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MINISTERO DELLA DIFESA

Reclutamento di settecentotto giovani da ammettere ai corsi allievi
ufficiali di complemento, laureati e diplomati, per la nomina a
guardiamarina di complemento dei vari Corpi della Marina militare.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 18/12/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:01E11898
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:16/3/2002

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 

di concerto con
 

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto
 
Visto il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali
di complemento della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente
l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 1987, n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, che
approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per
l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei
corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e
successive modificazioni;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato o al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della succitata legge 7 agosto 1990, n. 241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della difesa 28 marzo 1997, che ha
ridotto a quattordici mesi la ferma di leva per gli ufficiali di
complemento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 511, concernente il regolamento recante le norme di
organizzazione dell'Accademia navale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999,
n. 188, emanato in esecuzione dell'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1993, n. 127, concernente il regolamento recante norme per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione, tra
l'altro, all'arruolamento degli allievi ufficiali di complemento
della Marina;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con
cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per
l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2001, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2002 partecipazione di
personale femminile all'arruolamento degli allievi ufficiali di
complemento della Marina;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n. 114,
emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della piu' volte citata
legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con
annesso elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa
di non idoneita';
Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione
dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a disposizione
 
1. E' indetto l'arruolamento di settecentotto giovani da ammettere
ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.)
laureati e diplomati per il conseguimento della nomina a
guardiamarina di complemento dei vari Corpi della marina militare,
con il numero e la ripartizione di posti e con i periodi di
presumibile svolgimento di seguito indicati:
a) 21o corso - centosettantasette posti - dal 7 ottobre al
10 dicembre 2002:
Corpo di stato maggiore: dieci laureati - ventiquattro
diplomati;
Corpo del genio navale: sedici laureati - dodici diplomati;
Corpo delle armi navali: dodici laureati - sette diplomati;
Corpo sanitario marittimo: ventitre laureati (di cui ventuno
medici e due odontoiatri);
Corpo di commissariato: tredici laureati - cinque diplomati;
Corpo delle capitanerie di porto: quaranta laureati -
quindici diplomati;
b) 22o corso - centosettantasette posti - dal 13 gennaio al
13 marzo 2003:
Corpo di stato maggiore: dieci laureati - ventiquattro
diplomati;
Corpo del genio navale: sedici laureati - dodici diplomati;
Corpo delle armi navali: dodici laureati - sette diplomati;
Corpo sanitario marittimo: ventitre laureati (di cui diciotto
medici, due odontoiatri e tre farmacisti);
Corpo di commissariato: tredici laureati - cinque diplomati;
Corpo delle Capitanerie di porto: quaranta laureati -
quindici diplomati;
c) 23o corso - centosettantasette posti - dal 17 marzo al
23 maggio 2003:
Corpo di stato maggiore: dieci laureati - ventiquattro
diplomati;
Corpo del genio navale: sedici laureati - dodici diplomati;
Corpo delle armi navali: dodici laureati - sette diplomati;
Corpo sanitario marittimo: ventitre laureati (di cui ventuno
medici e due odontoiatri);
Corpo di commissariato: tredici laureati - cinque diplomati;
Corpo delle Capitanerie di porto: quaranta laureati -
quindici diplomati;
d) 24o corso - centosettantasette posti - dal 26 maggio al
24 luglio 2003:
Corpo di stato maggiore: dieci laureati - ventiquattro
diplomati;
Corpo del genio navale: sedici laureati - dodici diplomati;
Corpo delle armi navali: dodici laureati - sette diplomati;
Corpo sanitario marittimo: ventitre laureati (di cui diciotto
medici, due odontoiatri e tre farmacisti);
Corpo di commissariato: tredici laureati - cinque diplomati;
Corpo delle Capitanerie di porto: quaranta laureati -
quindici diplomati.
2. Per ciascuno dei corsi di cui al presente decreto sono
riservati:
a) fino ad un quinto dei posti nel Corpo di stato maggiore ad
ex allievi dell'Accademia navale che abbiano completato la prima
classe del corso normale nel Corpo di stato maggiore (esami esclusi),
purche' non espulsi dall'istituto stesso. Per essi si prescinde dal
tipo di diploma posseduto;
b) fino ad un terzo dei posti disponibili nei Corpi per i quali
e' previsto il titolo di studio di liceo classico o scientifico, ai
diplomati provenienti dalla Scuola navale militare "F. Morosini" di
Venezia che abbiano superato le previste prove di ammissione al
corso;
c) ferme restando le riserve indicate alle lettere a) e b) del
presente comma, in relazione al titolo di studio posseduto dai
candidati, i sottonotati posti:
1) Laureati:
a) Corpo di stato maggiore:
tre posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
due posti: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per
l'ambiente ed il territorio;
b) Corpo del genio navale:
otto posti: ingegneria meccanica, ingegneria navale;
tre posti: scienze dell'informazione, ingegneria informatica;
tre posti: ingegneria civile;
c) Corpo delle armi navali:
sei posti: ingegneria elettronica;
due posti: ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica;
due posti: ingegneria delle telecomunicazioni;
d) Corpo di commissariato marittimo:
due posti: economia e commercio;
otto posti: giurisprudenza;
e) Corpo delle capitanerie di porto:
ventiquattro posti: giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche, economia marittima e dei trasporti, economia
aziendale, scienze ambientali;
dieci posti: ingegneria - qualsiasi indirizzo.
2) Diplomati.
a) Corpo di stato maggiore:
tredici posti: istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi;
tre posti: istituto tecnico aeronautico;
b) Corpo del genio navale:
cinque posti: istituto tecnico nautico - sezione costruttori e
sezione macchinisti, perito apparati ed impianti marittimi;
due posti: istituto tecnico per geometri;
tre posti: istituto tecnico industriale meccanica e
navalmeccanica;
c) Corpo delle armi navali:
tre posti: istituto tecnico industriale elettronica;
un posto: istituto tecnico industriale elettrotecnica;
un posto: istituto tecnico industriale informatica;
d) Corpo di commissariato marittimo:
due posti: istituto tecnico commerciale;
un posto: istituto tecnico industriale informatica, istituto
tecnico commerciale - programmatori;
e) Corpo delle capitanerie di porto:
cinque posti: istituto tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi, istituto tecnico aeronautico;
tre posti: istituto tecnico per geometri;
due posti: istituto tecnico industriale meccanica, istituto
tecnico nautico sezione costruttori, perito apparati ed impianti
marittimi.
3. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, la
ripartizione per Corpi, nonche' le riserve in relazione al titolo di
studio posseduto di cui ai commi precedenti potranno subire
modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa
graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli
ufficiali di complemento.
4. Il Ministero della difesa ha facolta' di modificare le date di
svolgimento dei corsi medesimi di cui al precedente comma 1, ovvero
di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto e di
trasferire i giovani da un corso all'altro.

