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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concorso, per esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi
ufficiali del "ruolo normale" al primo anno del 102o corso
dell'accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico
2002/2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 29/1/2002
Ente:MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Località:Nazionale
Codice atto:02E00911
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:28/2/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                       IL COMANDANTE GENERALE
della Guardia di finanza
 
Visto l'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965,
n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440 e 5 luglio
1986, n. 342, concernenti il trattamento economico spettante agli
allievi delle accademie militari;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al
Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei
sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato
giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive aggiunte, concernente le disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modificazioni;
Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni
e 18 febbraio 1963, n. 87, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,
n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
Ritenuto di dover riservare quattro posti da mettere a concorso
ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, che detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, sull'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994, registrato alla
ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze in data
13 dicembre 1994 al n. 1151, recante "Disposizioni di servizio
interno dell'Accademia della Guardia di finanza";
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della guardia di finanza";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali" integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo";
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente "Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997,
n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.
Disposizioni in materia di edilizia scolastica";
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza" e la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente
"Istituzione del servizio civile nazionale";
Visto l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile";
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
"disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'art. 4
recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato";
Visto il decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, emanato
in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999,
n. 380, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare", con annesso elenco delle
imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
Vista la determinazione del comandante generale n. 167483 in data
1 giugno 2000, concernente le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000,
concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare" e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa";
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il
"riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";
Vista il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato";
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della gia'
citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, l'aliquota massima di personale
femminile da arruolare nel ruolo normale degli ufficiali e' pari al
40%;
Considerata l'opportunita' di prevedere che alle prove
concorsuali successive a quella di preselezione venga ammesso un
numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una
adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a
concorso;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici" come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,
n. 227;
Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001, recante
"Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree
specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza";
Visto la convenzione tra l'Universita' degli studi di Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano, e dell'Universita' degli studi
di Roma "Tor Vergata" con l'Accademia della Guardia di finanza, del
20 dicembre 2001;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
E' indetto per l'anno accademico 2002/2003 un pubblico concorso
per esami per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del
"ruolo normale" al primo anno del 102o corso dell'Accademia della
Guardia di finanza.
In base all'aliquota massima ai sensi dell'art. 1, comma 7, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, il reclutamento di personale femminile
effettuato mediante il presente concorso non potra' superare il 40%
dei posti messi a concorso, cioe' ventidue unita'. Pertanto, in
nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al
primo anno del 102o corso in numero superiore a quello sopra
indicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria
unica di merito di cui al successivo art. 20.
Quattro dei suddetti cinquantacinque posti sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dal
successivo art. 2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di Istituto di istruzione
secondaria di secondo grado.
Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico matematici e culturali);
b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
c) una prova scritta di cultura generale;
d) una prova di efficienza fisica;
e) accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale;
f) tre prove orali;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera.
Il corso di Accademia avra' inizio alla data che sara' stabilita
dal Comando generale della Guardia di finanza e avra' durata
triennale (da frequentare per due anni nella qualita' di allievo
ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio i sottotenenti saranno ammessi al corso di
applicazione, di durata biennale (da frequentare per un anno nel
grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente).

                               Art. 2.
 
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
 
Possono partecipare al concorso:
a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che:
1) alla data del 23 settembre 2002 non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non
antecedente il 23 settembre 1974;
2) non si trovino nella condizione di inidonei
all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se personale militare
in servizio permanente;
b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica, o se gia' alle armi, che:
1) abbiano compiuto, se di sesso maschile alla data del
23 settembre 2002, il diciassettesimo anno di eta' e non superato il
ventiduesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il
23 settembre 1980 ed il 23 settembre 1985, estremi compresi.
Per gli aspiranti di sesso femminile non aver superato il
venticinquesimo anno di eta' alla data del 23 settembre 2002 cioe'
essere nati nel periodo dal 23 settembre 1977 al 23 settembre 1985,
estremi compresi;
2) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del
genitore esercente la potesta' o del tutore per contrarre
l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
3) siano in possesso dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
7) non siano imputati, condannati, ovvero abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti
non colposi, ne siano o siano stati sottoposti a misure di
prevenzione;
8) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
9) abbiano ottenuto, all'apposita visita, l'idoneita' fisica
alla leva.
Tutti i candidati devono inoltre:
a) possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal
decreto interministeriale 12 aprile 2001.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno solare di indizione del concorso;
b) essere celibi/nubili o vedovi/vedove.
Il requisito di cui alla precedente lettera b) e quelli
richiamati ai punti 3), 4), 5), 6), 7) e 8) devono essere posseduti
alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda e mantenuti fino all'incorporamento.
Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

                               Art. 3.
 
