
regolamento.
4. Nei certificati di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonche' le date iniziali e
terminali dei relativi periodi di attivita'.
 
Servizi prestati presso enti o strutture sanitarie pubbliche.
 
1. I servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche, negli
enti, settori e presidi sono equiparati alle discipline ed ai servizi
come previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997 cosi' come recepito dall'art. 69 del
regolamento dell'ente allegato all'atto n. 822 del 29 giugno 1998.
 
Servizi prestati presso istituti o enti con ordinamenti particolari.
 
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni private di cui all'art. 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso
le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi prestati presso gli enti di cui al decreto del
Ministro della sanita' 27 gennaio 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 30 gennaio 1976, sono valutati con i criteri ivi
previsti.
 
Servizio prestato all'estero.
 
1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai
cittadini degli Stati dell'Unione europea, nelle istituzioni e
fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso
quello prestato ai sensi della legge 26 ottobre 1987, n. 49,
equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e'
valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio
nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960,
n. 735, e successive modificazioni.
2. Il servizio prestato presso organismi internazionali e'
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
 
Servizi prestati in regime convenzionale.
 
Ai sensi del decreto 23 marzo 2000, n. 184, e' valutabile,
nell'ambito del requisito di anzianita' di servizio di sette anni
richiesto ai medici in possesso di specializzazione, dall'art. 5,
comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, ripreso dall'art. 65 del gia' citato
regolamento di cui all'atto n. 822 del 29 giugno 1998, il servizio
prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della sanita' in base ad accordi nazionali. Il servizio predetto e'
valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie.
I certificati di servizio, rilasciati dall'organo competente,
devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
Il servizio e' valutabile per la disciplina oggetto del rapporto
convenzionale con riferimento alla specializzazione in possesso.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo
l'allegato modello, dovranno essere spedite o consegnate a mano, a
pena di esclusione, all'amministrazione centrale I.N.R.C.A. - via
Santa Margherita n. 5 - 60124 Ancona, entro e non oltre le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora tale termine perentorio dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso si intende prorogato al giorno non festivo
immediatamente successivo. Per le domande inoltrate a mezzo del
servizio postale la data di spedizione sono comprovate dal timbro a
data e ora dell'ufficio postale accettante.
Non si terra' conto alcuno delle domande, dei documenti o dei
titoli comunque inviati dopo la scadenza del termine stesso.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno espressamente
indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la loro
personale responsabilita':
1) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice
fiscale;
2) il possesso della cittadinanza italiana ovvero dei requisiti
sostitutivi di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
3) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime (non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico);
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
pendenti. In caso contrario indicare i motivi;
5) titoli di studio posseduti;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni comunicazione relativa alla procedura stessa. A tale
scopo, il candidato dovra' comunicare ogni eventuale successiva
variazione del domicilio indicato nella domanda di partecipazione
all'avviso.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita' per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito dell'aspirante o da tardata o mancata comunicazione del
cambio d'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa;
8) la incondizionata accettazione delle norme del presente
bando e quelle del regolamento generale dell'ente;
9) il possesso dei requisiti per l'accesso al posto oggetto
dell'avviso;
10) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003 finalizzato agli adempimenti per
l'espletamento della procedura.
Alla domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, i
concorrenti devono allegare tutti quei documenti e titoli scientifici
e di carriera che ritengono opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
La domanda di partecipazione al presente avviso deve essere
firmata dal concorrente.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 28 dicembre 2000, non e' richiesta l'autenticazione della
firma in calce alla domanda.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia
autentica, ovvero il concorrente puo' avvalersi di quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, in particolare per quanto riguarda la possibilita' di
presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di
notorieta' (come da allegato).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) titoli di studio, professionali, ecc., pubblicazioni
posseduti e certificato di iscrizione all'Ordine dei medici,
rilasciato in data non anteriore a sei mesi (qualora non
autocertificati) ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
b) un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei
documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal concorrente
e, separatamente, un elenco delle pubblicazioni presentate, numerate
progressivamente in relazione al corrispondente titolo, anch'esso
datato e firmato;
c) ricevuta originale del versamento, con specificazione della
causale, di Euro 15,00, non rimborsabile, quale tassa di concorso,
sul c.c. postale n. 18105601 intestato all'I.N.R.C.A. presso Banca
delle Marche - Ancona - tesoriere dell'ente;
d) curriculum formativo e professionale redatto su carta
semplice, datato e firmato, con la produzione della documentazione
probante con specifico riferimento alla attivita' assistenziale
nell'ultimo quinquennio, afferente al posto da conferire e quella
relativa all'attivita' di ricerca scientifica.
Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni
siano rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui i
servizi stessi sono stati prestati o da suo delegato ovvero
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Nelle certificazioni relative ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
in presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura di
riduzione del punteggio.
Ai candidati ammessi sara' comunicato, almeno quindici giorni
prima, la data e la sede del colloquio, prima del quale dovranno
esibire un documento legale di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nell'ora e nella sede
stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla procedura, quale che sia
la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volonta' dei
singoli concorrenti.
L'incarico verra' conferito dal commissario straordinario sulla
base del parere formulato dall'apposita commissione ad uno tra i
candidati dichiarati idonei dalla stessa.
Il concorrente al quale verra' conferito l'incarico sara'
invitato, previa verifica di idoneita' fisica all'impiego, a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art.
14 del vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e
veterinaria, subordinatamente alla presentazione entro e non oltre il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione fatta dall'ente dei documenti nella stessa indicati,
compresa la dichiarazione di incompatibilita' ai sensi dell'art. 53
del decreto legislativo n. 165/2001.
L'incarico da' titolo a specifico trattamento economico ed e'
rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con
provvedimento motivato dal commissario straordinario previa verifica,
effettuata dall'apposita commissione, dell'espletamento dell'incarico
con riferimento agli obbiettivi affidati ed alle risorse attribuite.
L'amministrazione dell'ente si riserva la facolta', a suo
insindacabile giudizio, di revocare o modificare in qualsiasi momento
il presente bando, nonche' di non far luogo ad alcuna nomina.
Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
Il presente bando tiene integralmente conto delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative. A tal fine e' a disposizione dei candidati la
necessaria modulistica con l'indicazione dei modi e dei casi di
autocertificazione.
Per quanto non disciplinato nel presente avviso pubblico, si fa
rinvio al regolamento generale dell'ente, ai decreti legislativi
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, al d.P.R. n.484 del
10 dicembre 1997, cosi' come recepito dall'ente con atto n. 822 del
29 giugno 1998 e successive modificazioni, alla circolare Ministero
della sanita' n. 1221 del 10 maggio 1996, nonche' al C.C.N.L. vigente
per la dirigenza medica.
Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i
candidati portatori di handicap hanno la facolta' di richiedere
l'eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
Si richiama la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche
dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
Non e' consentito il diritto di accesso (sia quello formale che
informale) se non quando le operazioni della procedura si siano
formalmente concluse. Al termine dell'intero procedimento lo stesso
diritto di accesso potra', peraltro, essere attivato nei limiti e
nelle condizioni previste dalle normative vigenti in materia.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio gestione risorse umane dell'amministrazione centrale
I.N.R.C.A. sito in Ancona - via Santa Margherita n. 5
(tel. 071/8004779).
Ancona, 1° aprile 2004
Il commissario straordinario: Fossati
Il segretario generale: Moroni

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