                               Art. 2.
 
Requisiti
 
1. Possono chiedere di essere ammessi ad uno dei corsi A.U.C. di
cui al precedente art. 1 i giovani di sesso maschile appartenenti a
classe non ancora chiamata alla leva, arruolati di leva nel C.E.M.M.,
militari in servizio di leva nel C.E.M.M., arruolati di leva
nell'esercito o nell'aeronautica che:
a) siano in possesso della cittadinanza italiana;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) compiano il diciassettesimo anno di eta' entro il 1 agosto
2002;
d) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato per la
nomina ad ufficiali di complemento della Marina militare, da
accertarsi secondo le modalita' di cui al successivo art. 5;
e) siano in possesso:
1) per i corsi per laureati: di uno dei diplomi di laurea,
anche equipollente, previsti dall'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto, nonche' dell'abilitazione
all'esercizio professionale per il Corpo sanitario, o siano in grado
di conseguirlo entro le date indicate al successivo art. 3, comma 4;
2) per i corsi per diplomati: di uno dei diplomi di
istruzione secondaria di secondo grado previsti dal gia' citato
allegato A al presente decreto, o siano in grado di conseguirlo entro
il termine dell'anno scolastico 2001-2002 con una votazione non
inferiore a 41/60 o 68/100.
Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione ai corsi, i diplomi
di laurea ed i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a quelli riportati nel citato allegato
A. A tal fine i candidati dovranno presentare, unitamente alla
domanda di partecipazione all'ammissione ai corsi:
per diplomi d'istruzione secondaria di secondo grado o titoli
di studio d'istruzione secondaria superiore: una dichiarazione di
equipollenza, rilasciata da un provveditore agli studi di loro
scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
per diplomi di laurea: una dichiarazione di equipollenza,
rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, comma 2, e
conservati fino al termine del servizio di prima nomina.
3. Non potranno essere ammessi ai corsi A.U.C. e pertanto le
Capitanerie di porto e l'Accademia navale (per il personale in
servizio) sono autorizzate a non accoglierne le domande, i candidati
che:
a) non siano in possesso dei requisiti richiesti;
b) non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti prove
psico-attitudinali per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia
navale o per l'arruolamento volontario nella Marina militare;
c) abbiano gia' partecipato per due volte, anche non
consecutive all'ammissione ai corsi A.U.C. dello stesso tipo di
quello per il quale concorrono, classificandosi in posizione non
utile nella relativa graduatoria di ammissione;
d) non abbiano conseguito l'idoneita' alla nomina a
guardiamarina di complemento in precedenti corsi;
e) siano stati prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da istituti
di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato per
motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare;
f) siano gia' vincolati a ferma di leva prolungata nelle Forze
armate;
g) siano stati riformati alla visita di leva o successivamente
ad essa;
h) siano stati dichiarati obiettori di coscienza o ammessi a
prestare servizio civile;
i) qualora militari in servizio di leva nel C.E.M.M., anche
quali volontari in ferma annuale, abbiano gia' ultimato o ultimino il
servizio di leva o la ferma annuale alla data di incorporazione del
relativo corso;
l) abbiano riportato condanne penali/applicazioni di pena per
delitti non colposi.
4. L'ammissione ai corsi, il conferimento della qualifica di
aspirante ufficiale e quello della nomina a guardiamarina di
complemento sono inoltre subordinati all'accertamento, anche postumo,
del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.

                               Art. 3.
 
