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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Riapertura dei termini della procedura di vantazione comparativa per
un contratto di ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, per
le esigenze del Dipartimento di fisica, per il settore concorsuale
e profilo 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - profilo
settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia -
Progetto B.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.23 del 22/3/2013
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:13E01269
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:6/4/2013
Tags:Ricercatori

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL RETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione
delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 23 dicembre 1999 e i successivi DD.MM. di modifica ed
integrazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3
maggio 2006;
Vista la legge 9 gennaio 2009 n. 1, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare l'art.
24 (Ricercatori a tempo determinato);
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 avente ad
oggetto: «Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati dei
contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010»;
Visto l'art. 18 - comma 2 - della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
secondo cui «Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun
ateneo i procedimenti per l'attribuzione dei contratti di cui
all'art. 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base
della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43...»;
Visto il decreto ministeriale n. 336 del 29 luglio 2011
«Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 legge 30 dicembre 2010, n. 240»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203
del 1° settembre 2011;
Vista la nota del MIUR 2 agosto 2011 prot. n. 3822, con la quale
sono state date indicazioni circa l'applicazione dell'art. 24 della
legge 240/2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 232 del 15
dicembre 2011 relativo al «Regolamento per la disciplina del
trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari,
a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n.
240»;
Visto il Regolamento per l'assunzione di Ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 approvato dal Senato Accademico di
questo Ateneo nella seduta del 20 settembre 2011, emanato con D.R. n.
1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre
2011;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 in particolare l'art. 15
«Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e
divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione
europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle
direttive stesse»;
Visto il D.R. n. 2338 del 23 dicembre 2011 avente ad oggetto
«Approvazione della programmazione triennale 2010-2012 ai sensi
dell'art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito in legge 31
marzo 2005 n. 43, in attuazione di quanto deliberato dal Senato
Accademico nella seduta del 5 dicembre 2011 e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011;
Visto l'art. 49 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo», ed in particolare
l'art. 5 - comma 5;
Visto il Regolamento sull'impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari (legge 240/2010, art. 6, comma 2 e 3), sulla
verifica dell'effettivo svolgimento dell'attivita' didattica
(L-240/2010, art. 6, comma 7) e sulla programmazione didattica
emanato con D.R. n. 152 dell'8 febbraio 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 - Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102, entrato in vigore dal
18 maggio 2012 - avente ad oggetto «Disciplina per la programmazione,
il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5.», in particolare l'art.
5, comma 5;
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 889 del 28 maggio
2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
143 del 21 giugno 2012 e rettificato con D.R. n. 1780 del 26
settembre 2012;
Visto il D.L. n. 95/2012, convertito con L. 135/2012, recante
«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario», in particolare
l'art. 14, comma 3;
Visto il D.R. n. 2461 del 12 dicembre 2012, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 101 del 28 dicembre 2012
con cui, per effetto delle delibere del Senato Accademico del 20
novembre 2012 e del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre
2012, tra le altre, e' stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione di n. 1 contratto di diritto
privato per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato
quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno,
ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera a) della legge 30 dicembre
2010 n. 240, per le finalita' e per il settore concorsuale e profilo
02/B1 - Fisica sperimentale della materia - SSD FIS/03 - Fisica della
Materia - Progetto B - per le esigenze del Dipartimento di Fisica,
con oneri a valere su finanziamenti esterni rientranti nelle
previsioni dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 49/2012;
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Fisica pervenuta
in data 5 marzo 2013, prot. n. 0006451, con cui si richiede una
riapertura di quindici giorni del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, al fine di fornire alla selezione
sopracitata una maggiore diffusione;
Ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle
domande di ammissione alla citata procedura, al fine di consentire
una piu' ampia partecipazione alla stessa;

Decreta:

