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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento a scelta
per esami al grado di Primo Maresciallo riservato ai Marescialli
Capo dell'Esercito.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.44 del 6/6/2008
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:08E04633
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/7/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, recante norme sullo stato
giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
Finanza;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, recante norme in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze Armate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 27 luglio 2004, n. 186, recante, fra l'altro, norme
per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori
dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge del 13 marzo 2008, n. 45, conversione del decreto
legge del 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in
materia di interventi di cooperazione allo sviluppo ed al sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla
partecipazione delle Forze Armate e di polizia a missioni
internazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, recante norme per la disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 maggio 1996, recante la determinazione dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al
personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministro della Difesa in data 18 aprile 1996,
che stabilisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 196/1995, le modalita' e le procedure di
valutazione per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
esami al grado di Primo Maresciallo;
Visto il decreto dirigenziale n. 841 del 10 marzo 2008, con il
quale e' stato fissato per l'anno 2007 in 75 unita' il numero delle
promozioni da conferire nel grado di Primo Maresciallo dell'Esercito
mediante concorso;
Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso per
titoli di servizio ed esami al grado di Primo Maresciallo, come
disposto dall'articolo 14, commi 1 e 2, e dall'articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 196/1995 e secondo quanto previsto dalla
tabella B/3 allegata al decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Decreta:
Art. 1.
Requisiti
1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento a scelta per esami al grado di Primo Maresciallo
riservato ai Marescialli Capo dell'Esercito che abbiano almeno
quattro anni di permanenza nel grado alla data del 1° gennaio 2007 e
che alla data di scadenza del termine di cui al successivo articolo
3:
a) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado;
b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a «superiore
alla media» o giudizi equivalenti;
c) non siano incorsi nell'ultimo biennio, in sanzioni
disciplinari piu' gravi della «consegna»;
d) non siano incorsi, nell'ultimo triennio, in condanne penali
per delitto non colposo;
e) non risultino rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi
per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di
stato o sospesi dall'impiego, o comunque sottoposti a misure
restrittive della liberta' personale;
f) non risultino in aspettativa per qualsiasi motivo, per una
durata non inferiore a 60 giorni.
2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso. Inoltre, i requisiti previsti alle lettere c), d), e) ed
f), accertati secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione,
dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della
Commissione giudicatrice.
3. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, la partecipazione al concorso e' limitata a non
piu' di due volte.

                               Art. 2.
Posti a concorso
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo n. 196/1995, il numero delle promozioni da
conferire a scelta per esami per l'anno 2007 e' di 75 unita'.
2. Le promozioni, da conferire nell'ordine della graduatoria di
merito, avranno decorrenza 1° gennaio 2007.
3. I Marescialli Capo promossi al grado di Primo Maresciallo
tramite il concorso per titoli di servizio ed esami seguiranno, nel
ruolo, i Marescialli Capo promossi al precitato grado apicale con
l'aliquota di avanzamento a scelta definita al 31 dicembre 2006.

                               Art. 3.
Compilazione e presentazione delle domande di partecipazione al
concorso
1. Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice secondo
lo schema in allegato «A», devono essere indirizzate al Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II
Reparto - 6ª Divisione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma
Cecchignola - e presentate al Comando o Ente dal quale gli
interessati dipendono, entro il termine di 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare quelle domande che dovessero risultare
irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello
prescritto.

                               Art. 4.
Istruttoria della domanda
1. I Comandi interessati devono istruire le domande provvedendo a:
a. controllarne, in via preliminare, la validita' verificando che
il documento sia completo in tutte le sue parti e conforme al modello
di cui al citato allegato «A» al presente decreto;
b. certificare la data di presentazione, apponendo, negli
appositi spazi a tergo del documento, il timbro dell'Ente, la data ed
il numero di protocollo e sottoporre tutte le domande al visto del
Comandante. Le domande presentate fuori termine dovranno essere
inviate ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare,
che provvedera', con provvedimento motivato, all'esclusione degli
interessati dalla partecipazione al concorso. In tale ipotesi il
Comandante dell'Ente dovra' menzionare, in calce alla domanda, che la
stessa e' stata presentata fuori termine. Di seguito ai dati relativi
al protocollo dell'istanza, inoltre, dovra' essere apposta, a cura
del Comandante dell'Ente, la dichiarazione di possesso dei requisiti
di partecipazione, previsti dall'articolo 1 del bando di concorso
(fac-simile in annesso «1» all'allegato «A»);
c. far redigere dalle competenti autorita' gerarchiche l'apposito
documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al
precedente articolo 3, comma 1, e redatto per «partecipazione al 12°
concorso per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo»;
d. custodire copia integrale autenticata del foglio matricolare
dei candidati, parificato alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, secondo le
modalita' previste per il caso di trasferimento, in tutti i singoli
specchi, compresi quelli in cui non risulti trascritta alcuna
variazione, mediante apposizione della data, del bollo e della firma
dell'ufficiale addetto alla matricola. Quest'ultimo dovra'
certificare, con dichiarazione da apporre sull'ultima pagina della
copia in parola, la conformita' del documento medesimo all'originale
custodito, nonche' il suo aggiornamento alla suddetta data. Detta
copia, altresi', dovra' essere firmata dall' interessato, per presa
visione;
e. far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
alla Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 6ª
Divisione - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma,
entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, l'originale di tutte le domande registrate a protocollo;
f. trasmettere alla Direzione Generale per il Personale Militare
- II Reparto - 6ª Divisione - 2ª Sezione, limitatamente ai nominativi
del personale militare risultato idoneo alle prove scritte, la copia
integrale autenticata del foglio matricolare e il libretto personale
completo ed aggiornato in tutte le sue parti (ovvero copia
autenticata di questo, ove non vi sia disponibilita' dell'originale),
corredato della dichiarazione di completezza, sottoscritta
dall'interessato. La trasmissione dei detti documenti dovra' avvenire
entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data dell'avvenuta
ricezione dell'elenco nominativo del personale sopra indicato che
verra' diramato a cura della Direzione Generale per il Personale
Militare - II Reparto - 6ª Divisione, al termine della fase dell'iter
concorsuale relativo alla correzione delle prove scritte;
g. custodire la 2ª copia della domanda;
h. informare telegraficamente la Direzione Generale per il
Personale Militare - II Reparto - 6ª Divisione di ogni fatto che
dovesse intervenire nei confronti dei candidati durante il concorso
relativamente a quanto indicato al precedente articolo 1, lettere c),
d), e), ed f) e di altre eventuali variazioni rilevanti ai fini
concorsuali.