Domanda di partecipazione e documentazione
 
1. I candidati possono presentare domanda per uno solo dei corsi
di cui all'art. 1 del presente decreto, o per laureati o per
diplomati.
2. La domanda di ammissione ai corsi dovra' essere:
a) redatta in carta semplice secondo lo schema riportato negli
allegati B e C ed integrata per i minorenni dall'atto di assenso
riportato nell'allegato D, che costituiscono parte integrante del
presente decreto, rispettivamente per i candidati non in servizio e
per quelli gia' arruolati in servizio di leva;
b) firmata per esteso dal candidato. La mancata sottoscrizione
della domanda determinera' il non accoglimento della medesima.
c) presentata:
1) dal personale non in servizio personalmente ovvero spedita
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ufficio leva della
capitaneria di porto di ascrizione o giurisdizione, a pena di
decadenza, nei periodi appresso indicati:
fino al 16 marzo 2002, per i candidati che concorrono per
l'ammissione al 21o corso;
dal 17 marzo al 10 luglio 2002, per i candidati che
concorrono per l'ammissione al 22o corso;
dall'11 luglio all'11 settembre 2002, per i candidati che
concorrono per l'ammissione al 23o corso;
dal 12 settembre all'11 dicembre 2002, per i candidati che
concorrono per l'ammissione al 24o corso;
2) dal personale in servizio direttamente entro i medesimi
termini sopra indicati, a pena di decadenza, al reparto/ente di
appartenenza che ne curera' l'immediato inoltro all'Accademia navale
- ufficio concorsi. In tal caso la data di presentazione sara'
attestata con opportuna dichiarazione del suddetto reparto/ente di
appartenenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata fara' fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
I cittadini italiani residenti all'estero o che si trovino
all'estero per motivi di servizio potranno inoltrare la domanda anche
tramite le Autorita' diplomatiche o consolari entro il medesimo
termine, indicando in detta domanda l'ultima residenza in Italia, la
data di espatrio e di essere a conoscenza di dover sostenere le prove
concorsuali nelle sedi previste per gli altri concorrenti.
3. Nella domanda di ammissione ai corsi il candidato dovra'
dichiarare, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
L'Accademia navale provvedera' a richiedere alle amministrazioni
pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso dai concorrenti che abbiano
superato le prove di selezione.
Qualora dal suddetto controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
4. Il candidato che all'atto dell'inoltro della domanda non sia
ancora in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione al
corso nonche' del diploma di abilitazione all'esercizio della
professione per il Corpo sanitario marittimo, ne dovra' comunicare
l'avvenuto conseguimento, con la votazione riportata, con
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'Accademia navale -
ufficio concorsi, via fax al numero 0586/236871 e, successivamente,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro le seguenti
date:
31 luglio 2002, per i candidati che concorrono per l'ammissione
al 21o corso;
30 novembre 2002, per i candidati che concorrono per
l'ammissione al 22o corso;
31 dicembre 2002, per i candidati che concorrono per
l'ammissione al 23o corso;
31 marzo 2003, per i candidati che concorrono per l'ammissione
al 24o corso.
La mancata comunicazione entro i suddetti termini del
conseguimento del titolo di studio, nonche' del diploma di
abilitazione all'esercizio della professione per il Corpo sanitario
marittimo, con la votazione riportata comportera' l'esclusione del
candidato dalla graduatoria di ammissione al corso richiesto.
5. Il candidato, qualora preveda di non conseguire il titolo di
studio richiesto per l'ammissione al corso prescelto nella domanda
entro il relativo termine indicato al precedente comma 4, potra'
inoltrare all'Accademia navale - ufficio concorsi specifica istanza,
adeguatamente documentata, di transito ad altro corso indicato al
precedente art. 1, comma 1. Le predette istanze saranno valutate di
volta in volta dal comando dell'Accademia navale.
6. Gli uffici leva delle Capitanerie di porto e il comando
dell'Accademia navale, per quanto di rispettiva competenza, potranno
far regolarizzare le domande che, spedite o presentate nei termini
previsti, dovessero risultare formalmente irregolari o non conformi
ai modelli allegati al presente decreto.
7. Il candidato che successivamente alla presentazione della
domanda venisse incorporato in un reparto/ente, di qualsiasi Forza
armata o Corpo armato dello Stato, sara' tenuto a comunicare subito,
via fax al numero 0586/238671, all'Accademia navale - ufficio
concorsi il reparto/ente presso il quale presta servizio ed il
relativo indirizzo.
Il candidato dovra' altresi' segnalare tempestivamente, via fax
al suddetto numero, all'Accademia navale - ufficio concorsi ogni
variazione del recapito indicato nella domanda che venga a
verificarsi durante l'espletamento del reclutamento.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per
l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
9. Qualora le domande di partecipazione ad un corso superino il
numero di milleduecento la Direzione generale per il personale
militare si riserva la facolta' di trasferire d'ufficio i concorrenti
eccedenti detto numero al corso successivo, tenendo conto del titolo
di studio non ancora conseguito dal candidato all'atto della
presentazione della domanda, nonche', in subordine, della data di
presentazione della domanda stessa.

                               Art. 4.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
b)la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c)la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali superiori della marina militare, membri.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale medico, di grado non inferiore a capitano di
vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della marina
militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Forza armata o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della marina militare, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della marina
militare, membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno
fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di
cui al precedente comma 3.

                               Art. 5.
 
