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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dodici posti nel gruppo
sportivo Fiamme Azzurre, di cui sette posti nel ruolo maschile e
cinque posti nel ruolo femminile.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.4 del 15/1/2019
Ente:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Località:Nazionale
Codice atto:19E00368
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:14/2/2019
Atti correlati:Atto 19E08719 (G.U. n.59 del 26/7/2019)
Atto 19E08719 (G.U. n.59 del 26/7/2019)

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante
«Adeguamento delle strutture degli organici dell'amministrazione
penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto
ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando
di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per
il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di
polizia, il limite minimo e massimo di eta', rispettivamente, di
diciassette e trentacinque anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalita' per l'assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai
gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per
un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale
dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle
federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146.
Considerata l'attuale dotazione organica dei gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17
dicembre 2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio
2015, n. 2» secondo il quale le disposizioni previste dal medesimo
regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento
e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate,
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in
qualita' di atleti o di istruttori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2018 ed in particolare le tabelle D ed F, recante
l'autorizzazione ad assumere personale nei Corpi di polizia;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico, per
l'accesso di complessivi dodici atleti, dei quali sette del ruolo
maschile e cinque del ruolo femminile, nel gruppo sportivo Fiamme
azzurre;

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a complessivi
dodici posti nel gruppo sportivo «Fiamme azzurre», di cui sette posti
nel ruolo maschile e cinque posti nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline
sportive nel modo seguente:
ruolo maschile:
un atleta disciplina «atletica leggera - specialita': 800 e 1500
metri»;
un atleta disciplina «ciclismo su pista - specialita':
inseguimento a squadre e scratch»;
un atleta disciplina «judo - specialita': categoria 60 kg»;
un atleta disciplina «lotta - specialita': categoria 67 kg stile
greco-romana»;
un atleta disciplina «pugilato - specialita': categoria 60 kg»;
un atleta disciplina «pugilato - specialita': categoria 69 kg»;
un atleta disciplina «sollevamento pesi - specialita': categoria
85 kg»;
ruolo femminile:
un'atleta disciplina «atletica leggera - specialita': 800 e 1500
metri»;
un'atleta disciplina «karate - specialita': kumite - categoria 48
kg»;
un'atleta disciplina «karate - specialita': kumite - categoria 55
kg»;
un'atleta disciplina «scherma - specialita': fioretto
individuale»;
un'atleta disciplina «nuoto - specialita': 200 metri misti».
3. L'amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di
revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o
rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2018-2020.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale
www.giustizia.it
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria.

                               Art. 2 

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e
quindi superato gli anni trentacinque;
d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative
nazionali nella disciplina prevista nello statuto del C.O.N.I. per la
quale si concorre;
e) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia penitenziaria, in conformita' a quanto previsto dagli
articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, ed in particolare:
requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161, per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento del servizio di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze
500-1000-2000-4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non
inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel
all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
e' ammessa la presenza di non piu' di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non puo'
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneita' le imperfezioni ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla esperienza
di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di
responsabilita';
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di
contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una
intelligenza dinamico-pratica, di capacita' di percezione e di
esecuzione e delle qualita' attentive;
4) una adattabilita' che scaturisce dal grado di socievolezza,
dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di
lavoro.
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3 

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati che non si
presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per
l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione
delle qualita' attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati
dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per
l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia
penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal
concorso con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse.

                               Art. 4 

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le
finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei
confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 -
00164 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della
Direzione generale del personale e delle risorse preposto alla
gestione dell'Ufficio VI - Concorsi.

                               Art. 5 

Domanda di partecipazione e comunicazioni

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta
ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di
compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della
suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema
restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio,
completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di
presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare
ed esibire il giorno degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
unitamente alla domanda stessa, che dovra' essere sottoscritta il
giorno dei predetti accertamenti.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra'
presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi
le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private
d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a
partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra
indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando (Allegato 1), a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI -
Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.

                               Art. 6 

Compilazione della domanda

1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra'
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il comune di nascita, nonche' il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che
risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,
dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la
quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola o
dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato
conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali
nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovra' essere
esplicitamente indicata;
i) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
j) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre:
a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 7;
b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi
in considerazione in sede di formazione della graduatoria
concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
recapito presso il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono,
inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI -
Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di
indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le
comunicazioni del concorso.
4. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' di eventuali disguidi postali non imputabili a propria
colpa.

                               Art. 7 

Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi
attribuibili a ciascuna di esse

1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi
acquisiti nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente
bando, fatta eccezione per i titoli di studio e di abilitazione
professionale che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine ultimo di presentazione delle domande.
A) categoria I
Speciali riconoscimenti: fino a punti 210;
Sono valutate le prestazioni sportive con l'attribuzione del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto:
1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30,00;
2) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25,00;
3) record mondiale: punti 25,00;
4) vincitore di coppa del mondo: punti 20,00;
5) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15,00;
6) record europeo: punti 15,00;
7) vincitore di coppa europea: punti 12,00;
8) medaglia alle Universiadi e giochi del mediterraneo: fino a
punti 12,00;
9) campione italiano: punti 12,00;
10) record italiano: punti 15,00;
11) vincitore di coppa italia: punti 10,00;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
13) classificato dall'undicesimo al ventesimo posto nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
B) categoria II
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea: punti 2,00;
a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
2) diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1,00;
3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono
cumulabili tra loro.
2. La Commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8
predetermina i criteri necessari per l'attribuzione dei punteggi.
Annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
3. Immediatamente dopo aver inviato la domanda di partecipazione
i candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella stessa con
raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero
della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria -
Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI -
Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilita'
degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente
dalla data di presentazione della domanda on-line.

                               Art. 8 

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e'
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente,
dal responsabile del gruppo sportivo «Fiamme azzurre», dal
responsabile dell'Associazione sportiva «Astrea» e da altri due
membri scelti tra gli appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
da funzionari dell'Amministrazione peniteniziaria appartenenti
all'area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla
settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

                               Art. 9 

Accertamenti psicofisici

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi
muniti di un valido documento di identificazione e fotocopia del
medesimo, nonche' della documentazione richiesta all'art. 5, comma 2,
del presente bando (copia della domanda e ricevuta di invio della
stessa).
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
Commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del
servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero
della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al
secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i
candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli
accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove
strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso
contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneita', il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza e' composta in
conformita' a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti
medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto del Direttore generale del personale e delle risorse.

                               Art. 10 

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale
del disciolto Corpo degli agenti di custodia, e composta da due
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo
degli agenti di custodia con qualifica non inferiore all'ottava
aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici
specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero
da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente
all'area III.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con
decreto del Ministro della giustizia su proposta del capo del
dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneita' il candidato puo'
proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della
notifica.
6. Il nuovo accertamento e' effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti medici in qualita' di componenti, individuabili secondo le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del
Direttore generale del personale e delle risorse.

                               Art. 11 

Documentazione amministrativa

1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali,
verranno consegnati due modelli appositamente predisposti
dall'Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua parte
dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento
psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non
autenticata del proprio documento d'identita', con il quale egli
attesti il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza
nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione
medesima.
Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.

                               Art. 12 

Graduatoria

1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione,
individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle
singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale,
determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun
candidato.
2. Il direttore generale del personale e delle risorse,
riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per
l'ammissione all'impiego.
3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni;
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata nel
sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con
modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.

                               Art. 13 

Nomina e assegnazione

1. Con decreto del direttore generale del personale e delle
risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di
polizia penitenziaria, ed assegnati al gruppo sportivo «Fiamme
Azzurre».
Roma, 18 dicembre 2018

Il Direttore: Buffa

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