Domanda di ammissione
 
La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano,
oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di
provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale.
Analogamente, i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo
devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al primo
comma e, con le modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale
competente per il luogo di residenza.
Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla
stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente
decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da
entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o
dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che
l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne
sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la
qualifica di militare alle armi.
La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile anche in fotocopia, in allegato al presente bando e
disponibile presso tutti i Comandi del Corpo nonche' sul sito
Internet www.gdf.it.> Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'omessa sottoscrizione della domanda comportera' l'archiviazione
della stessa.
Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini indicati, non dovessero pervenire entro la data di inizio
delle prove concorsuali verranno archiviate.
Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma
formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere
restituite agli interessati, a giudizio discrezionale e insindacabile
dell'amministrazione, per essere successivamente regolarizzate,
ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il
termine perentorio stabilito dall'amministrazione al momento della
restituzione dell'istanza e, comunque, prima della data di
incorporamento, a pena di archiviazione.

                               Art. 4.
 
Elementi da indicare nella domanda
 
Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita (i
militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonche'
il Comando cui sono in forza);
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile;
d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato, condannato, ovvero aver ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per delitti
non colposi, ne essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
f) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2001/2002;
g) il distretto militare di appartenenza;
h) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari
del Corpo devono obbligatoriamente indicare la matricola
meccanografica, il grado, il reparto cui sono in forza e la data di
arruolamento);
i) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia;
l) l'indirizzo proprio e, eventualmente della propria famiglia,
completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile,
di un recapito telefonico;
m) recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni.
I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso,
possono richiedere di essere sottoposti anche ad una prova di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra le seguenti: francese,
inglese, spagnolo e tedesco.
Gli aspiranti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 1, comma 3, del presente bando, devono compilare la domanda
di partecipazione precisando, in allegato alla stessa, gli estremi
del titolo in base al quale concorrono a tali posti ed indicando la
lingua (italiana o tedesca) nella quale vorranno sostenere le
previste prove d'esame.
I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di essere
a conoscenza che la prova preliminare si svolgera' secondo le
modalita' stabilite al successivo art. 10.
Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e
nel modo piu' celere al Comando provinciale della Guardia di finanza
competente, il quale non assume alcuna responsabilita' circa
possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Lo stesso Comando, inoltre, non assume alcuna responsabilita' in caso
di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di
convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere
tempestivamente notificata allo stesso Comando ogni variazione che
dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del candidato
ai fini del servizio militare.

                               Art. 5.
 
Istruttoria della domanda
 
Tutti i candidati le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso con riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte della commissione di cui all'art. 7, lettera a) del presente
bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
L'ammissione con riserva deve intendersi tale per tutte le fasi
concorsuali fino all'incorporamento.

                               Art. 6.
 