Selezione fisio-psico-attitudinale
 
1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti
fisio-psico-attitudinali di massima nei mesi di:
maggio 2002: per l'ammissione al 21o corso;
ottobre 2002: per l'ammissione al 22o corso;
novembre 2002: per l'ammissione al 23o corso;
febbraio 2003: per l'ammissione al 24o corso.
I candidati riceveranno per i succitati accertamenti apposita
convocazione e dovranno presentarsi nel luogo ed nei giorni in essa
stabiliti, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli
accertamenti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3,
saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal reclutamento.
2. Durante il periodo di permanenza presso la sede di
effettuazione delle selezioni i candidati fruiranno di vitto ed
alloggio a carico dell'amministrazione militare, compatibilmente con
le esigenze e/o possibilita' dell'ente ospitante.
3. Il comando dell'Accademia navale ha facolta', compatibilmente
con i tempi tecnici di espletamento degli accertamenti di cui al
precedente comma 1, di riconvocare i candidati per i seguenti motivi:
a) effettuazione di esami di stato, quali quelli di
abilitazione all'esercizio della professione, ovvero esame finale di
laurea;
b) esami universitari;
c) frequenza di corsi universitari e/o di specializzazione
presso istituti o strutture situate all'estero, da cui non e'
assolutamente consentito assentarsi per tutta la durata degli stessi
corsi;
d) concomitanza delle prove selettive, ovvero della data di
inizio del corso, con prove di concorsi pubblici;
e) ricovero, selezioni di reclutamento durante, presso una
struttura sanitaria, ovvero avere in atto malattie infettive, oppure
non essere in condizione di potersi muovere dalla propria residenza,
per grave impedimento fisico, ovvero per convalescenza a seguito di
incidenti o delle suddette malattie.
Eventuali richieste di riconvocazione per altri motivi
adeguatamente documentati saranno valutate di volta in volta dal
comando dell'Accademia navale.
Gli interessati che si trovino nelle predette condizioni dovranno
inviare, anche via fax, all'Accademia navale - ufficio concorsi
apposita richiesta di riconvocazione, corredata da idonea e completa
documentazione probatoria, improrogabilmente entro il giorno di
presentazione.
4. I candidati convocati per gli accertamenti previsti dal
presente articolo, all'atto della presentazione, dovranno produrre:
a) libretto sanitario emesso dall'A.S.L. di appartenenza;
b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o
convenzionata, non anteriore a tre mesi, attestante l'esito
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C;
c) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati sottoposti a tale esame
strumentale presso organi sanitari militari ovvero strutture
pubbliche o convenzionate entro i tre mesi antecedenti.
5. a) Le prove attitudinali consisteranno nella somministrazione
di una serie di test di livello.
b) L'esito delle prove, che e' definitivo, sara' comunicato per
iscritto agli interessati, a cura della commissione di cui al
precedente art. 4, comma 1, lettera a), al termine delle prove
stesse.
c) I candidati laureati e diplomati che non otterranno il
punteggio minimo, rispettivamente di 55/110 e di 32/60, saranno
esclusi dal reclutamento.
6. a) L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata a
cura della commissione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera
b). Tali accertamenti saranno volti al riconoscimento del possesso
dell'idoneita' alla nomina ad ufficiali di complemento, nonche' dei
seguenti specifici requisiti fisici:
dati somatici:
statura non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,95;
apparato visivo:
Corpo di stato maggiore: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
ammissione agli altri Corpi: visus corretto non inferiore a
10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate
il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia, l'astigmatismo miopico composto, l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento.
apparato uditivo:
la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame
audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
dentatura:
la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati.
b) La commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni (solo qualora i
candidati non producano il relativo referto da cui risulti che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari ovvero strutture pubbliche o convenzionate);
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione ha facolta' di procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico-legale.
c) La commissione provvedera' a definire per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali, nonche' dei requisiti fisici suindicati.
d) La commissione, seduta stante, comunichera' al candidato
l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
"Idoneo alla nomina ad ufficiale di complemento della Marina
militare", con indicazione del profilo sanitario di cui alla
precedente lettera c);
"Non idoneo alla nomina ad ufficiale di complemento della
Marina militare", con indicazione del motivo.
e) Saranno giudicati "idonei" all'ammissione quali allievi
ufficiali di complemento i candidati cui siano stati attribuiti il
seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2;
apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2;
apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; apparato visivo VS 2;
apparato uditivo AU 2, fermi restando gli specifici requisiti
prescritti nel presente comma.
f) Saranno giudicati "non idonei" all'ammissione quali allievi
ufficiali di complemento i candidati risultati, tra l'altro, affetti
da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 nelle caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare di leva (fermi restando i requisiti richiesti del
presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o
di lunga durata o di incerta prognosi, alterazioni dei mezzi
diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel
tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli
strabismi manifesti anche alternanti, gli esiti di cheratomia
radiale, gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di
alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale di complemento.
g) I giudizi espressi dalla commissione negli accertamenti
psico-fisici sono definitivi.
h) Tuttavia, i candidati giudicati "non idonei" potranno spedire
con raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola via fax
(n. 0586/238671), all'Accademia navale - ufficio concorsi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale
documentazione verra' valutata dalla commissione di cui al precedente
art. 4, lettera c), la quale, qualora necessario, potra' sottoporre
gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere
il giudizio definitivo.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte dell'Accademia navale.
I concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla presente lettera o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.
7. L'idoneita' conseguita al termine delle prove di selezione
previste dal presente decreto e' valida esclusivamente per il
reclutamento quale allievo ufficiale di complemento della Marina
militare; essa costituisce, quando richiesta, condizione necessaria,
ma non sufficiente, per l'eventuale successiva immissione nel
servizio permanente effettivo o per l'ammissione a ferme prolungate.