                               Art. 5.
Prove d'esame
1. Gli esami del concorso consistono nell'esecuzione di due test,
secondo il programma in allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto; il primo test e' composto da n. 60
domande a risposta multipla suggerita, su argomenti di cultura
generale, il secondo test e' composto da n. 30 domande a risposta
libera, su materie professionali, formulate in modo da prevedere una
risposta sintetica. La documentazione necessaria alla preparazione al
test su materie professionali sara' disponibile sul sito EI-NET
dell'Esercito (littp://www.sme.esercito.difesa.it/) alla pagina
documenti disponibili del Reparto Affari Giuridici ed Economici del
Personale).
2. Gli esami si svolgeranno nei giorni, nell'ora e nelle sedi che
saranno indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - del 1° agosto 2008. La pubblicazione di cui sopra
avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i
candidati.
La stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - potra'
contenere l'avviso di rinvio ad altra data della pubblicazione
suddetta nonche' eventuali comunicazioni riguardanti il bando di
concorso.
3. I candidati ai quali sara' notificata l'esclusione o la non
ammissione al concorso non potranno partecipare alle prove d'esame di
cui al presente articolo. Tutti gli altri concorrenti sono tenuti a
presentarsi alle prove, almeno trenta minuti prima dell'orario che
sara' indicato per lo svolgimento delle prove d'esame, senza
attendere alcuna comunicazione in proposito, indossando l'uniforme
ordinaria. Gli stessi, all'atto della presentazione presso l'aula ove
si svolgeranno le prove d'esame, dovranno esibire un documento di
riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, munito
di fotografia ed in corso di validita'. I candidati, inoltre,
dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro indelebile
di colore nero. La mancata presentazione o la presentazione in
ritardo, ancorche' dovuta a causa di forza maggiore, comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso. A tal fine non sara' inviata
alcuna comunicazione in proposito.
4. Durante lo svolgimento delle prove, ai concorrenti non e'
permesso comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della
vigilanza o con i Membri della Commissione esaminatrice, ne'
consultare appunti, scritti o documenti di qualsiasi natura. Durante
le prove non e' consentito l'uso di telefoni cellulari, agende
elettroniche, calcolatrici o qualsiasi tipo di ausilio elettronico e/
o informatico.
Gli elaborati dovranno essere scritti, a pena di nullita',
esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma di un
componente della Commissione esaminatrice. Tali elaborati dovranno
essere posti in appositi plichi secondo le modalita' prescritte dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Il candidato che contravvenga alle
disposizioni dei commi precedenti o che risulti abbia copiato in
tutto o in parte le prove d'esame, e' escluso dal concorso. La
Commissione esaminatrice e il Comitato di Vigilanza curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno la facolta' di
adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei
rispettivi Membri devono trovarsi nella sala degli esami.
La mancata esclusione all'atto delle prove non preclude la
possibilita' che la stessa sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.
5. Ai candidati impossibilitati a partecipare alla prova d'esame
in quanto impegnati nelle missioni internazionali di cui alla legge
13 marzo 2008, n. 45, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 15.