Art. 1

Riapertura dei termini

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura di valutazione comparativa, gia' indetta
con D.R. n. 2461 del 12 dicembre 2012, per la sottoscrizione di n. 1
contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato quale ricercatore universitario a tempo
determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - lettera
a) della legge 30.12.2010 n. 240, per le finalita' e per il settore
concorsuale e profilo sotto indicato:
B) settore concorsuale - 02/B1 - fisica sperimentale della
materia - profilo SSD FIS/03 - fisica della materia - progetto B - n.
1 contratto - dipartimento di fisica
Il contratto e' finalizzato allo svolgimento delle seguenti
attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti:
attivita' di ricerca: nel campo dei metodi di scattering
accoppiati a metodi numerici per studiare la materia soffice
auto-organizzata, inclusa la materia biologica con titolo «Materia
complessa su scala atomica». Le tecniche di scattering di luce,
neutroni e raggi-x hanno delle grandi potenzialita' nella
determinazione di proprieta' a livello atomico, tuttavia esse
forniscono informazioni molto complesse e l'interpretazione e' sempre
difficoltosa.
Per questo motivo i risultati sperimentali hanno un gran
beneficio se sono confrontati con i risultati di simulazioni degli
stessi sistemi in condizioni realistiche. Il progetto sara' dedicato
a sviluppare i metodi numerici necessari per il confronto con i dati
sperimentali basati su dinamica molecolare sia su base empirica che
ab initio al fine di dedurre proprieta' strutturali e dinamiche.
Questi metodi potranno essere applicati ad esempio a gel molecolari,
all'acqua di idratazione di molecole biologiche o a vetri.
L'obiettivo scientifico e' quello di mettere in linea con i metodi di
elaborazione dei dati sperimentali, i metodi di simulazione e di
calcolo ab-initio basato prevalentemente sul funzionale densita'.
Docente referente: prof. Francesco Sacchetti.
attivita' didattica, didattica integrativa e servizio agli
studenti: 350 ore annue nell'ambito dei corsi inerenti il settore
concorsuale, di cui non piu' di 60 ore per attivita' di didattica
ufficiale o frontale nel campo della fisica della materia.
Sede di servizio: Universita' degli Studi di Perugia -
Dipartimento di Fisica - Durata contrattuale: 3 anni, in regime di
tempo pieno.
Lingua straniera richiesta: inglese.
Numero massimo pubblicazioni: 20.
La presa di servizio del vincitore della presente procedura e'
subordinata all'effettivo versamento delle risorse impegnate dal
Dipartimento di Fisica a copertura del contratto di cui trattasi.
Sono fatte salve le domande gia' pervenute entro il termine di
scadenza fissato dal precedente bando (28 gennaio 2013), con
facolta', per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione
entro tale data, di integrare le domande presentate con ulteriore
documentazione ritenuta utile.

                               Art. 2 

Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

I requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla
procedura di valutazione comparativa oggetto del presente decreto
sono di seguito indicati:
B) 1. Titolo di Dottore di ricerca in Fisica o titolo
equivalente.
B) 2. Esperienza triennale minima maturata nel campo della
ricerca e/o della didattica nel campo della fisica sperimentale della
materia con specifico riferimento alla materia disordinata e/o
soffice, sia nel settore pubblico che privato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - comma 13 - della legge
n. 240/2010, possono altresi' partecipare i soggetti in possesso dei
sottoelencati requisiti:
B) 3. Laurea magistrale in Fisica (o titoli di studio
equivalenti dei precedenti ordinamenti).
B) 4. Esperienza esennale minima maturata nel campo della
ricerca e/o della didattica nel campo della fisica sperimentale della
materia, sia nel settore pubblico che privato.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa di cui al
presente decreto:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che non possiedano idoneita' fisica all'impiego;
3) coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, o che siano cessati con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, o che siano stati dichiarati decaduti da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
4) coloro che siano stati gia' assunti a tempo indeterminato
come professori universitari di prima o di seconda fascia o come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio;
5) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita',
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il
rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'Universita' di Perugia.
A pena di esclusione, i requisiti per ottenere l'ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 3 