                               Art. 6.
 
Formazione delle graduatorie e assegnazione ai Corpi
 
Al termine di ogni selezione il comando dell'Accademia navale
provvedera' a compilare le graduatorie generali degli idonei,
distinte per laureati e per diplomati, sulla base del voto del titolo
di studio e dei risultati delle prove attitudinali.
Le graduatorie generali di ammissione a ciascun corso saranno
approvate dalla Direzione generale per il personale militare.
Al termine di ogni selezione il comando dell'Accademia navale
provvedera' all'assegnazione provvisoria dei candidati ai vari Corpi,
fino alla copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
tenuto conto:
delle posizioni nelle sopracitate graduatorie;
dei requisiti fisici richiesti per il Corpo di stato maggiore;
delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b) e c), da soddisfare nell'ordine.
4. In ciascuno dei corsi i posti riservati di cui al precedente
art. 1, comma 2, eventualmente non ricoperti per mancanza di
riservatari idonei saranno devoluti a favore degli altri candidati
idonei.
5. Qualora alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia,
decadenza o dimissioni degli ammessi, il comando dell'Accademia
navale ha facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei
ai corsi secondo l'ordine delle graduatorie di merito fino al settimo
giorno di inizio del rispettivo corso.
6. Qualora in un corso dovesse verificarsi disponibilita' di
posti per insufficienza di candidati idonei per uno o piu' Corpi, la
Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta',
secondo le esigenze della Forza armata, di devolvere detti posti
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria generale (laureati o
diplomati).
7. In ciascun corso per laureati i posti ulteriormente
disponibili potranno essere portati in aumento a quelli disponibili
per il corrispondente corso per diplomati, e viceversa.
8. Decorso il termine di cui al precedente comma 5, il comando
dell'Accademia navale provvedera' all'assegnazione definitiva ai
Corpi che potra' determinare la modifica di quella provvisoria di cui
al precedente comma 3.
9. I posti che in ciascun concorso di cui all'art. 1, lettere a),
b) e c) non dovessero essere comunque ricoperti potranno essere
portati in aumento a quelli del concorso successivo, secondo le
esigenze della Forza armata.
Le graduatorie degli ammessi in ciascun corso saranno pubblicate
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Informazioni sull'esito dei predetti reclutamenti potranno essere
richieste nei quindici giorni precedenti la data di incorporazione
prevista per ciascun corso dall'art. 1 del presente decreto
all'ufficio relazioni con il pubblico della Direzione generale per il
personale militare Palazzo Esercito telefonando al numero
06/47355941.

                               Art. 7.
 
