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UNIVERSITA' DI MESSINA

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di quattro
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.8 del 28/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MESSINA
Località:Messina  (ME)
Codice atto:000E0632
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di
formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti
amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la
realizzazione della parita' uomo-donna sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994
concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994
concernente l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto ministeriale 26 febbario 1999, concernente
ulteriore rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in
legge 21 giugno 1995, n. 236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, contenente il regolamento sulle modalita' di espletamento
delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Vista la ministeriale del 14 maggio 1999, prot. n. 990, che
dispone, tra l'altro, che nei criteri di valutazione delle
commissioni giudicatrici non puo' essere inserita la congruenza
dell'attivita' scientifica del candidato con la tipologia
dell'impegno didattico e scientifico, costituendo questo uno degli
elementi in base al quale le facolta' potranno procedere alla
chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa -
depositate agli atti del responsabile del procedimento - per la
copertura di quattro posti di professore universitario di prima
fascia deliberate dai consigli di facolta' come appresso specificato:
facolta' di giurisprudenza, delibera del 20 dicembre 1999,
un posto;
facolta' di economia, delibera del 21 dicembre 1999, due posti;
facolta' di medicina veterinaria, delibera del 17 gennaio 2000,
un posto;
Vista la delibera del senato accademico del 24 gennaio 2000;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 luglio
1999;
Considerato, pertanto, che i posti richiesti a concorso dalle
facolta' trovano disponibilita' nei rispettivi organici e godono
della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa
di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Tipologia concorsuale
 
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di complessivi quattro posti di professore universitario di
prima fascia presso le sottoindicate facolta' e per i settori
scientifico-disciplinari come sotto indicati:
 
Facolta' di giurisprudenza
 

S.S.D. N18X - Diritto romano - un posto
 
Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche
da presentare.
 
Facolta' di economia
 

S.S.D. N05X - Diritto dell'economia - un posto
 
Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche
da presentare.
 
S.S.D. P01B - Politica economica - un posto
 
E' previsto un numero massimo di quindici pubblicazioni.
 
Facolta' di medicina veterinaria
 

S.S.D. V32A - Malattie infettive degli animali domestici - un posto
 
Non e' previsto un numero massimo di pubblicazioni scientifiche
da presentare.
Per la tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto
si rinvia all'allegato D che fa parte integrante del presente
decreto.

                               Art. 2.
 
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
 
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati. Non possono partecipare
alle valutazioni comparative:
a) coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti
civili e politici;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
d) i professori universitari di ruolo di prima fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini
indicati all'art. 1;
e) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa
prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni
comparative, esclusa la presente, presso questa od altre sedi
universitarie.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
 
Domande di ammissione dei candidati italiani
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (allegato A al presente decreto)
fornito per via telematica (http.//www.unime.it/Rippers./Concorsi)
indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale
(codice fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che,
debitamente firmata, deve consegnare a mano - unitamente alla
fotocopia del codice fiscale - a questa Universita' (Ripartizione
personale) entro e non oltre le ore tredici, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione
per via telematica.
L'Universita' provvede alla validazione informatica delle domande
inviate per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata al rettore di questo Ateneo (piazza Pugliatti, 1 - 98100
Messina) entro il termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Sui plichi contenenti le domande e i titoli dovra' essere
specificata la dicitura: "Procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere chiaramente indicati la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare e la facolta' per i quali l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza si intende prorogata al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
nome e cognome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime ;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per
il quale presenta domanda o in uno di quelli ad esso affini indicati
all'art. 1;
7) di avere rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita'
clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i
quali e' richiesto;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli dobbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
I candidati, possono altresi' dimostrare, il possesso dei titoli
sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando
l'allegato C.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione dei candidati stranieri
 
Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato
compila il modulo della domanda (allegato B al presente decreto)
fornito per via telematica (http.///www.unime.it/Rippers./Concorsi)
indicando obbligatoriamente il codice di identificazione personale
(codice fiscale) e ne stampa una copia, in carta semplice, che,
debitamente firmata, deve consegnare a mano - unitamente alla
fotocopia del codice fiscale - a questa Universita' (Ripartizione
personale) entro e non oltre le ore tredici, a pena di esclusione,
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4a serie speciale. A tal fine non fara' fede la data di compilazione
per via telematica.
L'Universita' provvede alla validazione informatica delle domande
inviate per via telematica.
La copia stampata della domanda, invece che consegnata, potra'
essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata al rettore di questo Ateneo (piazza Pugliatti, 1 - 98100
Messina) entro il termine sopra indicato. A tal fine fara' fede il
timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Sui plichi contenenti le domande e i titoli dovra' essere
specificata la dicitura: "Procedura di valutazione comparativa per
posto di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere chiaramente indicati la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza si intende prorogata al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione
dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad
individuare in modo univoco la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere
ammesso.
I candidati che intendono partecipare alla valutazione
comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
nome e cognome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di non essere professore universitario di ruolo di prima
fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per
il quale presenta domanda o in uno di quelli ad esso affini indicati
all'art. 1;
7) di avere rispettato l'obbligo previsto dal comma 4
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento.
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere
tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata
l'istanza di partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita'
scientifica e didattica nonche' il curriculum dell'attivita'
clinico-assistenziale per i settori scientifico-disciplinari per i
quali e' richiesto;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco in duplice copia;
3) elenco firmato, in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli dobbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, compilando l'allegato C;
oppure
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non
perverranno nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 5.
 
Pubblicazioni
 
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini
della valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, dovranno
essere consegnate a mano unitamente alla domanda entro e non oltre le
ore tredici, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale, oppure inviate con apposito
plico raccomandato, contemporaneamente alla domanda di partecipazione
alla procedura di valutazione comparativa entro il termine sopra
indicato.
Il rispetto del termine perentorio di trenta giorni di cui sopra,
sara' comprovato esclusivamente dal protocollo di arrivo per i plichi
consegnati a mano o dal timbro postale per quelli spediti.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare e la facolta' per i quali l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura della provincia nelle quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve fare pervenire, tanti plichi di pubblicazioni, con
annessi elenchi, quante sono le procedure di valutazione comparativa
cui partecipa.

                               Art. 6.
 
Esclusione dalla valutazione comparativa
 
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di
valutazione comparativa.
L'esclusione dalla procedura per difetto di requisiti puo' essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore.

                               Art. 7.
 
Costituzione delle commissioni giudicatrici
 
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate nella legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nella
commissione giudicatrice subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.

                               Art. 8.
 
Ricusazione
 
Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile,
devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della composizione della commissione. Decorso tale termine e
comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e'
sopravvenuta purche' anteriore alla data di insediamento della
commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto del
l'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva
causa di ricusazione.

                               Art. 9.
 
Adempimenti della commissione giudicatrice e prove d'esame
 
Le commissioni giudicatrici, nominate come sopra riportato, per
procedere alla valutazione comparativa dei candidati,
predetermineranno i criteri di massima e li consegnano al
responsabile del procedimento di cui all'art. 13, il quale ne
assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e della
facolta'. I criteri saranno pubblicizzati almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori delle commissioni.
Le commissioni, nel valutare il curriculum, i titoli e le
pubblicazioni scientifiche prenderanno in considerazione i seguenti
criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato nei lavori in
collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'intemo della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine si fara' ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
In ogni caso saranno valutati in maniera specifica:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, i candidati non appartenenti alla fascia di professore
associato sosterranno una prova didattica, pubblica, nell'ambito di
una disciplina del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando
e dal candidato stesso indicata, su tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo.
Nelle procedure valutative a posti di professore ordinario sono
esonerati dalla prova didattica anche i candidati che, all'inizio dei
lavori della commissione, risultino vincitori dei concorsi a posti di
professore associato, i cui atti siano gia' stati approvati con
decreto ministeriale, ancorche' in attesa di nomina. Sono invece
tenuti a sostenere la prova didattica coloro che gia' vincitori di
concorso a professore associato, abbiano rinunciato alla nomina, e
coloro che siano cessati dalla qualifica di professore associato. Per
professore associato s'intende soltanto colui che rivesta tale
qualifica nelle Universita' della Repubblica.
A tal fine ciascun candidato estrarra' a sorte tre fra un congruo
numero di temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione.
Il diario con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e
dell'ora in cui la prova avra' luogo verra' notificato agli
interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non
meno di venti giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova
stessa.
Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di un
valido documento di riconoscimento.
Non saranno presi in esame le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria delibera assunta con la maggioranza dei suoi
componenti dichiarera' inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei per il posto bandito.
La commissione, conclusi i lavori consegna al responsabile del
procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
 