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione
comparativa, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto di notorieta', ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
secondo lo schema allegato (Allegato A), debitamente sottoscritta con
firma autografa a pena di esclusione, corredata di tutta la relativa
documentazione, ed indirizzata al Magnifico Rettore dell'Universita'
degli Studi di Perugia - Piazza dell'Universita' n. 1 - Perugia -
dovra' pervenire entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a Quello della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale.
Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della
Sede Centrale (Palazzo Murena) P.zza Universita', 1 - Perugia - nei
giorni ed orari di apertura della stessa;
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa che saranno irricevibili le domande e la relativa
documentazione che perverranno oltre il termine di 15 giorni
sopraindicato, Ancorche' spedite entro il termine stesso;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo PEC protocollo@cert.unipq.it, della domanda - corredata
di copia di documento di identita' debitamente compilata,
sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato PDF,
ovvero sottoscritta con firma digitale, nonche' della documentazione
da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sara' ritenuta valida
la documentazione trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non
certificata, ovvero trasmessa ad altro indirizzo di posta elettronica
dell'Ateneo; non sara' altresi' ritenuta valida la documentazione
trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l'oggetto della mail
dovra' riportare la seguente dicitura: «Cognome e nome del candidato
- Procedura di valutazione comparativa per ricercatore a tempo
determinato - Settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia - profilo SSD FIS/03 - Fisica della Materia - progetto B»;
(N.B. al fine di scongiurare problemi di trasmissione si raccomanda
quanto segue: la domanda dovra' essere inoltrata mediante un unico
invio, l'eventuale scansione in PDF dovra' essere effettuata in
bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso complessivo della mail
inviata non dovra' superare 2 MB);
trasmissione a mezzo fax ai nn. 075/5852067 - 075/5852267.
Qualora il termine di 15 giorni per la scadenza cada in giorno di
sabato o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 15
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della
relativa documentazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la
relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 15 giorni
sopraindicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza
necessita' di autenticazione, in presenza dei dipendente addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000, dichiarare in calce alla
fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data di rilascio.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della
corretta produzione della documentazione allegata alla domanda, si
precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali e fatti
tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000 (con cui possono essere
dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la
fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme
all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, dai cittadini
italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti
l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano
diversamente, e salvo che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni
sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra
l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.
3.1 Redazione della domanda di partecipazione.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita', ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), in conformita' al
modello allegato al presente avviso (Allegato A):
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) domicilio (indirizzo, numero telefonico, eventuale indirizzo
e-mail o PEC, eventuale numero di fax) che il candidato elegge ai
fini del concorso, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione dello stesso;
5) il possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini
dell'ammissione alla procedura comparativa;
6) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini
dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
7) di essere fisicamente idoneo all'impiego;
8) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
9) solo per i cittadini italiani di sesso maschile: la
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
10) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali, (oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali
procedimenti penali pendenti a carico);
11) solo per i cittadini stranieri: il godimento dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza;
12) solo per i cittadini stranieri: di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
13) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da altro
pubblico impiego per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
14) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell'Universita' di Perugia;
15) solo per i Portatori di handicap: l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
17) di acconsentire, nel caso in cui all'Amministrazione
pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla
procedura ed il candidato rivesta la qualifica di controinteressato,
all'invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 184/2006, di copia della comunicazione
con la quale si notifica la richiesta di accesso e la possibilita' di
presentare motivata opposizione a detta richiesta, anche per via
telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa.
18) di accettare tutte le previsioni contenute nel presente
bando.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 5), 8), 13) e 14) da
parte dei candidati cittadini italiani, comportera' l'esclusione
dalla valutazione comparativa.
La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 5), 11), 12), 13) e
14) da parte dei candidati cittadini stranieri, comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Alla domanda debbono essere allegati:
a) curriculum in duplice copia, datato e firmato, redatto nel
rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
b) titolo di studio posseduto, nel rispetto delle modalita'
piu' sotto indicate;
c) documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per
ciascuna procedura, di cui all'art. 2 del bando, nel rispetto delle
modalita' piu' sotto indicate;
d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate;
e) pubblicazioni scientifiche, in unica copia, nel rispetto
delle modalita' piu' sotto indicate;
f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalita' piu' sotto
indicate;
g) elenco in duplice copia, datato e firmato, dei titoli
allegati;
h) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle
pubblicazioni allegate;
i) per i cittadini italiani: fotocopia di documento di
identita' in corsa di validita' a pena di esclusione e
facoltativamente, del codice fiscale;
per i cittadini stranieri: certificato di cittadinanza (o
relativa autocertificazione, nei casi in cui e' consentito dalle
norme vigenti, vedi N.B.) e fotocopia di documento di identita' in
corso di validita', a pena di esclusione;
3.2 Modalita' di produzione della documentazione allegata alla
domanda.
a) Curriculum: il curriculum deve essere prodotto in duplice
copia, datato e firmato, e deve essere corredato, a pena di non
valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,
resa utilizzando l'allegato B, con la quale il candidato attesti,
sotto la propria responsabilita', che quanto ivi dichiarato