Ammissione ai corsi e svolgimento
 
1. a) I candidati utilmente collocati nelle graduatorie saranno
ammessi ai corsi subordinatamente all'accertamento, anche postumo,
del possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 2.
b) Gli ammessi riceveranno da parte del comando dell'Accademia
navale comunicazione dell'ammissione ai corsi e riceveranno altresi',
al proprio domicilio, la cartolina precetto per il raggiungimento
della sede di Livorno da parte dei competenti uffici leva delle
Capitanerie di porto di giurisdizione.
c) E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di
convocazione, pena l'esclusione dal corso. In caso di impossibilita'
ad ottemperare tempestivamente alla convocazione, per cause di
forza maggiore, ricomprese tra quelle elencate al precedente art. 5,
comma 3, e riconosciute valide dal comando dell'Accademia navale,
potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che,
comunque, non potra' superare i sette giorni, purche' ne sia data
notizia prima della data di convocazione.
d) La Direzione generale per il personale militare si riserva di
esaminare eventuali documentate domande prodotte al comando
dell'Accademia navale con cui i concorrenti ammessi alla frequenza di
un corso A.U.C. chiedano di transitare al corso immediatamente
successivo. In caso di accoglimento dell'istanza si applicano le
disposizioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
I candidati all'atto dell'incorporazione rinunciano:
alle dispense, ai ritardi, ai rinvii ed a qualsiasi altro
beneficio concesso dai consigli di leva o comunque maturato fino a
tale momento;
agli altri eventuali benefici di servizio connessi alla
condizione di ammogliati con prole che fosse gia' in atto o che si
dovesse verificare durante il servizio di leva;
alla facolta' di partecipare ai corsi A.U.C. di altre Forze
armate, salvo quanto indicato nel successivo comma 5, o
all'espletamento del servizio militare sostitutivo nei Corpi armati o
militarmente organizzati dello Stato.
f) I candidati ammessi ai corsi sono obbligati alla ferma di leva
di mesi quattordici decorrente dalla data di inizio del corso. Sono
esclusi dal computo della citata ferma eventuali periodi di servizio
militare comunque prestato.
g) La rinuncia alla partecipazione ad un corso e' irrevocabile e
comporta l'esclusione dalla relativa graduatoria di merito.
h) I candidati dovranno presentarsi al corso di formazione muniti
di valido documento di riconoscimento (carta d'identita' o
passaporto) e del libretto sanitario personale. Qualora militari in
servizio dovranno indossare l'uniforme. Essi dovranno portare al
seguito, allo scopo di evitare iperimmunizzazioni, una certificazione
del proprio pregresso stato vaccinale rilasciata dai soggetti
sottoindicati:
1) anagrafi vaccinali presso i comuni di residenza per
tetano/difterite, poliomielite, epatite B;
2) uffici sanitari pubblici di cui al decreto del Ministero
della sanita' 14 gennaio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del
17 febbraio 1997) per la febbre gialla;
3) medico vaccinatore per: morbillo, parotite, rosolia,
epatite A, tifo addominale, meningite meningococcica e tutte le altre
vaccinazioni non obbligatorie. Tale certificazione dovra' essere
compilata su carta intestata, contenente le generalita' complete del
vaccinato, la data di vaccinazione, il numero di dosi effettuate ed
il nome commerciale del prodotto impiegato ed essere firmata in calce
dal medico.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 2,
com-ma 3, lettera c), i candidati concorrenti per la prima volta per
l'ammissione ad un corso A.U.C. risultati idonei ma non vincitori
riceveranno dal comando dell'Accademia navale una comunicazione con