Documentazione
 
1. Nei confronti dei candidati che saranno risultati idonei alla
prova scritta di cui al successivo art. 15, il Comando provinciale
della Guardia di finanza competente provvedera' a richiedere i
seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle amministrazioni pubbliche, da redigersi ed annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) dichiarazione del casellario giudiziale;
d) nulla osta della competente autorita' militare per i
candidati in servizio militare o che abbiano gia' partecipato alla
visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli
articoli 13 e 14 della legge 31 maggio 1975, n. 191, o che abbiano
concorso alla leva di mare.
2. I candidati risultati idonei alla prova scritta dovranno
presentare o far pervenire direttamente al Comando provinciale della
Guardia di finanza competente, entro venti giorni dalla data di
comunicazione dell'idoneita' stessa, i certificati rilasciati dalle
competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso
dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali
stabiliti dall'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui
all'art. 20 dovranno presentare o far pervenire al Comando
provinciale della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso:
a) se di sesso maschile, uno dei seguenti documenti:
copia autenticata dello stato di servizio o del foglio di
congedo illimitato o del foglio matricolare per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato
dell'esito di leva rilasciato dal comune per coloro che abbiano
soltanto concorso alla leva;
certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal
comune, per coloro che non abbiano ancora concorso alla leva.
I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state
ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione
del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle
liste della propria classe di leva;
b) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
c) certificato di stato civile libero. Ne sono esonerati gli
aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione
dello stato civile;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei
diritti politici. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai
candidati che abbiano superato la minore eta' prima del termine utile
per la presentazione della domanda;
f) domanda diretta al Ministero della difesa con cui il
candidato, che riveste lo status di ufficiale di complemento, chiede
di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della
Guardia di finanza in qualita' di allievo;
g) l'originale diploma del titolo di studio o una copia
autentica, in conformita' dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000.
Il predetto titolo di studio, o dichiarazione sostitutiva, dovra'
essere consegnato, a differenza dell'altra documentazione,
direttamente al Comando accademia, all'atto della presentazione per
l'inizio del corso.
I vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1,
comma 3, dovranno, inoltre, far pervenire al Comando provinciale
della Guardia di finanza competente, a pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
I vincitori del concorso dovranno, comunque, presentare,
direttamente al Comando accademia, il titolo originale di studio
entro il 31 marzo 2003. In caso di smarrimento del predetto diploma,
il vincitore del concorso dovra' presentare, entro lo stesso termine
un certificato su carta legale rilasciato dal Provveditore agli studi
competente, ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.
I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da
certificati di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'.
Quando la certificazione e' rilasciata da uno stesso ufficio, in
luogo dei documenti indicati alle lettere b), c), d) ed e), gli
interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e
qualita' personali richiesti dai singoli documenti.
I documenti, di cui al precedente comma, potranno essere prodotti
mediante dichiarazioni sostitutive cosi' come previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
dichiarazioni false e mendaci saranno perseguite penalmente ai sensi
dell'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.
I documenti di cui al precedente punto 3, lettere a), primo
alinea, c) d) ed e) devono avere data posteriore a quella di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile possono essere
regolarizzati, improrogabilmente, entro trenta giorni dalla data
della relativa comunicazione. I documenti si considerano prodotti in
tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza, nelle Forze
armate, nelle altre Forze di polizia e nella pubblica
amministrazione, devono produrre soltanto il titolo di studio,
nonche' l'attestato di cui al precedente art. 1, se vincitori dei
posti riservati.
I Comandi provinciali, esclusivamente per i vincitori del
concorso, ricevuti i suddetti documenti, li trasmetteranno entro
dieci giorni dalla ricezione, unitamente alla domanda di
partecipazione, al Comando centro di reclutamento.

                               Art. 7.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto
dirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna
delle quali sara' presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non
inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti
prescritti, per la valutazione dei titoli e la formazione della
graduatoria finale di merito costituita da tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici
dell'Esercito, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
superiori medici dell'Esercito, membri;
d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame,
costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie
oggetto di esame, membri;
e) sottocommissione per la valutazione della prova di
efficienza fisica e per l'accertamento dell'idoneita'
psico-attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nella
Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente
effettivo, composta da cinque ufficiali della Guardia di finanza, di
cui un ufficiale superiore in servizio presso l'Accademia del Corpo e
quattro ufficiali periti selettori.
La sottocommissione esaminatrice della prova di lingua straniera
e' quella indicata al, comma 1, lettera d) del presente articolo,
integrata da docenti abilitati all'insegnamento della lingua o da
ufficiali in servizio permanente qualificati conoscitori della lingua
stessa.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.
Per la valutazione delle prove di esame dei candidati che
sosterranno gli esami in lingua tedesca la competente
sottocommissione puo' avvalersi, altresi', di ufficiali del Corpo
qualificati interpreti o in possesso dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.
Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Il Generale ispettore per gli istituti di istruzione provvedera'
alla eventuale costituzione di comitati di vigilanza che
collaboreranno con la sottocommissione indicata alla lettera d) del
presente articolo nello svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta.

                               Art. 8.
 
Esclusione dal concorso
 
Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal Comandante
generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della
commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, primo comma, lettera a).
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
gerarchico al Comandante generale della Guardia di finanza ex
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla
data di notifica, ai sensi dell'art. 2, primo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, quarto comma, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

                               Art. 9.
 
Documento di identificazione
 
Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la
carta di identita' oppure un documento di riconoscimento rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia
recente.