corrisponde a verita'; i cittadini stranieri che, ai sensi di quanto
indicato sub N.B., non possano rendere valide dichiarazioni
sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia autenticata, la
documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nel
curriculum.
b) Titolo di studio:
in caso di titolo di studio conseguito in Italia: titolo di
studio in originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme
all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi degli artt. 19
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi
N.B.), ovvero autocertificazione resa mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi N.B.),
attestante il possesso del titolo di studio richiesto ai sensi
dell'art. 2 quale requisito di ammissione, nonche' la data di
conseguimento, l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa
votazione.
in caso di titolo di studio conseguito all'estero: ai fini
dell'ammissione alla selezione e' necessaria l'equiparazione del
titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio richiesto
per l'ammissione alla presente selezione, effettuata ai sensi di
quanto disposto dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, il
quale prevede che «nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina
di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione pubblica, sentito il Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca».
Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di
esclusione dalla Procedura comparativa. produrre la seguente
documentazione:
copia della richiesta di riconoscimento della equivalenza del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando, corredata di
copia della documentazione ad essa allegata.
Il candidato e' ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del titolo; qualora
la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente
escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o
l'esito. I moduli e le informazioni per la richiesta di equivalenza
sono scaricabili al sito web del Dipartimento della Funzione
pubblica, http://www.
innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzionepubblica/documentazione.a
spx
, alla voce «modulistica per il riconoscimento dei titoli di
studio».
c) Requisiti di cui al precedente art. 2.
Il possesso dei requisiti richiesti dovra' essere comprovato
mediante produzione della relativa documentazione, in originale o
copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 (Allegato «B»), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu' sotto specificate), ovvero
autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa
utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al precedente
punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica
445/2000 (vedi N.B.), il possesso dei suddetti requisiti dovra'
essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato
estero, legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne
attesta la conformita' all'originale.
d) Titoli.
A pena di non valutazione i titoli, in carta libera, dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita':
originale o copia autenticata;
copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Allegato IV), dai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della
normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub. N.B.-
autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta',
ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, resa utilizzando l'allegato B, dai medesimi
soggetti di cui al precedente punto, a cio' autorizzati ai sensi
della normativa vigente.
Per i candidati non abilitati all'utilizzo delle dichiarazioni
sostitutive di cui al decreto del Presidente della repubblica
445/2000 (vedi N.B.), il possesso dei titoli dovra' essere comprovato
mediante produzione dei relativi certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero,
legalizzati, ove necessario, e corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta
la conformita' all'originale.
A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e' consentito (vedi N.B.), redatta dal candidato e dichiarata
conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato
«B»).
e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato.
A pena di non valutazione, le pubblicazioni e la tesi di
dottorato debbono essere allegate in una delle seguenti modalita':
originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente (cittadini italiani e
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza limitazioni;
cittadini extracomunitari con le limitazioni specificate sub. N.B.),
in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' (Allegato «B») con la quale, ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti la
conformita' all'originale di quanto presentato e si forniscano le
indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo e
alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla quale sono
ricavati.
A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte in lingue
diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi in cui e' consentito (vedi N.B.), redatta dal candidato e
dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Allegato «B»).
Sono valutabili, in riferimento alla procedura di valutazione
comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni edite (ivi
compresi gli estratti di stampa) e i testi accettati per la
pubblitazione entro la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2
settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006), devono essere
stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Luogotenenziale n.
660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve
essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui ai
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006.
Per i testi accettati per la pubblicazione, a pena di non
valutazione, deve essere allegata alla pubblicazione la relativa
lettera di accettazione della casa editrice, sottoscritta dal
responsabile della stessa (o da un suo delegato), prodotta in una
delle seguenti modalita': originale, copia autenticata oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub N.B.), in fotocopia corredata da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato «B») con
la quale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la conformita' all'originale di
quanto presentato.
La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell'art. 1, comma 7,
del decreto-legge 180/2008 convertito con legge 1/2009, deve essere
prodotta secondo le stesse modalita' sopra indicate per le
pubblicazioni scientifiche.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e, di atto di
notorieta' di cui all'Allegato «B» devono essere sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica
445/2000, ai fini della loro validita' ed efficacia.
L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal
controllo emerga la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alle procedure. Tuttavia, le Commissioni giudicatrici
valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei titoli,
se correttamente prodotti, e non potranno, pertanto, valutare i
lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati
comprese le pubblicazioni, ovvero nell'oggetto della PEC, deve essere
riportata la dicitura: «Cognome e nome del candidato - Procedura di
valutazione comparativa per ricercatore a tempo determinato - Settore
concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - profilo SSD
FIS/03 - Fisica della Materia - progetto B»;
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di
presentazione delle domande possono essere richiesti all'Ufficio
Concorsi (n. telefonico 075/5852333 - e-mail: concorsi@unipg.it).
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4 