Accertamento della regolarita' degli atti
 
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Nel caso in cui il rettore riscontri vizi di
forma, entro il termine di cui sopra, rinviera', con suo
provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la relativa
regolarizzazione stabilendo a tal fine un apposito termine.

                              Art. 11.
 
Chiamata della facolta'
 
Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando per il
relativo settore scientifico-disciplinare, entro sessanta giorni
dalla data del decreto che accerta la regolarita' degli atti, sulla
base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle
proprie specifiche esigenze didattico scientifiche, potra' proporre,
con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati
idonei, ovvero potra' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al
voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di
difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico
scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione
giudicatrice. Alla delibera verra' data idonea pubblicita',
eventualmente anche in via telematica. La nomina e' disposta con
decreto rettorale a decorrere dal 1o novembre.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati,
entro il termine di cui sopra, potranno essere nominati in ruolo,
entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento
della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre
universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del
relativo posto.
Gli idonei della procedura di valutazione comparativa che
rinuncino alla nomina perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte
di altri Atenei.

                              Art. 12.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
Al termine dei lavori concorsuali, i membri delle commissioni
giudicatrici sono tenuti a restituire agli uffici dell'Universita' le
pubblicazioni e i documenti dei candidati, i quali ritireranno gli
stessi personalmente o mediante delega presso la Ripartizione 1a
Personale ed affari generali.

                              Art. 13.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione, i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della comunita'
europea, pena la decadenza del diritto alla nomina, dovranno far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico in bollo rilasciato da un medico
militare, o da un medico dell'A.S.L. da cui risulti che il candidato
e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente
da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
dovra' contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente
da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Il
certificato dovra' essere di data non anteriore a sei mesi dalla data
della comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15 e dall'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero di codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato ovvero
di altre pubbliche amministrazioni o di privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) dovra' riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), ed e), deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, dovra' presentare nel termine dei trenta
giorni sopra citato, pena la decadenza del diritto alla nomina i
seguenti documenti:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un
medico dell'A.S.L. dal quale risulti che il candidato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con
l'indicazione dell'avvenuto accertamento sieroiogico ai sensi
dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato dovra'
contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
2) certificato di nascita;
3) certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; ove il candidato
sia residente in Italia, oltre al certificato anzidetto dovra'
autocertificare anche la mancanza di condanne penali ed i carichi
pendenti a suo carico;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere di data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato di cui al punto 5 dovra' riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di cui il vincitore e' cittadino devono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
.

                              Art. 14.
 
Nomina dei vincitori
 
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto
rettorale e decorre dal 1o novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti
disposizioni.
Ai sensi della normativa vigente, dopo tre anni dall'immissione
in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire
la nomina ad ordinario da parte di una commissione nazionale,
composta da tre professori di ruolo prima fascia.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica
svolta dal professore di prima fascia nel triennio anche sulla base
di una motivata relazione dei consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' nominato
professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato
potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.

                              Art. 15.
 
Trattamento dei dati personali
 
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso la ripartizione del
personale dell'Universita' degli studi di Messina e trattati per le
finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e
dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica dei candidato risultato vincitore.

                              Art. 16.
 
Responsabile del procedimento
 
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Maria Mandolfino, funzionario
amministrativo presso la ripartizione personale (ufficio professori
ordinari) di questa Universita'.

                              Art. 17.
 
Disposizioni finali
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, il decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente normativa
universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella
pubblica amministrazione.
Messina, 24 gennaio 2000
Il rettore: Silvestri

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