                              Art. 10.
 
Data della prova preliminare (somministrazione test logico matematici
e culturali)
 
I candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e
sintattiche della lingua italiana, nel giorno, nell'ora e nel luogo
stabiliti secondo il calendario che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del
22 marzo 2002. Tale pubblicazione ha valore di notifica.
I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere i sopraccitati test saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
L'assegnazione e la revisione dei test sara' eseguita dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, primo comma, lettera d).
Prima dello svolgimento dei test, la citata sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi
all'accertamento dell'idoneita' fisica di cui al successivo art. 11,
i candidati classificatisi nei primi ottocento posti della
graduatoria. Dei concorrenti nel numero massimo sopra indicato,
quelli di sesso femminile non potranno superare la percentuale del
40% e, quindi, le trecentoventi unita'. Saranno, inoltre, ammessi i
concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per entrambi i
sessi.
Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per la visita
medica preliminare, entro il 17 maggio 2002 debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre
ricorso:
giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21 primo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, quarto comma, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
straordinario, al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla predetta data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

                              Art. 11.
 
Accertamento dell'idoneita' fisica
 
L'idoneita' fisica dei candidati e' accertata da parte della
sottocommissione indicata all'art. 7, primo comma, lettera b),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di reclutamento Guardia di finanza,
in Roma.
L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale puo',
contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di
revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo
art. 12, punto 1). La richiesta di ammissione a visita medica di
revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione, prevista dall'art. 7, primo comma, lettera b), al
momento della comunicazione di non idoneita'. Eventuali istanze
presentate successivamente saranno ritenute nulle.
Il candidato giudicato non idoneo a seguito della visita medica
preliminare, dell'eventuale visita di revisione e della visita medica
di controllo, e' escluso dal concorso.
Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, che sara'
comunicato agli interessati, e' definitivo.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 12.
 
Requisiti fisici
 
Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che
rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale
17 maggio 2000, n. 155.
I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a
giorni sessanta, attestante l'effettuazione dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, rilasciati da una struttura sanitaria.
La mancata presentazione di detto certificato determinera'
l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato
entro 60 giorni dalla data di notifica della convocazione per
l'accertamento dell'idoneita' fisica.
La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
I candidati saranno sottoposti a visita:
neurologica;
psichiatrica;
otorinolaringoiatrica;
oculistica;
odontostomatologica;
ginecologica.
1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque,
avere:
statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini;
statura non inferiore a m 1,64 per le donne;
acutezza visiva:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non superiore
alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normale;
visione binoculare;
campo visivo normale;
senso cromatico normale alle matassine colorate.
I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita
medica le proprie lenti correttive "a tempiali".
La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati verra'
effettuata con le lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
Saranno cause di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
Per quanto riguarda la funzione uditiva saranno considerati
idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti
parametri:
Monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
Bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
Saranno inoltre cause di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno ventisei elementi dentari; i denti mancanti,
comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie
contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata
sostitutiva del dente mancante.
Non sono ammesse comunque protesi mobili.
2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
radiografia del torace;
dell'urina ed ematochimici;
elettrocardiografico e visita cardiologica;
test psico-clinici.
Gli aspiranti saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, al fine
di evidenziare particolari patologie.
I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti di cui al precedente punto 1) saranno subito dichiarati
non idonei dalla competente sottocommissione medica, senza essere
sottoposti agli esami di cui al punto 2). Contro tale giudizio non e'
ammessa visita di revisione.
Avverso tali esclusioni gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame
radiografico, i candidati di sesso femminile dovranno produrre, in
sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a
cinque giorni dalla data di presentazione, che esclude la sussistenza
di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo
scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e
dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' del servizio militare. Tali candidati
saranno, pertanto:
ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 7 settembre 2002.

                              Art. 13.
 
Adempimenti delle sottocommissioni
 
Le sottocommissioni previste dal precedente art. 7 lettere b), c)
ed e) compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sara'
firmato da tutti i componenti.

                              Art. 14.
 
Ammissione alla prova scritta
 
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati
dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11,
primo, comma e, quelli dichiarati idonei alla eventuale visita di
revisione.

                              Art. 15.
 