Esclusione dalla valutazione comparativa

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione,
comparativa.
L'esclusione per i motivi di cui al presente bando e' disposta,
in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del
Rettore, che verra' notificato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.

                               Art. 5 

Costituzione delle Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui all'art. 1 e' nominata dal Rettore con proprio
decreto, in conformita' con quanto dispone l'art. 7 del Regolamento
per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto privato a
tempo determinato emanato con D.R. n. 1693 del 7 ottobre 2011 e
modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011.

                               Art. 6 

Procedura comparativa e adempimenti delle Commissioni giudicatrici

La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati e
la pubblicita' degli atti.
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui all'art. 1 predetermina i criteri per la
valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto dispone
il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e per l'attribuzione
del punteggio, a seguito della discussione, ai titoli e a ciascuna
delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione
stessa.
Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica
dell'ammissibilita' dei candidati, alla luce dei requisiti di
ammissione indicati nel bando.
Effettuata la verifica dell'ammissibilita' dei candidati, ove i
candidati ammessi siano in numero maggiore di sei, la Commissione
procede alla valutazione preliminare dei candidati stessi, effettuata
con motivato giudizio analitico espresso sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, nel
rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n.
243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011
e dei criteri a tal fine predeterminati dalla Commissione medesima.
La valutazione preliminare e' finalizzata alla ammissione alla
successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli
e della produzione scientifica dei candidati comparativamente piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita'.
I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro
numero sia pari o inferiore a sei.
Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lett. c) della legge 240/2010, sono
esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta
ad accertare l'adeguata conoscenza di una eventuale lingua straniera;
per da procedura di valutazione comparativa di cui all'art. 1 del
presente bando la lingua straniera richiesta, la cui conoscenza
verra' accertata contestualmente alla discussione dei titoli e delle
pubblicazioni, e' la lingua inglese.
A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione stessa, sulla base dei criteri
predeterminati.
All'esito della selezione, sulla base dei punteggi complessivi
conseguiti, la Commissione individua l'idoneo.
Il giorno 11 aprile 2013 verra' pubblicato online dell'Ateneo e
nel sito web dell'Ateneo (www.unipg.it) alla voce «Concorsi» -
«Procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo
determinato» - un Avviso con il quale verra' comunicato:
la data in cui sara' pubblicato l'elenco dei candidati ammessi
alla discussione;
la data, ora e luogo di espletamento della discussione e della
prova di lingua;
l'eventuale rinvio di pubblicazione del suddetto avviso.
Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso ha
valore di convocazione formale. Non saranno inviate coriunicazioni
personali in merito.
La mancata presentazione del candidato nella data, ora e luogo
sopra indicati per ciascuna procedura, sara' considerata esplicita e
definitiva manifestazione della sua volonta' di rinunciare alla
valutazione comparativa.
La discussione dei titoli e della produzione scientifica e'
pubblica.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un
documento di identita' o di riconoscimento equipollente ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
in corso di validita'. Qualora i candidati esibiscano documenti non
in corso di validita' dovranno, ai fini dell'ammissione, dichiarare
in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei
candidati, anche se debitamente giustificate e documentate.
La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal
Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano
conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento
motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 7 

Accertamento della regolarita' degli atti e proposta di chiamata

Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarita' degli atti
ed indica l'idoneo per ciascuna procedura. Il decreto rettorale di
approvazione degli atti viene pubblicato all'Albo online dell'Ateneo
e sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione all'Albo
online decorrono i termini per lie eventuali impugnative.
Nel caso in cui riscontri irregolarita', il Rettore rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un
termine per la conclusione dei lavori. Il decreto rettorale di
approvazione degli atti della procedura con indicazione dell'idoneo,
viene trasmesso ai Consigli delle Strutture che hanno richiesto ia
procedura stessa, che procedono entro sessanta giorni alla
formulazione della proposta di chiamata dell'idoneo.
La delibera di proposta di chiamata e' valida se approvata con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di
II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento
,di tale maggioranza, la conseguente delibera di non chiamata deve
essere adeguatamente motivata in ordine ai venir meno delle esigenze
sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando.
La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il termine
sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso
di non chiamata, comporta l'impossibilita' per la struttura che ha
richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il
medesimo settore per il periodo di un anno.
La delibera contenente la proposta di chiamata e' sottoposta alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico
di questo Ateneo.