cui verranno avvertiti di potersi avvalere della facolta' di essere
rinviati a concorrere per il corso successivo senza essere sottoposti
a nuovi accertamenti fisio-psico-attitudinali, purche' lo richiedano
espressamente entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione medesima. In tal caso essi saranno inseriti nella
graduatoria di merito con il punteggio loro attribuito nel corso
precedente.
3. a) Il corso, tenuto presso l'Accademia navale, avra' la durata
di circa tre mesi e non potra' essere ripetuto in nessun caso.
b) Gli allievi ufficiali che per qualsiasi motivo non
frequenteranno almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni
previste e quelli che, per deficienza di qualita' militari o per
motivi disciplinari, non siano ritenuti meritevoli della nomina ad
ufficiale saranno dimessi dal corso.
c) Gli allievi ufficiali dimessi dal corso o rinunciatari a
proseguire lo stesso perderanno la qualifica di allievo ufficiale e:
1) se appartenenti a classe che nell'anno solare in corso al
momento della esclusione non e' ancora avviata alle armi saranno
rinviati al domicilio e considerati, agli effetti degli obblighi di
leva o di servizio militare, come ripristinati nella posizione in cui
erano prima dell'avviamento al corso A.U.C. e pertanto, se arruolati
di leva nell'esercito o nell'aeronautica, restituiti al distretto
militare di provenienza;
2) se appartenenti a classe gia' chiamata alle armi o la cui
chiamata alle armi e' in corso al momento della esclusione, saranno
avviati dal comando dell'Accademia navale al Centro di addestramento
e reclutamento della marina militare interessato a disposizione della
3o reparto impiego sottufficiali e truppa per completare il servizio
di leva in qualita' di militare comune di 2a classe, conservando la
categoria loro assegnata all'atto dell'incorporazione.
4. a) Al termine del corso verra' compilata una graduatoria di
merito degli allievi idonei, che saranno nominati aspiranti
guardiamarina di complemento ed inviati presso le destinazioni di
impiego a terra od a bordo di unita' navali per completare il
prescritto tirocinio di centoventi giorni, propedeutico alla nomina a
guardiamarina di complemento.
b) Agli aspiranti guardiamarina di complemento che al termine del
suddetto tirocinio risulteranno idonei sara' conferita la nomina a
guardiamarina di complemento.
c) Agli aspiranti guardiamarina di complemento che al termine del
suddetto tirocinio non risulteranno idonei a rivestire il grado di
ufficiale si applichera' quanto previsto al precedente comma 2,
lettera c), numero 2).
5. Durante la frequenza del corso A.U.C., durante il tirocinio e
durante l'espletamento del servizio di prima nomina saranno concessi
nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello
Stato solo ai vincitori dei concorsi per l'ammissione ad una
Accademia militare o per la frequenza di corsi allievi ufficiali
piloti di complemento dell'aeronautica militare ovvero di corsi
allievi ufficiali per l'ammissione ai quali e' richiesto un titolo di
studio superiore, nonche' agli ammessi all'arruolamento per la
assunzione in servizio permanente, con qualsiasi grado, nella marina
od in altra Forza amata o dell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della
guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo della polizia
penitenziaria, nel Corpo della guardia forestale e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
6. Per esigenze di bilancio o di servizio, il Ministero della
difesa ha facolta' di disporre, con provvedimento collettivo, il
collocamento in congedo illimitato, prima del compimento della ferma
assunta, degli allievi ufficiali o aspiranti guardiamarina o
guardiamarina appartenenti ai corsi di cui al presente decreto.