Data della prova scritta
 
I concorrenti giudicati idonei alle visite mediche di cui al
precedente art. 12, sono ammessi a sostenere la prova scritta, della
durata di sei ore, consistente nello svolgimento di un tema di
cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi
degli istituti di istruzione superiore di secondo grado, che avra'
luogo nel giorno, nell'ora e nella sede comunicata agli stessi
candidati dalle sottocommissioni di cui all'art. 7, primo comma,
lettere b) e c).

                              Art. 16.
 
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
 
Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

                              Art. 17.
 
Revisione della prova scritta
 
La revisione dei lavori sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata dall'art. 7, lettera d).
La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
Gli aspiranti che, non riceveranno la convocazione per le prove
di concorso di cui al successivo art. 18 entro il 31 luglio 2002,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione gli interessati potranno produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 18.
 
Prove di efficienza fisica, accertamento dell'idoneita'
psico-attitudinale prove orali e prova facoltativa di lingua
straniera.
 
I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta saranno
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' psico-attitudinale ed alle prove orali, nella sede e
nella data indicate all'atto della convocazione di cui al precedente
art. 17, quarto comma.
La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello di
preparazione atletica dei candidati, consiste in:
1) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, corsa
piana m. 100, getto del peso;
2) prova facoltativa di corsa piana m 1.000.
L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento delle 4 prove obbligatorie con un punteggio complessivo
minimo di 8, come da tabella in allegato 3, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il candidato che riportera' un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa), conseguira' nel
punteggio della graduatoria finale di merito, le
seguenti maggiorazioni:
da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incidera'
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
All'atto della presentazione, i candidati dovranno presentare
certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano,
in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non
ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica
e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti ovvero uno stato di temporanea
indisposizione, sentito l'ufficiale medico presente, provvedera', a
giudizio motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello
stesso improrogabilmente al primo giorno utile immediatamente
successivo alla scadenza delle prove previste dal calendario della
prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 7 settembre
2002.
Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della prova
di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile dovranno
produrre in sede di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che esclude la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, il candidato dovra', allo scopo sopra indicato, essere
sottoposto al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento
della Guardia di finanza.
Per le concorrenti che risulteranno positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non potra' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovra' esimersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, indicato in premessa,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Tali candidati saranno, pertanto:
ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi
concorsuali;
comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 7 settembre 2002.
I candidati idonei alla prova di efficienza fisica saranno
ammessi all'accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale, mentre i
non idonei saranno esclusi dal concorso.
L'accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale si articola
nello svolgimento di test di livello e di personalita' ed in colloqui
intesi ad accertare la maturita' di pensiero e le qualita'
attitudinali e caratterologiche dei candidati.
I candidati idonei all'accertamento psico-attitudinale saranno
ammessi a sostenere le prove orali, mentre i non idonei saranno
esclusi dal concorso.
Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' psico-attitudinale la
sottocommissione di cui al precedente art. 7, primo comma, lettera
e), fissa in apposito atto i criteri di valutazione degli stessi.
Le prove orali avranno luogo davanti alla sottocommissione di cui
al precedente art. 7, primo comma, lettera d) e consisteranno in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima
15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15'),
nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.
I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi
e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.
La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
potra', pero', nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante
tutte le altre interrogazioni che riterra' opportune.
Per ciascuna materia la sottocommissione attribuira' ad ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i
punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato la
classificazione minima di 18 trentesimi in ciascuna materia.
Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formera'
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un
membro, sara' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di
esame.
Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
ammissione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove orali, sara'
sottoposto alla prova facoltativa di lingua straniera prescelta
(francese, inglese, spagnolo e tedesco), della quale la
sottocommissione valutera' la conoscenza scritta e orale.
L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo potra'
richiedere di sostenere detta prova nella lingua inglese, francese o
spagnola.
Durata massima dell'esame: 15 minuti.
Il giudizio sulla citata prova e' espresso dalla sottocommissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, primo comma, lettera d)
integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua
straniera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in
servizio permanente qualificato conoscitore della lingua stessa.
La sottocommissione assegnera', per la prova facoltativa di
lingua, un punto di merito espresso in trentesimi. Il candidato che
riportera' un punto compreso tra i 18 e 30 trentesimi conseguira',
nel punteggio della graduatoria finale di merito, le
seguenti maggiorazioni:
a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22 trentesimi;
b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26 trentesimi;
c) 0,75 per i voti superiori a 26 trentesimi.
Avverso l'esclusione dalle prove di cui al presente articolo gli
interessati potranno produrre ricorso mediante le modalita' indicate
all'ultimo comma dell'art. 10.