                               Art. 8 

Restituzione delle pubblicazioni

I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla
data di pubblicazione all'albo online del decreto di approvazione
degli atti della procedura ed entro i successivi due mesi, la
restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a
persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

                               Art. 9 

Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato

La presa di servizio del vincitore della presente procedura e'
subordinata all'effettivo versamento delle risorse impegnate dal
Dipartimento di Fisica a copertura del contratto di cui trattasi.
L'idoneo chiamato ricevera' comunicazione dall'Ufficio
competente, con cui verra' richiesta la produzione della
documentazione necessaria alla stipula del contratto di diritto
privato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a pieno, entro
il termine fissato dall'Ufficio stesso, pena la decadenza del diritto
alla stipula del contratto.
Il rapporto di lavoro e' regolato dal Regolamento per
l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
emanato con D.R. n. 1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con D.R. n.
1817 del 20 ottobre 2011, dal contratto individuale, dalle
disposizioni di legge e dalle norme comunitarie.
L'idoneo chiamato dovra' produrre, se cittadino italiano o di
Stato appartenente all'Unione europea, la seguente documentazione,
pena la decadenza dal diritto al contratto:
1) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dalla quale risulti:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in alcuno dei
casi di cumulo e incompatibilita' rispetto alle disposizioni che
regolano il rapporto di lavoro subordinato del ricercatore a tempo
determinato.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
L'idoneo chiamato, se cittadino di Stato non appartenente
all'Unione europea soggiornante in Italia, dovra' presentare a
richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del secondo comma del
presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3 -
commi 2 e 3 - del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(riportate nell'art. 3 del presente decreto); il possesso dei
requisiti non ricompresi nella sopraindicata dichiarazione dovra'
essere dimostrato mediante idonea certificazione.
Al di fuori dei casi sopra previsti, l'idoneo chiamato, se
cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, dovra'
presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto, i
seguenti documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino;
3) certificato attestante la cittadinanza;
4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto n. 4) deve riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui l'idoneo chiamato e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo
chiamato di ciascuna procedura sono soggetti, da parte
dell'Universita' degli Studi di Perugia, ad idonei controlli, anche a
campione, circa la veridicita' degli stessi.
L'idoneita' fisica all'impiego, requisito essenziale per
l'assunzione in servizio, sara' accertata mediante visita medica
effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dal medico competente di questa
Amministrazione.
Il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo
determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 4 - comma 8 - legge n.
240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 232/2011.
Il contratto avra' la durata di tre anni e prevede un impegno
orario dei titolari di contratto fissato in 1500 ore di lavoro annue
e lo svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti pari a 350 ore da svolgersi come
riportato all'art. 1 del presente bando.
L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su
apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione
della Struttura competente per materia didattica.
L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto il ricercatore a tempo
determinato sara' oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica
da sottoporre, annualmente, all'approvazione della Struttura di
ricerca di appartenenza.
La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro delle lezioni puo' costituire causa di recesso dal
contratto.

                               Art. 10 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le finalita' di gestione
della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione
del rapporto di lavoro medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia.

                               Art. 11 

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' la
sig.ra Antonella Bellavita - e-mail: concorsi@unipg.it, tel.
075/5852333 - fax 075/5855168.

                               Art. 12 

Pubblicita'

Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - all'Albo online
dell'Universita' degli Studi di Perugia e sara' consultabile al
seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it selezionando in
sequenza le voci «Concorsi» - «Procedure di valutazione comparativa
Ricercatori a tempo determinato». Del decreto sara' data pubblicita',
inoltre, nei siti istituzionali del MIUR e dell'Unione europea.

                               Art. 13 

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica il
Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di diritto
privato a tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo in data 20 settembre 2011, emanato con D.R. n. 1693 del 7
ottobre 2011 e modificato con D.R. n. 1817 del 20 ottobre 2011.
Perugia, 13 marzo 2013

Il rettore: Bistoni

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