                               Art. 6.
Commissione d'esame
1. La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto
dirigenziale, sara' composta come di seguito riportato:
* PRESIDENTE: un Generale di Brigata (o grado corrispondente) o
Colonnello dell'Esercito in servizio permanente;
* MEMBRI: tre Ufficiali Superiori dell'Esercito in servizio
permanente;
* MEMBRO: il Primo Maresciallo dell'Esercito piu' anziano in
Ruolo, non facente parte, come titolare o sostituto, della
Commissione di Avanzamento;
* SEGRETARIO (SENZA DIRITTO DI VOTO): un Ufficiale inferiore
dell'Esercito in servizio permanente.
2. La Commissione di cui al precedente comma 1:
a. stabilira' preventivamente i criteri e le modalita' di
valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, nonche' la durata
delle prove stesse;
b. definira' i questionari delle prove d'esame di cui al
precedente articolo 5;
c. curera' lo svolgimento di dette prove adottando i
provvedimenti del caso;
d. valutera' i titoli, attribuendo i punteggi, come indicato al
successivo art. 7;
e. redigera' apposito elenco dei candidati giudicati «Non idonei»
alle prove scritte con relativa votazione;
f. formera' la graduatoria finale di merito degli idonei di cui
al successivo articolo 8.

                               Art. 7.
Valutazione dei titoli e delle prove scritte
1. Per la valutazione dei titoli di servizio la Commissione
giudicatrice di cui al precedente articolo 6, dispone di 60 punti,
cosi' ripartiti:
a. fino ad un massimo di 36 punti per le valutazioni
caratteristiche e per le qualifiche conseguite;
b. fino ad un massimo di 12 punti per le benemerenze di guerra e
di pace e per le qualita' professionali dimostrate durante la
carriera, con particolare riguardo al servizio prestato presso
Reparti nonche' alle eventuali attivita' svolte al comando di minori
unita' ed agli incarichi ricoperti;
c. fino ad un massimo di 12 punti per i corsi di istruzione, di
specializzazione e di abilitazione e per i titoli di studio
posseduti.
Dal punteggio conseguito per i titoli di servizio la Commissione
detrarra' fino ad un massimo di 10 punti per le sanzioni di stato e
di corpo riportate nel quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, graduando la detrazione in relazione al tipo ed alla
gravita' della sanzione.
2. Al fine di snellire e rendere piu' funzionale la procedura
concorsuale, riducendo conseguentemente i tempi di espletamento del
concorso stesso, i titoli di cui al punto precedente saranno valutati
solo per i candidati risultati idonei ad entrambe le prove scritte.
3. Per la valutazione delle prove scritte la Commissione di cui
sopra dispone di:
* 30 punti per la prova di Cultura Generale, attribuendo a
ciascuna risposta esatta delle 60 previste un punteggio di 0,50/30;
* 30 punti per la prova di Cultura Tecnico/Militare, attribuendo
a ciascuna risposta esatta delle 30 previste un punteggio di 1/30.
4. Le prove si intendono superate qualora i candidati abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse, in
aderenza a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
La Commissione giudicatrice procedera', pertanto, alla correzione
della seconda prova scritta, solo per i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prima prova
scritta.
I candidati che non abbiano conseguito il punteggio minimo
previsto saranno dichiarati non idonei.

                               Art. 8.
Graduatoria
1. La Commissione di cui al precedente articolo 6 procedera' alla
formazione della graduatoria finale di merito dei candidati giudicati
idonei.
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
A parita' di punti opera l'ordine di iscrizione in ruolo.
2. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata
con decreto dirigenziale.
La stessa potra' essere consultata sul sito internet del Ministero
della Difesa, nella pagina dedicata alla Direzione Generale per il
Personale Militare, area concorsi (http://www.persomil.difesa.i/).

                               Art. 9.
Nomina
1. I vincitori saranno promossi al grado di Primo Maresciallo con
decorrenza, a tutti gli effetti, 1° gennaio 2007, subordinatamente
alla verifica, anche successiva, del possesso dei requisiti
richiesti.

                              Art. 10.
Esclusione dal concorso e dalla nomina
1. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso o
dichiarare decaduto dalla promozione qualsiasi candidato non in
possesso dei requisiti previsti all'articolo 1 del presente decreto.

                              Art. 11.
Disposizioni amministrative e varie
1. Ai candidati, per la preparazione agli esami del concorso
previsti al precedente articolo 5, dovra' essere concessa,
compatibilmente con le esigenze di servizio, dagli Enti di
appartenenza la licenza straordinaria per esami della durata di
giorni 15 da fruire in un'unica soluzione. Qualora i predetti
candidati non si dovessero presentare a sostenere le prove scritte
per motivi dipendenti dalla propria volonta', detta licenza dovra'
essere considerata come licenza ordinaria dell'anno in corso.
2. Ai suddetti candidati spetta la corresponsione del trattamento
di missione per il tempo strettamente necessario all'espletamento
delle prove concorsuali, il raggiungimento della sede ove si
svolgeranno dette prove nonche' il rientro nelle sedi di servizio.
3. Perdono il diritto al trattamento di missione coloro che non si
presenteranno a sostenere le prove d'esame, senza giustificato
motivo, o saranno espulsi durante lo svolgimento delle stesse.
4. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti, per le finalita' di gestione del
concorso, e saranno trattati presso un'apposita banca dati, anche
successivamente alla conclusione della presente procedura
concorsuale, per le finalita' inerenti lo stato giuridico e
l'avanzamento del personale appartenente al ruolo marescialli
dell'Esercito.
Roma, 30 maggio 2008
Generale di Corpo d'Armata: Rocco PANUNZI

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