                              Art. 19.
 
Mancata presentazione del candidato
 
Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione
che ha indetto il presente concorso, non si presentera' per sostenere
la prova preliminare secondo le modalita' di cui all'art. 10, o
l'esame scritto previsto all'art. 15, sara' considerato rinunciatario
e quindi escluso dal concorso.
Relativamente alle altre fasi concorsuali, i presidenti delle
sottocommissioni competenti hanno facolta', compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle prove, di anticipare o
posticipare la convocazione dei candidati, per i seguenti motivi:
a) effettuazione di esami di stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, tesi di laurea o esami
di maturita';
b) concomitanza con le prove di altri concorsi pubblici.

                              Art. 20.
 
Graduatoria
 
La graduatoria unica di merito sara' compilata dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera a).
Saranno iscritti nella graduatoria unica di merito i candidati
che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, quarto comma, ad esclusione della
lettera g).
La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta, incrementato dagli eventuali punteggi ottenuti nella prova
di efficienza fisica e nella prova facoltativa di lingua straniera.
A parita' di merito saranno osservate le norme di cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e quelle
di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 16 giugno 1998, n. 191.
La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.

                              Art. 21.
 
Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso
 
Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualita'
di allievi ufficiali i candidati iscritti nella graduatoria unica di
merito di cui al precedente art. 20 nei limiti dei posti messi a
concorso, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa e
tenendo conto della riserva dei posti di cui al precedente art. 1,
terzo comma, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita'
alla visita medica di controllo, alla quale saranno sottoposti da
parte del dirigente il servizio sanitario del Comando accademia.
Qualora i posti riservati di cui al precedente art. 1, terzo
comma, non possano essere ricoperti per mancanza di candidati
riconosciuti idonei, i posti stessi saranno conferiti agli altri
candidati iscritti nell'anzidetta graduatoria nell'ordine del
punteggio di merito conseguito.
Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi, comunque, disponibili tra i candidati precedentemente
dichiarati vincitori con le modalita' di cui al primo comma del
presente articolo.
L'amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche
che si dovessero verificare, entro la data di approvazione della
graduatoria, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
All'atto della loro ammissione all'Accademia gli ispettori ed i
sovrintendenti del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la
durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto
legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936,
n. 75.
Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di
Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di
controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione
scritta, con la quale affermano di voler assumere l'obbligo di
rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla
data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a
sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci
anni, che assorbe quella da espletare.

                              Art. 22.
 
Riduzioni per viaggi in ferrovia e concessione della licenza
straordinaria per esami
 
I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a
compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del
concorso, nonche' per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano
dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al
beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal
decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, e successive
modificazioni.
Essi saranno provvisti di idoneo documento per la riduzione
ferrovia, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della
Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla
propria sede a quelle di svolgimento delle prove concorsuali e per i
viaggi di ritorno in famiglia.
Le spese di vitto e alloggio, durante i periodi delle prove
selettive, sono a carico degli aspiranti.
Per la partecipazione a tutte le fasi concorsuali di cui
all'art. 1, quarto comma, ai candidati appartenenti al Corpo sono
concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, potra' essere concessa per la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' alla prova scritta.
Qualora gli stessi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo potranno beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso
delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
dell'Accademia per la frequenza del corso.

                              Art. 23.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali
 
Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
Gli allievi godranno gratuitamente del vitto dell'alloggio e
della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.
Sono, invece, posti a carico degli allievi:
le spese per la manutenzione del vestiario;
le spese relative all'istruzione e cioe' per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto interdirigenziale;
le spese di carattere personale e straordinarie.
Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia
dovranno essere provvisti di un corredo, che verra' stabilito dal
Comando generale della Guardia di finanza.

                              Art. 24.
 
Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai
militari del Corpo
 
Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dagli
ufficiali di complemento, dai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi
in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali
conseguiti a progressione di carriera o a disposizioni normative a
carattere generale.

                              Art. 25.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Comando centro di reclutamento della Guardia di finanza per
le finalita' concorsuali e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Comandante
generale della Guardia di finanza.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo.
Roma, 22 gennaio 2002
Gen. C.A.: Zignani

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