                               Art. 8.
 
Esclusioni
 
1. I candidati che risultassero in difetto anche di uno soltanto
dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali
di complemento della marina militare saranno esclusi dal reclutamento
con provvedimento motivato dagli uffici leva delle Capitanerie di
porto ovvero dal comando dell'Accademia navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra'
escludere con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, i
candidati dal reclutamento ovvero dal corso, nonche' potra'
dichiarare i medesimi decaduti dalla qualifica di aspirante
guardiamarina o dalla nomina a guardiamarina di complemento, qualora
il difetto dei prescritti requisiti venisse accertato durante le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo le predette nomine.

                               Art. 9.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia navale per le finalita' di gestione
del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del reclutamento o alla posizione giuridico-economica del candidato,
nonche' in caso di esito positivo del reclutamento, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nel confronti del
comandante dell'Accademia navale, responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento e' il Direttore generale della Direzione
generale per il personale militare.

                              Art. 10.
 
Prospettive di carriera
 
1. I guardiamarina di complemento in servizio di prima nomina
possono chiedere di partecipare al concorso, per titoli, per
l'ammissione alla ferma volontaria non rinnovabile di anni due a
decorrere dal giorno successivo a quello di compimento del servizio
di prima nomina, di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574.
2. Gli ufficiali di complemento, qualora in possesso dei
requisiti richiesti dal relativo bando di concorso, potranno
partecipare, a domanda, al concorso per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo del ruolo speciale della marina
militare nel Corpo di appartenenza.

                              Art. 11.
 
Disposizioni per enti e comandi
 
1. Enti e comandi sono tenuti ad osservare le prescrizioni
riportate nell'allegato E, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto, sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel foglio d'ordini della marina militare.
Roma, 3 dicembre 2001
Ammiraglio ispettore capo (CP): Sicurezza
Tenente generale: Simeone

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